Progetto di legge n. 376
LEGGE QUADRO SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
RELAZIONE
Premessa
Una nuova e maggiore attenzione da parte della popolazione nei confronti delle tematiche connesse alla tutela dei diritti degli animali dimostra la validità del testo che si propone alla valutazione ed alla successiva approvazione del Consiglio Regionale della Calabria.
I sentimenti animalisti dei nostri concittadini meritano attenzione in considerazione delle sempre più numerose associazioni di volontariato che si occupano di animali e che intensificano il loro raggio dazione nei settori più disparati per far fronte a richieste di intervento sempre più articolate. Per questo la Regione deve intervenire per codificare normativamente quelli che oramai sono atteggiamenti diffusi di buon comportamento verso gli animali.I riferimenti allEuropa
Anche in Europa, dal 2002, è prevista la libera circolazione degli animali da affezione come cani e gatti che saranno muniti di apposito passaporto Ue. Questo dimostra come sia ormai diffusa una nuova cultura della convivenza fra uomo e animale. La Germania ha inserito lart. 20a nella sua Costituzione (Protezione dei fondamenti naturali della vita) che reca lobbligo per lo Stato alla tutela degli animali: "Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali. E come non ricordare poi le innumerevoli leggi a tutela degli animali che sono state promulgate nel Regno Unito, iniziando già due secoli fa. In Inghilterra infatti la prima legge a tutela degli animali, sul trattamento crudele e improprio dei bestiami, risale al 1822, il Martins Act, dal nome del propositore.
Finalità e contenuti della proposta di legge
La proposta di legge che viene sottoposta allattenzione del Consiglio si propone di raggiungere i seguenti obbiettivi: combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che illustrino i comportamenti corretti di chi decide di tenere con sé un animale; leliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dellaccertamento degli illeciti per gli agenti incaricati; la diminuzione delle forme di conflitto fra la cittadinanza in materia di animali.
In particolare, la proposta di legge, suddivisa in titoli, affronta problematiche che sono state raggruppate, quando possibile, per specie animale, al fine di permetterne una più facile comprensione e consultazione.
Il Titolo I, affronta i principi generali e normativi di riferimento.
Il Titolo II, specifica i criteri di definizione delle specie animali oggetto della tutela.
Il Titolo III, indica disposizioni sia generali che specifiche per la tenuta degli animali da affezione e sanziona il loro maltrattamento e abbandono; affronta problemi di convivenza fra gli uomini e gli animali nelle città; detta regole per il mantenimento degli animali nei negozi di vendita, vieta i combattimenti fra animali; introduce lobbligo di denuncia delle cucciolate per combattere alla radice il problema del randagismo canino e felino; ammette la possibilità per gli anziani autosufficienti di poter tenere con sé il proprio animale, spesso la loro ultima ragione di vita, nelle case di riposo; infine proibisce spettacoli a fini di lucro che contemplino lutilizzo degli animali con numerose eccezioni quali le rievocazioni storiche ed i circhi: per questi ultimi viene indicata la normativa di riferimento già in vigore a livello nazionale e che devono rispettare per poter utilizzare animali selvatici durante gli spettacoli.
Il Titolo IV, dedicato ai cani, elenca una serie di norme di buon comportamento che devono essere osservate dai proprietari degli animali sia per la loro detenzione che durante laccompagnamento nelle aree pubbliche e negli esercizi pubblici e commerciali.
Il Titolo V è dedicato ai gatti liberi delle colonie feline considerandoli Patrimonio Indisponibile dello Stato, affronta temi connessi alla responsabilità delle ASL e dei Comuni, riconosce la figura del gattaio/a e prevede la possibilità di utilizzazione degli scarti delle cucine per lalimentazione dei gatti e cani randagi, così come previsto dallart. 23 della L. 179 del 31 luglio 2002, che toglie dallelenco dei rifiuti di cui al D.L.vo 22 del 5 febbraio 1997 i residui e le eccedenze alimentari che saranno utilizzati per il suddetto scopo.
Il Titolo VI, dedicato agli uccelli, indica i criteri minimi per la loro detenzione in gabbia e specifica le modalità cui devono attenersi gli ornitofili che vogliano nutrire volatili sul suolo pubblico.
Va sottolineato come i criteri minimi citati siano solo un manifesto palliativo in quanto appare del tutto evidente che la condizione etologica naturale degli uccelli sia la libertà e che qualunque loro costrizione in gabbia sia un artificio. Questultima costatazione vale naturalmente anche per il seguente Titolo VII sugli animali acquatici.
Il Titolo VII, dedicato agli animali acquatici, detta regole per la loro detenzione che soddisfino almeno ai minimi livelli le caratteristiche della specie; introduce lobbligo della denuncia di possesso delle tartarughe acquatiche di tipo carnivoro per controllarne la proliferazione, specialmente nei corsi dacqua e nelle vasche dove vengono spesso abbandonate e danneggiano la locale fauna autoctona; pone delle condizioni per la detenzione a scopo di vendita e per la cottura di pesci e crostacei che altrimenti vengono inutilmente maltrattati.
Il Titolo VIII, affronta il problema della dignitosa detenzione degli animali esotici e detta regole in proposito, vietando inoltre la vendita di animali da alimentarsi con prede vive, fenomeno particolarmente deprecabile per gli aspetti etici che attengono alla nostra cultura.
