Progetto di legge n. 346
NUOVO ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
RELAZIONE
E' noto che la Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24, ad oggetto "Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale", definisce i principi organizzativi cui l'Ente locale deve attenersi nell'organizzazione dei servizio e non attiene alla regolamentazione delle funzioni di Polizia amministrativa.
Il profondo mutamento ed il sensibile ampliamento dei compiti degli Enti locali, che emergono dal nuovo quadro normativo e dalle esigenze complessive di gestione ai fini di un ordinato sviluppo, incidono particolarmente sull'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi della Polizia Locale, che sta assumendo sempre più un ruolo fortemente caratterizzato dal concetto di "servizio" con azioni tese a garantire una maggiore efficienza in termini di prevenzione, promozione e controllo al tini di sicurezza.
Nell'esercizio di tale ruolo, la capacità di assumere comportamenti efficaci, funzionali a specifiche quanto diversificate situazioni, è sicuramente il principale fattore di successo, in funzione del quale le crescenti esigenze di qualità nel servizio pubblico e le problematiche dell'utenza impongono una adeguata organizzazione, conoscenze tecniche ed una specifica professionalità nell'area comportamentale.
Il raggiungimento di una ordinata e civile convivenza tra i cittadini calabresi e l'elevazione degli standard di sicurezza, sono istanze sociali di avanzamento reale della democrazia e dello sviluppo economico-sociale, verso i quali la Regione ed il complesso mondo della autonomie locali devono avere un ruolo attivo, in modo da favorire un maggior livello di coordinamento tra tutte le istituzioni interessate e con ciò aumentare l'efficienza degli interventi tesi a prevenire fenomeni criminosi.
Assicurare la presenza dell'istituzione locale nella vita quotidiana, m modo costante, non tanto repressiva e punitiva, quanto preventiva e collaborativa, è atto di "Governo della sicurezza", è scelta politica responsabile e doverosa; e la Polizia Locale è lo strumento più efficace per vigilare perché essa, con la sua presenza sul territorio, può monitorare e percepire l'insorgere di fenomeni devianti e attivare i vari soggetti sociali capaci di fare interventi di prevenzione e di assistenza.
Centralità, quindi, degli Enti locali ma anche esigenza di raccordo ai livelli istituzionali più vasti - un coordinamento, un raccordo, un sostegno che non sia diretto solo verso le Polizie Locali, ma che sia anche di positiva interlocuzione con gli Organi dello Stato e, domani, con quelli della Comunità Europea.
In questo contesto diviene per la Regione di vitale importanza promuovere una tempestiva riforma normativa a livello regionale che riordini l'azione della ricostruita Polizia amministrativa quale funzione servente e strumentale all'organica disciplina delle diverse materie previste dall'art. 117 della Costituzione, pienamente attribuita alla competenza dei Comuni e delle Province, così come affermato negli art. 153 e 154 della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, ed in coerenza non soltanto con le disposizioni contenute nei regolamenti locali, ma anche nella legislazione regionale, per come delineato dal sistema di competenze attuativo dei nuovi rapporti tra normazione ed amministrazione scaturiti dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Le linee fondamentali dell'articolato proposto si sviluppano secondi la seguente filosofia.
Il Titolo I attiene alle finalità ed alle politiche regionali nell'attività di tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio.
Il Titolo II riguarda l'istituzione dei Corpi e Servizi di Polizia Locale ponendo in evidenza l'utilità della modalità associativa dell'esercizio delle funzioni, l'assunzione delle cui iniziative viene demandata alle Comunità Montane ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'art. 46 della Legge Regionale 19 marzo 1999, n. 4.
Il Titolo III tratta delle funzioni e dei compiti degli addetti alla Polizia Locale, con innovazione operativa in materia di protezione civile.
il Titolo IV disciplina il coordinamento delle attività e degli interventi regionali per la sicurezza dei cittadini e del territorio.
Di particolare risalto:
1. L'istituzione dell'ufficio di Coordinamento regionale con compiti di studio, proposte, definizione dei programmi ed assistenza.
2. Il Comitato Regionale per la sicurezza urbana e del territorio con attività di controllo e concertazione per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza.
3. La previsione di progetti per la sicurezza finalizzati a più alti standard di sicurezza sul territorio regionale.
Il Titolo V prevede la istituzione dei Comitati comunali per la sicurezza, con compiti di raccordo con il Comitato Regionale e funzione di studio e di controllo sullo stato di sicurezza del territorio comunale, sugli interventi necessari al miglioramento dell'ordinato svolgimento della vita civile.
Il Titolo VI disciplina la collaborazione tra la Polizia Locale e i soggetti privati allo scopo di assicurare alla Polizia Locale una efficace forma di ausilio nell'attività di presidio del territorio.
Nel Titolo VII, oltre alla determinazione della dotazione organica, viene data fondamentale incidenza all'attività formativa e di aggiornamento che la Regione persegue nel campo della Polizia Locale, individuando tanto i soggetti promotori ed organizzatori quanto i soggetti fruitori.
In tale contesto è stata ritenuta necessaria la istituzione di una Accademia per i Comandanti e gli Addetti al coordinamento e controllo quale struttura formativa regionale di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia Locale.
