Progetto di legge n. 364
INCENTIVI ALLA RESIDENZIALITA DEI GIOVANI LAUREATI. PER LO SVILUPPO IN CALABRIA DELLECONOMIA DELLA CONOSCENZA
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(finalità)1. La legge ha per oggetto la realizzazione di un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo dei giovani quale elemento decisivo per lo sviluppo della società calabrese.
2. A tal fine, la Regione Calabria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione e utilizzando fondi comunitari, statali e regionali, promuove un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità in Calabria dei giovani laureati che abbiano capacità e competenze necessarie per lo sviluppo del tessuto sociale ed economico della regione.Titolo II
Interventi ed incentivi
Art. 2
(incentivi)1. Il sistema integrato di interventi a favore dei giovani laureati calabresi, di cui all'art 1, ha per oggetto:
a) un premio in denaro, quale riconoscimento d'eccellenza e incentivo alla residenzialità per i migliori laureati;
b) la concessione di contributi per la specializzazione post-universitaria;
c) la copertura degli interessi relativi a mutui per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa;
d) il finanziamento alle imprese degli oneri per incarichi affidati a giovani laureati;
e) l'istituzione di un albo regionale per l'accesso privilegiato agli incarichi professionali esterni conferiti dalla Regione.
3. Nell'assegnazione dei benefici previsti dalla presente legge, al fine di promuovere la ricerca e di favorire la crescita di una classe manageriale ed imprenditoriale orientata ad uno sviluppo funzionale al territorio ed innovativo per la Calabria, costituisce titolo prioritario l'aver elaborato una tesi di laurea su temi riguardanti lo sviluppo socio economico della Calabria nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 10.Art. 3
(Premio d'eccellenza)1. La Regione, al fine di promuoverne la residenzialità in Calabria, concede ai giovani laureati particolarmente meritevoli un premio a titolo di riconoscimento di livelli d'eccellenza nella formazione universitaria.
2. I destinatari degli interventi di cui al comma precedente sono esclusivamente i giovani calabresi che abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere col massimo dei voti e che si impegnino a stabilire la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Calabria e a non modificarla per un triennio.
3. I premi, pari ad Euro 24.000,00 ciascuno, possono essere erogati - a scelta dei beneficiari - in unica soluzione o in rate mensili pari a Euro 1.000,00 per 24 mesi.
4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei benefici, i motivi di revoca sono disciplinati dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 10.Art. 4
(Incentivi alla specializzazione post-universitaria)1. La Regione concede finanziamenti per:
a) gli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, dottorati di ricerca e altri percorsi formativi utili per integrare la professionalità dei giovani laureati;
b) le relative spese d'alloggio.
2. I finanziamenti, le cui modalità e criteri sono disciplinati dal Regolamento di attuazione, sono erogati nella misura massima complessiva annuale di Euro 15.000,00 per specializzazioni presso Università italiane e di Euro 35.000,00 per specializzazioni presso Università straniere.
3. I destinatari dei finanziamenti di cui al precedente articolo sono i giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnino a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Calabria e a non modificarla per un triennio, pena la revoca dei finanziamenti.
4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti, i motivi di revoca sono disciplinati dal Regolamento di attuazione di cui all'art.10.Art. 5
(Contributi per l'acquisto e/o la ristrutturazione
della prima casa)1. La Regione provvede al finanziamento degli oneri relativi agli interessi passivi dei mutui per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa a favore dei giovani calabresi, laureati con il punteggio minimo di 105/110 che si impegnino a stabilire la propria residenza o dimora abituale in Calabria ed a non modificarla per tutta la durata del mutuo, pena la revoca dei finanziamenti.
2. L'incentivo, copre il tasso d'interesse di riferimento per la durata del mutuo relativo all'acquisto e/o alla ristrutturazione della prima casa e può essere disposto esclusivamente per i giovani che:
a) non siano destinatari di altre agevolazioni della specie per lo stesso scopo;
b) non siano già proprietari di alloggi.
3. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti, le caratteristiche che devono contraddistinguere l'alloggio su cui è concesso il mutuo, i motivi di revoca sono disciplinati dal Regolamento di attuazione di cui all'art.10.Art. 6
(Incentivi per incarichi presso le imprese)1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, nelle forme e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 10, finanzia gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalle imprese per incarichi affidati ai giovani laureati per progetti ad alto contenuto d'innovazione, di ricerca e di sviluppo.
2. I destinatari dei finanziamenti di cui al precedente comma sono le aziende calabresi che intendano avvalersi di risorse umane ad alto potenziale con conoscenze e competenze tecniche specializzate.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora l'incarico interessi un arco di tempo pluriennale, sono finanziabili nelle misure sotto specificate:
a) 100% per il primo anno
b) 75% per il secondo anno
c) 50% per il terzo anno.Art. 7
(Albo regionale)1. E' istituito presso la Regione Calabria, nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 10, uno speciale albo cui possono iscriversi i giovani beneficiari della presente legge.
2. La Regione Calabria, nell'affidamento degli incarichi professionali esterni, di consulenza o per esperti, si impegna ad attingere annualmente, per almeno il 50% degli incarichi, dall'albo di cui al comma 1.Titolo III
Disposizioni di attuazione e finali
Art. 8
(Revoca degli incentivi)1. Gli incentivi di cui agli artt. 3,4, 5, sono disposti esclusivamente a favore di coloro che stabiliscano la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in Calabria impegnandosi a non modificarla per un triennio relativamente ai benefici disposti dagli artt. 3,4, e per tutta la durata del mutuo relativamente ai contributi concessi ai sensi dell'art. 5.
2. In caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge è disposta l'immediata revoca di tutti i benefici e tutte le somme erogate e anticipate dalla Regione Calabria dovranno essere integralmente restituite dai beneficiari comprensivi di spese e interesse legali.Art. 9
(Comitato di Attuazione)1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale un apposito Comitato di Attuazione.
2. Il Comitato di Attuazione è nominato con decreto dal Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge ed ha i seguenti compiti:
a) definire i criteri di assegnazione dei finanziamenti;
b) individuare i criteri per la selezione dei beneficiari;
c) effettuare il monitoraggio per la verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 8 della presente legge;
d) definire, sentite le Facoltà ed i Dipartimenti delle singole Università operanti sul territorio regionale, le priorità formative, di ricerca e le possibili sperimentazioni interdisciplinari verso cui orientare i percorsi formativi e di specializzazione di cui all'art. 4 della presente legge;
e) definire convenzioni con le università italiane, europee ed internazionali per la formulazione dei criteri di accettazione degli specializzandi/beneficiari della presente legge.
3. II Comitato di Attuazione è composto da almeno cinque membri, in rappresentanza della Regione Calabria, delle Università Calabresi e delle Associazioni di categoria rappresentative delle categorie produttive.Art. 10
(Regolamento d'attuazione)1. Il Regolamento d'attuazione è approvato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di Attuazione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
2. Il Regolamento d'attuazione dettaglia i finanziamenti previsti dalla legge e ritenuti ammissibili nei termini e con i criteri individuati dal Regolamento stesso, precisando:
a) i criteri per la selezione dei beneficiari;
b) le modalità e la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei benefici;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti;
d) i requisiti per l'ottenimento, il mantenimento dei benefici e le condizioni di revoca;
e) la regolamentazione e le modalità di utilizzo dell'albo di cui all'art. 7.Art. 11
(Disposizioni Finanziarie)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in Euro 5.000.000.000,00 per l'anno 2003, si provvede con fondi comunitari, statali e regionali.
2. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al precedente comma si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003.
3. Per gli anni successivi, a partire dall'esercizio finanziario 2004 la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è dichiarata urgente cd entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.