Il Titolo IX, prevede la sterilizzazione dei cani per diminuire il fenomeno del randagismo e laccreditamento delle strutture rifugio che vogliano convenzionarsi con gli Enti Pubblici, oltre ad incentivare ladozione degli animali abbandonati con la creazione di appositi servizi presso i Comuni.
Il Titolo X, alla stregua di altre Regioni come lEmilia Romagna, vieta la vivisezione su animali, pratica ormai, dalla stragrande maggioranza del mondo scientifico, riconosciuta come superata in quanto violenta e soprattutto inefficace, concedendo la possibilità di effettuare la sola sperimentazione per fini medici.
Il Titolo XI, istituisce il servizio sanitario veterinario mutualistico regionale cui possono accedere i cittadini già esenti dalla partecipazione alle spese per il Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito; stabilisce che tali prestazioni possano essere erogate dalle strutture pubbliche o anche da medici veterinari privati appositamente convenzionati; tale convenzione potrà essere estesa anche ad Associazioni animaliste in possesso di determinati requisiti.
Il Titolo XII, dettando ulteriori prescrizioni, prende in esame le possibilità della realizzazione di cimiteri per animali e della creazione, da parte dei Comuni, di Servizi di emergenza veterinaria.
Il Titolo XIII, elenca le sanzioni cui sono sottoposti coloro che non osservano larticolato della legge e dispone che gli introiti derivanti da tali sanzioni siano destinati ai Comuni per finalità in materia di protezione degli animali, oltre ad istituire appositi servizi di vigilanza allinterno dei Corpi di Polizia Municipale.INDICE
Titolo I
I PRINCIPIArt. 1 - Profili istituzionali.
Art. 2 - Valori etici e culturali.
Art. 3 - Competenze dei Sindaci.
Art. 4 - Tutela degli animali.Titolo II
DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONEArt. 5 - Definizioni.
Art. 6 - Ambito di applicazione.
Art. 7 - Esclusioni.Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 8 - Detenzione di animali.
Art. 9 - Maltrattamento di animali.
Art. 10- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
Art. 11 - Abbandono di animali.
Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
Art. 16 - Esposizione e vendita di animali.
Art. 17 Denuncia di cucciolate di cani e obblighi degli allevatori.
Art. 18 Divieto dei combattimenti fra animali.
Art. 19 Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.
Art. 20 Case di riposo con gli animali.
Art. 21 - Divieto di mostre, spettacoli ed intrattenimenti con lutilizzo di animali.Titolo IV
CANIArt. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.
Art. 23 - Divieto di detenzione a catena.
Art. 24 - Dimensioni dei recinti o terrazze.
Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.
Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
Art. 28 - Razza pitt-bull ed incroci da essa derivati.Titolo V
GATTIArt. 29 - Definizione termini usati nel presente titolo.
Art. 30 - Proprietà dei gatti liberi.
Art. 31 - Compiti delle Aziende Sanitarie.
Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
Art. 33 - Alimentazione dei gatti e prelievo di residui ed eccedenze delle cucine per le strutture di ricovero di animali da affezione.Titolo VI
VOLATILIArt. 34 - Detenzione di volatili.
Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.
Art. 36 Somministrazione di cibo ai volatili su suolo pubblico.Titolo VII
ANIMALI ACQUATICIArt. 37 - Detenzione di specie animali acquatiche.
Art. 38 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
Art. 39 Tartarughe acquatiche.
Art. 40 Pesci e crostacei destinati allalimentazione umana.Titolo VIII
ANIMALI ESOTICIArt. 41 Detenzione di animali esotici.
Art. 42 Divieti di vendita.Titolo IX
CANILI, GATTILI E RANDAGISMOArt. 43 Rinuncia alla detenzione e cessione delle strutture pubbliche o gestite da Associazioni di volontariato.
Art. 44 Castrazione e sterilizzazione dei cani.
Art. 45 Canili privati.
Art. 46 Gattili privati.
Art. 47 Accreditamento strutture di canile rifugio gestite da Associazioni di volontariato e privati autorizzati.
Art. 48 Adozione di animali.Titolo X
VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONEArt. 49 Finalità
Art. 50 - Divieto di vivisezione e sperimentazione.Titolo XI
ISTITUZIONE SERVIZIO SANITARIO VETERINARIO MUTUALISTICO REGIONALEArt. 51 Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico regionale.
Art. 52 Commissione regionale per le prestazioni veterinarie.
Art. 53 Accesso alla convenzione.
Art. 54 Associazioni animaliste.Titolo XII
ULTERIORI PRESCRIZIONIArt. 55 Inumazione di animali.
Art. 56 Servizio di emergenza veterinaria.Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALIArt. 57 Sanzioni.
Art. 58 Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
Art. 59 Istituzione dei Servizi di protezione animali e vigilanza.ALLEGATI
Allegato A): Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti.
Allegato B): Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti.TITOLO I
I PRINCIPI
Art. 1
Profili istituzionali1. La Regione Calabria, nellambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dellambiente.
2. La Regione riconosce alle specie animali non umane diritto ad unesistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La Regione Calabria, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e lambiente, la Regione promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.Art. 2
Valori etici e culturali1. La Regione Calabria, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con laccudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dellinfanzia e della vecchiaia.