Nel presente progetto, l'attività formativa assume una identificazione forte e articolata per favorire l'omogeneizzazione dei comportamenti sul territorio regionale, promuovere intese e relazioni orizzontali, difendere la cultura del servizio pubblico e dell'appartenenza in ordine non solo alla propria città ma anche alle comunità più vaste.
Il Titolo VIII tratta significativamente della tutela degli addetti alla Polizia Locale con indirizzo di controllo nell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Titolo IX è inerente a mezzi, uniformi e strumenti operativi per il disimpegno delle attività di Polizia Locale. Necessaria attenzione è stata riservata ai distintivi di grado sulla base degli effettivi inquadramenti dei posti ricoperti nelle categorie e posizioni economiche determinate da C.C.N.L. dell'1 aprile 1999.
La scelta della simbologia si è resa obbligata per la complessa ed ampia definizione del quadro di conferimento determinato dal riferimento contrattuale e che soddisfa il legittimo orgoglio di tutti gli Operatori di Polizia Locale, oltre ad articolare correttamente le varie posizioni di lavoro.
E' da rilevare un diffuso ostracismo al distintivo di grado previsto dalia L.R. 24/90, mai uniformemente applicato.
Il Titolo X prevede le decorazioni ad uso dei Corpi e Servizi di Polizia Locale. Un riconoscimento doveroso e di equità istituzionale per la figura dell'Operatore "galantuomo" al servizio della Città e del Cittadino, professionalmente ed umanamente in sintonia con il ruolo, la funzione positiva del servizio ed il legame sensibile alla "Città".
Infine, il Titolo XI riguarda i finanziamenti regionali, specificando quali sono le attività da finanziare e le condizioni di accesso ai finanziamenti.
Il complesso dell'articolato contenuto nel presente progetto si pone, pertanto, lo scopo prioritario di contribuire, attraverso un moderno ordinamento della Polizia Locale, alla crescita di una "cultura della legalità" fondata su un'azione combinata, coordinata ai vari livelli e dove i ruoli della Regione e degli Enti locali, prima non utilizzati appieno nella tutela delle libertà civili e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio, sono determinanti per fare della Calabria una regione sicura e democraticamente evoluta ove prendono corpo nuovi diritti di cittadinanza.TITOLO I
SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL TERRITORIOArt. 1
(Finalità)1. La Regione Calabria pone la sicurezza dei cittadini e del territorio tra le condizioni essenziali per un ordinato svolgimento della vita associata, assicurando, nei limiti delle proprie competenze e dei conferimenti della legge costituzionale, la tutela delle libertà civili, dei diritti individuali e collettivi e degli interessi diffusi dell'ambiente e del territorio.
2. La presente legge disciplina gli interventi regionali per la tutela e la sicurezza dei cittadini e del territorio, detta le norme generali per l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio di Polizia Locale, stabilisce le modalità di accesso ai Corpi e Servizi della Polizia Locale della Regione ed individua gli interventi per realizzare l'attività formativa e di aggiornamento degli operatori.Art. 2
(Politiche Regionali)1. La Regione Calabria, nel perseguimento del fine indicato all'art. 1, comma 1, in collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto delle loro competenze, in armonia con le finalità stabilite dalla Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati, nella protezione della sicurezza alla incolumità e pacifica convivenza dei cittadini e nella prevenzione ed intervento sulle situazioni di disagio e marginalità sociale, sviluppando adeguate politiche di sicurezza. Allo scopo di rendere più incisivi ed efficaci gli interventi e al fine di assicurare una presenza sinergica o integrata sul territorio, promuove:
a) il coordinamento delle attività dei Corpi e servizi di polizia locale;
b) la collaborazione istituzionale tra Enti territoriali ed organi dello Stato preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo comma la Regione realizza attività di ricerca e comunicazione, attua forme di collaborazione tra gli Enti locali per la definizione degli ambiti e tipologie d'intervento, realizza progetti pilota finalizzati allo sviluppo di politiche gestionali innovative e di sicurezza, promuove occasioni di confronto e cooperazione istituzionale per una sicurezza integrata sul territorio.TITOLO II
ISTITUZIONEArt. 3
(Istituzione dei Corpi di Polizia Locale)1. I Comuni, nello spirito dell'art. 153, c. 2, della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, ove non sono attivi, costituiscono ed organizzano in forma singola o associata i Corpi di Polizia Municipale con modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa per l'intero arco della giornata. Per Corpo di Polizia locale si intende una struttura complessa costituita stabilmente da un Comandante e da un numero minimo di almeno sette addetti.
2. Ai sensi dell'art. 154 della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, le Province possono istituire appositi servizi di Polizia Locale per l'esercizio delle funzioni ed i compiti di polizia amministrativa attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie.
3. I Comuni che non costituiscono propri Corpi di Polizia Locale possono svolgere le relative funzioni in forma associata mediante Corpi intercomunali.
4. Ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'art 46 della legge Regionale 19 marzo 1999, n. 4, è demandata alle Comunità Montane l'assunzione delle iniziative atte a favorire l'esercizio associato dei servizi di Polizia Locale tra i Comuni privi di Corpi di Polizia Locale ricompresi nell'ambito territoriale.
5. La Regione finanzia appositi piani operativi e per l'acquisto di attrezzature e mezzi presentati dalle Comunità Montane che realizzano il coordinamento e la complementarietà operativa dei Comuni associati nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale.
