Progetto di legge n. 37
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria

 

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

(finalità)

 

La Regione Calabria in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e del proprio Statuto, con la presente legge disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge 2/12/1991 n. 390 intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.

 

Art. 2

(destinatari degli interventi)

 

1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti al corsi di studio dell'Università, degli istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di Belle Arti, aventi sede in Calabria.

2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da Università di Paesi Esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca o in genere culture con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 1991.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione Università.

 

Art. 3

(tipologia degli interventi)

 

1. Le finalità indicate nel precedente art. 1 sono realizzate attraverso l'erogazione delle seguenti tipologie di servizi e benefici:

a) borse di studio;

b) alloggi;

c) ristorazione;

d) trasporti;

e) informazione e orientamento al lavoro;

f) prestiti d'onore;

g) servizi culturali, librari ed editoriali;

h) assistenza sanitaria;

i) interventi in favore degli studenti portatori di handicap;

 

TITOLO II

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

 

Art. 4

(organismi regionali di gestione)

 

1. La Regione determina gli indirizzi, il coordinamento e la programmazione relativi alle funzioni trasferite in materia di diritto allo studio universitario, regolate dalla presente legge ed, al sensi dell'art. 25 della Legge n.390/91 e dell'art.68 dello Statuto Regionale, garantisce l'attuazione degli interventi istituendo aziende regionali.

2. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita una Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (AREDIS) dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, con sede legale nel Comuni sedi di Università.

3. In alternativa alla Costituzione di una Azienda, la Regione può garantire l'attuazione per il diritto allo studio universitario tramite apposita convenzione da stipulare con le Università e gli Istituti di cui all'art. 2. La convenzione di durata quinquennale, rinnovabile è approvata dalla Giunta Regionale.

4. Per l'Università della Calabria - UNICAL - valgono allo stato le disposizioni specifiche di cui alla legge istitutiva 12/3/68 n.442.

 


Art. 5

(Organi dell'AREDIS)

 

1. Sono Organi dell'AREDIS:

2. Il Consiglio d'Amministrazione

3. Il Presidente

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

Art. 6

                                    (Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione)

 

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'AREDIS, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è composto:

a. dal Presidente;

b. da due Rappresentanti dell'Università di cui uno designato dal Rettore tra il personale docente ed uno eletto fra studenti che siano in regola con il corso di studi, o fuori corso da non più di un anno;

c. da due rappresentanti della Regione, designati dalla Giunta Regionale tra persone di comprovata professionalità ed esperienza tecnica amministrativa acquisita nella gestione di enti territoriali strutture pubbliche o private e non appartenenti a personale universitario.

2. Le designazioni di competenza regionale vengono effettuate nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. n. 39 del 4 agosto 1995;

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere validamente costituito purché siano stati designati o eletti almeno la metà dei componenti più il Presidente.

4. Il Presidente ed i Rappresentanti di cui al comma 1 lett. C durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta: i componenti di cui al comma 1 lettera B, vengono eletti di norma contemporaneamente agli organi collegiali universitari e con l'osservanza delle modalità e della durata prevista per tali organi.

5. Nell'eventualità che i componenti del Consiglio di amministrazione in qualità di studenti perdano tale requisito, subentreranno ad essi i primi non eletti nella lista di appartenenza che restano in carica fino alla durata legale del Consiglio di Amministrazione. Nel caso non sia attuabile la procedura indicata, gli studenti da surrogare vengono designati dal rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di riferimento.