2. La Regione Calabria, nellambito dello sviluppo culturale, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dellintera popolazione, e soprattutto in quello rivolto allinfanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. La Regione Calabria, riconosce il contributo delle associazioni volontarie che si occupano di animali e valorizza la tradizione e la cultura animaliste.Art. 3
Competenze dei Sindaci1. I Sindaci, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, nella loro veste di autorità amministrativa locale, esercitano la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, i Sindaci esercitano la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. I Sindaci, nellambito delle leggi vigenti, esercitano il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dallelenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel proprio territorio comunale.
4. Ai Sindaci, secondo la vigente normativa, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché lattuazione delle disposizioni previste nella presente legge anche mediante ladozione di specifici provvedimenti applicativi.Art. 4
Tutela degli animali1. La Regione Calabria riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. La Regione, anche in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. La Regione condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.TITOLO II
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5
Definizioni1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui alla presente legge, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nellinteresse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dallart. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11/02/1992 n° 157.Art. 6
Ambito di applicazione1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio della Regione Calabria.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo.Art. 7
Esclusioni1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti lesercizio della caccia e della pesca;
b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
2. Le attività inerenti la sperimentazione e la vivisezione sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui al Titolo XI della presente legge.TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8
Detenzione di animali1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E vietato tenere cani ed altri animali allesterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dellanimale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta unadeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni dacqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dellanimale.Art. 9
Maltrattamento di animali1. E vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dellacqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere; isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti allinterno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio daria.
5. E vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui allart. 16; fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
6. E vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono allanimale di manifestare i comportamenti tipici della specie; viene vietato luso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche per laddestramento di qualsiasi tipo di animale; viene inoltre vietato lutilizzo di collari a strangolo per tutti gli animali, ad esclusione dei cani portati a guinzaglio.
7. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività allAmministrazione Comunale competente per territorio, da intendersi come luogo dove viene praticato laddestramento; tale comunicazione dovrà essere fatta per ciascun animale o gruppo di animali interessati alladdestramento e dovrà contenere gli estremi del proprietario dellanimale e tutti gli elementi atti ad identificare lanimale stesso.
8. E vietato ricorrere alladdestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.
10. Viene vietata su tutto il territorio regionale la vendita e lesposizione di animali colorati artificialmente.
11. E vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
12. E vietato trasportare animali, per qualsiasi motivo, nei vani degli ascensori o dei montacarichi.
13. E vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi e permettere una buona circolazione daria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
14. Nel caso di trasporto merci di animali, anche destinati alla macellazione, devono essere osservate le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, oltre ad assicurare agli animali ladeguato apporto idrico e di cibo in base alle esigenze delle specie trasportate.
15. E vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio daria, lapertura dei finestrini dovrà essere minimo di 6 cm. su ambedue i lati; per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole.
16. E vietato distruggere, o anche solo spostare, i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento; è altresì vietata qualsiasi forma di cattura, uccisione o disturbo dei volatili presenti sul territorio della Regione Calabria che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per lesercizio della caccia.Art. 10
Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona1. E fatto divieto sul territorio regionale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano lesercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio regionale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.Art. 11
Abbandono di animali1. E severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Viene equiparato allabbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati dai Servizi Veterinari delle ASL ed ospitati presso i canili sanitari.Art. 12
Attraversamento di animali, rallentatori di traffico,
barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici o comunque sottratti alla custodia umana, dovranno essere installati, a cura degli uffici delle competenti Amministrazioni Comunali o Provinciali, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare lattraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate allattraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire laccesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.Art. 13
Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico1. E consentito laccesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio della Regione Calabria.
2. Lanimale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio luso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto.Art. 14
Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali
non in buono stato di salute o maltrattati1. E fatto assoluto divieto su tutto il territorio regionale di utilizzare, per la pratica dellaccattonaggio, animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare o comunque animali di età inferiore ai quattro mesi, oppure animali non in buono stato di salute o costretti in evidenti condizioni di maltrattamento.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso i Canili Municipali.Art. 15
Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio1. E fatto assoluto divieto su tutto il territorio regionale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nellambito di attività ed iniziative, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nellambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dellattività per un giorno, oltre allapplicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente legge.Art. 16
Esposizione e vendita di animali1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite allart. 9 del presente regolamento.
2. E fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3 e dei pesci in acquario); a tal fine lesercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
3. Gli animali in esposizione, detenuti allinterno o allesterno dellesercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
4. Lesposizione di volatili allesterno o allinterno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua.
5. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o lesposizione di animali, hanno lobbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e lacqua necessari ed osservando le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo e degli articoli 34, 35, 37 e 38 della presente legge.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari ed alla detenzione degli stessi dettate rispettivamente nei successivi artt. 34, 35, 37 e 38 della presente legge.
7. Per gli altri animali detenuti, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà essere:
a) per i mammiferi: 4 volte la lunghezza dellanimale (coda inclusa) per ciascun lato orizzontale e due volte per ciascun lato verticale;
b) per i rettili: 2 volte la lunghezza dellanimale per ciascun lato orizzontale e verticale; le gabbie dovranno inoltre essere munite di rami interni in legno per permettere larrampicamento dellanimale;
tali dimensioni si riferiscono ad un animale e dovranno essere aumentate proporzionalmente nelle dimensioni dei lati orizzontali per ciascun animale in più detenuto.
8. Viene istituito il registro di entrata e uscita degli animali venduti negli esercizi commerciali; su tale registro, da detenere presso lesercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo, dovrà essere segnato ogni acquisto e/o vendita di animale, oltre allindicazione dei dati del venditore e di quelli dellacquirente, completi di indirizzo e numero telefonico fisso; i dati inerenti la vendita, suddivisi per specie animali, dovranno inoltre essere comunicati con riepilogo mensile agli uffici competenti delle singole Amministrazioni Comunali.