6. La Regione, altresì, concorre alle spese di gestione del servizio di Polizia Locale in forma associata, attribuendo ai singoli Comuni che aderiscono all'organizzazione, un contributo annuo determinato dalla Giunta Regionale sulla base del consuntivo di spesa presentato, debitamente rendicontato e certificato.
7. La Giunta Regionale definisce ulteriori criteri per promuovere ed incentivare l'assolvimento in forma associata dei servizi di Polizia Locale, nonché ogni altra modalità di collaborazione con gli Enti competenti ai fine di garantire lo svolgimento ottimale su tutto il territorio regionale sulla base di criteri omogenei di efficacia e di economicità.Art. 4
(Organizzazione operativa e figure professionali della Polizia Municipale)1. La Polizia Locale operativamente è organizzata in:
a) Corpi o Servizi Municipale;
b) Corpi intercomunali;
c) Servizi di Polizia Provinciale.
2. La qualifica di Operatore di Polizia Locale ricomprende le figure professionali degli Agenti, degli Addetti al coordinamento e al controllo e del Comandante del Corpo di Polizia Locale.Art. 5
(Regolamenti in materia di Polizia Locale)1. Agli Enti Locali compete l'emanazione dei regolamenti in materia di Polizia Locale, così individuati:
a) Regolamento per l'ordinamento e l'organizzazione dei Corpi di Polizia Locale;
b) Regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;
c) Regolamento per l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Locale in regime di associazione;
d) Regolamento sullo stato giuridico degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in regime di associazione.
2. Quando non sia istituito il Corpo:
a) Regolamento per il Servizio di Polizia Locale;
b) Regolamento sullo stato giuridico degli addetti al servizio di Polizia Locale.Art. 6
(Presidi decentrati dei Corpi di Polizia Locale)1. I Comandi di Polizia Locale possono prevedere presidi decentrati.
2. Nei Comuni ove sono costituite le circoscrizioni, le aree di intervento potranno essere individuate sulla base delle aree di competenza circoscrizionale.
3. I modelli applicativi di controllo di zona dovranno essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.Art. 7
(Esclusività di compiti e mansioni)1. Gli Operatori di Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti difformi da quelli espressamente previsti dalla legge.
2. L'esclusività dei compiti di cui al comma 1 deve essere garantita a tutti i ruoli professionali.Art. 8
(Autorità di Polizia Locale)1. Il Sindaco, il Presidente della Comunità Montana, quando coordina i servizi associati di Polizia Locale, ed il Presidente della Provincia sono Autorità di Polizia Locale.
2. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, il Sindaco, o 1"Assessore delegato alla sicurezza del territorio, il Presidente della Comunità Montana o suo delegato, ovvero il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, impartiscono le direttive al Comandante del Corpo, vigilano sull'espletamento dei compiti e delle funzioni, adottano i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.Art. 9
(Attribuzioni e responsabilità del Comandante)1. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del Comandante del Corpo di Polizia Locale, lo stesso è responsabile verso l'Autorità di cui all'art. 78 dei poteri concernenti l'organizzazione, la disciplina e le modalità d'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; altresì, egli è tenuto ad osservare le direttive impartite dallo stesso Organo istituzionale.
Art. 10
(Prestazioni degli Operatori)1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, le prestazioni degli Operatori di Polizia Locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall'Ente di appartenenza.
Art. 11
(Autonomia operativa degli appartenenti al Corpi)1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'espletamento del servizio d'istituto, sono subordinati funzionalmente all'Autorità Giudiziaria come Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.
Art. 12
(Conformazione del Corpo)1. In nessun caso il Corpo di Polizia Locale può essere considerato una struttura intermedia in un settore amministrativo più ampio, né essere posto alle dipendenze del dirigente del settore.
2. Il Comando del Corpo non può essere affidato ad un dirigente e, nelle strutture prive di tale figure, ad un funzionario che non sia appartenente alla Polizia Locale.Art. 13
(Corpo di Polizia Locale intercomunale. Comitato tecnico-politico)1. Presso le Comunità Montane che attivano l'organizzazione e la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale, è costituito il comitato tecnico-politico composto:
a) dal Presidente della Comunità Montana;
b) dai Sindaci o delegati dei Comuni associati;
c) dal Segretario della Comunità Montana;
d) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale intercomunale.
2. Il Comitato svolge funzioni di programmazione e di controllo dell'attività del Corpo di Polizia Locale intercomunale.
3. La Comunità Montana, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce l'ufficio comune dell'Associazione ove ha sede il Comando del Corpo di Polizia Locale intercomunale, che opera con personale distaccato proveniente dai Comuni associati.Art. 14
(Comandante del Corpo di Polizia Locale intercomunale)1. La responsabilità del Corpo di Polizia Locale intercomunale è affidata al Comandante della Polizia Locale del Comune associato più alto in grado o, a parità di grado, con più anzianità di servizio.
TITOLO III
FUNZIONIArt. 15
(Compiti degli addetti alle funzioni di Polizia Locale)1. Gli addetti alle funzioni di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, i compiti previsti dalle leggi, nonché dagli statuti e dai regolamenti degli Enti di appartenenza. Tali compiti riguardano in particolare:
a) la polizia amministrativa ed il regime autorizzatorio ai sensi del Titolo V della Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34, relativamente a tutte le materie proprie o delegate agli Enti locali, compresa l'attività posta in essere per prevenire e reprimere i comportamenti e le situazioni che siano di pregiudizio alla convivenza civile, all'integrità dell'ambiente e alla qualità della vita, eccezione fatta per l'attività riservate alle forze di Polizia dello Stato;
b) la Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) la Polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di vigilanza sulla osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
d) La Polizia ambientale, ittico-venatoria e silvo-pastorale.
2. La Polizia Locale concorre, altresì, alla sicurezza pubblica e al mantenimento di una ordinata convivenza, svolgendo le funzioni previste ai successivi articoli 16,17,18 e 19.Art. 16
(Funzioni di Polizia Giudiziaria)1. A norma dell'art. 57 C.P.P. gli appartenenti alla Polizia Locale rivestono, fin dal momento dall'assunzione, la qualità di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Nello svolgimento dell'attività di Polizia Giudiziaria i Comandanti dei Corpi ed i Responsabili dei Servizi di Polizia Locale assicurano lo scambio informativo e la massima collaborazione sia con altri Comandi di Polizia Locali che con le Forze di Polizia di Stato.
3. I Corpi della Polizia Locale partecipano, inoltre, alla costituzione dei nuclei di Polizia Giudiziaria operanti presso le Procure Circondariali. A tale scopo gli Enti locali assegnano uno specifico organico contraddistinto nei ruoli e nelle funzioni da espletare agli uffici giudiziari precedentemente indicati, sulla base delle specifiche intese in ambito locale.Art. 17
(Funzioni di pubblica sicurezza)1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, la Polizia Locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari e connaturali, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.
2. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani, va supportata da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare e il loro livello di cronicità.
3. Previa intesa tra il Prefetto e il Sindaco o il Presidente della Provincia o il Presidente della Comunità Montana, secondo l'Ente di appartenenza, gli Addetti alle funzioni di Polizia Locale svolgono le funzioni di pubblica sicurezza propria delle forze di Polizia di Stato.Art. 18
(Servizi esterni di supporto, soccorso, formazione e rappresentanza)1. La Polizia Locale nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini e l'ordinato vivere civile.
2. Laddove le esigenze operative lo consentono, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale e urbana.
3. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli Operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le Amministrazioni interessate svolgere le propri funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il personale opera alle dipendenze dell'Autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.Art. 19
(Protezione civile)1. La Polizia Locale, in armonia con le finalità stabilite dalla Legge dello Stato e dalle Leggi Regionali 10 febbraio 1997, n. 4 e 12 agosto 2002, n. 34, concorre alla realizzazione delle attività di protezione civile mediante la predisposizione di appositi servizi. Gli interventi operativi in emergenza e la partecipazione alle attività di soccorso avvengono nel rispetto degli indirizzi contenuti nei piani di emergenza, previsione e prevenzione adottati dalla Regione e dagli Enti locali.
2. Al verificarsi di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile sul territorio regionale, previa intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e le Autorità di Polizia Locale, di cui all'art. 8, il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della Calabria può essere attivato con procedura d'urgenza e posto, per il tempo limitato agli interventi di prima emergenza, a disposizione della struttura regionale di protezione civile.
3. Gli Enti locali assicurano l'efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in carico alla Polizia Locale e garantiscono l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti, nonché una disponibilità di personale e mezzi in ogni tempo reperibili.
4. Agli Enti locali che attivano le forme di concorso alle attività regionali previste negli articoli 28, 29 e 30 della Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 4 e dal capo X della Legge Regionale 18 agosto 2002, n. 34, la Giunta Regionale finanzia, previa presentazione di appositi progetti, l'acquisizione dei mezzi, dei beni e delle attrezzature destinati al miglioramento delle potenzialità operative dei Corpi e Servizi di Polizia Locale nel settore della protezione civile.TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' , INTERVENTI
REGIONALI E PROGETTI PER LA SICUREZZA
DEI CITTADINI E DEL TERRITORIOArt. 20
(Coordinamento)1. Al fine di rendere integrate ed omogenee le attività dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale, la Giunta Regionale individua, nell'ambito dell'assetto organizzativo della Regione, la struttura competente per il coordinamento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale, nonché per i raccordi operativi con le strutture organizzative istituite dagli Enti locali per lo svolgimento dei compiti di Polizia Locale.
2. Ove si renda necessario, su richiesta dell'Autorità competente, il Presidente della Giunta Regionale attiva l'intervento della struttura di coordinamento.
3. Allo scopo di potenziare l'operatività della Polizia Locale e di consentire il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione Calabria promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il Corpo o Servizio di Polizia Locale del luogo dell'evento.Art. 21
(Compiti e funzioni della Struttura di coordinamento)1. Alla Struttura di coordinamento, in particolare, competono:
a) Lo studio e la formazione di proposte sugli standard organizzativi dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale, con particolare riguardo a quanto stabilito dal successivo articolo 22;
b) la elaborazione di criteri da seguire per la gestione in forma associata delle attività di Polizia Locale;
c) la ricerca, lo studio e la raccolta della documentazione giuridica e tecnica al fine di suggerire utili valutazioni e univoca interpretazione in materia di Polizia Locale;
d) la predisposizione, nel rispetto della autonomia degli Enti locali, di indirizzi al fine di uniformare, a livello regionale, le modalità operative delle attività di Polizia Locale;
e) la definizione dei programmi per i corsi di preparazione, qualificazione e aggiornamento rivolti agli aspiranti addetti ed agli Addetti ai Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;
f) l'assistenza tecnico-amministrativa al Comitato Regionale per la sicurezza urbana del territorio di cui all'art. 22;
g) il raccordo telematico tra Enti volto ad un efficace scambio di informazioni e di un rapido intervento sul territorio. A tal fine saranno individuate le caratteristiche tecniche alla quali gli Enti locali potranno conformare le proprie centrali operative e la strumentazione accessoria;
h) ogni altra attività richiesta dagli Organi della Regione in materia di Polizia Locale.Art. 22
(Comitato Regionale per la sicurezza urbana e del territorio)1. Presso la Regione Calabria è istituito il Comitato regionale per la sicurezza urbana e del territorio.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato ed è composto dai Presidenti delle Province della Calabria, dai Sindaci dei Capoluoghi di Provincia.
3. E' membro del Comitato il Dirigente la Struttura di Coordinamento di cui al precedente art. 20.
4. Il Comitato costituisce sede di controllo e concertazione per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza.
5. Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza dei cittadini e del territorio; agevola, ove richiesto, il raccordo tra gli Enti locali e le Autorità di Pubblica Sicurezza; definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle Polizie Locali.
6. Il Presidente della Regione può invitare alle sedute del Comitato le Autorità di Pubblica Sicurezza e i Responsabili delle Forze di Polizia dello Stato e, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, anche Amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.Art. 23
(Progetti per la sicurezza)1. La Regione allo scopo di incentivare la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale, con l'obiettivo di assicurare più alti standard di sicurezza sul territorio calabrese, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli Enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare la Regione promuove:
a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;
b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità il cui ammontare sarà determinato dalla Giunta Regionale.Art. 24
(Finalità e contenuti dei progetti)1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti standard di sicurezza dei cittadini, alla prevenzione di fatti criminosi, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità ed allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale. I progetti devono riguardare in particolare:
a) realizzazione di servizi di prossimità o polizia contigua in grado di favorire l'istituzione del "vigile di quartiere" con particolare riguardo alle zone abitative e commerciali;
b) prevenzione dei fenomeni di violenza ai danni di anziani, donne e bambini mediante l'apertura di presidi territoriali decentrati per la sicurezza;
c) incremento dei servizi festivi;
d) potenziamento del "nastro orario" oltre le dodici ore giornaliere, estendendo il servizio di vigilanza anche nelle ore serali e notturne;
e) iniziative di formazione degli Operatori della Polizia Locale aventi come finalità la qualificazione degli interventi;
f) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio all'interno delle quali si trovano edifici abbandonati o arie depresse;
g) gestione associata dei servizi tra Enti locali finalizzati alla vigilanza ed al controllo del territorio di propria competenza;
h) potenziamento dell'attività di vigilanza, controllo nei parchi, giardini pubblici, vie commerciali e a rischio, mediante l'uso delle nuove tecnologie;
i) sviluppo di iniziative a . carattere sociale per favorire l'integrazione, il reinserimento e la mediazione culturale interetnica;
j) incremento e potenziamento degli apparati radio-telefonici, informatici e del parco autoveicoli;
k) modernizzazione delle sale operative;
l) videosorveglianza per l'edilizia residenziale.Art. 25
(Presentazione dei progetti)1. I progetti sono presentati:
a) dalle Province, dalle Comunità Montane e dai singoli Comuni, con una popolazione di almeno 10.000 abitanti, che abbiano adottato il regolamento del Corpo del Servizio provinciale, municipale o intercomunale;
b) dai Comuni nei quali si siano verificate nell'ultimo anno emergenze di criminalità tali da determinare pericolosità sociali;
c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che, complessivamente, abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o comunque un minimo di sette addetti di Polizia Municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche Province e Comunità Montana.
2. La Giunta regionale, ogni due anni, entro il 31 dicembre, determina i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.Art. 26
(Finanziamento dei progetti)1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, approva il piano di assegnazione dei finanziamenti dei progetti ammessi previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, qualora esistente.
2. Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano, di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede alla erogazione del finanziamento assegnato.Art. 27
(Coordinamento operativo)1. Nel rispetto della sussidiarietà e delle prerogative statali in materia di ordine pubblico, la Regione, al meno una volta all'anno, riunisce tutti gli Enti locali della Calabria, al fine di svolgere una ricognizione sullo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali in tema di interventi regionali per la sicurezza nei Comuni.
2. Alla riunione sono invitati anche i Prefetti ed i Questori delle Province della Calabria, nonché il Comandante Regionale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante Regionale del Corpo della Guardia di Finanza ed il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.Art. 28
(Applicazione dell'art.12 L.R. 24/1990)1. Fino all'emanazione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di cui all'art. 25, comma 2, della presente legge, per l'applicazione dei finanziamenti regionali si applicano i criteri e le modalità di cui allart. 12 della Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24, nel mentre per i progetti finalizzati alle innovazioni organizzative e gestionali si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n.105 del 12 febbraio 2002.
TITOLO V
ISTITUZIONE DEI COMITATI COMUNALI PER LA SICUr LZLnArt. 29
(Comitato Comunale per la sicurezza)1. In ogni Comune è istituito un Comitato Comunale per la sicurezza che può essere convocato dal Sindaco.
Art. 30
(Composizione)1. Il Comitato Comunale per la sicurezza è composto:
a) dal Sindaco;
b) dai Responsabili delle unità operative territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria;
c) dal Comandante della Polizia Municipale o Intercomunale.Art. 31
(Funzioni)1) Il Comitato Comunale per la sicurezza:
a) esamina le condizioni della sicurezza del Comune;
b) individua gli interventi di carattere preventivo necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini;
c) informa il Prefetto della Provincia competente per il territorio ed il Comitato Regionale di cui all'art. 22 sullo stato di sicurezza del territorio comunale e sugli interventi necessari a migliorare l'ordinato svolgimento della vita civile;
d) promuove gli interventi di cui all'art. 23.TITOLO VI
COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI PRIVATIArt. 32
(Finalità)1. La Regione Calabria, nel rispetto della vigente normativa statale e nell'ottica di garantire ai cittadini presenti sul territorio la sicurezza di un sempre più ordinato svolgimento della vita civile, riconosce alle Guardie giurate volontarie nominate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157, la possibilità si partecipare a forme di collaborazione con gli Enti locali al fine di assicurare alla Polizia Locale una efficace forma di ausilio nell'attività da essa espletata di presidio del territorio.
2. Gli Enti locali possono avvalersi della loro collaborazione attraverso apposite convenzioni comunicate al Prefetto della Provincia dove le Guardie giurate volontarie devono espletare il servizio.Art. 33
(Formazione)1. Le Guardie giurate volontarie possono collaborare con la Polizia Locale previa frequentazione di appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione Calabria.
2. Al termine dei citati corsi i partecipanti sostengono un esame con conseguente rilascio di certificato di idoneità.
3. Le Guardie giurate volontarie in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Calabria.
4. La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, disciplina le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi precedenti.Art. 34
(Dipendenza operativa)1. Le Guardie giurate volontarie, nell'esercizio delle loro funzioni di ausilio alla Polizia Locale, possono essere attivate dal Sindaco del Comune, dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Comunità Montana, competenti per territorio, ferma restando la dipendenza operativa dal Comandante della Polizia Municipale, Intercomunale o della Polizia Provinciale, ovvero dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Ente che ne ha richiesto l'ausilio.
TITOLO VII
ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE, FORMAZIONE DEL
PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICAArt. 35
(Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la
nomina in ruolo)1. Ai fini della copertura dei posti di Comandante, Addetto al coordinamento e controllo e agente di Polizia Locale i concorsi ed i requisiti per la partecipazione agli stessi, sono disciplinati nel rispetto dei principi dettati dalla contrattazione collettiva, dai regolamenti degli Enti Locali, nonché dalle norme della presente legge.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica prevista nei regolamenti degli Enti Locali, accertati mediante visita medica da svolgersi dall'A.S. competente per territorio.
3. Nell'organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e nella legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo - donna nel lavoro".Art. 36
(Nomina in ruolo)1. I vincitori dei concorsi per posti di Comandante, Addetto al coordinamento e controllo e Agente di Polizia Locale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per il rimanente personale da svolgersi a norma del successivo art. 37.
2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma precedente.
3. Il personale vincitore del concorso per posti di agente che frequenta il corso di cui al comma 1, durante il periodo di prova non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente fino alla nomina in ruolo, fatta eccezione per l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al precedente primo comma.Art. 37
(Corsi di preparazione professionale)1. La Regione promuove ed organizza, anche direttamente, i corsi di preparazione peri vincitori dei concorsi banditi dagli Enti Locali per il reclutamento del personale di Polizia Locale. La partecipazione a detti corsi è riservata agli idonei risultati tali alla fine dell'espletamento delle prove concorsuali. Ai corsi previsti dal presente comma partecipa anche il personale di cui all'art.17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. I corsi di cui al presente articolo possono essere promossi anche dagli Enti locali con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificati dalla Giunta Regionale.
3. I corsi di preparazione possono essere anche svolti da soggetti pubblici o privati qualificati previa convenzione con la Regione o con gli Enti locali.
4. Coloro che hanno frequentato i corsi di preparazione e qualificazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dall'ufficio di Coordinamento regionale di cui all'art. 20. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di Polizia Locale a tempo determinato.
5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi di cui al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei partecipanti, sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.
6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli Enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di Polizia locale, la Giunta regionale concorre al finanziamento delle iniziative, sulla base delle previsioni di bilancio della Regione.
7. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta Regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli Enti Locali.Art. 38
(Corsi di aggiornamento)1. Al fine di assicurare in via continuativa un adeguato livello di professionalità per il personale addetto alle attività di Polizia Locale, la Regione favorisce la realizzazione di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale svolti direttamente dalla stessa, dagli Enti Locali e, previa convenzione, da altri soggetti pubblici o privati qualificati.
