Progetto di legge n. 33

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE DI CAVA E MINIERA

Art.1
Le sostanze minerali.

1. Appartengono ai beni indisponibili della Regione le acque minerali e termali e i minerali per cava sottratti, nei casi di pubblico interesse, alla disponibilità del proprietario del suolo e/o agli aventi titolo all’esercizio estrattivo che non adempie gli obblighi di legge. Appartengono ai beni indisponibili dello Stato i minerali di prima categoria (miniera) così classificati dall'art. 2 dal R.D. del 29.07.1927, n. 1443 ed i cui poteri sono stati delegati alle Regioni dal Decreto Leg.vo del 31.03.1998, n. 112.
2. Tutte le attività estrattive delle sostanze minerali, di cui all’art. 2 del R.D. del 29/07/1927, n.1443 sotto qualsiasi formano o condizione fisica, sono di interesse pubblico.

Art. 2
Oggetto della legge, finalità, regolamento attuativo.

1. La Regione Calabria disciplina, nell'ambito del proprio territorio, al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa tutela dell’ambiente e delle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e di massima conservazione della superficie agraria utilizzabile ai fini produttivi, in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 61 e 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 15 marzo 1997, n. 59, l’attività di ricerca, di coltivazione delle cave e torbiere, nonché delle acque minerali e termali di cui all’art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Regione Calabria disciplina, altresì, nell’ambito del proprio territorio:

3. La Regione Calabria promuove la tutela del lavoro, la qualificazione produttiva e l'innovazione tecnologica delle attività estrattive e delle imprese interessate.
4. Definisce la previsione dei fabbisogni, la ricerca e la sperimentazione di nuovi materiali, il corretto utilizzo delle tecniche e dei metodi atti a conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto nell’uso delle risorse più limitate.
5. La Regione Calabria favorisce lo sviluppo del settore estrattivo rispettoso delle esigenze della produzione dell’ambiente e della salute.
6. Le modalità di presentazione delle domande di permesso, autorizzazione e concessione, nonché i relativi allegati, i contenuti di dettaglio dei sottopiani di sfruttamento ed utilizzo dei giacimenti minerari che compongono il Piano Regionale delle Attività Estrattive Minerarie, in avanti denominato P.R.A.E.M., saranno argomento specifico del Regolamento Attuativo, che dovrà essere approvato con delibera della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Strumenti, programmazione, piano regionale per le attività estrattive minerarie (P.R.A.E.M.).

1. Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti:

  1. Piano regionale dell'attività estrattive minerarie (PRAEM);
  2. progetto di coltivazione;
  3. permesso di ricerca, autorizzazione o concessione;
  4. convenzione.

2. Il P.R.A.E.M. è il documento di indirizzo e programmazione regionale del settore, le cui indicazioni concorreranno con la specifica normativa nazionale e regionale a disciplinare la materia.
3. La Regione Calabria, tramite la struttura del 7° dipartimento dell’Assessorato Industria, predispone il piano regionale per le attività estrattive minerarie (P.R.A.E.M.), che contiene il sottopiani di sfruttamento e di utilizzo dei giacimenti di cave e torbiere, di miniera e delle acque minerali e termali, con l’obiettivo di un corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici ed ambientali.
4. Successivamente, un documento sui contenuti del piano, sarà trasmesso dall’Assessorato competente alle province e ai comuni interessati, che entro 120 giorni potranno elencare delle osservazioni e delle proposte. Dagli esiti delle osservazioni e delle proposte, il Dirigente del 7° dipartimento dell’Assessorato Industria, redatto apposito verbale, espresso parere positivo lo trasmette alla Giunta Regionale che entro i 30 gg successivi lo esamina apportando, ove necessario sulla base dei pareri e sulle osservazioni pervenute integrazioni e modifiche e nel termine dei 30 gg lo approva.
5. Il P.R.A.E.M. è sottoposto a verifica da parte della Giunta Regionale ogni cinque anni.
6. Il P.R.A.E.M. tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi e contiene:

  1. il sottopiano di sfruttamento e di utilizzazione delle cave e torbiere (P.R.A.C.) con censimento delle cave in attività e di quelle dismesse (carta delle cave);
  2. il sottopiano di sfruttamento e di utilizzazione delle miniere (P.R.A.M.) con censimento delle miniere in attività e di quelle dismesse (carta delle miniere);
  3. il sottopiano di sfruttamento e di utilizzazione delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.) con censimento dei giacimenti in attività o di quelli dismessi (carta delle acque);
  4. relazione tecnico illustrativa generale;
  5. relazione contenente il calcolo quinquennale e decennale dei fabbisogni e le relative destinazioni d'uso dei materiali destinati al mercato, articolate a livello regionale, provinciale, nazionale e internazionale, tenendo conto delle indicazioni degli strumenti programmatici e di pianificazione della regione;
  6. direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per il recupero e la ricomposizione finale;
  7. direttiva per i casi in cui dalla realizzazione di opere pubbliche siano ottenuti materiali di risulta;
  8. direttiva, per il recupero, il riutilizzo e la ricomposizione ambientale delle cave o miniere abbandonate o dismesse;
  9. direttiva per la realizzazione del sistema di riutilizzo dei rifiuti speciali inerti di cava e di miniera;
  10. direttiva per l'adozione di tecniche di escavazione innovative;
  11. cartografia in scala 1:25.000 delle aree di cui al seguente art.10 dove è interdetta l'attività estrattiva;