9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dellattività per un giorno, oltre allapplicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente legge.Art. 17
Denuncia di cucciolate di cani e obblighi degli allevatori1. E fatto obbligo a tutti i cittadini di effettuare la denuncia di ogni cucciolata di cani di proprietà presso il Comune dove gli animali sono ospitati, con la precisazione della razza e del numero, entro 10 giorni dalla nascita.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, dovrà essere comunicata leventuale cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario, specificando inoltre il luogo preciso dove gli animali sono tenuti.
3. I Comuni, nel caso in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle Amministrazioni Comunali di competenza.
4. I proprietari di cucciolate di cani che non riescano ad affidare i cuccioli, possono consegnare gli stessi, al termine del periodo di svezzamento, al Canile sanitario del proprio Comune di residenza previa presentazione del certificato di avvenuta sterilizzazione della madre dei cuccioli stessi.
5. Fermo restando lobbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali) sono tenuti in ogni caso allosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. Gli allevatori di cani, anche quelli amatoriali, dovranno cedere gli animali rilasciando allinteressato certificato attestante il buono stato di salute dellanimale. Copia di tale certificato dovrà essere conservato per almeno due anni presso lallevatore per gli eventuali controlli espletati dagli organi di vigilanza.Art. 18
Divieto dei combattimenti fra animali1. E vietato promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. E vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
3. E vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
4. Alla stessa sanzione amministrativa dei precedenti commi 2 e 3, sono soggetti i proprietari o detentori degli animali, se consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo ove si svolge il combattimento.
5. E vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.
6. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte allalbo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.
7. I medici veterinari che, nellesercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione allAutorità Amministrativa competente e allAutorità Giudiziaria per la fattispecie di cui allart. 727 del Codice Penale.
8. Allallevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 2, viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per lesercizio delle attività concernenti lallevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.Art. 19
Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti1. E fatto divieto, su tutto il territorio regionale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dellelenco di cui allallegato B della presente legge o comunque provenienti da animali da affezione quali cani (canis familiaris) e gatti (felix catus).
2. E fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.
3. Per le violazioni alle misure di cui ai commi precedenti, oltre alla sanzione amministrativa di cui alla presente legge, viene disposta la sospensione dellattività da un minimo di 10 a un massimo di 30 giorni lavorativi qualora la violazione sia effettuata nellesercizio di attività commerciali; inoltre, le violazioni delle norme di cui al comma 1 del presente articolo sono sanzionate anche ai sensi degli artt. 515 e 517 del Codice Penale.
4. Allaccertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
5. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti di cui allallegato A della presente legge, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo, per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.Art. 20
Case di riposo con gli animali1. La Regione Calabria riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, come ad esempio la solitudine negli anziani.
2. Nelle case di riposo per anziani è permesso agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili.
3. Gli animali di cui al comma precedente andranno tenuti nella stanza dellospite o, a sua discrezione, nei giardini o nelle parti comuni della struttura seguendo le disposizioni in merito alla custodia degli animali di cui alla presente legge; nelle parti comuni interne ed esterne degli edifici i cani andranno tenuti a guinzaglio e, ove sia necessario per lindole particolarmente aggressiva dellanimale, anche dotati di museruola.
4. Il proprietario dellanimale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. I Servizi interessati della ASL competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.Art. 21
Divieto di mostre, spettacoli ed intrattenimenti con lutilizzo di animali1. Su tutto il territorio regionale è vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale lutilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche.
2. E vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano: alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati; alle sfilate e manifestazioni inerenti rievocazioni storiche e culturali; alle esposizioni agricolo-zootecniche; alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, per le quali le condizioni di esercizio sono specificate nel comma successivo.