2. Nell'incentivare le iniziative di cui al comma 1, la Giunta Regionale tiene conto del reale fabbisogno di aggiornamento e qualificazione accertato sulla scorta delle domande provenienti dagli Enti Locali e dalle ricerche e proiezioni operate dall'ufficio di Coordinamento Regionale di cui al precedente art. 20.Art. 39
(Programmazione dell'aggiornamento e della formazione)1. La Giunta Regionale, a mezzo di istituti di informazione e aggiornamenti o di altri organismi, sia pubblici che privati, che possono assumere la funzione di scuole, programma i corsi di preparazione e di aggiornamento per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 su base triennale, tenendo opportunamente conto delle esigenze di sicurezza nonché delle aspettative di civile convivenza e di rispetto dell'ambiente espresse dalla comunità calabrese.
Art. 40
(Accademia per i Comandanti e gli Addetti al coordinamento e controllo
della Polizia Locale)1. E' istituita l'Accademia per i Comandanti e gli Addetti al coordinamento e controllo della Polizia Locale della Regione Calabria.
2. L'accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia Locale.
3. Presso l'Accademia si svolgono i corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per i Comandanti e gli Addetti al coordinamento e controllo dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della Regione Calabria.
4. Il Direttore dell'Accademia è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è scelto tra le personalità della Polizia Locale Calabrese, docenti universitari o esperti in formazione su materie attinenti ai compiti ed alle funzioni della Polizia Locale.
5. Il Direttore è affiancato da un Comitato Scientifico composto da 4 esperti nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente. E', altresì, membro di diritto del Comitato Scientifico il Dirigente dell'ufficio di Coordinamento Regionale. Il mandato dei componenti eletti ha durata per l'intera legislatura, con proroga fino alla nuova elezione.
6. La Giunta Regionale, con apposita . deliberazione, individua la sede dell'Accademia e ne delinea la struttura organizzativa.Art. 41
(Dotazioni organiche di Polizia Municipale)1. La dotazione organica è determinata dall'Ente locale sulla base dei seguenti criteri:
a) entità della popolazione residente e temporanea;
b) estensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio;
c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
d) sviluppo industriale e commerciale;
e) presenze di infrastrutture portuali e aeroportuali nonché di nodi stradali di particolare importanza;
f) ogni altro parametro socio-economico pertinente.
2. In ogni caso, di norma, è da prevedere un addetto ogni 800 abitanti nei Comuni a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale; invece un addetto ogni 600 abitanti ove alla inversione delle suddette densità si aggiungano anche in parte fenomeni di stanzialità della micro e macro criminalità.TITOLO VIII
TUTELA DEGLI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALEArt. 42
(Igiene e sicurezza del lavoro - Tutela della salute)1. Gli addetti ai Corpi e Servizi, ogni anno, devono essere sottoposti, con spese a carico dell'Ente di appartenenza, a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici, atteso che lo svolgimento dell'attività della Polizia Locale richiede un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con idonee misure.
2. Gli Addetti ai Corpi o Servizi, mediante le loro rappresentanze, controlleranno l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali e promuoveranno, in concorso con l'Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
3. Gli Enti locali, singoli o associati, attraverso i regolamenti di cui all'art. 4, provvedono ad adottare tutte le misure atte alla effettiva tutela della salute e della integrità fisica degli addetti al servizio di Polizia Locale, in attuazione ed in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
4. I regolamenti di cui al comma 3 devono provvedere, salvo in casi di eventi eccezionali o di calamità naturali, modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari idonee a limitare l'esposizione degli Addetti di Polizia Locale agli agenti inquinanti, atmosferici ed acustici al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.TITOLO IX
MEZZI, UNIFORMI E STRUMENTI OPERATIVIArt. 43
(Mezzi di servizio)1. Le attività di Polizia Locale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi ed automezzi per impieghi speciali.
2. I Corpi e Servizi di Polizia Locale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi in acque interne, quando svolgono attività in zone portuali o lacustri. Per particolari servizi relativi ad eventi che interessano il territorio di più Comuni o che presentano specifiche criticità potranno avvalersi anche di mezzi aerei.Art. 44
(Divisa e distintivi di grado)1. La divisa degli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale è costituita da un insieme organico di capi di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per i servizi di onore e di rappresentanza.
3. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.Art. 45
(Tesserino di riconoscimento)1. Gli Addetti alla Polizia Locale devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento contenenti i seguenti dati:
a) denominazione Regione Calabria e nome dell'Ente;
b) scritta Polizia Locale, numero di matricola, grado e dati anagrafici;
c) sul retro: altezza, colore degli occhi e dei capelli, gruppo sanguigno, data di nomina, decreto prefettizio di riconoscimento di agente di P.S., data di rilascio.Art. 46
(Disciplina dell'armamento)1. Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale che rivestono la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza sono tenuti, a norma della legge 28 maggio 1981, n. 286, ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale ed ogni anno devono frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati, in conformità alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo IV del Decreto del Ministro dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.
2. La Regione si fa carico di promuovere le iniziative necessarie per la costruzione di poligono di tiro nei Comuni capoluoghi di provincia concorrendo alla spesa con un contributo non superiore al 50 dell'investimento. Analogo contributo per la costruzione di poligono di tiro potranno ottenere i Comuni situati in comprensori distanti almeno 50 chilometri dai poligoni di tiro il cui Sindaco ne faccia richiesta al Presidente della Giunta Regionale.
3. Per quanto altro non previsto nel presente articolo si fa rinvio del Ministro dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987, concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale.Art. 47
(Strumenti di autotutela)1. Gli Operatori di Polizia Locale con qualifica di agente di Pubblica Sicurezza possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale e nello specifico di spray irritanti privi di effetti lesivi permanenti e di bastone estensibile; gli stessi dovranno essere portati saldamente ancorati al cinturone, entro appositi contenitori dello stesso colore della fondina, del portamanette e del portacaricatore.
2. Nei servizi in borghese, i dispositivi dovranno essere occultati.
3. L'addestramento per l'uso di detti strumenti e l'assegnazione dei medesimi sono demandati al Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio di Polizia Locale.Art. 48
(Preconvenzioni della Regione)1. La Regione Calabria, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, potrà stipulare preconvenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli Enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dal presente titolo, nonché di strumentazione informatica.
2. Gli Enti locali hanno facoltà di aderire alle predette preconvenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, purché essi siano conformi alle caratteristiche stabilite dalla presente legge.Art. 49
(Rinvio a regolamenti della Giunta regionale)1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, disciplina:
a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale;
b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della Polizia Locale e le loro modalità d'uso;
d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di Polizia Locale;
e) i simboli distintivi di grado per la Polizia Locale;
f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori;
g) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), sono quelle della Legge regionale 17 aprile 1990 n. 24.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i Comuni e le Province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.TITOLO X
DECORAZIONI AD USO DEI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALEArt. 50
(Istituzione)1. Al personale della Polizia Locale possono essere conferite decorazione destinate alle uniformi.
Art. 51
(Distinzione)1) Le decorazioni si distinguono in:
a) medaglia e relativo nastrino di lungo comando diversificata in tre fogge, previste rispettivamente 10, 20 e 25 anni di comando, sia presso i Corpi sia presso i Servizi di Polizia Locale;
b) medaglia e relativo nastrino di anzianità di servizio, diversificata in tre fogge, previste rispettivamente per 15, 25 e 40 anni di comando, sia presso i Corpi sia i Servii di Polizia Locale;
c) croce e nastrino per meriti speciali o eventi particolari, prevista per gli Operatori di Polizia Locale particolarmente distintisi in servizio per azioni encomiabili sul piano sociale ovvero professionale connotate da particolari doti di alto valore.
2. La suddetta elencazione costituisce ordine di applicazione di nastrini e medaglie.Art. 52
(Modalità d'uso)1. Le decorazioni vengono portate sull'uniforme di servizio con le seguenti modalità:
a) i nastrini al di sopra del taschino superiore sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria estiva o invernale;
b) le medaglie nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca dell'alta uniforme estiva o invernale.Art. 53
(Conferimento)1. Le decorazioni di lungo comando e di anzianità di servizio sono autorizzate o conferite dall'Amministrazione di appartenenza su segnalazione del Comando presso il quale l'Operatore presta servizio, previo computo dei periodi di comando e/ o di servizio, anche cumulativo se riferito a servizi resi presso diversi Enti locali.
2. La croce per meriti speciali o eventi particolari è conferita dal Presidente della Regione su segnalazione delle Amministrazioni di appartenenza, del Comandante del Corpo o Responsabile del Servizio di Polizia Locale, delle Associazioni professionali di categoria, dalle Associazioni sindacali e di categoria, da almeno trenta Operatori di Polizia Locale, da almeno trecento cittadini. Le segnalazioni devono pervenire alla Presidenza della Regione entro la data del 31 dicembre di ciascun anno. Le segnalazioni non pervenute entro il predetto termine possono essere riproposte l'anno successivo.Art. 54
(Registro delle decorazioni)1. Presso l'ufficio di Coordinamento regionale di cui all'art. 20, è istituito il registro degli appartenenti alla Polizia Locale della Regione Calabria ai quali è stata conferita la decorazione per meriti speciali.
2. Al conferimento delle decorazioni di cui al presente titolo si provvede in occasione della ricorrenza annuale di S. Sebastiano, protettore della Polizia Locale, celebrata dalla regione con il raduno di tutti gli Operatori dei Corpi e Servizi della Polizia Locale della Calabria.TITOLO XI
FINANZIAMENTI REGIONALI E ABROGAZIONI DI LEGGEArt. 55
(Norma finanziaria)1. Attività da finanziare:
Art. 3, c. 3, 4 - finanziamento piani Comunità Montana - Concorso spese gestione servizi associati;
Art. 19 - mezzi di protezione civile;
Art. 20 - ufficio di Coordinamento;
Art. 26 - progetti per la sicurezza;
Art. 33 - formazione Guardie giurate;
Artt. 37 e 38 - formazione Polizia Locale;
Art. 40 - Accademia Comandanti e Addetti al coordinamento e controllo degli appartenenti alla Polizia Locale;
Art. 46 - contributo per costruzione poligoni di tiro.Art. 56
(Condizioni di accesso ai finanziamento Regionali)1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.
Art. 57
(Abrogazione di legge e norma transitoria)1. E' abrogata la legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24, che mantiene però i suoi effetti sino all'entrata in vigore della presente.
Art. 58
(Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.