Progetto di legge n. 437

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI, DI ALTO PREGIOO NATURALISTICO E STORICO DELLA CALABRIA

RELAZIONE

Gli alberi monumentali e in particolare gli ulivi secolari costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di sicuro rilievo per il nostro territorio e per paesaggio che lo definisce.
La Regione per dovere costituzionale è impegnata nella tutela e nella salvaguardia del paesaggio. Attraverso la presente proposta di legge si vuole concretamente difendere un precetto costituzionale, promuovendo il censimento, preservando e valorizzando gli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico della Calabria.
È ormai, purtroppo, noto il proliferare di un mercato di ulivi secolari sradicati in Calabria e venduti al Nord, a prezzi da capogiro. Fenomeno che sta sfigurando le nostre campagne.
Le associazioni ambientaliste in Calabria da anni sono impegnate contro lo sradicamento di ulivi secolari e persino millenari, diretti verso i vivai del Nord e in particolare della Lombardia e del Veneto.
Alcune Regioni sono già intervenuti in materia, varando leggi regionali che vietano tassativamente siffatte violazioni ambientali. La Calabria che dispone di un cospicuo patrimonio di ulivi secolari ancora non ha provveduto.
Nel territorio della provincia di Crotone, in quelli di Cosenza e Reggio Calabria in particolare sono stati documentati sradicamenti e continui viavai di camion carichi di ulivi secolari che vengono trasferiti verso il Nord del Paese.
Il patrimonio arboreo della Regione, purtroppo risulta ancora essere un campo non sufficientemente esplorato e protetto, malgrado esso risulti essere tra i più antichi dell'intero bacino del Mediterraneo.
Gli alberi monumentali rappresentano una straordinaria caratteristica del paesaggio e la Regione insieme agli enti locali deve sentirsi impegnata nella tutela e nella valorizzazione.
Essenziale risulta un intervento di tipo culturale, indirizzato alla sensibilizzazione civica sull'importanza della tutela del nostro paesaggio.
La proposta di legge si muove secondo le indicate direttrici e si configura come strategica per una politica di tutela e valorizzazione del ricco territorio calabrese.
Primaria importanza assume la tutela dei cennati alberi, per la quale si prevede predisposizione da parte della Giunta regionale di una scheda-tipo identificativa allo scopo di avviare un censimento generale degli alberi monumentali presenti sul territorio regionale.
La scheda raccoglie in particolare dati e informazioni relative a: localizzazione, proprietà, età, specie, altezza, diametro chioma, circonferenza tronco, caratteristiche monumentali e storiche, stato di salute della pianta.

Art. 1

La Regione Calabria, tutela e valorizza il patrimonio ambientale e paesaggistico regionale, mediante l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

Art. 2

Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico, storico, di interesse paesaggistico e culturale:
a) gli alberi isolati o facenti parte di aree boschive naturali o artificiali che per dimensioni o età possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che fanno riferimento a eventi e memorie storiche, culturali o a tradizioni locali;
c) gli ulivi secolari;
d) filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.

Art. 3

L'elenco regionale degli alberi monumentali è istituito presso la Giunta Regionale.
L'iscrizione nell'elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei soggetti gestori dei parchi e delle aree naturali protette. Tale inserimento può avvenire anche su segnalazione di singoli cittadini o di associazioni varie ai medesimi enti. In tal caso entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, detti enti sono tenuti a trasmettere la segnalazione alla Giunta regionale corredata dal loro parere trasmesso contestualmente al cittadino o all'associazione interessata.

Art. 4

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a definire i contenuti informativi in una scheda tipo per la presentazione delle proposte di iscrizione nell'elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'art. 1 della presente legge.
II censimento degli alberi deve raccogliere in particolare dati ed informazioni relativi a:
a) localizzazione;
b) proprietà;
c) specie ed età;
d) descrizione delle caratteristiche monumentali o storico-culturali o paesaggistico-ambientali che motivano l'inclusione del censimento;
e) condizioni fitosanitarie, vulnerabilità, rischi ed eventuali interventi necessari per garantire la conservazione.
La scheda tipo di cui al primo comma e l'elenco regionale degli alberi monumentali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 5

E' istituita presso la Giunta regionale una Consulta tecnica con il compito di esprimere pareri sulle domande di inserimento nell'elenco degli alberi monumentali.
Fanno parte della Consulta tecnica:
a) l'Assessore regionale all'ambiente e ai beni ambientali o suo delegato con funzioni di presidente;
b) un rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Calabria;
c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
d) un rappresentante della Facoltà di Scienze Forestali dell'Università della Calabria.
La Consulta tecnica si riunisce su convocazione dell'Assessore regionale all'ambiente e ai beni ambientali che la presiede.
Le riunioni della Consulta tecnica sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente o del suo delegato vale doppio.
La Consulta tecnica dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
Ai membri della Consulta spettano per ogni riunione il gettone di presenza e l'eventuale indennità di rimborso spese prevista dalle vigenti leggi in materia.

Art. 6

La predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali avviene periodicamente da parte della Giunta regionale acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Consulta tecnica sulle proposte pervenute ai sensi dell'art.3, comma 2.
II primo elenco degli alberi monumentali è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge.
Gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l'individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele, sono demandati ai comuni territorialmente competenti, ovvero ai soggetti gestori.

Art. 7

Nell'ambito delle rispettive competenze, le strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e di servizi fitosanitari, assicurano l'assistenza per gli aspetti agroforestali e di fitopatologia agli alberi di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 8

La Regione eroga contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate incluse nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge.
Gli interventi di cui al primo comma sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi diritto.

Art. 9

L'albero inserito nell'elenco è segnalato in loco come "Albero monumentale protetto".
AI fine di divulgarne la conoscenza e il significato della tutela, la Giunta regionale e gli enti interessati promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco.

Art. 10

L'abbattimento di alberi monumentali, filari e alberate iscritti nell'elenco di cui all'ari. 3, può avvenire per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative.
L'abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previo parere obbligatorio e vincolante della Consulta Tecnica.

Art. 11

L'abbattimento senza autorizzazione come previsto dall'art. 10 della presente legge, o il danneggiamento di un albero monumentale, comporta l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni albero abbattuto o danneggiato.
All'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
I comuni e i soggetti gestori destinano i proventi delle sanzioni amministrative comminate, alla cura, tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali ed eventualmente alle cure colturali dell'alberatura pubblica.
L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione dei successivo art. 12, comma 1.

Art. 12

In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute,
Qualora entro il termine assegnato per il reimpianto, non si ottemperi l'obbligo previsto dal precedente comma, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d'ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all'importo minimo previsto dall'art. 11 comma 1, oltre il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
L'atto emanato ai sensi dei primo comma, individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.

Art. 13

All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 2003 in euro …………. si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. …………….. dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.
Per gli anni successivi la corrispondenza spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione dei Bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.