Progetto di legge n. 343
ISTITUZIONE DELLAREA MARINA PROTETTA REGIONALE "SCOGLI DI ISCA"
RELAZIONE
II presente progetto di legge istituisce l'Area Marina Protetta Regionale denominata "SCOGLI di ISCA" che comprende una superficie marina di 210 Ha compresa tra i torrenti Veri di Belmonte Calabro e Catocastro di Amantea in provincia di Cosenza.
Un'area di circa 6 Ha era stata già concessa al WWF - Italia con licenza del Demanio Marittimo n. 55/91, al fine di creare un'area marina protetta denominata Oasi Blu degli "Scogli di Isca".
Istituita nel 1991, l'Oasi consente la protezione di un tipico ambiente marino costiero del Mediterraneo Occidentale, contraddistinto da specie vegetali ed animali caratteristiche, alcune delle quali di notevole valore biologico, ed è ricompressa tra i S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) - Codice NUTS IT 93 - Codice Natura 2000 IT9310039 Direttiva "Habitat" 92/43/EEC dell'Unione Europea sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e fauna selvatica, salvaguardando la biodiversità.
Attualmente sono in corso di realizzazione due importanti programmi di ricerca:
- il programma di monitoraggio sulla Posidonia oceanica, detto Progetto Posidonia, rientrante nel progetto comunitario "Life Nature '99" promosso dal WWF - Italia;
- il Progetto Tartarughe finalizzato al recupero delle tartarughe marine in difficoltà in particolare della specie Caretta caretta - ed al successivo rilascio in mare, nonché all'identificazione e salvaguardia di siti di ovodeposizione lungo le coste.
La presente proposta di legge, partendo dal riconoscimento dei valore scientifico e naturalistico dell'Oasi Blu degli "Scogli di Isca" e dall'opera meritoria svolta dal WWF Italia, istituisce l'Area Marina Protetta Regionale "Scogli di Isca" con le seguenti finalità:
- conservazione e mantenimento delle caratteristiche ambientali e del suo complesso equilibrio ecologico;
- realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla migliore conoscenza dell'area, alla diffusione ed alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia;
- ammissione della collettività alla fruizione ed al godimento per finalità culturali, scientifiche, educative e ricreative.
A tal fine è stata riperimetrata l'area in cui ricade l'Oasi Blu "Scogli di Isca", incorporando la parte di mare per circa un miglio dai confini terrestri, compresa tra i torrenti Veri di Belmonte Calabro e Catocastro di Amantea.
L'ampliamento va nella direzione di una più corretta e razionale suddivisione dell'area protetta, secondo la classica zonizzazione in zona A di riserva integrale, zona B di riserva generale e l'ulteriore creazione di una zona C di riserva parziale.
I bacini dei torrenti Veri di Belmonte Calabro e Catocastro di Amantea - per come previsto dall'art. 6 del Progetto di Legge - saranno anch'essi oggetto di tutela e protezione ambientale, per la fruizione pubblica e per la salvaguardia dell'ambiente marino e terrestre.
Le norme di gestione e di salvaguardia dell'Area Marina Protetta saranno definite attraverso lo statuto ed i regolamenti attuativi che la Provincia di Cosenza - Ente gestore dell'Area Protetta ai sensi dell'art. 5 del presente Progetto di Legge - dovrà varare entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge.
L'Amministrazione Provinciale di Cosenza, affiderà la gestione dell'Area Marina Protetta Regionale "Scogli di lsca" al WWF - Italia, associazione riconosciuta a livello internazionale, provvista della necessaria competenza tecnico - scientifica e con una pluridecennale esperienza in materia.
II controllo e la vigilanza relativamente ai vincoli ed alle norme di salvaguardia previste nella presente Legge e nei suoi successivi regolamenti attuativi, saranno effettuati dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina e suoi uffici periferici e dalle altre forze di polizia degli Enti Locali eventualmente delegate al controllo ed alla vigilanza.
Per l'avvio dell'Area Marina Protetta Regionale "Scogli di Isca" è prevista una spesa di 200.000,00 Euro.
L'attuazione della presente Legge comporterà una spesa annua di circa 70.000,00 Euro cui si farà fronte con apposita Legge Regionale di Bilancio.Art. 1
(Finalità)1. La Regione Calabria - nell'ambito delle finalità previste dalla Legge 394/91 e sue successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 56 dello Statuto - istituisce l'Area Marina Protetta Regionale "SCOGLI di ISCA".
2. Le finalità della riserva sono:
a) la conservazione e il mantenimento delle caratteristiche ambientali e del suo complesso equilibrio ecologico;
b) la realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla migliore conoscenza dell'area e alla diffusione e alla divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia;
c) l'ammissione della collettività alla fruizione -ed al godimento per finalità culturali, scientifiche, educative e ricreative.Art. 2
(Delimitazione dell'Area Marina Protetta)1. I confini dell'Area Marina Protetta Regionale "SCOGLI di ISCA" sono delimitati: per quanto attiene la parte terrestre tra il torrente Veri del Comune di Belmonte Calabro ed il torrente Catocastro nel Comune di Amantea; per quanto attiene la superficie marina di circa un miglio dai suddetti confini terrestri.
Art. 3
(Zonizzazione)1. La superficie totale dell'Area Marina Protetta Regionale "SCOGLI di ISCA" comprende un'area di 210 Ha divisa in tre zone:
Zona A di riserva integrale (6 Ha circa) corrispondente all'attuale estensione dell'Oasi Blu - "SCOGLI di ISCA", che comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata alla presente legge:
A) latitudine 39° 08' 50,5" Nord; longitudine 016° 03' 21,9" Est
B) latitudine 39° 08' 53,0" Nord; longitudine 016° 03' 30,4" Est
C) latitudine 39° 08' 41,5" Nord; longitudine 016° 03' 25,4" Est
D) latitudine 39° 08' 43,0" Nord; longitudine 016° 03' 33,4" Est.
Zona B di riserva generale (48 Ha circa) che comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata alla presente legge:
A) latitudine 39° 09' 0,2" Nord; longitudine 016° 03' 15,4" Est
B) latitudine 39°09' 2,7" Nord; longitudine 016° 03' 36,9" Est
C') latitudine 39°08' 31,8" Nord; longitudine 016° 03' 18,9" Est
D') latitudine39°08' 33,3" Nord; longitudine 016° 03' 39,8" Est.
Zona C di riserva parziale (156 Ha) che comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata alla presente legge:
A") latitudine 39° 09 10" Nord; longitudine 016° 03' 2,5" Est
B") latitudine 39° 09' 12,4" Nord; longitudine 016° 03' 49,6" Est
C") latitudine 39° 08' 22" Nord; longitudine 016° 03' 6" Est
D") latitudine 39° 08' 20,4" Nord; longitudine 016° 03' 52,2" Est.
I confini della riserva e le aree A - B - C saranno indicati a terra da apposite tabelle ed in mare da boe e gavitelli.Art. 4
(Norme di salvaguardia)1. Nell'Area Marina Protetta Regionale è vietata ogni attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche ambientali oggetto della protezione di cui alla presente legge.
2. In particolare:
nella zona A) di Riserva integrale sono vietate:
- la balneazione;
- la navigazione, l'accesso, l'approdo e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente Gestore per motivi di servizio, di ricerca scientifica, attività di educazione ambientale e visite guidate secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5 della presente legge;
- la sosta in mare dal tramonto all'alba;
- la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, nonché la raccolta di reperti di qualsiasi tipo;
nella zona B) di Riserva generale sono vietate:
- le attività di pesca sportiva e professionale, e di raccolta di ogni tipo di reperto;
- la navigazione, l'accesso e l'approdo di natanti di ogni genere, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente Gestore per motivi di servizio, di ricerca scientifica, attività di educazione ambientale e visite guidate secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5 della presente legge;
- la sosta in mare dal tramonto all'alba.
Sono altresì consentite le attività di balneazione e, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, la fotografia subacquea;
nella zona C) di Riserva parziale sono vietate:
- la navigazione a motore, fatte salve le autorizzazioni per i pescatori professionisti da rilasciarsi dall'Ente Gestore secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al successivo art. 5;
- le attività di pesca sportiva e professionale esercitate con modalità e sistemi diversi da quelli appresso indicati;
- la raccolta di organismi marini di interesse alimentare quale ricci e molluschi, senza autorizzazione dell'Ente Gestore.
2. In tale zona è altresì consentita:
- la balneazione, la navigazione con imbarcazioni a remi o a motore elettrico, con natanti a vela e a pedali dall'alba al tramonto;
- la navigazione a motore per navi e natanti adibiti ai controlli, al servizio e visite guidate;
- l'attività di pesca professionale con reti da posta e la pesca sportiva con lenze da riva e da imbarcazioni, escluso l'uso di palamiti.
3. Ai margini della zona C) di Riserva parziale saranno effettuati interventi di protezione ed incremento delle risorse ittiche, anche mediante eventuali immissione di strutture artificiali, da realizzarsi in aree opportunamente individuate sulla base di specifiche indagini scientifiche.
4. L'Ente gestore può istituire, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.
5. In tutta l'Area Marina Protetta restano comunque in vigore gli ulteriori vincoli già previsti dalla vigente normativa.Art. 5
(Gestione dell'Area Marina Protetta)1. L'Amministrazione Provinciale di Cosenza provvederà alla gestione dell'Area Marina Protetta "SCOGLI di ISCA" attraverso l'affidamento al WWF Italia, associazione riconosciuta a livello internazionale e provvista della necessaria competenza tecnico scientifica e già gestore dell'Oasi Blu "Scogli di Isca".
2. L'Ente Provincia entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge predisporrà lo Statuto ed i Regolamenti attuativi concernenti le norme di salvaguardia e la gestione dell'Area Marina Protetta.Art. 6
(Aree contigue)1. I bacini dei torrenti Veri del Comune di Belmonte Calabro e Catocastro del Comune di Amantea - contigue all'Area Marina Protetta - saranno oggetto di tutela e protezione ambientale per la fruizione pubblica e per la salvaguardia dell'ambiente marino e terrestre.
Art. 7
(Controllo e vigilanza)1. II controllo e la vigilanza sull'Area Marina Protetta, il perseguimento delle violazioni delle norme di cui alla presente Legge ed alla normativa vigente, nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della Legge N. 979 del 31 Dicembre 1982 ed art. 30 della Legge N. 394 del 6 Dicembre 1991, sono affidate alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e suoi uffici periferici, nonché alle altre forze di polizia degli Enti Locali eventualmente delegate al controllo ed alla vigilanza.
Art. 8
(Norma finanziaria)1. In sede di prima applicazione della presente legge e per l'avvio dell'Area Marina Protetta Regionale, agli oneri finanziari determinati in 200.000,00 Euro per l'anno 2003 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo _____________
2. Per gli anni successivi, a partire dall'esercizio finanziario 2004 alla spesa presunta di circa 70.000,00 Euro si provvederà con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.Art. 9
(Entrata in vigore)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.Allegato: cartografia e relativa zonizzazione dell'Area Marina Protetta Regionale "Scogli di Isca" ed aree contigue.
omissis