4. Per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, quali ad esempio i circhi equestri, si specificano le seguenti condizioni di esercizio, fatta salva ogni altra disposizione di legge:
a) viene concessa lautorizzazione all'attendamento sui territori dei singoli Comuni secondo i dettami della normativa vigente, L. 337/1968 e D.P.R. 394/1994; lautorizzazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
1. copia conforme della dichiarazione di idoneità per la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e lincolumità pubblica, così come previsto dalla L. 7 febbraio 1992 n° 150, integrata dalla L. 9 dicembre 1998 n° 426 e dal D.M. 19 aprile 1996 del Ministero dellAmbiente; la dichiarazione, come prescrive la normativa citata, dovrà essere rilasciata dallAutorità competente in materia di salute e incolumità pubblica, individuata nel Prefetto con Circolare del Ministero dellInterno del 22/2/2002;
2. dichiarazione della tenuta del registro di detenzione degli esemplari di specie animali appartenenti a specie comprese negli allegati a e b Regolamento CEE 338/97 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della L. 150/1992 e del D.M. 8/1/2002;
b) per la detenzione degli animali da utilizzare negli spettacoli circensi dovranno essere osservati i parametri minimi per la loro corretta sopravvivenza e le indicazioni di carattere sanitario ed amministrativo, risultanti dal testo approvato il 10 maggio 2000 dal Servizio Conservazione della Natura Autorità Scientifica CITES, del Ministero dellAmbiente. Tali requisiti dovranno essere accertati dalle Autorità competenti in materia (Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e Corpo Forestale dello Stato Servizio C.I.T.E.S.); la mancata osservazione dei suddetti parametri non permette lutilizzo di animali selvatici durante gli spettacoli e comporta, oltre alla sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, il divieto di attendamento sul territorio regionale per i cinque anni successivi allaccertamento dellinfrazione;
c) viene concessa la possibilità di visitare leventuale zoo annesso al circo, sempreché la struttura osservi i parametri citati al punto precedente.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dellattività per tre giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo, oltre allapplicazione della sanzioni di cui alla presente legge.TITOLO IV
CANI
Art. 22
Attività motoria e rapporti sociali1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, lopportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24.Art. 23
Divieto di detenzione a catena1. E vietato detenere cani legati o a catena. E permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nellarco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
Art. 24
Dimensioni dei recinti o terrazze1. Per i cani custoditi in recinti o in terrazze in modo continuativo, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 con il lato minore non inferiore a m. 1,00 per cani di peso fino a 15 kg. ed a m. 1,50 per i cani di taglia superiore; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
Art. 25
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito laccesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o, in alternativa, la museruola. Vanno usati entrambi, a discrezione e responsabilità del proprietario o accompagnatore, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E vietato laccesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani allesterno delle stesse.Art. 26
Aree e percorsi destinati ai cani1. Nellambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Ogni Comune dovrà dotarsi di aree per cani nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di propria gestione; tali aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche: misura minima non inferiore a mq. 2.000 (salvo casi di documentata impossibilità), essere almeno in parte ombreggiate; munite di supporto idrico e panchine; essere recintate con rete di altezza non inferiore a m. 1,50 oppure a m. 1,00 se affiancate da siepe interne di profondità minima 30cm.; tali indicazioni tecniche non si applicano alle aree già costruite al momento di entrata in vigore della presente legge.Art. 27
Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali
ed uffici aperti al pubblico1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. E vietato detenere e consentire lintroduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita allingrosso di generi alimentari.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei suddetti esercizi, locali ed uffici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
4. Negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze o nei luoghi occupati dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani debbono essere muniti di guinzaglio e museruola.
5. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che, presentata documentata documentazione allAmministrazione Comunale interessata, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari allinterno dellesercizio stesso.Art. 28
Razza pitt-bull ed incroci da essa derivati1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, i cani appartenenti alla razza pitt-bull e ad incroci da essa derivati, debbono essere provvisti di solida museruola, applicata in modo da impedire che possano addentare o che essa possa essere tolta con facilità, ed essere condotti a mano mediante guinzaglio di lunghezza non superiore a cm.120, sotto la diretta responsabilità del proprietario.
2. E vietato lallevamento di cani appartenenti alla razza di cui al punto precedente.
3. E consentito liberare i cani di cui al presente articolo nelle apposite aree destinate ai cani esclusivamente in assenza di altri soggetti.TITOLO V
GATTI
Art. 29
Definizione dei termini usati nel presente titolo1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".Art. 30
Proprietà dei gatti liberi1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. Le Amministrazioni Comunali, nel caso di episodi di maltrattamento, si riservano la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dellarticolo 638 del Codice Penale.
2. Tali gatti possono essere dati in adozione a persone che li accudiscano con la massima cura; la richiesta di adozione dovrà essere inoltrata alla competente Amministrazione Comunale.Art. 31
Compiti delle Aziende Sanitarie1. Le Aziende Sanitarie provvedono, in collaborazione con i Comuni ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi rimettendoli in seguito allinterno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalle Aziende Sanitarie, in collaborazione con i Comuni e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dalle Amministrazioni Comunali.Art. 32
Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e1. La Regione Calabria riconosce lattività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Al gattaio/a deve essere permesso laccesso, al fine dellalimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
3. Laccesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo luscita dei gatti dalla sua proprietà.
4. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti posizionate in modo da permettere il passaggio, di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per invalidi sui marciapiedi. Tali posizionamenti sono esenti dal pagamento del contributo per loccupazione di suolo pubblico.
5. E proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente.Art. 33
Alimentazione dei gatti e prelievo di residui ed eccedenze delle cucine
per le strutture di ricovero di animali da affezione1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte delle Amministrazioni Comunali, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare allalimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. Gli Uffici competenti delle Amministrazioni Comunali sono tenuti, in caso di appalto esterno del servizio mensa nelle scuole, ad inserire la fornitura di cui al comma precedente nel relativo capitolato dappalto.
3. I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, possono essere destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modificazioni; a tale scopo i gestori delle suddette cucine offrono la massima collaborazione possibile alle richieste in tal senso formulate da gattai o gattaie e da personale volontario in genere che si occupa della tutela degli animali e della gestione delle citate strutture di ricovero di animali da affezione.
4. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per ligiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.TITOLO VI
VOLATILI
Art. 34
Detenzione di volatili1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dellacqua e del cibo allinterno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.Art. 35
Dimensioni delle gabbie1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dellapertura alare del volatile più grande;
b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.Art. 36
Somministrazione di cibo ai volatili su suolo pubblico1. E consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai volatili in genere in modo da non lasciare depositi né lordare il suolo pubblico; le Amministrazioni Comunali doteranno zone verdi e altre zone di apposita cartellonistica nella quale saranno riportate anche indicazioni dietetiche riferite a ciascuna specie.
TITOLO VII
ANIMALI ACQUATICI
Art. 37
Detenzione di specie animali acquatiche1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.
