Progetto di legge n. 413
NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL CEDRO DI CALABRIA E PER LISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CEDRO
RELAZIONE
La coltura cedricola, sebbene circoscritta in un'area molto ristretta del territorio regionale, costituisce uno dei settori cui è maggiormente legata l'immagine dell'agricoltura calabrese nel panorama internazionale.
A parte l'evidente specificità del prodotto, ciò è dovuto soprattutto al notevole, valore aggiunto collegato al prodotto, sotto il profilo culturale, tradizionale e religioso.
II cedro è difatti elemento di grande significato nella tradizione israelitica, per la festa dei Tabernacoli e per le celebrazioni religiose della sukkoth.
Ed è proprio sui mercati internazionali, ed israeliani in particolare, che la produzione del cedro calabrese trova collocazione ed apprezzamento.
Tali fattori rendono quanto mai necessaria una tutela legislativa di tale prodotto di nicchia, anche in considerazione del fatto che tutta, o quasi tutta, la produzione nazionale proviene dalla piccola fascia di costa calabrese compresa fra Tortora e Cetraro che proprio da questo agrume ha preso il nome di Riviera dei cedri.
L'esigenza di una apposita normativa regionale diretta alla salvaguardia del cedro, inoltre, si rende necessaria anche alla luce delle difficoltà che nell'ultimo decennio ne hanno accompagnato la produzione, venuta a localizzarsi in ambiti territoriali progressivamente sempre più ristretti, con un quantitativo prodotto notevolmente inferiore a quello dei decenni precedenti.
A ciò va aggiunto che la coltivazione del cedro è decisamente laboriosa: le operazioni di coltura devono essere eseguite manualmente; la pianta è molto delicata e necessita di un clima mite, di adeguata irrigazione e di protezione dal freddo.
Con il presente disegno di legge, le Istituzioni regionali pongono le fondamenta per un organico riassetto di questo settore dell'agricoltura calabrese, in continuità con le previsioni dell'art. 13 del Collegato Agricolo alla Legge Finanziaria Regionale per il 2002 (L.R 8 luglio 2002 n. 24), prevedendo misure di sostegno finanziario, ponendo le basi un forte rilancio promozionale del prodotto, introducendo opportuni strumenti di carattere amministrativo ed organizzativo per assicurarne un solido autogovemo.
In coerenza con gli indirizzi che ispirano Agenda 2000 ed il Programma Operativo Regionale Parte Feoga, la logica che pervade il presente DDL è quella di incentivare gli attori del comparto a fare sistema agricolo, a fare filiera, attraverso una disciplina legislativa ed un impianto organizzativo che tenda a coordinare le fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione del prodotto.
E lo strumento prescelto, in sintonia con quanto già avvenuto con la legge per la tutela e la salvaguardia del bergamotto, è quello di una struttura consortile tra gli operatori della filiera cedricola.
Sulla medesima direttrice della legge per la tutela del bergamotto, il Consorzio per la Tutela del Cedro di Calabria viene così ad assumere natura pubblicistica e viene dotato di un organigramma interno in grado di offrire ampia rappresentanza ai produttori, ai trasformatori ed ai commercianti del cedro, seppure in un quadro in cui la Regione assume penetranti poteri di indirizzo, di gestione e di controllo sulle dinamiche consortili.
Il DDL è costituito da un testo in 14 articoli, con una serie di disposizioni di apertura dirette a fissare i criteri generali per la tutela e la salvaguardia del cedro ed il resto delle norme dirette a disciplinare organi e funzioni del Consorzio.
Si tratta, in ogni caso, di una legge di principi, all'entrata in vigore della quale dovrà necessariamente conseguire l'emanazione di una disciplina di dettaglio, con separato regolamento di attuazione o altro atto normativo, nonché l'adozione degli strumenti per il funzionamento del Consorzio, ad iniziare dallo statuto.
