Progetto di legge n. 330
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DI PICCOLI ANIMALI DI QUALITA E NORME SUI PICCOLI MACELLI
RELAZIONE
Il presente progetto di legge nasce dalla necessità di valorizzazione e promuovere gli allevamenti di piccoli animali e i metodi per la macellazione, tutto ciò al fine di tutelare la salute dei produttori e dei consumatori.
Il settore della carne, in genere, sta attraversando una profonda crisi derivante dalla disaffezione dei consumatore verso questi prodotti, ma in special modo per la carne bovina, per cui si rivolge ad altri tipi di carne quali l'ovicaprina e l'avicola. Ciò è determinato sia da tendenze di lungo periodo riguardanti un cambiamento negli stili di consumo, con una crescente attenzione del consumatore al legame tra alimentazione e salute ed una conseguente penalizzazione per questi prodotti, sia da eventi prevedibili quali diversi scandali (uso di antibiotici, ormoni, BSE) verificatisi in questi anni recenti. Per frenare questo trend e recuperare la fiducia del consumatore sono stati emanati, negli ultimi tempi, numerosi provvedimenti legislativi che, con modalità più o meno dirette, hanno l'obiettivo di sviluppare una politica della qualità nel settore.
L'Italia ha una cronica dipendenza, all'approvvigionamento estero per la carne e che, a livello generale, sembra essersi ormai stabilizzata, ma assume una dimensione molto differente all'interno delle quattro filiere principali (bovina, suina, avicola e ovicaprina) con una forte dipendenza dall'estero per le prime due filiere, mentre si registra una completa autosufficienza nel consumo di carni avicole e ovicaprine, anche se per questo la più forte componente è determinata dalla stagionalità e dalla produzione di latte per la caseificazione, la produzione di carne assume i connotati di una produzione secondaria. L'avicoltura si caratterizza per una spinta localizzazione territoriale con una elevata concentrazione produttiva nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, ciò ha portato alla formazione di veri e propri sistemi di produzione integrati con elevatissimo coordinamento tra le fasi di produzione dei mangimi, produzione di pulcini, ingrasso, macellazione e trasformazione, distribuzione. Ma da una recente indagine nazionale emerge che anche nelle altre Regioni italiane forte è la necessità di creare un sistema integrato di produzione di piccoli animali essendoci, altresì un largo consumo di questi prodotti, cioè della carne alternativa a quella bovina, quindi grandi spazi si possono creare anche in Calabria.
In un contesto normativo, comunitario e nazionale, che tende sempre più a favorire il rafforzamento dei bacini di produzione e crearne di nuovi ed una situazione strutturale regionale che a livello sia della fase agricola, sia della trasformazione mostra una volontà di competitività, è necessario sottolineare che il settore zootecnico e la zootecnia da carne, in particolare di piccoli animali, possa rivestire un ruolo importante per la Calabria dal punto di vista sia economico, sia sociale.
A più livelli di programmazione e specialmente nei POR è emersa la volontà di rafforzare lo sviluppo delle aree rurali attraverso attività di tipo integrato (trasversali a più settori economici), la valorizzazione delle risorse locali (i prodotti, il paesaggio, ecc) e il rafforzamento del legame con il consumatore, la zootecnia da carne e le connesse attività di trasformazione possono dare il loro contributo per il raggiungimento di tali obiettivi.
La struttura produttiva agricola, soprattutto nell'allevamento ovicaprino, presenta delle peculiarità tali da poter convivere in equilibrio con l'ambiente e, quindi contribuire, alla salvaguardia del territorio sia dal punto di vista ecologico che sociale. E' da sottolineare, infatti, che questa è una delle poche attività, talvolta l'unica, che può consentire la permanenza/sviluppo di un tessuto socioeconomico in vaste aree della Regione soggette attualmente ad una rarefazione sociale.
Un altro aspetto importante che in Calabria bisognerà tenere presente è legato alla presenza di specificità produttive sia a livello della fase agricola (le razze e le forme di allevamento), sia a livello della trasformazione (processi utilizzati e prodotti ottenuti) che, in un mutato contesto degli stili di consumo, potrebbe avere interessanti prospettive di sviluppo.
A livello della macellazione, non si può dimenticare l'indispensabile funzione di supporto alla zootecnia locale e, pertanto, sarà importante attivare una efficiente razionalizzazione del servizio sul territorio per i nuovi e vecchi produttori. A tal proposito, è da rilevare che nel rispetto dell'evoluzione del quadro normativo tendente a favorire il trasporto di carne macellata rispetto a quello degli animali vivi, potrà essere valutata l'opportunità di potenziare tali strutture nelle aree di produzione anziché in quelle di consumo.
A fronte di quanto già detto, il presente progetto di legge, che consta di sei articoli, in attuazione della normativa nazionale e comunitaria, che viene indicata nel secondo comma dell'articolo 1, mette ordine in un comparto molto importante per i calabresi, ma apre altresì prospettive ad uno sviluppo di esportazione delle carni calabresi.
L'articolo 1 indica le finalità della legge che riguardano gli interventi per la valorizzazione e la promozione degli allevamenti, ed anche la creazione di piccoli macelli per vecchie e nuovi produttori.
L'articolo 2 stabilisce 1e procedure per accedere a finanziamenti per la creazione di cooperative, associazioni e consorzi, nonché singoli privati che vogliono aprire una attività di allevamento e/o macellazione, il contributo concesso è pari al 50°/ó delle spese sostenute per l'avviamento dell'attività e le domande vanno presentate all'Assessorato provinciale all'agricoltura dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno.
L'articolo 3 scende nei dettagli previste dalle normative vigenti per la realizzazione degli allevamenti di piccoli animali.
L'articolo 4 stabilisce le caratteristiche che devono avere le strutture di macellazione e prevede, in a maniera innovativa, al comma 4, viste le caratteristiche particolari del nostro territorio, la creazione di strutture mobili di macellazione, preventivamente autorizzate dalle autorità sanitarie.
L'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria.
L'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore della legge.ARTICOLO 1
(FINALITA' )1. La presente legge disciplina gli interventi per la valorizzazione e la promozione degli allevamenti di piccoli animali di qualità e le norme sui piccoli macelli attraverso la valorizzazione e la diffusione dei metodi di allevamento e di macellazione compatibili con la protezione dell'ambiente contribuendo a tutelare la salute dei produttori e dei consumatori.
2. La presente legge attua pertanto la circolare del Ministero della Sanità n. 11 del 14 agosto 1996 e tutte le normative vigenti in materia quali: il DPR n. 317/1996, il D. Lgs. N. 286/1994, il D.Lgs n. 537/1992, il DPR n.309/1998, il D.Lgs. n. 532/1992, il D.M. 4/8/2000, Regolamenti CEE n.2092/1991 e n. 1804/1999.ARTICOLO 2
(PROCEDURE)1. In attuazione a quanto previsto dall'art. 1 la Regione Calabria favorisce la formazione di cooperative, associazioni e consorzi nonché l'iniziativa privata di singoli imprenditori agricoli o macellatori per l'allevamento e/o la macellazione di piccoli animali concedendo contributi per la costituzione e il primo funzionamento delle attività sopra. descritte, per la costruzione sia degli allevamenti che solo dei macelli.
2. Il contributo che viene concesso è pari al 50% delle spese sostenute che non possono superare i 50.000 Euro.
3. I soggetti proponenti ai finì di cui al presente articolo predispongono apposito programma d'investimento che è approvato dalla Regione. I termini per la presentazione del programma decorrono dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno, che deve essere presentato all'Assessorato Provinciale all'Agricoltura che ne fa l'istruttoria ed entro 30 giorni dal ricevimento del programma lo trasmette all'Assessorato Regionale all'Agricoltura per il decreto di concessione dei contributi che deve essere emesso nei successivi 30 giorni.
4. La Giunta Regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, stabilisce i criteri di priorità e le procedure di concessione e di erogazione. Possono essere erogati acconti fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa a contributo previa autocertificazione d'inizio attività.ARTICOLO 3
(PRINCIPI PER GLI ALLEVAMENTI DI PICCOLI ANIMALI)1. L'attività di allevamento deve essere rapportata alle caratteristiche dimensionali e produttive dell'azienda. Il numero dei capi allevati deve essere proporzionale alle dimensioni dell'azienda, alla capacità produttiva e alla efficiente utilizzazione delle deiezioni animali del sistema agricolo interamente aziendale e comunque non superiore a 2 UBA/Ha di SAU aziendale o interaziendale.
2. Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel rispetto delle esigenze fisiologiche e comportamentali. I ricoveri devono essere sufficientemente aerati, illuminati naturalmente e con un livello ottimale di umidità. Deve esserci un facile e contemporaneo accesso alle strutture destinate all'alimentazione e all'abbeveraggio.
3. L'allevamento in gabbia non è ammesso, gli animali devono potersi muovere liberamente anche all'interno dei ricoveri. E' vietata la stabulazione fissa permanente, l'allevamento intensivo e in batteria.
4. Per accedere ai contributi, in ogni allevamento devono essere disponibili le seguenti superfici calpestabili:
a) Avicoli: parchetto esterno 2mq/capo; ricovero 0,30 mq/capo: Cunicoli: per l'ingrasso 2 mq/capo. Le fattrici devono disporre di spazi esterni di almeno 2 mq/capo, nido incluso; ove ciò non sia possibile in deroga a quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo, possono essere allevate in gabbia dalle dimensioni non inferiori a 0,50 mq/capo nido incluso, e deve essere loro garantita una esposizione anche parziale all'aria e alla luce diretta del sole.
b) Ovicaprini: il pascolo deve essere sempre presente, nei periodi in cui il pascolo non è accessibile, si deve prevedere una area esterna di esercizio di 4 mq/capo. Il ricovero deve assicurare 2 mq/capo.
c) Suini: fatto salvo il rispetto delle norme nazionali e regionali sullo smaltimento dei reflui, le dimensioni minime delle strutture sono: riproduttori: 8 mq/capo più 1 mq/100 Kg di peso vivo per l'area esterna; suini all'ingrasso: 1 mq/100 Kg di peso vivo di ricovero più 2 mq/ 100 Kg di peso vivo di area esterna.
5. L'alimentazione del bestiame dovrà rispondere alle normative nazionali e comunitarie in materia di allevamenti di qualità.ARTICOLO 4
(NORME SULLA MACELLAZIONE DI PICCOLI ANIMALI)1. La macellazione di piccoli animali è consentita in base a questi parametri e cioè nel caso in cui l'attività di macellazione sia inferiore a 150 capi settimanali è sufficiente che essa sia svolta in un locale polifunzionale, nel quale le operazioni di stordimento, dissanguamento, spellatura, ecc. ed eventuale confezionamento vengono effettuate in settori distinti. E' prevista la vigilanza veterinaria sugli allevamenti, sul funzionamento dei macelli e dei dispositivi frigoriferi ai sensi dell'art. 1 e 2 del DPR n. 967/1972 e dell'articolo 7 ultimo comma del DPR n. 503/1982. In particolare i locali e le attrezzature devono avere le seguenti caratteristiche: - pavimento e pareti sino a 2 metri d'altezza, facilmente lavabili e disinfettabili - soffitto in grado da non rilasciare polveri, muffe, ecc.; finestre e porte protette da dispositivi antimosche, scarichi delle acque di lavaggio minio di sifone e dispositivi antiratto; lavabi con acqua calda e fredda facilmente accessibili; servizi igienici non comunicanti direttamente con i locali di lavorazione.
2. La conservazione delle carni di specie diverse deve avvenire in frigoriferi a scomparti distinti o comunque in contenitori o involucri chiusi ed impermeabili nel rispetto della temperatura di conservazione.
3. Per quanto concerne la possibilità di sottoporre a congelazione le carni macellate da destinare alla vendita o alla somministrazione è necessario che venga espressamente indicata sul provvedimento autorizzativi dell'Autorità sanitaria e devono essere conservate obbligatoriamente secondo le norme vigenti in materia.
4. Le autorità sanitarie possono autorizzare i proprietari di piccoli macelli, in regola con tutte le autorizzazioni la macellazione su strutture mobili che abbiamo le caratteristiche igienico-sanitarie di cui ai commi precedenti e previa firma di un disciplinare, presso l'Ufficio ASL competente per territorio, comprensivo anche delle regole da osservare per lo smaltimento dei rifiuti speciali secondo le normative vigenti in materia.ARTICOLO 5
(NORMA FINANZIARIA)1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro ___________ . Con allocazione UPB ___________________________. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
2. All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 8.1.01.01.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della LR 4 febbraio 20022 n. 8.
4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.ARTICOLO 6
(ENTRATA IN VIGORE)1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Calabria.