Art. 38
Dimensioni e caratteristiche degli acquari1. Il volume dellacquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri dacqua.
2. E vietato lutilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e lossigenazione dellacqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.Art. 39
Tartarughe acquatiche1. E fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), di inviare comunicazione di possesso al Comune di residenza.
2. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, oltreché rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie e rappresentano un danno economico rilevante per le Amministrazioni pubbliche, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nellambiente.
3. I Comuni, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiveranno un costante monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere laggiornamento sulla presenza di tali animali nellambito dellecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.Art. 40
Pesci e crostacei destinati allalimentazione umana1. E fatto divieto mantenere in vita pesci e crostacei sul ghiaccio o con altri metodi che non siano la permanenza in acquari.
2. E fatto divieto di cucinare e/o bollire vivi i crostacei.
3. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.TITOLO VIII
ANIMALI ESOTICI
Art. 41
Detenzione di animali esotici1. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca dacqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere allanimale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.
2. E vietato lasciare allaperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
3. E vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture di vendita degli animali esotici; tali strutture sono però obbligate a comunicare ai clienti, prima dellacquisto degli animali, le disposizioni di cui al presente articolo.Art. 42
Divieti di vendita1. E vietata, su tutto il territorio regionale, la vendita di qualsiasi tipo di animale che richieda, per proprie caratteristiche etologiche, di essere alimentato con prede vive.
TITOLO IX
CANILI, GATTILI E RANDAGISMO
Art. 43
Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche
o gestite da Associazioni di volontariato1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé lanimale, può chiedere al sindaco del comune di residenza lautorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui allart. 5 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41.
2. Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori; il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata risposta listanza si intende accolta.
3. Prima delleventuale consegna del cane, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia allanimale stesso in modo che lanimale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso unidonea struttura pubblica o convenzionata con gli Enti pubblici, previo consenso del gestore della struttura stessa, versando una quota per il mantenimento dellanimale pari a quella stabilita per gli Enti pubblici. Nei casi di rilevanza sociale, tale quota è a carico del Comune.
5. Le strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici devono formulare un tariffario per il servizio di pensione temporanea del cane, comunque non superiore a tre volte la quota minima applicata.
6. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale daffezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, lanimale è trasferito a cura del servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito ed a carico del Comune.
7. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dellanimale, il Comune provvede a proprie spese al ricovero dellanimale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
8. La disposizione di cui al comma precedente non è valida nel caso in cui sia stata ereditata la proprietà dellappartamento o immobile al cui interno o nelle cui pertinenze gli animali vivevano in precedenza.
9. Nel caso previsto al comma precedente gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dellaccudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui alla presente legge; sempre nel caso di cui al comma precedente, leventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del Comune avviene sempre in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dellanimale, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento delleventuale cessione.Art. 44
Castrazione e sterilizzazione dei cani1. Ai Servizi Veterinari delle ASL viene affidato il compito di provvedere alla castrazione di tutti i cani randagi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, ed eventualmente rimandare, di conseguenza, la consegna dellanimale presso il canile rifugio alla fine della convalescenza; la castrazione o la sterilizzazione, a scelta del nuovo proprietario, deve essere effettuata in seguito anche sui cani ceduti cuccioli che andranno riportati per loperazione al Servizio Veterinario oppure fatti operare da veterinari privati con certificato da riconsegnare al Servizio Veterinario.
2. I proprietari di cani, già esenti dalla partecipazione alle spese del Sevizio sanitario nazionale per motivi di reddito, potranno rivolgersi al Servizio Veterinario ASL competente per territorio per far effettuare, in maniera gratuita, la castrazione o sterilizzazione del proprio animale.Art. 45
Canili privati1. I canili privati che praticano attività di allevamento o pensione per cani, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime di cui al successivo art. 47 della presente legge regionale.
Art. 46
Gattili privati1. Le strutture private che praticano attività di allevamento e pensione per gatti dovranno, per la misura delle gabbie, rispettare le disposizioni di cui allart. 16, comma 7, punto a), della presente legge.
Art. 47
Accreditamento strutture di canile rifugio gestite
da Associazioni di volontariato e privati autorizzati1. Le strutture di canile rifugio gestite da Associazioni di volontariato o da privati che intendessero convenzionarsi con i Comuni per lospitalità dei cani ex randagi di proprietà delle Amministrazioni Comunali, dovranno essere accreditate presso la Regione Calabria.
2. Per ottenere laccreditamento di cui al comma precedente, le suddette strutture dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime:
Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili sanitari e dotazione strumentale.
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dallesterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.
1.5 I box devono essere separati per mezzo di una parete opaca dellaltezza di almeno metri 1,00.
2. Infermeria
2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile.
2.2 La dotazione strumentale dellinfermeria deve comprendere:
microscopio per esami parassitologici;
attrezzatura per lesecuzione del tatuaggio;
attrezzatura medicale per lesecuzione degli interventi di sterilizzazione;
frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.
3. sala interna e reparto ricovero cuccioli
3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post-operatorio e cuccioli.
3.3 Nei locali devono essere garantite condizioni di benessere adeguato allo stato fisiologico degli animali ospitati.
4. Magazzino, cucina, servizi igienici
4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.
Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 1.3 dellallegato A.
1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati, di dimensioni non inferiori a mq 200.
1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.