Anche per quanto attiene agli impegni di carattere finanziario connessi all'entrata in vigore dei provvedimento, il DDL rinvia ad apposito atto normativo, nelle more di un'adeguata analisi del bilancio regionale allo scopo di individuare le risorse economiche necessarie per assicurare alla coltura ed alla produzione del cedro il sostegno ai quale questa legge è finalizzata.
On. Giovanni DimaARTICOLO 1
OggettoLe disposizioni della presente legge sono dirette a salvaguardare, migliorare e promuovere la coltura e la produzione del cedro (citrus medica).
In particolare, la legge disciplina la difesa ed il sostegno della filiera cedricola al fine di:
a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del cedro;
b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del cedro e delle attività connesse e conseguenti;
c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.
L'area cui sono destinati gli interventi previsti nella presente legge è delimitata dal territorio dei comuni di: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Sangineto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro.ARTICOLO 2
interventi per il settore cedricoloPer le finalità di cui all'articolo precedente, la Regione determina annualmente la spesa da destinare al sostegno della coltivazione del cedro, secondo quanto stabilito dall'art. 13 L.R 8 luglio 2002 n.24 ed in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/200028/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie C 28 del 1 febbraio 2000 e notificate alla Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 659/1999.
ARTICOLO 3
Consorzio di tutela del cedro di Calabria e Catasto cedricoloPer le finalità di cui all'art.1 della presente legge, la Regione istituisce il Consorzio di tutela del cedro di Calabria, di seguito nominato Consorzio.
Possono aderire al consorzio tutte le aziende di produzione, trasformazione e commercializzazione, in forma singola o associata nonché i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a cedro, i cui fondi o impianti siano collocati all'interno dell'area di cui all'articolo 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione.
I soggetti di cui al comma precedente aderiscono al Consorzio e ne divengono soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate e delle caratteristiche aziendali secondo quanto stabilito dai commi seguenti.
Ai fini dell'adesione al Consorzio, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, le aziende di produzione del cedro hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione Calabria - Assessorato all'Agricoltura - Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le superfici coltivate a cedro e, per ciascuna particella, il numero delle piante, la data della messa a dimora, il tipo di impianto di irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico.
Entro la stessa data le aziende di trasformazione e commercializzazione del cedro hanno l'obbligo di trasmettere alla Regione Calabria - Assessorato all'Agricoltura - Ispettorato provinciale di Cosenza specifica denuncia contenente le caratteristiche dell'azienda, la tipologia sociale, i dati fiscali, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese.
La denuncia ali' Assessorato all'Agricoltura - Ispettorato provinciale di Cosenza di cui ai commi precedenti costituisce requisito per l'adesione al consorzio e per l'inserimento all'interno del Catasto cedricolo.ARTICOLO 4
Finalità del ConsorzioIl Consorzio ha come finalità la promozione, l'incremento e la valorizzazione del cedro, nell'interesse dei produttori, dei trasformatori, degli operatori commerciali e dei consumatori attraverso:
a) l'emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi;
b) la lavorazione e trasformazione dei frutti del cedro;
c) la realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;
d) il sostegno finanziario per la creazione di nuovi impianti da parte delle aziende consorziate;
e) la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
f) la formazione professionale per addetti al settore;
g) l'assistenza tecnica, giuridica ed informativa alle aziende appartenenti alla filiera produttiva;
h) la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici nella produzione e trasformazione del cedro;
i) la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali relativi alla filiera cedricola con il sostegno della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
j) la promozione del consumo dei derivati del cedro attraverso specifiche politiche di marketing.
I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare destinazione per almeno dieci anni.ARTICOLO 5
Funzioni del ConsorzioIl Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo trasmessi ai competenti organi regionali.
La Regione affida al Consorzio la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore cedricolo.
Per gli interventi di cui all'articolo precedente, il Consorzio può presentare alla Regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione dei relativi obiettivi, anche in partenariato con i comuni di cui all'art 1 comma 4 della presente legge.
Ai comuni interessati nei progetti compete la funzione di indirizzo strategico e di controllo sulla gestione degli interventi.
La Giunta Regionale, entro 60 giomi dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regolamenta le attività del Consorzio, nel rispetto dell'articolo 34 del Trattato.
Gli atti di cui al comma precedente sono approvati d'intesa con la Commissione Consiliare competente.ARTICOLO 6
Statuto ed organi del ConsorzioII Consorzio ha uno Statuto, al quale compete la disciplina degli organi e delle funzioni consortili ove non contemplata dalla presente legge.
Sono organi del Consorzio di tutela del cedro di Calabria:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio di Amministrazione;
3) II Presidente;
4) il Collegio Sindacale.ARTICOLO 7
Assemblea dei SociL'Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 3 comma 3.
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti alfart.3 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.
Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.
L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il Bilancio preventivo e il Rendiconto generale (Conto Consuntivo e Conto del Patrimonio), approva lo Statuto del Consorzio.
Le modalità di funzionamento sono fissate dallo Statuto.ARTICOLO 8
Consiglio di AmministrazioneII Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed e composto da:
a) quattro componenti individuati tra i soci del Consorzio ed eletti dall'Assemblea;
b) un componente nominato dal Consiglio Regionale in rappresentanza della Regione Calabria.
Ogni socio ha diritto ad un voto con cui può esprimere un massimo di quattro preferenze.
L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con i conferimenti.
Saranno eletti i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Non possono essere eletti quali Consiglieri:
- i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- coloro che abbiano riportato condanne che non consentano liscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano liscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;
- i dipendenti del Consorzio;
- coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.
II Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.
I poteri dei consiglieri e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono conferiti o fissati dallo StatutoARTICOLO 9
PresidenteII Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell'organo, dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro-tempore del Consorzio stesso.
II Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.ARTICOLO 10
Collegio SindacaleII Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dal Consiglio Regionale ed ha la funzione di Presidente, gli altri sono nominati dall'Assemblea dei Soci, fra le persone estranee al Consorzio.
Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
II Collegio Sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e redige la relazione annuale che viene allegata al Rendiconto generale, composto dal Conto Consuntivo e dal Conto del patrimonio, che dopo l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati è trasmesso all'Assessorato all'Agricoltura perla ratifica da parte della Giunta Regionale.ARTICOLO 11
VigilanzaII Consorzio e sottoposto alla vigilanza della Regione-Assessorato all'Agricoltura che ha facoltà di effettuare ispezioni.
Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di Statuto, dietro comunicazione dell'Assessorato all'Agricoltura, la Giunta Regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario.
II Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da essa espressi.
Entro lo stesso termine il Consiglio Regionale dovrà provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.ARTICOLO 12
Situazione economico-finanziaria del ConsorzioAlla prima riunione successiva all'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di specifica relazione del Presidente dell'ente, predispone una relazione sulla situazione economico finanziaria del Consorzio, accompagnata dal Rendiconto finanziario patrimoniale del Consorzio stesso.
L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9/10/1999), sarà inserito all'interno di un Piano di ristrutturazione.ARTICOLO 13
Norma finanziaria e rinvioAlla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede con successivo atto normativo.
Con il medesimo atto normativo di cui al comma precedente si provvede alla disciplina di dettaglio delle disposizioni della presente legge.
Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia.
Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge sono sottoposte al parere preventivo della Commissione Europea, cosi come previsto dall'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato.
La regione si impegna a presentare alla Commissione Europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una specifica relazione annualeARTICOLO 14
Norme transitorieEntro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, il Presidente della Giunta regionale procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge.
La convocazione della prima Assemblea dei Soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il Consiglio Regionale dovrà provvedere alla nomina di propria competenza.
Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto.
L'Assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.
Per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Lo Statuto dovrà essere sottoposto alta ratifica della competente Commissione Consiliare del Consiglio Regionale.Formula finale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.