 

Art. 7

(Il Presidente)

 

1. Il Presidente è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'assessore delegato al Diritto allo Studio Universitario d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di riferimento.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'AREDIS,

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinando l'ordine del giorno.

c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende a tutte le attività assicurando il buon andamento dell'Amministrazione e la rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;

d) adotta, in casi necessità ed urgenza, provvedimenti non a contenuto generale, di competenza del Consiglio di Amministrazione a cui vengono sottoposti per la ratifica nella prima seduta utile;

e) nomina il Direttore dell'AREDIS su proposta del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti che ne regolano il rapporto di lavoro;

f) nomina il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 8

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, con frequenza mensile, su convocazione del Presidente o su richiesta di due componenti;

1. per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti;

2. il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) lo Statuto dell'AREDIS e le sue modifiche;

b) il bilancio di previsione ed il consuntivo;

c) i programmi annuali per le attività ed i servizi in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione e nel rispetto dei livelli ottimali del rapporto costi-benefici nei limiti di spesa determinati dalla Regione;

d) i regolamenti di organizzazione, di contabilità, per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

e) i regolamenti relativi alla gestione dei beni patrimoniali, di economato, per la gestione dell'attività contrattuale;

f) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta Regionale;

g) ogni altro provvedimento previsto dalla legislazione statale o regionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento.

4. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previo parere della Giunta Regionale su proposta dell'assessore delegato nel caso di persistenti inadempienze o di violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti. Con il Decreto di scioglimento del Consiglio di Amministrazione viene nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell'AREDIS che resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 9

(collegio dei revisori dei conti)

 

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda é composto da tre membri nominati dalla Giunta Regionale. I candidati devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti di cui al D.Lgs. n. 88 del 1992.

2. Il Collegio elegge a scrutinio segreto il Presidente

3. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti una sola volta.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi e predispone la relazione che li accompagna;

b) vigila sulla regolarità dell'amministrazione;

c) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'Azienda e relaziona in merito annualmente al Presidente della Giunta Regionale.

5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 10

(indennità)

 

Al Presidente dell'AREDIS spetta una indennità di carica al sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 14 art 1 comma 14. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, spetta una indennità di carica rapportata al 10% di quella corrisposta al Presidente. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta una indennità di carica ai sensi delle disposizioni della legge regionale n. 10 del 22/9/1998 art. 37 comma 12 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 11

(direttore dell'Azienda)

 

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Presidente dell'AREDIS su proposta del Consiglio di Amministrazione ed è individuato tra persone in possesso di laurea e di comprovata capacità dirigenziale acquisita attraverso lo svolgimento di qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato con scadenza coincidente con quella del Presidente che ne ha effettuato la nomina. L'incarico di Direttore è rinnovabile per una sola volta e non può comunque protrarsi oltre il 70° anno di età.

3. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda a dipendenti regionali con qualifica di dirigente di settore comporta il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del rapporto. Il versamento dei contributi è determinato sull'intero trattamento economico corrisposto.

4. Al Direttore dell'Azienda viene corrisposta una retribuzione equiparata a quella dei Dirigenti di Settore della Regione Calabria.

5. Al Direttore dell'Azienda compete la gestione Finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, in base agli indirizzi ed agli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa sono assunti con firma congiunta dal Direttore e dal responsabile dell'ufficio di contabilità che ne rispondono m solido. 6. In particolare, il Direttore dell'Azienda:

a) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa previsti dalle norme legislative e regolamentari;

b) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici;

c) adotta i provvedimenti di spesa corredati della firma del responsabile contabile al sensi del precedente comma 5;

d) redige i regolamenti annessi al bandi per la erogazione dei servizi e l'individuazione dei beneficiari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione al quale partecipa con voto consultivo, sottoscrivendone i verbali congiuntamente al Presidente; firma altresì ed è responsabile della legittimità degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

f) cura l'esercizio dei poteri di spesa al fini dell'attuazione dei piani annuali e pluriennali, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, assumendo i necessari provvedimenti e stipulando i relativi contratti, nonché l'esercizio dell'attività contrattuale dalla quale derivino entrate per l'Azienda­;

g) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

7. L'incarico di Direttore può essere revocato su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente con provvedimento motivato per violazione di legge o inosservanza degli indirizzi determinati negli atti del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 12

(personale)

 

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle due "A.RE.DI.S." è equiparato a quello del personale di ruolo nella regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.

2. Ciascuna azienda può assumere personale a tempo determinato nel limiti e con le modalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

 

Art. 13

(patrimonio)

 

1. La Regione trasferisce alle due "A.RE.DI.S." i beni mobili e immobili, le attrezzature già affidate in gestione all'Edis-Calabria ex art. 6 L.R. n. 32 del 1984; con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale saranno individuati i beni regionali da trasferire a ciascuna "A.RE.DI.S.".

2. Il patrimonio di ciascuna Azienda è costituito inoltre da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni eredità e legati.

3. Le Università possono mettere a disposizione, mediante apposita convenzione da stipulare con le "A.RE.DI.S." interessate, a titolo gratuito i beni mobili e immobili e attrezzature o le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui all'art. 1. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione di detti beni sono posti a carico dell'Azienda.

 

Art. 14

(vigilanza e controllo)

 

1. La Giunta Regionale approva per ogni AREDIS:

a) Lo statuto i regolamenti di amministrazione e contabilità;

b) il regolamento e la dotazione organica del personale;

2. Il potere di vigilanza è esercitato dal Presidente della Giunta Regionale anche su richiesta del Rettore, che può a tal fine adottare provvedimenti ispettivi e richieste di documentazione per la verifica del regolare funzionamento delle Aziende.

3. Il Presidente della Giunta Regionale può, inoltre:

a) esercitare funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, previa diffida agli organi dell'Azienda, nel caso di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, qualora gli amministratori dell'Azienda ne rifiutino o ritardino il compimento.

 

Art. 15

(bilancio e mezzi finanziari)

 

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna "A.RE.DI.S." è regolato dalle norme della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il Consiglio regionale approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo di esercizio di ogni AREDIS come allegati al bilancio annuale della Regione.

3. Ciascuna Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) il finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge;

b) proventi delle quote a carico degli utenti;

c) donazioni, eredità, legati;

 

Titolo III

Disposizioni sui singoli interventi e servizi realizzati dall'A.RE.DI.S.

 

Art. 16

(gestione dei servizi)

 

1. L'A.RE.D.I.S. provvede con appositi regolamenti a disciplinare le modalità di uso e di gestione dei servizi organizzati per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio, prevedendo forme di partecipazione e di controllo dell'utenza.

2. I servizi per il diritto allo studio, possono essere attuati dall'AR.E.D.I.S. o in gestione diretta o in altre forme idonee a garantire efficacia ed efficienza, priorità deve essere data all'affidamento a cooperative di studenti o a convenzioni con le Università per avvalersi della collaborazione degli studenti ai sensi dell'alt. 13 della legge n. 390/91.

           

Art. 17

(borse di studio)

 

1. Sono attribuite annualmente, borse di studio nella misura e per l'importo determinato nel piano triennale di cui all'art. 31, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati in base ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'art. 4 della legge n. 390/91.

2. I beneficiari delle borse di studio seno individuati con procedure concorsuali le cui modalità sono determinate con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Le borse di studio sono riferite ad un solo corso di studio di laurea o di diploma universitario, non e ammesso il cumulo con altre borse di studio; per particolari situazioni di merito, a coloro i quali sono in regola con il superamento degli esami previsti, per i vari anni, nel piano di studio del corso di laurea, è possibile consentire il cumulo delle borse di studio con il godimento del servizio alloggiativo.

4. Gli studenti che risiedono fuori sede se beneficiari di borse di studio, hanno diritto ad una maggiorazione pari al 50 per cento dell'importo previsto. Si intende per studenti fuori sede chi risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria il cui raggiungimento richiede un tempo di percorrenza con mezzi pubblici superiore ad un'ora.

5. Gli studenti appartenenti alla categoria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono all'assegnazione di un numero di borse di studio riservato, determinato nel bando annuale, i benefici possono consistere, anche nella assegnazione di un accompagnatore o di un assistente per gli studi o nella fornitura di strumenti specialistici o di altro comunque utile per consentire il superamento delle particolari situazioni di difficoltà, in tal caso l'importo della borsa di studio può essere maggiorato.

6. Trasporti: ogni Azienda può disporre forme di intervento a favore di studenti pendolari che non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, assegnando contributi al fine di concorrere alla spesa per l'uso di mezzi di trasporto pubblico.

 

Art 18

(fasce di reddito)

 

1. Nel piano annuale degli interventi vengono determinate le fasce di reddito con riferimento agli indirizzi contenuti nel piano triennale di cui all'art. 27.

2. Per gli studenti rientranti nei soggetti indicati nella legge n.104 del 5 febbraio 1992 il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi, e per gli strumenti e le spese di altro genere comunque effettuate per sopperire alla situazione di handicap.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 22 della legge n. 390/91 l'A.RE.D.I.S. provvede a verificare la veridicità e le dichiarazioni sul reddito presentate dagli studenti.

4. Coloro i quali hanno dichiarato il falso vengono esclusi da ogni beneficio per tutto il corso degli studi.

 

Art. 19

(servizio alloggiativo)

 

1. L'A.R.E.D.I.S. provvede a garantire il servizio alloggiativo degli studenti in strutture proprie a carattere di residenze o di convitti. In mancanza si provvede con convenzione, con enti pubblici e privati che dispongono di strutture ricettive o alberghiere.

2. L'accesso al servizio è determinato con procedure di selezione sulla base di criteri di reddito e di mento stabiliti nel piano annuale dell'A.R.E.D.I.S. che ne fissa altresì il numero massimo dei posti gratuiti che sono messi a concorso con apposito bando emanato dall'AR.E.D.I.S. entro il 30 giugno.

3. Il bando prevede inoltre un numero di posti gratuiti, mi misura non inferiore al 5 per cento del totale, riservati al soggetti di cui alla legge n. 104 del 1992.

4. Con convenzioni con le Università l'AR.E.D.I.S. può prevedere l'accesso al servizio alloggiativo di docenti universitari impegnati in attività tutoriali, di sostegno all'apprendimento, di attività didattiche di recupero o integrative, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 341/91, tali programmi di attività sono portati a conoscenza degli studenti in forma e modi idonei.

5. Nel piano annuale sono determinate le tariffe a carico dei beneficiari di cui al precedente punto 4.

6. In ogni caso presso le strutture destinate al servizio alloggiativo sono resi disponibili spazi per servizi comunitari e collettivi.

7. Con apposito regolamento vengono stabilite le modalità di utilizzo delle strutture per il servizio alloggiativo.

8. Nel caso non vi siano le disponibilità per soddisfare le richieste di servizio alloggiativo e comunque anche per gli studenti che non possiedono i requisiti per potervi accedere gratuitamente, l'Azienda predispone un servizio di informazioni e di supporto fornendo contratti tipo concordati con soggetti privati proprietario di immobili offerti in Locazione.

 

Art. 20

(servizio di ristorazione)

 

1. Il servizio di ristorazione è attuato dall'Azienda o direttamente, nelle proprie strutture, o in mancanza di queste, mediante convenzioni con enti pubblici e privati.

2. E servizio viene realizzato con tariffe a carico degli utenti rapportati al costo del servizio con un importo determinato nel piano annuale.

 

Art. 21

(prestiti d'onore)

 

1. L'A.R.E.DIS. definisce con apposito regolamento, la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con riferimento al merito ed alle condizioni economiche degli studenti richiedenti, determinando con convenzioni da stipulare con istituti di credito, le forme di garanzia a carico dell'AR.E.D.I.S. nel caso di mancato recupero del credito.

2. Nel piano triennale di cui all'art. 24 viene determinato il numero dei prestiti d'onore concedibili e l'ammontare del prestito, viene altresì effettuata la destinazione delle risorse a carico del bilancio dell'A.R.E.D.I.S. ad integrazione delle disponibilità che a tale titolo sono concesse alla Regione al sensi della legge n. 390/91.

 

Art. 22

(servizio sanitario e medicina preventiva)

 

1. L'AR.E.D.I.S. definisce con convenzioni con le strutture del servizio sanitario interventi di medicina preventiva in favore degli studenti.

2. Gli studenti fuori sede hanno diritto alla prestazione del servizio sanitario al sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Per gli studenti stranieri si provvede ai sensi dell'art. 6 comma I lettera A della legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 23

(servizi culturali)

 

1. L'AR.E.D.I.S. con apposito regolamento, può concedere contributi per la frequenza di corsi di studio all'estero programmati nell'ambito di iniziative di studio e di ricerca delle università a cui si riconosce particolare rilevanza ed interesse anche per la Regione.

2. L'AR.E.D.I.S. realizza interventi atti a facilitare l'uso delle biblioteche degli atenei e degli enti pubblici anche al di fuori del normale orario di servizio, provvedendo a regolare rapporti di collaborazione in proposito mediante apposite convenzioni.

3. L'AR.E.D.I.S. favorisce, con la promozione di forme di auto-gestione di associazioni di studenti, la diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, di atti di convegni e di seminari di studio realizzati nelle università della regione.

4. L'AR.E.D.I.S. può promuovere iniziative per pubblicazioni periodiche, in base alle disponibilità di bilancio determinate nel piano annuale, che costituiscono strumenti di supporto al l'apprendimento degli studenti e che permettono la diffusione e l'approfondimento dello stato della ricerca scientifica, nel definire le forme e i modi di attuazione dell'intervento, viene data priorità alle iniziative già avviate

5. L'AR.E.D.I.S. può procedere direttamente a programmare e realizza e iniziative culturali e sportive anche in convenzione con le università per favorire l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dall'art. 12 lettera d, e, f, della legge n. 390/91.

           

Art. 24

(programmazione regionale)

 

1. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Diritto allo Studio Universitario, acquisito il parere dei Comitato Universitario Regionale di cui al D.P.R. n.25 del 27/01/98 art.3, formula il piano triennale degli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio che è approvato dal Consiglio Regionale unitamente al bilancio pluriennale cui è riferito e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano triennale.

2. Il piano triennale comprende:

a) gli obiettivi generali e le priorità a cui fare riferimento nell'attuazione degli interventi;

b) i criteri generali per l'assegnazione dei benefici ai destinatari;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe e delle fasce di reddito;

d) l'individuazione delle risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi distinguendo le spese di gestione e di investimento;

e) gli indirizzi generali, anche per la programmazione degli interventi attuati direttamente dalla regione e in concorso con le Università.

3. Nella programmazione degli 'interventi, a ciascuna Azienda o Università convenzionate è di norma assegnata una quota di risorse calcolata mi funzione del numero degli studenti iscritti nell'Università di riferimento , dalla qualità e quantità dei servizi erogati, dalle esigenze dei singoli Atenei, in relazione all'organizzazione della didattica dei vari corsi di laurea.

5. L'esecuzione del Piano triennale regionale è affidata alle Aziende AREDIS che operano con Piani Annuali.

 

Art. 25

(azioni regionali)

 

La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione:

a) provvede alla definizione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del diritto allo studio universitario, sull'offerta formativa a livello universitario, sulle scelte degli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, sul livelli di profitto degli universitari iscritti alle facoltà, al corsi di laurea ed al corsi di diploma delle università della regione;

b) realizza o sostiene convegni e seminari e altre iniziative utili per l'orientamento al lavoro e per favorire la conoscenza della attività e dei piani di sviluppo delle università e dei centri di ricerca;

c) realizza un sistema informativo e statistico sull'utenza universitaria, acquisendo direttamente e/o avvalendosi della collaborazione delle Università i dati necessari, provvede altresì alla elaborazione delle informazioni;

d) promuove attraverso convenzioni con le Università, altri soggetti pubblici e privati, le istituzioni scolastiche di grado secondario che dispongono di convitti annessi, iniziative che favoriscano e realizzano scambi di studenti tra Università italiane e straniere, nonché per l'inserimento degli studenti delle Università della Regione nel programmi e progetti di mobilità studentesca promossi dalla Unione Europea anche nell'ambito dei progetti giovani di turismo culturale e di ricerca e di sviluppo;

e) promuove interventi di sostegno all'apprendimento con convenzioni con le università per la costituzione presso gli atenei della regione di un centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue straniere e un centro interfacoltà per il software didattico e scientifico.