Art. 4
Funzioni Amministrative

1. La Regione esercita, nell’osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca, tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, delle acque minerali e termali, e delle risorse geotermiche sulla terraferma appartenenti alla categoria miniere di cui all’art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le funzioni relative ai gas non combustibili non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali.
2. La Regione rilascia attraverso la struttura competente i titoli di legittimazione per i permessi di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali quali beni indisponibili dello Stato e della Regione di cui ai commi 1° e 2° dell’art.1.
3. Il Comune competente per territorio è delegato a rilasciare le autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione delle attività di cava e di torbiera. Rientrano tra le attività di cava i lavori connessi all’estrazione e commercializzazione delle sostanze minerali per cava di cui all’art. 2 del R.D. 1443/27.

Art. 5
Unicità del titolo

1. I provvedimenti di autorizzazione per la ricerca e lo sfruttamento dei materiali per cava, per il rilascio del permesso di ricerca e di concessione per lo sfruttamento delle sostanze minerali per miniera e per le acque minerali e termali nonché per le risorse geotermiche tengono luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione, delle altre Amministrazioni ed Enti, interessati agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.
2. Il titolo di legittimazione per l’esercizio dell’attività mineraria è unico (art. 2 della Legge Comunitaria 12 aprile 1996) ed è portatore oltre che dei pareri, nulla-osta, concerti ed intese con tutte le Amministrazioni ed Enti che hanno interessi e competenza sul territorio, anche della valutazione di impatto ambientale, per i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6
Pubblicizzazione del procedimento amministrativo

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo designato dall’Amministrazione comunale competente per i provvedimenti afferenti le attività di cave e di torbiere ed il Dirigente regionale della Struttura del settore minerario, competente per i provvedimenti afferenti le attività di miniera, acque minerali e termali nonché delle risorse geotermiche, curano ognuno per quanto di competenza, l’affissione all’Albo Pretorio delle relative istanze ed allegati.
2. Il Dirigente regionale della Struttura del settore minerario e il Comune competente per territorio indicono, in applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241., ognuno per quanto di propria competenza un’apposita conferenza di servizi per raccogliere i pareri, nulla-osta, concerti ed intese con le varie Istituzioni aventi interessi sugli aspetti connessi all’attività mineraria, compresa l’Istituzione, per i casi previsti dalla normativa vigente, preposta alla valutazione dell’impatto ambientale.

Art. 7
Vigilanza.

1. La Regione attraverso la propria Struttura del settore minerario esercita il potere di vigilanza su tutte le attività estrattive sia per il controllo del buono sfruttamento del giacimento che per la prevenzione infortuni, igiene e salute dei lavoratori.
Il Comune competente per territorio esercita, per le attività di cava e di torbiera, il potere di controllo sul rispetto del proprio atto autorizzativo.

Art. 8
Attività estrattiva e strumenti urbanistici.

1. Le attività di coltivazione di cave e torbiere, di miniere, di acque termali e minerali, di risorse geotermiche, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonché le opere autorizzate a norma del successivo art. 23 (Opere ed impianti in funzione dell’attività estrattiva), sono soggette alle norme che seguono.
2. Qualora l’attività estrattiva proposta sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, la presentazione dell’istanza costituisce inizio della procedura di variante sempre che sia corredata della documentazione prevista dalla presente legge.
3. I Comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera in sfruttamento, di concessioni per lo sfruttamento di miniere, per acque termali e minerali e di risorse geotermiche in esercizio, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal 2°comma.
4. In caso di mancato adeguamento comunale nei termini previsti dal presente articolo, la Giunta regionale nomina il Commissario ad acta, previa diffida a adottare la variante nell’ulteriore termine di mesi 3, provvede, entro 6 mesi dalla scadenza della diffida, a adottare gli atti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale e ad approvarli, nei successivi 3 mesi, rivalendosi sul comune per le relative spese.

PARTE PRIMA
CAVE E TORBIERE
NORME PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9
Ambito di applicazione, attività di cava e torbiera.

1. Ai fini delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del 3° comma art.2 RD 29/7/1927 n. 1443, industrialmente utilizzabili riportati in allegato "A" della presente legge.
2.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, di tutela del suolo, dell'ambiente, e comunque con divieto assoluto di commercializzazione dei materiali estratti, non sono soggette all'autorizzazione di cui alla presente legge le seguenti attività:

  1. l'estrazione dal proprio fondo di materiali da destinarsi esclusivamente alla propria abitazione ivi situata e ad opere di sistemazione e miglioramento del fondo stesso;
  2. la riutilizzazione in loco dei materiali ricavati dall'esecuzione di infrastrutture pubbliche o private;
  3. gli interventi delle autorità preposte alla tutela del territorio finalizzati al pubblico interesse;

3. Qualora le attività di cui ai precedenti commi divergano dagli scopi ivi individuati, acquistano il carattere di attività di cave e sono assoggettate alle norme della presente legge.
4. Non sono attività di cava i lavori connessi alla sola realizzazione e gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alle normative regionali vigenti.

Art. 10
Divieti per l’esercizio di cava

1. E’ comunque vietato l’esercizio di cava:

  1. per l'estrazione di materiali litoidi dalle sedi degli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua, dalle spiagge, dai fondali lacustri, nelle fasce di rispetto previste dalle leggi vigenti e nelle più ampie fasce di pertinenza la cui regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, all'Autorità di bacino;
  2. nelle aree archeologiche o di interesse archeologico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e delle leggi regionali in materia;
  3. in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  4. nelle aree floristiche e in aree di rilevante interesse ai fini della biodiversità vegetazionale;
  5. nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'ottanta per cento di leccio;
  6. nelle aree bio-italy di interesse comunitario, nazionale e regionale, nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della vigente normativa regionale in materia.
  7. nelle foreste demaniali;
  8. nei parchi archeologici, nelle riserve naturali e storico-culturali;

Art. 11
Coltivazione di cave e compensazione ambientale

1. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione sul terreno agrario e forestale dello stesso Comune o dei Comuni indicati dal Corpo forestale dello Stato, per una superficie almeno pari a quella interessata allo scavo, di un rimboschimento con specie autoctone individuate in base ad un’indagine botanico-vegetazionale. Per effettuare il rimboschimento occorre predisporre, contestualmente alla presentazione degli elaborati per l'attività di cava, un progetto, sulla compensazione ambientale da sottoporre all'approvazione entro sessanta giorni da parte dell'autorità competente. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboschimento, occorre altresì sottoporre ad approvazione dell'autorità competente un piano di coltura e conservazione. L'attività di cava può comportare l'abbattimento di siepi e piante appartenenti alle specie tutelate isolate con esclusione di quelle secolari ad alto fusto o valutate di particolare valore naturalistico e ambientale. L'organo competente all'approvazione dell'attività di cava dovrà comprovare l'inesistenza di soluzioni tecniche alternative all'abbattimento ed il progetto di recupero dovrà prevedere il reimpianto di almeno un numero quadruplo delle essenze ed una superficie di siepi pari a quella abbattuta.

Art. 12
Competenze della Regione, Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere.

1. La Regione:

  1. redige e approva, con le procedure previste dall'articolo 3, il Piano regionale delle attività estrattive minerarie (P.R.A.E.M.), il quale contiene il piano di sfruttamento e di utilizzazione delle cave e torbiere (P.R.A.E.C – Piano Regionale Attivita’ Estrattive di Cava) con censimento delle cave in attività e di quelle dismesse (carta delle cave);
  2. esercita, in via sostitutiva, il controllo e la vigilanza di cui all’art. 28;
  3. rilascia le concessioni nei casi previsti dall'articolo 34;
  4. determina il contributo di escavazione, di cui all'articolo 31 per gruppi merceologici dei materiali estratti;
  5. effettua studi e ricerche sulle risorse minerarie esistenti e sui materiali alternativi;
  6. esercita le funzioni sostitutive in caso di inadempienza degli enti delegati;
  7. promuove e organizza la formazione professionale.

2. La Regione Calabria provvede a tale disciplina mediante un ordinamento che valorizzi il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in armonia con gli strumenti della pianificazione regionale.
3. I Comuni rilasciano le autorizzazioni alla coltivazione delle cave e delle torbiere e ne controllano il rispetto.
4. Tutti i Comuni inoltre nell'esercizio delle proprie funzioni possono richiedere la consulenza e la collaborazione delle strutture regionali competenti.
5. L'esercizio delle funzioni di cui agli artt. (2,13,16,17,18,23,24,25, 26 e 27 comma 1°, 25 comma 2° e 3° e 27) della presente legge, salvo quanto e' previsto dai successivi artt.( 20, 22 e 31), e' delegato ai Comuni.

6. I Comuni, per il rilascio delle autorizzazioni, indicono, in applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241., apposita conferenza di servizi, per acquisire da tutte le Amministrazioni ed Enti interessati, i nulla-osta, i pareri, i concerti, le intese, afferenti l’iniziativa mineraria proposta in modo da garantire soluzioni omogenee per tutto il proprio territorio.
7. Le conseguenti notificazioni agli interessati, l'affissione all'Albo pretorio nonché la trasmissione all'autorità' regionale avvengono con i tempi e le modalità previsti dal 5° e 6° comma dell'art. 16 (criteri per il rilascio dell’autorizzazione).

Titolo II - REGIME DELL’ATTIVITA’ DI CAVA

Art.13
Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere.

1. Nelle aree destinate dal Piano Regionale delle Attività Estrattive di Cava (P.R.A.E.C.), le cave e le torbiere sono lasciate alla disponibilità del proprietario del suolo.
2. L’attività estrattiva è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune interessato per territorio. Il rilascio dell’autorizzazione ha come presupposto la fattibilità dell’iniziativa mineraria ed il recupero ambientale.
3. Per le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla coltivazione, si rimanda al Regolamento Attuativo di cui all’art. 2 comma 6 della presente legge.
4. In via eccezionale il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere, solo eccezionalmente, un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d’uso non agricola, purché ciò sia previsto da piani aziendali o zonali agricoli oppure da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità.
5. Il Comune, per casi di rilevante interesse ambientale ed economico può avvalersi, per l'istruttoria, dell'ufficio del competente assessorato regionale, facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
6. L'istruttoria si conclude con l’adozione dell’atto amministrativo autorizzativo rilasciato dal Comune entro 40 giorni dalla conferenza di servizi.

Art. 14
Spese tecniche per l'istruttoria della domanda

1. Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Art. 15
Materiale estratto per la propria casa o per opere agricole

1. Nel caso ipotizzato di materiale estratto per la propria casa o per opere agricole sono richieste solo la documentazione cartografica, costituita da una planimetria in scala adeguata a sezioni e una relazione che illustri i motivi e l’utilità dei lavori e indichi altresì il tipo e la quantità del materiale, nonché i tempi di esecuzione dei lavori.

Art.16
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento

1. Il Comune Delegato, provvede sulla domanda di autorizzazione, tenuto conto:
- della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;
- della rilevanza socio-economica e occupazionale dell’intervento minerario;
- degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva;
- della tutela della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
- delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate;
- di altri preminenti interessi generali.
L'autorizzazione diretta alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente, contiene anche:

  1. le prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione;
  2. la delimitazione dell’area in disponibilità della Società/Ditta richiedente;
  3. l’indicazione dei mezzi da adoperarsi;
  4. l’obbligo di risistemazione dell’area possibilmente a seguire i lavori estrattivi;
  5. prescrizioni per lo svolgimento dell’attività in relazione ai risultati della conferenza di servizi;
  6. estremi della garanzia fidejussoria definita dal Comune per il puntuale adempimento degli obblighi connessi all’attività estrattiva;
  7. per i progetti da sottoporre a V.I.A. o a procedura di screening, le eventuali prescrizioni dell’area interessata dai lavori di coltivazione;
  8. il termine di validità dell’autorizzazione.

2. E’ disposto, dal comune, il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, commisurata all’entità dei lavori di cava e agli impegni assunti dal richiedente col piano di sicurezza e di sistemazione ambientale. La cauzione sarà versata in contanti o costituita mediante polizza fidejussoria a favore dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere utilizzata esclusivamente nel caso di mancato adempimento degli impegni assunti dal richiedente, nonché per danni arrecati.
3. Il Comune provvede ad affiggere la domanda con gli atti allegati all’Albo pretorio della sede municipale, per la durata di giorni 15 consecutivi. La domanda e gli allegati, con l'allegato degli estremi di pubblicazione e le indicazioni di eventuali opposizioni o reclami, è trasmessa al Responsabile del Procedimento amministrativo.
4. Il Responsabile del Procedimento amministrativo, provvede a trasmettere a tutte le amministrazioni ed enti interessati, la domanda con i relativi allegati, convocando la conferenza di servizi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Il Comune provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.

Art. 17
Modificazione del provvedimento di autorizzazione.

1. Il Comune può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta dell’operatore minerario, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 13.

Art. 18
Subingresso nella coltivazione.

1. L'autorizzazione ha natura personale.
2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa dovrà chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima. L'organo competente provvede previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.
3. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, e' soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
4. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione e' trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 Codice Civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.

Art. 19
Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10;
2. Al Comune va prodotta una domanda di proroga se il previsto sfruttamento del giacimento, sottostante le aree assoggettate all’attività di cava, non è stato portato a termine nel periodo autorizzato; L’autorizzazione alla proroga è accolta d’ufficio;
3. Al Comune va prodotta domanda di rinnovo dell’autorizzazione per continuare lo sfruttamento del giacimento sottostante aree in disponibilità, ma non comprese nella autorizzazione. La domanda per il rinnovo dell’autorizzazione segue lo stesso iter di quella della prima autorizzazione.
4. Il Comune è tenuto ad inviare la determina autorizzativa di cui al comma 1 al Dipartimento regionale competente.
5. La domanda per la prosecuzione dell’attività di cava o di torbiera deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.
6. Le garanzie finanziarie relative agli interventi di recupero dell’ambiente sono rivalutate limitatamente al 75% della misura di variazione dell’indice Istat del costo della vita e sono ridotte, a richiesta dell’interessato, in caso di diminuzione del fronte di cava e di sistemazione anticipata del terreno.

Art. 20
Regime di concessione.

1. La Giunta regionale può disporre l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse qualora il titolare del diritto sul giacimento:

  1. non abbia intrapreso entro il termine di 90 giorni la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione ;
  2. non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 13 e non corrisponda ai criteri dell'art. 16;
  3. sia decaduto dall'autorizzazione;
  4. non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art. 24.

2. Il richiedente la concessione deve presentare domanda, indirizzata al Dipartimento Industria, Commercio, Artigianato, fonti energetiche, acque minerali e termali, cave e torbiere secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'art. 13.
3. Il Dirigente del settore competente, provvede a norma dell'art.16.
4. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10, e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio
5. Il trasferimento della concessione sia per atto tra vivi che mortis-causa è regolato dalle norme di cui all'art. 18.

Art. 21
Diritti dei privati in caso di concessione.

1. Al titolare del diritto sul giacimento, deve essere corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera. Il proprietario del fondo sovrastante il giacimento deve essere risarcito dal concessionario per i danni temporanei e permanenti cagionati dall’attività di cava.
2. I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Art. 22
Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali.

1. Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma della legislazione regionale vigente, i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta Regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area. I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 23
Opere ed impianti in funzione dell'attività' estrattiva.

1. Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
2. I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.
3. I Comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla relativa riscossione.

Art. 24
Regime transitorio.

1. Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge l’esercente e' tenuto a presentare entro un anno domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 13.
2. Il Responsabile del Procedimento del comune interessato, provvede in merito, a norma dell’art.16.
3. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l’esercente decade dal diritto alla coltivazione della cava e/o della torbiera ed il Comune adotta i provvedimenti opportuni a carico dell’esercente anche in ordine al recupero ambientale, in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le coltivazioni in atto di regime di concessione, sei mesi prima della scadenza deve essere presentata alla regione la domanda di rinnovo. Il Dirigente della Struttura di settore dell’assessorato competente, determina le prescrizioni di cui all'art. 13.
5. Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi precedenti possono essere proseguite anche se in zona con altra destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 25
Prescrizioni comuni a più cave di una stessa zona.

1. Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona l'organo competente può determinare prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle acque.

Art. 26
Estinzione dell'autorizzazione, della concessione e revoca.

1. L'autorizzazione e la concessione si estinguono:

  1. per scadenza del termine;
  2. per rinuncia;
  3. per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 90 giorni. L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate della Giunta Regionale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Alla scadenza dell’autorizzazione, ove la stessa non sia rinnovata o prorogata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione, si devono allontanare tutti gli impianti di lavorazione, rimuovere i servizi e le strade di cantiere, e si dovranno eseguire le opere residue di sistemazione ambientale.
3. La Regione e il Comune accertano, rispettivamente per le attività date in regime di concessione e per le attività date in regime di autorizzazione, anche tramite strutture preposte alla vigilanza, fatti che comportano la decadenza con facoltà di sospendere in via cautelativa l’attività e li notifica al trasgressore; se del caso, diffidano rispettivamente il coltivatore titolare di concessione o di autorizzazione a adempiere le prescrizioni entro un termine massimo di 90 giorni.
4. In caso di persistente inottemperanza, la Regione o il Comune adotta il provvedimento di decadenza, e dove ne esistono le condizioni denuncia il trasgressore alla autorità giudiziaria.

Titolo III – NORME COMUNI

Art. 27
Canone di autorizzazione e di concessione.

1. Il rilascio della autorizzazione o della concessione, è subordinato alla stipulazione di una convenzione sulla base di uno schema tipo predisposto dal Dipartimento competente tra il richiedente e il Comune o i Comuni interessati o tra il richiedente e la Regione in casi di regime di concessione.
2. Con tale convenzione il richiedente si impegna:

    1. a versare annualmente al Comune (autorizzazione) o alla Regione (concessione), in un’unica soluzione, una somma a titolo di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell’area interessata direttamente o indirettamente dall’attività estrattiva, ulteriori, rispetto a quelli posti a carico del titolare dell’autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell’anno in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 31 (tariffe dei diritti di escavazione) e comunque non può essere superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti;
    2. ad eseguire a proprie spese, entro il termine dell’attività estrattiva e secondo modalità concordate con il comune, le opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal piano di coltivazione, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima;
    3. a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell’atto di autorizzazione;
    4. qualora all’esaurimento del giacimento il titolare sia anche proprietario dell’area, nella convenzione può essere previsto l’impegno di cedere l’area al Comune o ai Comuni interessati una volta che siano completate le operazioni di riassetto ambientale;

3. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta Regionale ogni tre anni.
4. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio dell’autorizzazione o del decreto di concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno.

Art. 28
Vigilanza.

1. La Regione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 09/04/1959 n.128 integrato dal D.Lg. del 25/11/96 n. 624 e dal D.lg. 19/09/1994 n.626 esercita i poteri di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere nonché sulla igiene e salute dei lavoratori.
2. La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere e sulla verifica dei dispositivi previsti dai provvedimenti di autorizzazione e' attuata dal Comune delegato che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
3. Il Comune delegato, segnala al Dipartimento Regionale competente eventuali irregolarità sul buon sfruttamento del giacimento e di quelle previste dall'art. 19.
4. In caso di inadempimento nell’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge da parte dei Comuni delegati, la Regione procederà a surroga dell’Ente inadempiente, esplicando la funzione di commissario ad acta attraverso il proprio servizio di dipartimento, previo invito a rimuovere l’inadempimento entro il termine di 60 giorni.
5. Il personale regionale designato per la vigilanza e per l’applicazione delle norme di polizia mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati, a seguito di partecipazione a corsi di formazione per l’acquisizione di competenze specifiche nel campo della sicurezza, salute ed igiene, secondo le attribuzioni a loro conferite dal D.P.R. 9/4/1959 n. 128 e successive modificazioni, saranno nominati con d.p.r. Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed avranno la facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica.
6. Il personale di vigilanza è sottoposto alla direzione del dirigente della Struttura regionale competente.

Art. 29
Adempimenti particolari.

1. Gli esercenti di cave o di torbiere devono:

  1. fornire alle Amministrazioni Regionale e comunale i dati statistici;
  2. mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per agevolare le visite ispettive.

2. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 30
Sanzioni.

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.
2. E' altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, e' prevista una sanzione pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
4. Nel caso di violazione della norma del precedente articolo e' comminata una sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.
5. Il mancato versamento, nei termini di legge, delle somme di cui all’art.24 e determinate dall’art. 28, comporta:

  1. l’aumento in misura pari al 10% qualora il versamento si effettuato nei successivi 120 giorni;
  2. l’aumento in misura del 30% quando, superato il termine di 120 giorni il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
  3. l’aumento in misura pari al 50% quando superato il termine di 180 giorni si protrae non oltre i successivi 60 giorni.

6. Decorso inutilmente il termine di 240 giorni, il Comune, dispone la sospensione dell’attività e provvede alla riscossione.
7. Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione o sono devolute a favore del relativo ente.
8. Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. L’imprenditore abusivo o quello la cui autorizzazione è decaduta non può essere titolare di nuova autorizzazione. Il Comune nel cui territorio è avvenuta l’infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave regionale.

Art. 31
Tariffe dei diritti di escavazione.

1. La Giunta Regionale emanerà specifica direttiva sull’ammontare delle somme che devono essere versate al Comune in relazione ai diversi settori merceologici e in proporzione alla quantità di materiale utile estratto, nel limite massimo del 10% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali.
2. Una quota fissa del 15% dei contributi di cui al comma 1 è versata ogni anno dai Comuni alla Regione, che utilizza tali somme per l’espletamento delle funzioni di assistenza tecnica ai comuni, ad incentivare studi aventi lo scopo di mettere a punto tecnologie generali di ricomposizione ambientale, iniziative per l’adeguamento della legislazione vigente.

Titolo IV – NORME SPECIALI

Art. 32
Permesso di ricerca
.

1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava e torbiera deve chiedere il permesso al Comune territorialmente interessato.
2. Per le modalità di presentazione della domanda di permesso di ricerca, si rimanda al Regolamento attuativo della presente legge.
3. In caso di esisto positivo della ricerca, il ricercatore presenta al Comune le risultanze della ricerca stessa e la contestuale istanza di inserimento dell’area nelle risorse del Piano Regione delle Attività Minerarie.

Art. 33
Consorzi.

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi volontari o dispone la costituzione di consorzi preferibilmente obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine, al fine di garantire un più razionale sfruttamento e comunque ogni qualvolta ricorrono motivi di sicurezza.
2. La delibera costitutiva dei consorzi obbligatori e l’atto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al Comune interessato entro 30 giorni dalla stipula, indicano le persone preposte all’amministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa.
3. In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati per cause imputabili all’amministrazione consortile, il Comune può nominare un Commissario che rappresenta ed amministra il consorzio provvedendo all’esecuzione delle opere.

Art. 34
Patrimonio indisponibile della Regione
.

1. Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione, i giacimenti di materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse.
2. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti formati da materiali di cava, il Responsabile del Procedimento del comune delegato invita il proprietario del fondo a presentare entro 6 mesi domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi, sempre verificando la capacità tecnico-economica a condurre l’iniziativa mineraria, che, entro lo stesso termine, presentino domanda, con l’avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, decorso inutilmente il termine medesimo. In quest’ultimo caso, il Dipartimento competente, con atto dirigenziale e sentita la Commissione tecnico -consultiva, dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell’art. 11 della legge 16/5/1970 n. 281.
3. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell’autorizzazione previsti all’art.23 della presente legge, qualora il titolare di quest’ultima sia il proprietario del fondo, si procede in modo analogo qualora il titolare dell’autorizzazione decaduta non sia il proprietario del fondo.
4. Il concessionario subentrante nell’esercizio della cava è tenuto a corrispondere all’avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.
5. Il proprietario del suolo, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, può far pervenire entro il medesimo termine a chi abbia presentato domanda di concessione, una proposta irrevocabile di vendita delle aree relative, per un prezzo non superiore a quello previsto per l’espropriazione delle stesse ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 359/92 e successive modificazioni. Copia della proposta deve essere fatta pervenire entro il medesimo termine al Sindaco del Comune interessato, che avvia il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione al richiedente quando fornisca la prova dell’avvenuto acquisto del suolo.
6. Quando il giacimento è invece assegnato in regime di concessione, al proprietario è corrisposto per tutta la durata della concessione, un indennizzo rapportato al valore delle aree delimitate dal provvedimento di concessione, determinato nella misura del 10% del valore calcolato secondo la vigente disciplina in materia di occupazione di suoli per pubblica utilità.

Art. 35
Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni e Regione-Enti locali.

1. Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regioni e Regione-Enti locali (art. 27, legge 142/90) oggetto di finanziamento, con la disciplina dell'attività' di cava, il presente articolo detta norme, ove non diversamente specificato dalle disposizioni della presente legge (Coltivazione di cave e torbiere), per la coltivazione di cave di prestito funzionali al reperimento di materiali necessari all'esecuzione di tali opere pubbliche.
2. Il proponente l'opera è tenuto a presentare al Comune, competente per territorio, il Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della stessa; il Piano è approvato in Conferenza dei servizi contestualmente al progetto esecutivo.
3. Il Piano deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall'attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.
4. L'autorizzazione all'apertura di cave di prestito è rilasciata dal Comune competente per territorio nel rispetto della normativa vigente ai soggetti proponenti attuatori dell'opera pubblica di cui al comma 1.
5. L'istanza per l'apertura delle cave di prestito, con l'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 13 della presente legge, con le modalità, gli allegati tecnico-amministrativi e con la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1, previsti nel Regolamento Attuativo.
6. L'autorizzazione all'esercizio delle cave è rilasciata ai sensi della presente legge ed è prescritta, a pena di decadenza, l'utilizzazione del materiale reperito esclusivamente per le esigenze esecutive dell'opera pubblica di cui al comma 2.
7. L'esercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è previsto un onere economico, a carico del soggetto attuatore e a favore dell'Amministrazione comunale ove ha sede la cava, pari a lire 600 ogni metro cubo coltivato per opere di riqualificazione e mitigazione ambientale e progetti di sviluppo locale sostenibile.
8. La Giunta regionale o il Dipartimento competente provvede ad aggiornare l'importo di cui al comma 7, con frequenza biennale in base all'indice Istituto centrale di statistica (ISTAT) relativo ai materiali da costruzione.
9. La società esercente la cava è tenuta ad assicurare direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata dalla viabilità di servizio, nonché delle strutture irrigue interferite dai lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari o gestori delle suddette strutture.
10. Qualora il Comune delegato non rilasci l'autorizzazione all'esercizio delle cave nel termine previsto dall'articolo 16 della presente legge, il Dipartimento regionale competente invita a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche tale termine, il Dipartimento regionale competente, provvede con proprio atto dirigenziale.
11. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al comune delegato interessato per territorio, il nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle cave.
12. L'utilizzo dei materiali individuati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è consentito nei termini previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997; per l'impiego dei materiali individuati nel presente comma non sono richiesti gli accordi convenzionali di cui al comma 7.
13. E' esclusa qualsiasi attività di cava che non sia specificamente individuata nel progetto dell'opera pubblica e per quantità di materiali maggiori di quelle strettamente necessarie all'esecuzione di tale opera.
14. Per l'estinzione e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della presente legge.
15. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale, esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica, comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'obbligo di ripristino dei luoghi.
16. La decadenza è disposta dal Comune delegato. Qualora questi non provveda, il Dirigente del Dipartimento competente invita a adempiere entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali, provvede direttamente.
17. La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale è attuata nei modi previsti dall'articolo 28 della presente legge.
18. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta, oltre alla decadenza dell'autorizzazione e all'obbligo della risistemazione dei luoghi, il pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale del materiale estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio competente e, comunque, non inferiore a lire 5 milioni.
19. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo V– NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36
Disposizioni finali.

1. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 29-7-1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i Comuni e la Regione per le rispettive competenze. Resta fermo quanto stabilito dalla legge 19-2-1928, n. 514.

Art. 37
Polizia mineraria.

1. Il Dirigente della struttura competente esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302, nonché il D.lg. del 25/11/96, n. 624 e dal D.lg. 19/09/1994, n. 626. In tali materie il Dirigente della struttura competente può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera.

Art. 38
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate.

1. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 2000 e successivi, dalla legge di attuazione del D.lg. 112/98.

PARTE SECONDA
MINIERE

NORME PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI MINERALI SOLIDI DI MINIERA E DEI GAS

Titolo VI – PRINCIPI GENERALI

Art. 39
Finalità

1. La presente legge disciplina l’indagine, la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle sostanze minerali appartenenti alla 1 catg. di cui all’art. 2 del R.D. 1443/27, riportati nell’allegato "B" della presente legge, allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.
2. Tale finalità sono perseguite attraverso una gestione razionale ed organica delle risorse con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate per un rapporto rispettoso delle esigenze della produzione, dell’ambiente e della salute.

3. I progetti, presentati dagli operatori del settore, per la ricerca operativa di minerali utili in aree già indagate dalla ricerca mineraria di base di cui alla Legge 6/10/1982, n° 752, sono preferiti a quelli che ricadono in aree non interessate dalla ricerca di base.

TITOLO VII – ATTIVITA’ DI INDAGINE, DI RICERCA E COLTIVAZIONE MINERARIA

Art. 40
Definizioni.

