Progetto di legge n. 366

RECUPERO DI SOTTOTETTI AD USO ABITATIVO

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale ha per oggetto il recupero dei sottotetti a fini abitativi. Tale scopo consentirebbe una serie di benefici che qui si intende evidenziare.
Il territorio regionale, per la maggior parte costituito da aree collinari. e montane, ospita fabbricati che in massima quantità dispongono di coperture a tetto, coperture di tipo tradizionale e maggiormente efficienti sul piano della funzione, poiché consentono efficace smaltimento delle acque piovane e protezione dalle escursioni termiche degli ultimi piani dei fabbricati.
Per una certa parte, soprattutto quando si tratta di costruzioni realizzate negli ultimi 40 anni, gli ultimi piani sono coperti da lastrici solari e terrazze, soluzioni che provocano generalmente cattiva abitabilità degli ultimi piani e danneggiamenti diffusi da infiltrazioni di acque ed umidità.
Nel caso dei, tetti esistenti, anche se in fase di progetto non vengono computati volumetricamente essendo solitamente destinati a non essere praticati, nella realtà vengono destinati a mansarde con artifizi costruttivi e con danno patrimoniale alla pubblica amministrazione per mancato pagamento di oneri di urbanizzazione e di concessione.
Consentire il recupero dei sottotetti a scopo abitativo va nella direzione del recupero alla legalità di tutte quelle modificazioni introdotte surrettiziamente in fase di progetto per ottenere il rilascio della concessione a costi minori o addirittura ove il sottotetto avrebbe costituito volumetria non assentibile.
Parimenti il consentire la edificazione oggi di coperture a tetto in luogo di terrazze, con sottotetti abitabili, porterebbe ad una soluzione architettonica più gradevole ed efficiente sia per quanto attiene lo smaltimento delle acque piovane che la protezione termica degli ultimi piani dei fabbricati.
Ulteriore beneficio si potrebbe ottenere nel dotare i tetti, durante la costruzione, di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica diretta o di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Art. 1

1. La Regione promuove con la presente legge il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.
3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 è consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.
4. Si definiscono come "sottotetti" i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici di cui al comma 2.
5. Il recupero dei sottotetti è consentito, previa concessione edilizia, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.
6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2,40, ulteriormente ridotta a m. 2,20 per i comuni posti a quote superiori a m. 1000 di altitudine sul livello del mare, calcolate dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa.
7. Con motivata deliberazione i Comuni possono, nel termine perentorio di giorni 180 dall'entrata in vigore della presente legge e limitatamente alle zone C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme.

Art. 2

Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti dovranno avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde.
Tale recupero potrà avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroillurninazione.
Sono compresi nei fini della presente legge gli interventi edilizi intesi a realizzare coperture a tetto in sostituzione di lastrici solari e terrazze.

Art. 3

1. Gli interventi edilizi di cui agli aia. 1 e 2 non richiedono preliminare adozione ad approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono classificati come "ristrutturazione" ai sensi dell'art 31, comma 1 , lett. d) della legge 5 agosto 1978. n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale".
3. Il recupero dei sottotetti è ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti stagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati.
4. Ai fini delle prescrizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche, per il rilascio della concessione edilizia agli alloggi realizzati mediante recupero di sottotetti di cui alla presente legge questi devono garantire la possibilità a persone di ridotta capacità motoria l'accesso ai vani e l'esercizio di tutte le attività e funzioni della vita quotidiana. A tal fine possono eseguirsi lavori di modifica che non comportino modifiche alle strutture ed agli impianti comuni degli edifici.
5. Il progetto di recupero a fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
6. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli", calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.