f) assicura una maggiore qualificazione degli studi anche post-laurea con l'assegnazione di borse di studio, di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca e post-dottorato, di assegni di ricerca di intesa o in convenzione con le università della Regione.

 

Art. 26

(coordinamento tra Regione e Unical "Università della Calabria")

 

1. Al fine di coordinare gli interventi per il diritto allo studio di competenza della Regione con quelli di competenza dell'Università della Calabria - Unical - nel rispetto della legge 12 marzo 1968, n. 442 e a dell'art. 26, comma della legge n. 390/91, la Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva una convenzione quadro per l'affidamento all'Università della Calabria della gestione dei servizi per il diritto allo studio, al sensi dell'art. 25 della legge n. 390/91.

2. Tale convenzione definisce i criteri e le modalità a cui deve farsi riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati all'Università con priorità ai servizi rivolti alla generalità degli studenti, prevedendole forme di partecipazione della Regione negli organismi di gestione.

3. Nella convenzione deve essere previsto un sistema di informazioni che favorisca il coordinamento degli interventi.

4. La normativa di cui al commi precedenti si applica anche nel casi di convenzione con le altre Università della Regione.

 

Art. 27

(tassa regionale)

 

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni Universitarie aventi sede nella Regione e agli istituti di istruzione superiore indicati all'art. 2 comma 1 della presente legge sono tenuti annualmente al pagamento alla Regione Calabria della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita dall'art. 3 comma 20 della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

2. Il gettito della tassa regionale che costituisce entrata della Regione e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio regionale, è destinato per intero alla concessione di borse di studio ai sensi della legge 549/95 art. 3 comma 23.

3. L'ammontare della tassa è determinato per ogni anno nella legge finanziaria regionale collegata alla legge di bilancio della Regione Calabria, in mancanza si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente.

4. L'avvenuto versamento della tassa regionale in unica soluzione deve essere dimostrato all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.

5. Le modalità di versamento sono determinate d'intesa tra Regione ed Università.

6. Le procedure per la concessione delle borse di studio e per l'individuazione dei beneficiari sono determinati dall'AR.E.D.I.S. nel rispetto degli atti di indirizzo contenute nel piano triennale regionale per il diritto allo studio universitario nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 537/95 art 3.

Hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse regionali:

a) gli studenti assegnatari delle borse di studio concesse in attuazione della presente legge, e quelli inseriti nelle graduatorie ma non beneficiari per carenze di fondi;

b) gli studenti portatori di handicap esonerati dal pagamento dell'iscrizione al sensi del D.P.C.M. emanato in attuazione dell'art. 4 della legge 390/91.

 

Art. 28

(norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte annualmente mediante la disponibilità prevista nel bilancio di previsione della Regione in termini di cassa e di competenza all'apposito capitolo n. AAA concernente «spese per gli interventi per il diritto allo studio universitario».

 

Art. 29

(norme transitorie e finali)

 

1. Le A.R.E.D.I.S. di Reggio Calabria e di Catanzaro subentrano a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi dell'Ente per il diritto allo studio universitario, EDIS, di cui alla legge regionale n. 32/84 afferenti a ciascuno di esse, sino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale nomina i commissari al sensi del comma 4 dell'art.8. Gli organi di questi o i Commissari nominati in carenza di essi rimangono in carica fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta Regionale costituitivi degli organi dell'A.R.E.D.I.S.

2. Sono abrogate le leggi regionali n.29/77 e n. 32/84.