2. Ambulatorio
2.1 Lambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per linfermeria di cui al punto 2.1 dellallegato A.
2.2 La dotazione strumentale dellambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.
3. Magazzino, cucina, servizi igienici
3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente.3. La domanda di accreditamento, con allegata la documentazione che provi il rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, deve essere rivolta alla Giunta Regionale che si esprimerà in merito su parere dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.
4. Le strutture che ottengano laccreditamento saranno sottoposte a controlli periodici da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio che, in caso di non rispetto dei requisiti necessari, sottopongono alla Giunta Regionale la richiesta di revoca dellaccreditamento stesso.
5. Per ogni altra questione inerente laccreditamento di strutture rifugio e non prevista espressamente dalla presente Legge, la Giunta Regionale produce un regolamento applicativo in merito.Art. 48
Adozione di animali1. Qualsiasi struttura che ospiti cani ex randagi dovrà facilitarne il più possibile ladozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno osservare orari di apertura settimanali al pubblico articolati come minimo in due ore mattutine e due pomeridiane nei giorni feriali, oltre ad unapertura di due ore pomeridiane in giorno festivo o prefestivo.
2. Tutti i Comuni, in gestione diretta o in convenzione con associazioni di volontariato, si dotano di appositi servizi per facilitare ladozione dei cani e gatti randagi.
3. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti viene inoltre istituito un Ufficio per i diritti degli animali che si occupi delladozione degli animali abbandonati, della gestione del randagismo canino e felino e di ogni altra attività volta a tutelare le specie animali presenti sul territorio comunale.TITOLO X
VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE
Art. 49
Finalità1. La Regione Calabria promuove la tutela degli animali dallutilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso alluso di animali vivi; a questo scopo la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
Art. 50
Divieto di vivisezione e sperimentazione1. Su tutto il territorio della Regione Calabria sono vietati lallevamento, lutilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione.
2. Su tutto il territorio della Regione Calabria sono vietati lallevamento, lutilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
3. Su tutto il territorio della Regione Calabria sono vietati lallevamento, lutilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.
4. Viene vietato inoltre, nelle residue attività di sperimentazione, procurare volontariamente qualsiasi tipo di lesione agli animali.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni amministrative di cui alla presente legge; nel caso la violazione sia effettuata da allevatori, viene disposta la sospensione dellattività da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni con la chiusura definitiva in caso di recidiva.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dopo tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.TITOLO XI
ISTITUZIONE SERVIZIO SANITARIO VETERINARIO
MUTUALISTICO REGIONALEArt. 51
Istituzione del Servizio sanitario mutualistico regionale1. Allo scopo di adottare misure per la salvaguardia e la cura degli animali da affezione, è istituito, allinterno del territorio della Regione Calabria, il Servizio sanitario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, di seguito denominato Servizio; hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Sevizio sanitario nazionale per motivi di reddito; ai fini della fruizione delle prestazioni del Servizio, i cani devono risultare iscritti allanagrafe canina di cui allarticolo 3, comma 1, della Legge 14 agosto 1991, n° 281.
2. Oltre ai soggetti indicati al comma 1, hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio:
a) i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, esclusivamente per il primo intervento;
b) i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte allalbo regionale del volontariato o degli enti giuridici o i possesso di altro analogo riconoscimento;
c) i cani liberi strettamente integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai Comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da associazioni di volontariato animalista o da associazioni di quartiere, denominati cani di quartiere;
d) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;
e) le colonie feline riconosciute dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e/o dai Comuni;
f) i cani e i gatti impiegati in terapie ed attività assistite da animali a fini curativi e riabilitativi.
3. I Servizi Veterinari già operanti presso le ASL provvedono, con i propri mezzi e le proprie strutture, ad erogare le prestazioni riconosciute in convenzione dal Servizio. Ove ciò non risulti possibile, su certificazione motivata del Direttore dellAzienda stessa, la Regione provvede alla stipula di convenzioni con medici veterinari ai sensi della presente legge.Art. 52
Commissione regionale per le prestazioni veterinarie1. Presso lAssessorato Regionale alla Sanità è istituita una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio, di seguito denominata Commissione, presieduta dallAssessore alla Sanità o da un suo delegato.
2. Fanno altresì parte della Commissione:
a) due rappresentanti delle ASL;
b) due rappresentanti dellOrdine professionale dei veterinari;
c) due rappresentanti dei sindacati dei veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale;
d) due rappresentanti delle Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione Calabria.
3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Regione.
4. La Commissione ha il compito di:
a) redigere ed aggiornare lelenco dei medici convenzionati di cui allart. 64, nonché delle strutture delle Associazioni di cui allart. 65;
b) determinare le prestazioni riconosciute in convenzione;
c) dirimere eventuali questioni relative allattuazione delle precedenti lettere a) e b).Art. 53
Accesso alla convenzione1. I veterinari libero professionisti che intendano accedere alla convenzione con il Servizio, devono presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli ordini professionali provinciali provvedono allinvio delle richieste alla Commissione.
2. La Commissione definisce lelenco dei veterinari e delle strutture aventi diritto alla convenzione in base ai seguenti criteri:
a) uniforme distribuzione territoriale dei medici e degli ambulatori;
b) titoli del richiedente;
c) anzianità di servizio del richiedente.
3. La Commissione provvede al rinnovo degli elenchi di cui al comma 2 ogni tre anni, in base ai risultati del servizio svolto e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.
4. Sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 2 i veterinari delle ASL che esercitano la loro attività libero-professionale allinterno della struttura sanitaria regionale in regime di libera professione intramuraria, nonché presso gli ambulatori delle facoltà di medicina veterinaria della Regione Calabria.Art. 54
Associazioni animaliste1. Possono richiedere laccesso alla convenzione di cui allarticolo 64 le Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione Calabria purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate; la richiesta è presentata direttamente alla Commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo 64.
TITOLO XII
ULTERIORI PRESCRIZIONI
Art. 55
Inumazione di animali1. E consentita linumazione, in aree preventivamente autorizzate dallautorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta lesecuzione.
2. Le Aziende e i Consorzi che si occupano dei servizi di smaltimento dei rifiuti organizzano appositi servizi volti al ritiro, su richiesta, degli animali daffezione deceduti e provvedono al loro trasporto presso gli impianti di smaltimento.
3. Gli animali daffezione deceduti potranno, a discrezione del proprietario, essere sepolti in aree verdi di proprietà dello stesso.Art. 56
Servizio di emergenza veterinaria1. I Comuni attivano poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso le strutture canile o presso studi medici convenzionati.
2. Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati e/o ammalati.
3. I Comuni, possono altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 57
Sanzioni1. Per le contravvenzioni alle norme di cui alla presente Legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
a) Per linosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 (commi 1 e 3), 14, 15(comma1), 16, 17 (comma 5), 18 (comma 7), 20 (comma 2), 21 (commi 1 e 2), 22, 23, 24, 34 (comma 2), 39(comma 2), 40 (commi 1 e 2), 41, 42, 45, 46, 50, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.500,00 ad Euro 4.500,00;
b) Per linosservanza delle norme di cui agli articoli 28 (comma 2), 31 (comma 2), 32 (commi 3, 4 e 6), 33 (comma 3), 35 (comma 1), 38 (commi 1 e 3), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00;
c) Per linosservanza delle norme di cui agli articoli 13 (commi 1, 4 e 5), 17 (commi 1, 2 e 6), 33 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 333,00 ad Euro 1.000,00;
d) Per le inosservanze agli articoli 27 (commi 1 e 5), 28 (comma 1), 34 (comma 1), 37, 38 (comma 2), 39(comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 166,00 ad Euro 500,00;
e) Per linosservanza della norma di cui agli artt. 27 (comma 2), 28 (comma 3), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 40,00 ad Euro 75,00;
f) Per linosservanza della norma di cui agli artt. 13 (commi 2 e 3), 20 (commi 3 e 4), 25, 27 (commi 3 e 4), 33 (comma 4), 36, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 15,00 ad Euro 45,00;
g) Per linosservanza delle norme di cui allart. 19 (commi 1 e 2), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00;
h) Per linosservanza della norma di cui allart. 18 (comma 1) si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 50.000,00 ad Euro 160.000,00;
i) Per linosservanza della norma di cui allart. 18 (commi 2 e 3) si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00.
j) Per linosservanza della norma di cui allart. 18 (comma 5) si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 2.000,00 ad Euro 6.000,00
k) Per linosservanza delle norme di cui allart. 21 comma 4, punti a e b, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 10.000,00 ad Euro 30.000,00.
l) Per linosservanza delle norme di cui allart. 21 comma 4, punto c, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 5.000,00 ad Euro 15.000,00.Art. 58
Utilizzo degli introiti delle sanzioni1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica linfrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati, attraverso listituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, ad attività inerenti la tutela degli animali.Art. 59
Istituzione dei Servizi di protezione animali e vigilanza1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le Amministrazioni Comunali istituiscono, allinterno dei Corpi di Polizia Municipale, il Servizio di protezione degli animali, con il compito specifico del controllo sulla salvaguardia degli animali domestici e sullapplicazione delle norme di cui alla presente legge.
2. Sono incaricati inoltre di far rispettare la presente legge tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, Corpo Forestale dello stato, Polizia Provinciale, Pubblica Sicurezza, Carabinieri ed ogni altro agente a cui è riconosciuto il potere di sanzione e/o di verbalizzazione.
Allegato 'A'
Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo
di pelli e pellicce di cani e gatti:
* Animali giocattolo imbalsamati
* Borsette e piccoli prodotti in cuoio
* Cappelli
* Colli di pelliccia
* Coperte
* Finiture in pelliccia
* Fodere di cappotti
* Giocattoli per bambini
* Giochi per animali
* Guanti
* Guanti da giardinaggio
* Guanti da golf
* Isolanti e imbottiture per calzature
* Pellicce
* Prodotti medicinali e ortopedici
* Risvolti per piumini
* Tamburi e strumenti musicali
* Tappezzerie per automobili
Allegato 'B'
Elenco delle possibili diciture con le quali
sono etichettate le pellicce di cani e gatti
Asian jackal
Asian wolf
Asiatic raccoon dog
Canis latrans
Canis lupus
China wolf
Chineese fur
Corsac fox
Dogues du Chine
Gae-wolf
Goupee
Gou-pee
Goyangi
Gubi
Housecat
Katzenfelle
Kou pi
Lamb skin
Loup d'Asie
Mongolian dog
Mountain cat
Mountain goat skin
Pelliccia di cane della Mongolia
Pemmern Wolf
Pommem Wolf
Sakhon Nakhon lamb skin
Sobaki
Special skin
Vera pelliccia
Volpe azzurra
Wild cat
Wolf of Asia
Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington