Progetto di legge n. 435

LEGGE FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità della Legge

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina organica della materia forestale in attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Calabria e nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n° 227 del 18 maggio 2001 e degli impegni assunti dall'Italia a livello Comunitario e Internazionale. La Regione Calabria riconosce, nella tutela del patrimonio forestale e pastorale, un elemento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, delle bellezze naturali e paesaggistiche.
2. La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale, regola gli indirizzi ed i criteri di gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale sia pubblico sia privato che in proprietà collettiva, demandandone la relativa disciplina ai regolamenti attuativi, al fine di:
a) Perseguire la salvaguardia dei boschi esistenti, migliorare le funzioni produttive, sociali economiche e paesaggistiche mediante azioni atte a favorire il miglioramento e l'ampliamento del bosco anche attraverso il recupero di terreni cespugliati, incolti o abbandonati;
b) Promuovere ed orientare le attività di tutela ambientale e paesaggistica;
c) Concorrere alla tutela ed alla gestione della fauna ed alla conservazione della biodiversità;
d) Perseguire la conservazione e la difesa del suolo attraverso interventi di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale;
e) Prevenire e difendere i boschi dagli incendi e da altre calamità;
f) Favorire le attività produttive, commerciali e turistiche legate alla gestione sostenibile del patrimonio silvo-pastorale;
g) Perseguire il mantenimento e l'ampliamento delle alberature costituenti filari lungo le strade e il consolidamento delle dune litorali.

Art. 2
Linee d'Intervento

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione Calabria nel quadro della programmazione Regionale e degli indirizzi della legislazione Nazionale e Comunitaria, individua ed attua le seguenti linee d'intervento:
a) Programmazione pluriennale e Pianificazione annuale degli interventi e delle risorse economiche destinate al settore forestale per la realizzazione di opere di rimboschimento o di ripristino di boschi degradati, degli incolti offrendo servizi ed opportunità di finanziamento ai proprietari ed alle imprese della filiera forestale impegnata in tali opere;
b) Definizione della disciplina della trasformazione dei boschi e della concessione ai privati;
c) Realizzazione di opere atte al recupero e bonifica di aree dissestate, cave e discariche dismesse, nonché alla valorizzazione, ampliamento e manutenzione di aree attrezzate e sentieri a fini turistici;
d) Tutela della biodiversità degli ecosistemi forestali finalizzata anche al miglioramento e creazione di habitat atti a favorire il mantenimento e l'insediamento delle specie faunistiche secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 9/96;
e) Predisposizione di piani per la difesa e conservazione del suolo attraverso la redazione di progetti finalizzati alla bonifica montana ed alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini e dei corsi d'acqua;
f) Individuazione dei settori di intervento per la tutela del patrimonio forestale Regionale attraverso il Piano di Protezione dagli incendi;
g) Elaborazione ed aggiornamento dell'Inventario Forestale Regionale.

Art. 3
Definizione di Bosco

Agli effetti della presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n°227 del 18 maggio 2001, i termini bosco e foresta sono considerati sinonimi.
1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea o arbustiva forestale, spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.
2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
5. Non sono considerati bosco:
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali;
c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo non superiore a quindici anni.
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.
7. La Giunta regionale, su indicazione delle istituzioni scientifiche e delle Associazioni Ambientaliste, provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.
8. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi e gli impianti di arboricoltura da legno costituiscono l'area di interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE

CAPO I
Strumenti per la programmazione

Art. 4
Piano forestale regionale

1. La Regione definisce le linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale della Calabria attraverso il Piano Forestale Regionale, di seguito denominato PFR, di durata non inferiore ad un triennio.
2. Il PFR provvede a:
a) analizzare lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale e all'economia della Regione;
b) analizzare la situazione ed indicare le linee di sviluppo relative ai settori della vivaistica forestale e degli impianti per la produzione di legno fuori foresta;
c) stabilire gli obiettivi strategici;
d) indicare gli indirizzi di intervento, le azioni da attuarsi e le relative priorità, i criteri generali di realizzazione;
e) indicare i criteri e le modalità di intervento per la promozione della tutela e della peculiarità vegetazionali;
f) individuare le previsioni di spesa e specificare le risorse finanziarie attivabili in via generale ed annualmente, nonché i criteri di ripartizione e assegnazione dei finanziamenti fra i soggetti attuatori degli interventi;
g) programmare la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia forestale e dell'inventario forestale regionale;
h) definire i criteri e le modalità per il monitoraggio sull'attuazione del PFR.
3. Il PFR viene attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa, che definiscono gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e specificano le modalità per la loro realizzazione, nonché le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi.
4. La proposta di PFR è predisposta a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di foreste, di concerto con gli altri Assessorati per gli aspetti di competenza ed è adottato dalla Giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 5. La Giunta regionale sottopone la proposta di PFR al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene predisposto e approvato il primo PFR.

Art. 5
Comitato tecnico-scientifico per le foreste

1. E' istituito un comitato tecnico-scientifico per le foreste, che sarà composto da sette membri nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Forestazione
a) L'Assessore alla Forestazione o un suo delegato che lo presiede;
b) due esperti in materia forestale;
c) due docenti, delle Università della Calabria, esperti in materia forestale;
d) due rappresentanti della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

CAPO II
Conoscenza, monitoraggio e innovazione delle risorse forestali

Art. 6
Servizi informatici di interesse forestale

1. Al fine di monitorare le attività connesse al settore forestale e di rendere accessibili al pubblico le relative informazioni, il Servizio Informativo Regionale Forestale denominato SIRF, è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di foreste con compiti relativi a:
a) l'archiviazione di cartografie tematiche di interesse forestale e quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;
b) la gestione delle relative banche dati, comprese quelle della carta dei tipi forestali e dell'inventario forestale regionale;
c) l'analisi e l'archiviazione di informazioni statistiche forestali di origine non regionale;
d) la divulgazione delle informazioni archiviate;
e) ogni ulteriore attività necessaria per l'esercizio delle attività informative.
2. La Regione cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi al mercato del legno regionale nell'ambito del Sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionali e locali, anche in collaborazione con le organizzazioni professionali di categoria.

Art. 7
Cartografia e inventario forestale della Calabria

1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali, la Regione provvede alla realizzazione della carta forestale sulla base della cartografia tecnica regionale ed alla redazione dell'inventario forestale regionale, a carattere permanente, basato su standard procedurali compatibili con quelli della carta forestale.

Art. 8
Conoscenza ed innovazione nel settore forestale

1. La Regione può affidare, attraverso apposita convenzione, all'Università, agli enti di ricerca e ad altri organismi ed istituti di sperimentazione, l'esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza e all'innovazione nel settore forestale, nell'esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzione legnose fuori foresta.
2. La Regione promuove la divulgazione dei risultati di cui al comma precedente anche attraverso l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura della Calabria, le Università, gli Ordini Professionali, le Associazioni di Categoria e gli altri Centri di Ricerca e Informazione.

CAPO III
Strumenti per la pianificazione forestale

Art. 9
Ruolo della pianificazione

1. La Regione riconosce e promuove la pianificazione forestale quale strumento per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo.
2. La pianificazione della gestione del patrimonio boschivo si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive. ,
3. I piani di cui al comma precedente devono essere redatti in conformità ai principi previsti dalla presente legge in materia di utilizzazione boschiva e nel rispetto degli indirizzi del PFR e della pianificazione territoriale.
4. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle aree rurali che coinvolgono aree forestali, privilegia quelle dotate di strumenti di pianificazione.

Art. 10
Piani di gestione

1. I piani che interessano le aree boscate sono denominati piani di gestione ed hanno una durata non superiore a 15 anni.
2. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione di cui al comma 1, valgono le disposizioni indicate dal regolamento forestale di cui all'art. 34.
3. I piani di gestione, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nello ambito di aree protette, devono essere redatti tenendo conto dei criteri dettati dall'ente gestore dell'area protetta.

Art. 11
Piano poliennale di taglio

1. La pianificazione della gestione forestale sostenibile nei boschi di proprietà privata può attuarsi, in alternativa ai piani di cui all'art. 10, attraverso piani poliennali di taglio aventi durata minima di 5 anni e massima di 10 anni, redatti da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale abilitato.
2. Il regolamento forestale di cui all'art.34 indica le modalità ed i criteri per la redazione dei piani di cui al comma precedente.
3. I piani poliennali di taglio possono derogare dalle disposizioni previste dal regolamento forestale di cui all'art.34.

Art. 12
Approvazione della pianificazione forestale

1. I piani di cui agli artt. 10 e 11 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 5, entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
2. Prima della loro approvazione, i piani di cui al comma 1 riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell'ambìto di un'area protetta devono essere trasmessi all'ente gestore dell'area protetta stessa per il rilascio del nullaosta. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta.
3. Ai fini dell'approvazione del piano, i soggetti interessati inviano le proposte di piano di cui agli artt. 7 e 8, all'Assessorato regionale competente in materia forestale.
4. La Regione, entro 30 giorni dall'approvazione dei piani di cui al comma 1, trasmette alle Province ai Comuni e alle Comunità Montane, competenti per territorio, copia dei piani approvati.

CAPO IV
Pianificazione forestale per le diverse tipologie di proprietà

Art. 13
Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva

1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva di cui all'art.15, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione di cui all'art. 10.
2. Entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i boschi di proprietà pubblica e collettiva devono essere dotati del piano di cui al comma 1.
3. Qualora i soggetti pubblici proprietari di boschi non abbiano presentato il piano di gestione entro il termine di cui al comma 2, la Regione può attivare le procedure sostitutive e secondo la modalità prevista dalla normativa vigente.

Art. 14
Pianificazione della gestione di proprietà forestali private

1. La gestione della proprietà forestale privata, con una superficie accorpata in un estensione superiore a 50 ettari, deve essere effettuata sulla base dei piani di cui agli artt. 10 e 11.
2. In assenza della pianificazione di cui al comma 1 l'esercizio delle attività forestali, zootecniche e ricreative all'interno del patrimonio forestale privato deve attuarsi in conformità al regolamento forestale di cui all'art.34.

CAPO V
Amministrazione e gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo

Art. 15
Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo

1. Il patrimonio forestale .pubblico si compone delle proprietà di beni forestali demaniali e patrimoniali, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti allo Stato, alla Regione, alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni.
2. Il patrimonio forestale collettivo si compone di boschi posseduti da Comuni o frazioni di Comuni, Università ed altre associazioni agrarie comunque denominate su cui si esercitano usi civici.

Art. 16
Patrimonio forestale della Regione

1. Il patrimonio forestale della Regione è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 nonché da quelle provenienti da altri enti pubblici disciolti.
2. Le Province o le Comunità Montane competenti per la gestione del patrimonio forestale della Regione, devono predisporre i piani di gestione di cui all'art. 10 in conformità ai criteri dettati dalla Regione.
3. Il patrimonio forestale della Regione può essere ampliato mediante trasferimento a titolo gratuito da parte di enti pubblici e privati oppure mediante acquisti, espropri o donazioni.
4. La Regione al fine di garantire una organica e razionale gestione del patrimonio forestale regionale può procedere all'acquisto e/o affitto di terreni contermini al demanio suddetto o da questi interclusi.

Art. 17
Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo

1. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.
2. Gli enti di cui al comma 1 devono destinare almeno il 20% dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e ampliamento dei boschi. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell'ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato.
3. Nel caso di tagli in assenza del piano di gestione di cui all'art. 10, i proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente destinati al finanziamento della redazione del piano stesso.

Art. 18
Concessioni d'uso

1. Gli enti titolari del patrimonio forestale possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di gestione di cui all'art. 10, l'uso temporaneo dei beni del patrimonio stesso a soggetti privati. Gli enti titolari del patrimonio forestale devono provvedere prima della concessione a redigere un piano di gestione. Colui che riceve in uso i beni è tenuto ad applicare il piano di gestione. Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all'interno di aree naturali protette, la concessione è subordinata a nullaosta da parte dell'Ente gestore delle aree naturali protette.

CAPO VI
Forme associative di gestione ed affidamento di beni

Art. 19
Forme associative di beni

1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione dei boschi allo scopo di gestire in modo integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari diversi.
2. I consorzi e le altre forme associative di gestione delle aree boscate ricadenti all'interno del territorio delle aree protette regionali possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree protette stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell'area boscata.
3. Gli enti pubblici e collettivi, per l'amministrazione dei beni soggetti ad uso civico, possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui sia specificato tra l'altro, le forme e i modi dell'esercizio di uso civico nella nuova modalità di gestione.

Art. 20
Affidamento dei beni

1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree protette la gestione del proprio patrimonio boschivo. Queste devono provvedere alla redazione del piano di gestione.
2. La gestione del patrimonio forestale della Regione può essere affidato agli enti gestori delle aree protette, ovvero ad altri gestori pubblici, o privati, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale e previo parere dell'organo consultivo di cui all'art. 5.

TITOLO III
TUTELA DEGLI ECOSISTEMI E LORO FUNZIONI

CAPO I
Valorizzazione degli ecosistemi

Art. 21
Tutela del paesaggio, della coltivazione e della cultura del bosco

1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1, assicura la conservazione il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio forestale e promuove la coltivazione e la cultura del bosco attraverso:
a) la tutela della biodiversità, del germoplasma forestale e delle altre peculiarità vegetali;
b) l'incentivazione all'adozione di strumenti di pianificazione delle attività forestali ai sensi dell'art. 10 della presente legge;
c) la divulgazione del valore ecologico, paesaggistico e culturale del patrimonio forestale regionale.

Art. 22
Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma

1. La Regione Calabria conservazione della biodiversità e del germoplasma.
2. Per i fini di cui al comma 1, le province, o le comunità montane, ovvero gli enti gestori delle aree protette per i territori ricadenti all'interno di esse, adottano appositi piani per l'individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità, del germoplasma.
3. Le provincie e le comunità montane promuovono la conservazione, il mantenimento e la riscoperta dei "saperi locali" e del patrimonio culturale legati alla gestione del bosco ed alla valorizzazione delle tradizioni delle popolazioni della montagna.
4. L'adozione del piano di cui al comma 2 è notificata ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente all'indicazione degli importi da corrispondere a titolo di indennizzo.

Art. 23
Tutela dei boschi per fini naturalistici

1. Le formazioni di cui all'art.22 comma 2 possono essere individuate aree di proprietà pubblica o privata, da destinare alla conservazione integrale per le quali dovrà essere redatto un apposito piano di gestione e delimitate con apposite tabelle.

Art. 24
Tutela della flora spontanea

1. La Regione Calabria tutela la flora spontanea ricompresa nell'allegato B della presente legge (Specie di ecosistemi forestali nella Regione Calabria).
2. La Giunta regionale con proprio atto provvede, su proposta delle istituzioni scientifiche e delle associazioni ambientaliste, ad aggiornare l'elenco delle specie di cui all'allegato B.
3. Il regolamento forestale di cui all'articolo 34 stabilisce le modalità per la gestione e la tutela della flora spontanea di cui all'allegato B.

CAPO II
Alberi e boschi monumentali

Art. 25
Tutela degli alberi monumentali

1. La Regione, con il presente Capo, detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata.
2. Il regolamento forestale di cui all'articolo 34 indica le modalità per l'individuazione e conservazione degli alberi monumentali.

Art. 26
Elenco degli alberi monumentali

1. E' istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali.
2. L'elenco è tenuto presso l'Assessorato Regionale competente in materia di ambiente.
3. L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all'Assessorato Regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area protetta, oppure su segnalazione di istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste.
4. Il regolamento forestale di cui all'articolo 34 definisce le modalità per la presentazione delle proposte di inserimento nell'elenco.

Art. 27
Valorizzazione degli alberi monumentali

1. Gli alberi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 26 devono essere segnalati in loco riportando almeno la seguente dizione: Albero Monumentale protetto ai sensi della Legge Forestale della Regione Calabria.
2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

Art. 28
Boschi monumentali

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate dove siano presenti almeno il 20% di alberi inseriti nell'elenco di cui all'art. 26 e le piante presentano caratteristiche di cui all'art. 25 comma 1. Tali formazioni devono essere rilevate, descritte e cartogratate in specifica documentazione e devono essere riportate sulla carta forestale di cui all'articolo 7.
2. Gli interventi selvicolturali all'interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base di uno specifico piano redatto dall'Autorità competente e approvato dalla Giunta Regionale tenendo conto delle caratteristiche dell'area in cui sono inseriti.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOSTENIBILE DELLE ATTIVITA FORESTALI

CAPO I
Principi generali

Art. 29
Finalità delle attività forestali

1. La Regione Calabria riconosce le attività in bosco quale strumento fondamentale per la valorizzazione ed il recupero dei soprassuoli forestali, per la tutela degli ecosistemi e degli aspetti paesaggistico-ambientali, per la salvaguardia idrogeologica del territorio, per la prevenzione di processi di degrado e per lo sviluppo dell'economia forestale e montana.
2. Si considerano attività forestali, ai fini della presente legge, l'insieme delle attività praticate all'interno delle aree forestali di cui all'art.3 comma 8 e nei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico che coinvolgono, in modo diretto o indiretto, il bosco e le sue componenti di origine biotica, merobiotica ed abiotica.
3. Nelle aree boscate ed in quelle non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico le attività devono essere praticate in conformità al principio gestione sostenibile delle risorse.

Art. 30
Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura

1. La trasformazione del bosco e degli arbusteti, come definiti dall'articolo 3, in altre qualità di coltura è consentita esclusivamente previa autorizzazione delle province o delle comunità montane.
2. La trasformazione del bosco e degli arbusteti può essere ammessa esclusivamente se risulta compatibile con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la conservazione del paesaggio, con l'azione di frangivento del bosco e con le condizioni di igiene locale e comunque obbliga al rimboschimento compensativo con specie autoctone su terreni non boscati di pari superficie.
3. Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti, in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse da quella forestale.
4. La trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura deve essere attuata in conformità alle norme vigenti in materia paesistica, di difesa del suolo e di assetto idrogeologico.
5. Il regolamento forestale, indica le modalità per il rilascio delle autorizzazione di cui al presente articolo.

Art. 31
Conversione del bosco e sostituzione della specie

1. Nelle aree boscate la conversione dei boschi e le sostituzioni delle specie devono essere autorizzate dalle Province o dalle Comunità Montane.
2. Per i fini di cui al comma 1 è considerata sostituzione di specie l'impianto di una specie in sostituzione di quella già presente.

Art. 32
Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione

1. Il regolamento forestale individua, nell'ambito delle opere e dei lavori che per la loro natura ed entità non comportano la trasformazione permanente dei boschi, i casi in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita dalla comunicazione di inizio lavori.
2. Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle Province o alle Comunità Montane per gli interventi finalizzati alla trasformazione:
a) di piantagioni di arboricoltura da legno in boschi;
b) di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico non boscati, mediante interventi di rimboschimento, e impianti per l'arboricoltura da legno;
c) degli arbusteti in boschi.
3. Il regolamento definisce, per i casi previsti nel presente articolo, le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione prima dell'avvio dei lavori, nonché la documentazione da allegare e le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 33
Rimboschimento compensativo

1. Qualora la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura, comporti l'eliminazione, anche per interventi successivi la trasformazione medesima deve essere compensata da rimboschimenti di terreni nudi di pari superficie nell'ambito dello stesso bacino idrografico.
2. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva.
3. Gli enti pubblici che eseguono opere pubbliche comportanti l'eliminazione di una area boscata di superficie pari a quella di cui al comma 1, devono provvedere al rimboschimento compensativo.
4. In caso d'inerzia del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva, le province o le comunità montane, provvedono a realizzare il rimboschimento compensativo ponendo i relativi oneri a carico del destinatario dell'autorizzazione stesso.

Art. 34
Regolamento forestale

1. La Regione Calabria adotta il regolamento, di seguito denominato regolamento forestale, recante la disciplina di attuazione della presente legge.
2. II regolamento di cui al comma 1 detta, in armonia con i principi gestione sostenibile delle risorse forestali, anche norme tecniche in materia di esercizio delle attività all'interno delle aree boscate, considerando contemporaneamente l'insieme delle funzioni dirette e indirette da esso assolte a favore delle popolazioni locali, della collettività generale e delle comunità biotiche presenti negli ecosistemi.
3. II regolamento forestale disciplina le utilizzazioni boschive in relazione alla loro localizzazione, specie legnosa, forma di governo, età del soprassuolo, tipologia, pendenza dell'area ed estensione dell'intervento.
4. La Giunta Regionale adotterà lo schema di regolamento di cui al comma 1 su proposta dell'Assessorato competente.

CAPO II
Esercizio dell’attività silvano

Art. 35
Disciplina delle utilizzazioni forestali

1. Gli interventi dì utilizzazione forestale prescritti dal piano di cui all'art. 4 e regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione.
2. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle Province o alle Comunità Montane, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.
3. Gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza del piano di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale.
4. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, il quale specifica gli interventi soggetti a sola comunicazione alle Province o alle Comunità Montane ed i casi in cui gli interventi comunicati devono essere effettuati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2.
5. Per gli interventi eseguiti in attuazione del piano di cui all'articolo 4, e per quelli autorizzati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2, si applicano le disposizioni all'uopo previste dal regolamento forestale.

Art. 36
Cantiere forestale

1. Si definisce cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i lavori forestali (rimboschimenti potature e decespugliamento, utilizzazioni forestali e prime trasformazioni della massa legnosa, interventi di sistemazione idraulico-forestale, lavori edili e/o di genio civile di interesse forestale, manutenzione ed adeguamento della rete viabile forestale).
2. Per lo svolgimento dell'attività nei cantieri forestali si applica quanto previsto dal regolamento forestale nonché la normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori su luogo di lavoro.

Art. 37
Rinnovazione dei boschi

1. La rinnovazione dei boschi, nonché l'ampliamento della superficie forestale ed il rinfoltimento di aree boscate deve avvenire, ove possibile, per via naturale.
2. Ove si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, deve impiegarsi materiale vivaistico, di provenienza calabrese.
3. Con le eventuali prescrizioni integrative, le province o le comunità montane, possono dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione.
4. A tal fine il regolamento forestale può prevedere idonee garanzie atte ad assicurare l'affermazione della rinnovazione naturale, oppure in caso di suo fallimento, per l'esecuzione dei rimboschimenti.

Art. 38
Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva

1. I proprietari o possessori di boschi pubblici e privati che intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire o sottoporre a conversione gli stessi boschi usufruendo di contributi pubblici, devono predisporre un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.
2. Il progetto di cui al comma 1 è predisposto in conformità a quanto indicato dal regolamento forestale ed è approvato dalle province o dalle comunità montane.
3. Il regolamento forestale può specificare ulteriori casi in cui è necessaria la redazione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.
4. Successivamente alla scadenza del progetto di cui comma 1, il bosco deve essere gestito in conformità ad un piano di gestione oppure, se di proprietà privata, anche ad un piano poliennale di taglio.

Art. 39
Viabilità forestale

1. Per rete viabile forestale si intende il complesso di strade -e piste forestali, a carattere permanente, che interessano e/o attraversano le aree boscate e che consentono l'esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
2. Non sono considerate strade forestali le strade carrozzabili pubbliche e private individuate ai sensi delle vigenti leggi ordinarie, ad eccezione di quelle specificatamente classificate come strade forestali o rurali.
3. Il regolamento forestale stabilisce i criteri per la realizzazione di un piano per la viabilità forestale.
4. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 40
Recupero dei boschi degradati

1. Le province, le comunità montane possono sostituirsi ai proprietari nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale.
2. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l'organo consultivo di cui all'articolo 5 della presente legge, un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all'articolo 38 e procedere all'affidamento dei lavori previsti previa comunicazione al proprietario.
3. Il proprietario può riprendere l'ordinaria gestione del bosco al termine dei lavori di cui al comma 2, rifondendo la provincia o la comunità montana delle spese sostenute e rispettando le indicazioni contenute nel progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.
4. Nel caso in cui il proprietario presenti entro il termine di cui al comma precedente un proprio progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, non può essere esercitata la sostituzione di cui al comma 1.

Art. 41
Tempi delle utilizzazioni

1. Il regolamento forestale indica il periodo entro cui dovranno essere realizzati gli interventi forestali in relazione all'ambito territoriale, alla specie, al trattamento, alle condizioni stagionali e fitosanitarie, al tipo di intervento ed ai periodi riproduttivi della fauna.

Art. 42
Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate

1. Il regolamento forestale, disciplina le modalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle infrastrutture viarie ed idrauliche all'interno delle aree boscate del territorio regionale.

Art. 43
Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti del sottobosco, sono regolate dalla legge regionale.
2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive, possono essere raccolti purché appartenenti a specie non incluse nell'allegato B.
3. Nelle aree soggette ad uso civico, la raccolta dei prodotti legnosi gia abbattuti e di quelli non legnosi non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1, è disciplinata dalle normative vigenti in materia.
4. Il regolamento forestale stabilisce le modalità per la raccolta dei prodotti forestali di cui al comma 2 e di quelli legnosi già abbattuti.
5. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 44
Attività ricreative e sportive

1. Per limitare i danni all'ecosistema forestale il regolamento forestale indica le attività ricreative e sportive consentite all'interno delle aree forestali di cui all'art.3 comma 8.
2. La sosta e l'esercizio di attività ricreative è possibile nelle aree all'uopo destinate ed appositamente segnalate. Esse possono ospitare attrezzature idonee alla ricreazione all'aperto.

CAPO III
Fauna selvatica nelle aree boschive

Art. 45
Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive e danni al patrimonio forestale

1. Le aree boscate costituiscono l'habitat fondamentale per la fauna selvatica presente sul territorio regionale.
2. Il patrimonio faunistico presente nelle aree boschive è sottoposto, ai sensi della legge regionale, ad azione di monitoraggio e controllo da parte della province territorialmente competenti al fine di salvaguardare l'ambiente forestale, le sue risorse e per garantire idonee condizioni alla fauna selvatica in armonia con le specifiche esigenze biologiche.
3. L'immissione e l'allevamento di fauna selvatica in aree boschive ed il risarcimento dei danni da essa prodotti nelle medesime aree sono disciplinati dalla legge regionale.

CAPO IV
Valorizzazione delle produzioni forestali

Art. 46
Disposizioni generali

1. La Regione Calabria contribuisce alla valorizzazione delle produzioni legnose e non e adotta forme di gestione rispondenti a principi, criteri ed indicatori di gestione forestale sostenibile, finalizzate all'ecocertificazione dei cicli produttivi
2. La Regione Calabria, gli enti locali e gli enti gestori delle aree protette promuovono, la valorizzazione a l'impiego del legno anche attraverso lo sviluppo di filiere legno.
3. La Regione Calabria nell'ambito del PFR promuove la valorizzazione e l'impiego del legno anche attraverso opportuni interventi di incentivazione.

TITOLO V
VIVAISTICA FORESTALE

CAPO I
Norme generali

Art. 47
Attività vivaistica forestale

1. E' considerata attività vivaistica forestale la produzione di piante e di altro materiale di propagazione, comprese le sementi, nonché il prelievo di parti di piante o di materiali di moltiplicazione raccolti in natura o provenienti da espianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia, se effettuati a scopo di cessione a terzi a qualsiasi titolo, purché relativi a specie di cui all'allegato A. Essa può essere esercitata anche unitamente ad attività vivaistiche di settori affini.

Art. 48
Materiale di propagazione

1. Il materiale di propagazione forestale di specie di cui all'allegato A è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alla direttiva 66/604/CEE e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 maggio 1973, n. 269.
2. La Regione, anche in collaborazione con istituti scientifici, enti ed altre regioni promuove iniziative di studi nel settore genetico, floristico, pedologico, climatico e vegetazionale atti all'individuazione di popolamenti naturali ed artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi delle specie arboree ed arbustive più idonee ai vari contesti regionali; essa sostiene altresì, studi nel settore dell'allevamento del materiale di propagazione e del suo impiego in campo;

Art. 49
Rinnovazione artificiale

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 37 comma 1, è obbligatorio l'impiego di materiale di propagazione forestale di cui all'articolo 48, certificato ai sensi dell'articolo 51, per l'esecuzione di:
a) interventi di rimboschimento, ivi compresi quelli compensativi di cui all'articolo 33;
b) interventi per 1'eseduzione, la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate;
c) le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini privati e pubblici.

Art. 50
Libro regionale dei boschi da seme

1. E' istituito ai sensi dell'art. 69 primo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi e gli arboreti da seme destinati alla produzione di materiale di propagazione forestale.

Art. 51
Certificazione e controllo del materiale forestale di propagazione

1. Le certificazioni varietali, e di provenienza e fitosanitarie del materiale di propagazione, sono effettuate da laboratori accreditati ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) del DPR 21 dicembre 1996, n. 697.
2. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può costituire delle strutture idonee allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

Art. 52
Alberi di Natale

1. La produzione e la commercializzazione degli abeti o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta lo schema di attestato di provenienza e dei contrassegni di cui al comma 2 e stabilisce le procedure per il loro rilascio.

TITOLO VI
INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA
NEL SETTORE FORESTALE

Art. 53
Ambito degli interventi

1. Gli interventi pubblici forestali sono diretti alla realizzazione di opere e servizi volti a tutelare, valorizzare e ampliare i boschi della Regione Calabria ed a garantirne la funzione sociale.
2. IL regolamento forestale individua gli interventi forestali da considerare di pubblica utilità.

Allegato A - Alberi ed Arbusti Forestali della Calabria;
Allegato B - Specie Protette della Flora spontanea della Calabria.

ALBERI ED ARBUSTI FORESTALI DELLA CALABRIA

ALLEGATO "A"

SPECIE SPONTANEE DELLA FLORA FORESTALE CALABRESE

Acer lobelii Ten. Acero di Lobelius
Acer monspessulanum L. Acero minore
Acer neapolitanum Ten. Acero napoletano
Acer obtusatum W. et K. Acero d'Ungheria
Acer pseudoplatanus L. Acero di Monte
Adenocarpus brutius Brullo, Demarco & Siracusa Ginestra ghiandolosa calabrese
Alnus cordata (Loisel.) Desf. Ontano cordato, Ontano napoletano
Alnus glutinosa (L.) Gaertner Ontano comune
Amelanchier ovalis Medicus Pero corvino
Anagyris foetida L. Legno-puzzo
Arbutus unedo L. Corbezzolo
Atriplex halimus L. Atriplice alimo
Calicotome infesta (Presi) Guss. Sparzio infestante
Calicotome villosa (Poiret) Link Sparzio villoso
Carpinus betulus L. Carpino comune
Carpinus orientalis Miller Carpino orientale
Castanea sativa Miller Castagno
Celtis australis L. Bagolaro comune
Ceratonia siliqua L. Carrubo
Cercis siliquastrum L. Albero di Giuda
Chamaerops humilis L. Palma nana
Clematis cirrhosa L. Clematide cirrosa
Clematis flammula L. Clematide fiammola
Clematis vitalba L. Clematide vitalba
Clematis viticella L. Clematide paonazza
Colutea arborescens L. Vesicaria
Corpus mas L. Corniolo maschio
Corpus sanguinea L. Corniolo sanguinello
Corylus avellana L. Nocciolo comune
Crataegus monogyna Jacq. Biancospino comune
Crataegus oxyacantha L. Biancospino selvatico
Cytisus scoparius (L.) Link Ginestra dei carbonai
Cytisus sessilifolius L. Citiso a foglie sessili
Cytisus villosus Pourret Citiso trifloro
Daphne gnidium L. Dafne gnidio
Daphne laureola L. Dafne laurella
Erica arborea L. Erica arborea
Erica multiflora L. Erica multiflora
Euonymus europaeus L. Fusaria comune
Euonymus latifolius (L.) Miller Fusaria maggiore
Euonymus verrucosus Scop. Fusaria rugosa
Fagus sylvatica L. Faggio
Ficus carica L. Fico comune
Fraxmus omus L. Frassino da manna, Omiello
Fraxinus oxycarpa Bieb. Frassino meridionale
Hedera helix L. Edera
Ilex aquifolium L. Agrifoglio
Juniperus communis L. Ginepro comune
Juniperus haemisphaerica Presl Ginepro emisferico
Juniperus oxycedrus L. Ginepro ossicedro, Ginepro coccolone
Juniperus turbinata Guss. (= J. phoenicea subsp. lycia Molinier & Bolos) Ginepro turbinato
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et Presl Maggiociondolo di montagna
Laburnum anagyroides Medicus Maggiociondolo comune
Laurus nobilis L. Alloro
Lonicera alpigena L. Madreselva alpina
Lonicera caprifolium L. Caprifoglio comune
Lonicera etrusca Santi Caprifoglio etrusco
Lonicera implexa Aiton. Caprifoglio mediterraneo
Lonicera xylosteum L. Caprifoglio peloso
Malus sylvestris Miller Melo selvatico
Mespilus germanica L. Nespolo volgare
Myrtus communis L. Mirto
Nerium oleander L. Oleandro
Olea europaea L. ssp. oleaster (Hoffmanns. & Link) Negodi Oleastro
Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero
Phillyrea angustifolia L. Ilatro sottile
Phillyrea latifolia L. Ilatro comune
Pinus halepensis Miller Pino d'Aleppo
Pinus leucodermis Antoine Pino loricato
Pinus nigra Arnold Pino nero
Pinus nigra Amold ssp. calabrica (Land.) E. Murray (=Pinus laricio Poiret) Pino calabrese
Pinus pinea L. Pino domestico, Pino da pinoli
Pistacia lentiscus L. Lentisco
Pistacia terebinthus L. Terebinto
Platanus orientalis L. Platano orientale
Populus alba L. Pioppo bianco
Populus nigra L. Pioppo nero
Populus tremula L. Pioppo tremulo
Prunus avium L. Ciliegio
Prunus cerasus L. Marena
Prunus cocomilia Ten. Cocumilio
Prunus mahaleb L. Ciliegio canino
Prunus spinosa L. Pruno selvatico
Pyracantha coccinea Roemer Agazzino
Pyrus amygdaliformis Vill. Pero mandorlino
Pyrus pyraster Burgsd. Pero selvatico, perastro
Quercus amplifolia Guss. Quercia a foglie ampie
Quercus cerris L. Cerro
Quercus congesta Presl Quercia conbgesta
Quercus dalechampii Ten. Quercia di Dalechamps
Quercus frainetto Ten. Quercia farnetto
Quercus ilex L. Leccio
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. ssp. austrotyrrhenica Brullo, Guarino & Siracusa
Rovere meridionale
Quercus pubescens Willd. Roverella
Quercus robur L. subsp. brutia (Ten.) Swartz Farnia meridionale
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. Quercia virgiliana
Rhamnus alatemus L. Alaterno
Rhamnus alpinus L. Ranno alpino
Rhamnus catharticus L. Spinocervino
Rhamnus saxatilis Jacq. Ranno spinello
Salix alba L. Salice comune
Salix brutia Brullo & Spampinato Salice calabrese
Salix caprea L. Salice delle capre
Salix cinerea L. Salice cinereo
Salix eleagnos Scop. Salice ripaiolo
Salix fragilis L. Salice fragile
Salix ionica Brullo, Scelsi & Spampinato Salice ionico
Salix oropotamica Brullo, Scelsi & Spampinato Salice dell'Aspromonte
Salix pedicellata Desf. Salice pedicellato
Salix purpurea L. Salice rosso
Salix purpurea L. ssp. lambertiana (Sm.) Neumann Salice rosso
Salix triandra L. Salice da ceste
Salix tyrrhenica Brullo, Scelsi & Spampinato Salice del tirreno
Salsola oppositifolia Guss. (=S. verticillata Schousboe) Salsola verticillata
Salvia triloba L. Fil. Salvia triloba
Sambucus nigra L. Sambuco comune
Sorbus aria (L.) Crantz Sorbo montano
Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori
Sorbus domestica L. Sorbo comune
Sorbus graeca (Spach) Kotschy Sorbo meridionale
Sorbus torminalis (L.) Crantz Sorbo torminale
Spartium junceum L. Ginestra odorosa, Ginestra di Spagna
Tamarix africana Poiret Tamerici maggiore
Tamarix gallica L. Tamerici comune
Taxus baccata L. Tasso comune
Teline monspessulana (L.) Koch Citiso di Montpellier
Tilia platyphyllos Scop. subsp. psudorubra Schneider Tiglio nostrano
Ulex europaeus L. Ginestrone
Ulmus canascens Melville Olmo canescente
Ulmus glabra Huson Olmo di montagna
Ulmus minor Miller Olmo comune
Viburnum tinus L. Tino
Vitex agnus-castus L. Lagano
Vitis vinifera L. ssp. sylvestris (Gmelin)Hegi Vite selvatica

PRINCIPALI SPECIE ESOTICHE INTRODOTTE NELLA FLORA FORESTALE CALABRESE

Acacia dealbata Link Mimosa
Acacia farnesiana (L.) Willd. Acacia
Acacia longifolia (Andrews) Willd. Acacia
Acacia mearnsii De Wild. Acacia
Acacia melanoxylon R.Br. Acacia dal legno scuro
Acacia pycnantha Bentham Acacia
Acacia retinodes Schlecht. Acacia
Aesculus hippocastanum L. Ippocastano
Ailanthus altissima (Miller) Swingle Albero del paradiso
Cedrus atlantica (Endl) Carriere Cedro dell'Atlante
Cedrus deodara (D.Don) G. Don fil. Cedro himalayano
Cedrus libani A.Richard Cedro del Libano
Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl. Cipresso di Lawson
Corylus maxima Miller Nocciolo lungo
Cryptomeria japonica (L. fil.) Don Criptomeria
Cupressus arizonica Green Cipresso dell'Arizona
Cupressus macrocarpa Hartweg Cipresso di Monterrey
Cupressus sempervìrens L. Cipresso comune
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalipto di Camaldoli
Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto globoso
Fontanesia phillyraeoides Labill. Fontanesia
Juglans regia L. Noce comune
Laris decidua Miller Larice
Morus alba L. Gelso bianco
Morus nigra L. Gelso nero
Olea europaea L. ssp. europea Ulivo
Picea excelsa (Lam.) Link Abete rosso
Pinus brutia Ten. Pino bruzio
Pinus canariensis Sweet Pino delle Canarie
Pinus pinàster Aiton Pino marittimo
Pinus radiata Don Pino inisgne
Pinus strobus L. Pino strobo
Platanus hybrida Brot. Platano comune
Populus canadensis L. Pioppo del Canadà
Populus deltoides Marshall Pioppo deltoide
Populus nigra L. var. italica Pioppo cipressino
Prunuslaurocerasus L. Lauroceraso
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco Douglasia
Punica granatum L. Melograno
Quercus rubra L. Quercia rossa
Rhus coriaria L. Sommacco siciliano
Robinia pseudoacacia L. Robinia
Salix babylonica L. Salice piangente
Tilia americana L. Tiglio americano
Tilia tomentosa Moench Tiglio tomentoso
Thuja occidentalis L. Tuia occidentale
Thuja orientalis L. Tuia orientale

SPECIE PROTETTE DELLA FLORA SPONTANEA DELLA CALABRIA

ALLEGATO "B"

Taxon Status nazionale Status regionale CITES

Acer lobelii (Ten.) Murray A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Aceras anthropophorum (L.) R. Br. Vulnerabile (VU)
Achillea lucana Pignatti A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Achillea rupestris Huter Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Adenostyles macrocephala Huter, P. et R. A minor rischio (LR)
Agrostis canina L. ssp. aspromontana
Brullo, Scelsi & Spampinato A minor rischio (LR)
Aizoon hispanicum L. Minacciata (EN) Minacciata (EN)
Ajuga tenorei C.Presl A minor rischio (LR)
Alchemilla austroitalica Brullo,
Scelsi & Spampinato Vulnerabile (VU)
Allium pentadactyli Brullo,
Pavone et Spampinato Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Anacarnptis pyramidalis (L.) L.C. Rìch. CITES
Anthernis chia L. Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Anthemis hydruntina Croves A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Anthemis pulvinata Brullo, Scelsi & Spampinato A minor rischio (LR)
Anthyllis barba jovis L. Gravemente minacciata
Arisarum proboscideum (L.) Savi A minor rischio (LR)
Aristida coerulescens Desf. Gravemente minacciata
(CR)
Arum lucanum Cavara et Grande A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Asplenium lepidum C. Presi. subsp. lepidum Vulnerabile (VU)
Asplenium scolopendrium L. A minor rischio (LR)
Asplenium septentrionale (L.) Hoffin. A minor rischio (LR)
Aubrieta columnae Guss. subsp. columnae Vulnerabile (VU)
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Vulnerabile (VU)
Bellevalia dubia (Guss.) Kunth ssp. Dubia Vulnerabile (VU)
Berberis aetnensis Presi. A minor rischio (LR) Vulnerabile (VU)
Biscutella incana Ten. A minor rischio (LR)
Blechnum spicant (L.) Roth A minor rischio (LR)
Brassica gravinae Ten. Vulnerabile (VU)
Brassica incana Ten. Vulnerabile (VU)
Brassica rupestris Rafin A minor rischio (LR)
Buglossoides calabra (Ten.) Johnst. A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Bupleurum gracile D'Urv. A minor rischio (LR)
Calystegia soldanella (L.) R.Br. Minacciata (EN)
Campanula pollinensis Podlech A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Carex stellulata Good. Vulnerabile (VU)
Carpinus betulus L. A minor rischio (LR)
Centaurea centaurium L. Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Centaurea jonica Brullo A minor rischio (LR)
Centaurea pentadactyli Brullo, Scelsi & Spampinato A minor rischio (LR)
Cephalanthera damasoniurn (Miller) Druce CITES
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch CITES
Cephalanthera rubra (L.) L.C. Rich. CITES
Chaerophyllum calabricum Guss. A minor rischio (LR)
Chamaerops humilis L. Gravemente minacciata (CR)
Chrysosplenium dubiurn Gay A minor rischio (LR)
Coeloglossutn viride (L.) Hartrn. CITES
Colchicum bivonae Guss. A minor rischio (LR)
Convólvulus eneorum L. A minor rischio (LR) Vulnerabile (VU)
Corrigiola litoralis L. Vulnerabile (VU)
Crepis aspromontana Brullo, Minissale & Spampinato A minor rischio (LR)Crocus imperati Ten. A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Crocus longiflorus Rafin. A minor rischio (LR)
Dactylorhiza saccifera Brongn. CITES
Dactylorhiza sambucina (L.) Baumann & Kunkele CITES
Dianthus rupicola Biv. subsp. rupicola Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Dianthus vulturius Guss. & Ten. ssp. aspromontanus Brullo, Scelsi & Spampinato A minor rischio (LR)
Digitalis purpurea L. Vulnerabile (VU)
Ephedra distachya L. subsp. distachya Vulnerabile (VU) A minor rischio (LR)
Ephedra nebrodensis Guss. (= E. major Host subsp. major) Minacciata (EN)
Epipactis aspromontana Bartolo, Pulvirenti & Robatsch A minor rischio (LR)
Epipactis atropurpurea Rafin. CITES
Epipactis helleborine (L.) Crantz CITES
Epipactis meridionalis Baumann H. & Lorenz A minor rischio (LR)
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz A minor rischio (LR)
Epipactis muelleri CITES
Epipactis palustris (Miller) Crantz CITES
Epipogium aphyllum Sw. Vulnerabile (VU)
Erucastrum virgatum (Presi) Presi A minor rischio (LR)
Euphorbia corallioides L. A minor rischio (LR)
Euphorbia paralias L. A minor rischio (LR)
Fagonia cretica L. Minacciata (EN)
Fritillaria messanensis Raf. Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Fritillaria orientalis Adams s.l. (= F. tenella Bieb.) A minor rischio (LR)
Galanthus nivalis L. CITES
Galium palaeoitalicum Ehrend. Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Genista brutia Brullo, Scelsi & Spampinato A minor rischio (LR)
Genista tinctoria L. ssp. ovata (W. & K.) Arcang. A minor rischio (LR)
Gentiana crispata Vis. Vulnerabile (VU) Minacciata (EN)
Helianthemum rupinculum Huter, Porta et Rigo Minacciata (EN)
Hieracium aspromontanum Brullo, Scelsi & Spampinato Vulnerabile (VU)
Hieracium portanum Belli A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Hyoseris taurina (Pamp.) Martinoli Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Jasione sphaerocephala Brullo, Marcenò et Piccione Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Juncus bulbosus L. A minor rischio (LR)
Juniperus turbinata Guss. Minacciata (EN)
Lathraea clandestina L. A minor rischio (LR)
Lavandula multifida L. Minacciata (EN) Gravemente minacciata
Lereschia thomasii (Ten.) Boiss. Vulnerabile (VU) A minor rischio (LR)
Limodorum abortivum (L.) Swartz A minor rischio (LR)
Limodorum brulloi Bartolo & Pulvirenti Vulnerabile (VU)
Limonium brutium Brullo Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Limonium calabrum Brullo Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Limonium lacinium Arrigonì Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Limonium minutillorum (Guss.) Kuntze A minor rischio (LR) Vulnerabile (VU)
Limonium remotispiculum (Lacaita) Pignatti Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Limosella aquatica L. Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Linaria dalmatica (L.) Mill. Minacciata (EN) Vulnerabile (VU)
Listera ovata (L.) R. Br. CITES
Lomelosia cretica (L.) Greuter et Burdet Vulnerabile (VU)
Loroglossuln hircinum (L.) L.C. Rich. CITES
Ludwigia palustris (L.) Elliot Minacciata (EN) Vulnerabile (VU)
Matthiola incana (L.) R.Br, ssp. rupestris A minor rischio (LR)
Minuartia condensata (C. Presi) Hand-Mazz. Vulnerabile (VU)
Neotinea intacta (Link) Rchb. F. CITES
Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rieh. CITES
Ophioglossum lusitanicum L. Minacciata (EN)
Ophrys apifera Hudson A minor fischio (LR) CITES
Ophrys bertoloni Moretti A minor rischio (LR) CITES
Ophrys bombyliflora Link CITES
Ophrys exaltata Ten. CITES
Ophrys fuciflora (Crantz) Moench CITES
Ophrys fusca Link CITES
Ophrys holoserica (N.L. Burn.) W. Greuter CITES
Ophrys incubacea Bianca CITES
Ophrys lutea Cav. CITES
Ophrys sphecodes Miller ssp, atrata (Arcang.) E.Mayer A minor rischio (LR) CITES
Ophrys tenthredinifera Willd. CITES
Orchis collina Solander CITES
Orchis coriophora L. CITES
Orchis fragans Pollini CITES
Orchis insularis Sommier CITES
Orchis italica Poiret CITES
Orchis laxiflora Lam. CITES
Orchis longicomu Poiret CITES
Orchis maculata L. CITES
Orchis mascula L. CITES
Orchis morio L. CITES
Orchis pallens L. CITES
Orchis palustris Jacq. Minacciata (EN) Vulnerabile (VU) CITES
Orchis papilionacea L. CITES
Orchis pauciflora Ten. CITES
Orchis provincialis Balb. CITES
Orchis quadripunctata Cyr. CITES
Orchis romana Sebast. et Mauri CITES
Orchis sambucina L. CITES
Orchis simia Lam. CITES
Orchis tridentata Scop. CITES
Orchis ustulata L. CITES
Osmunda regalis L. Gravemente minacciata
Paeonia mascula (L.) Miller ssp. russoi (Biv.) Cullen & Heywood Minacciata (EN)
Paeonia peregrina Mill. Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Pancratium maritimum L. Vulnerabile (VU)
Periploca graeca L. Vulnerabile (VU) EW (Estinto in Natura)
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea et Heywood Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Picris scaberrima Guss. A minor rischio (LR)
Pinguicula hirtiflora Ten. Vulnerabile (VU) Gravemente minacciata
Pinus heldreichii H. Christ (= P. leucodermis Antoine) A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Plantago amplexicaulis Cav. A minor rischio (LR)
Platanthera bifolia (L.) Rchb. CITES
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. CITES
Portenschlagiella ramosissima (Port.) Tutin Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Potamogeton polygonifolius Pourr. Vulnerabile (VU)
Primula palinuri Petagna Vulnerabile (VU) Gravemente minacciata
Pteris eretica L. Minacciata (EN) Minacciata (EN)
Pteris vittata L. Vulnerabile (VU)
Ptilostemon gnaphaloides (Cirillo) Sojak Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Ptilosternon niveus (Presi) Greuter A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Pulmonaria apenninica Cristofolini & Puppi A minor rischio (LR)
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. ssp. austrotyrrhenica Brullo, Guarino & Siracusa A minor rischio (LR)
Ranunculus aspromontanus Huter, Porta & Rigo Vulnerabile (VU)
Ranunculus fontanus Presl Vulnerabile (VU)
Ranunculus pollinensis (N.Terracc.) Chiov. A minor rischio (LR)
Ranunculus thomasii Ten. A minor rischio (LR)
Retarna raetam (Forssk.) Webb subsp. gussonei (Webb) Greuter Gravemente minacc. Gravemente minacciata
Rhynchocoris elephas (L.) Griseb. Vulnerabile (VU)
Rosa viscosa Jan A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Salix oropotamica Brullo, Scelsi & Spampinato A minor rischio (LR)
Salsola oppositifolia Des£ Minacciata (EN) Minacciata (EN)
Salvia ceratophylloides Ardoino Estinta (EX)
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Vulnerabile (VU) Gravemente minacciata
Saxifraga porophylla Bertol. subsp. porophylla Vulnerabile (VU)
Sedum annuum L. ssp. gussonei Brullo & Spampinato Vulnerabile (VU)
Senecio bicolor (Willd.) Tod. A minor rischio (LR) Vulnerabile (VU)
Senecio gibbosus (Guss.) DC. Minacciata (EN) Minacciata (EN)
Serapias cordigera L. CITES
Serapias lingua L. CITES
Serapias parviflora Parl. CITES
Serapias vomeracea (Burm.) Briq. CITES
Silene calabra Brullo et al. A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Soldanella calabrella Kress Vulnerabile (VU) Vulnerabile (VU)
Spiranthes spiralis (L.) Koch A minor rischio (LR)
Stembergia lutea (L.) Ker-Gawl. A minor rischio (LR)
Stipa austroitalica Martinovsky ssp. austroitalica Vulnerabile (VU)
Taxus baccata L. Vulnerabile (VU)
Tilia platyphyllos Scop. ssp. pseudorubra Schneider Vulnerabile (VU)
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. A minor rischio (LR)
Umbilicus luteus (Huds.) Webb. & Berthel. (U. erectus DC.) A minor rischio (LR) A minor rischio (LR)
Veronica scutellata L. Gravemente minacciata (CR)
Viola parvula Tineo A minor rischio (LR)
Wahlenbergia nutabunda (Guss.) DC. Vulnerabile (VU)
Woodwardia radieans (L.) Sm. Vulnerabile (VU) Minacciata (EN)

 

Status nazionale: specie inserita nella Lista Rossa Nazionale (CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1992 - Libro Rosso delle Piante d'Italia. WWF Italia. Roma. 637 pp. )

Status regionale: specie inserita nella Lista Rossa Nazionale della Calabria (CONTI F., MANZI A., PEDROTTI F., 1997 - Liste Rosse Regionali delle Piante d'Italia. WWF Italia. Società Botanica Italiana. Università di Camerino. Camerino. 139 pp. )

CITES: Specie inserita nella Convenzione di Washington, 1973