Ai fini della presente legge si intende per:
<< indagine>> la ricognizione generale e dettagliata di una superficie determinata, destinata specificatamente alla raccolta ed al prelevamento di campioni per le analisi di laboratorio ed in particolare di geochimica, nonché per la stesura di carte tematiche con particolare riferimento a quelle giacimentologiche di dettaglio;
<< ricerca>> gli interventi operativi sul territorio localizzati su una superficie definita, dove sono stati già individuati le manifestazioni di minerali utili che consentano la definizione dei lavori di ricerca. La ricerca ha lo scopo di accertare i corpi mineralizzati economicamente coltivabili e di stabilire le modalità tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell’attività di ricerca condotta attraverso le moderne tecniche di geofisica correlata a studi giacimentologici strutturali, rientrano anche le perforazioni, le trincee e gli scavi condotti per il prelevamento di risorse minerali da analizzare e in quantità sufficiente per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione;
<< coltivazione>> l’estrazione delle risorse minerali a fini economici.

TITOLO VIII – NORME PER L’ATTIVITA’ DI INDAGINE, PER IL CONFERIMENTO DEI PERMESSI DI RICERCA E DI CONCESSIONI MINERARIE

Art. 41
Obblighi per l’attività di indagine.

1. L’indagine non richiede autorizzazione o permessi.
2. L’operatore del settore minerario, che ha adeguate capacità tecniche ed economiche, comunica alla Struttura Regionale preposta, ed al Comune interessato, che intende condurre l’indagine mineraria su un’area bel definita del territorio e per un periodo non superiore ad un anno . L’atto di comunicazione deve indicare le sostanze minerali oggetto della ricerca, il domicilio dell’interessato, il nominativo dei preposti alla ricerca con il loro domicilio e la firma per accettazione, e deve essere accompagnato da un grafico che indichi i confini dell’area interessata dalla ricerca, sottoscritto dall’operatore minerario e dal o dai tecnici preposti alla ricerca. All’atto di comunicazione si dovrà altresì allegare il certificato di iscrizione alla camera di commercio e prima dell’inizio dei lavori si dovrà presentare all’Autorità di vigilanza il Documento di Sicurezza e Salute previsto dall’art. 6 del D. Lvo 25/11/1996 n. 624.
3. L’operatore del settore minerario che trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1 non riceve osservazioni dalla Struttura Regionale preposta, può intraprendere i lavori di indagine.
4. I lavori di indagine, di norma, impegnano un’area non eccedente i 1000 ettari.
5. La denuncia dei lavori di indagine conferisce all’operatore minerario il diritto esclusivo a condurre l’attività di indagine sull’area ben definita, per i minerali previsti e per il periodo stabilito e non implica né rivendicazioni né diritti sull’area investigata.

Art. 42
Permessi di ricerca, domanda, istruttoria.

1. Il Dirigente della struttura dell’assessorato competente conferisce, a chi abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie, i permessi di ricerca relativi ai minerali solidi di miniera e ai gas non combustibili.
2. In caso di esisto positivo della ricerca, il ricercatore presenta alla Regione le risultanze della ricerca stessa e la regione provvede all’inserimento dell’area nelle risorse del Piano Regione delle Attività Estrattive Minerarie (PRAEM).
3. Per le modalità di presentazione delle domande di conferimento del permesso di ricerca, si rimanda al Regolamento Attuativo di cui all’art. 2 comma 6 della presente legge.

Art. 43
Domande concorrenti

1. Due o più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentino interferenze nelle aree interessate dalla ricerca. In questo caso, costituiscono elementi di preferenza nell’ordine:

  1. i risultati ottenuti con i lavori di indagine;
  2. il giudizio sull’idoneità tecnico-economica;
  3. a parità di idoneità, il possesso dell’area di ricerca, le domande presentate da enti locali territoriali singoli o associati nel cui territorio ricade l’area della ricerca, l’ordine temporale di presentazione delle domande.

2. Nella fase di ricerca è vietato effettuare lavori di coltivazione mineraria o, comunque, la commercializzazione del minerale rinvenuto. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte, senza l’autorizzazione del Dirigente della Struttura regionale preposta.
3. Il Responsabile regionale del procedimento amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 3, all’albo pretorio del comune, al fine di consentire un’adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all’affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, è restituita munita del referto di avvenuta pubblicazione con la dichiarazione se sono state presentati opposizioni o reclami. Il Responsabile regionale del procedimento amministrativo trasmette la domanda con gli allegati, a tutte le amministrazioni ed enti interessati e li convoca, in applicazione degli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 entro 60 giorni in conferenza di servizi.

Art. 44
Conferimento del permesso di ricerca.

1. Il Dirigente della struttura dell’assessorato competente entro 40 giorni dalla Conferenza di servizi emana il decreto con il quale conferisce o nega il permesso di ricerca.
2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca si conclude entro il termine massimo di 180 giorni, dalla data di presentazione della domanda.
3. Il permesso di ricerca, di norma, occupa un’area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.
4. Allo stesso ricercatore contemporaneamente o nelle more della durata possono essere rilasciati più permessi in zone diverse, purché nel complesso dei permessi coesistenti non sia superato il limite di 900 ettari nell’ambito dello stesso bacino minerario, previa verifica, nel caso trattasi di richiedenti già concessionari, dell’esaurimento del giacimento in coltivazione.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo si applicano ad un unico soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
6. Il mancato rispetto dei limiti di cui al comma 4, anche intervenuto in data successiva al rilascio dei singoli permessi di ricerca, comporta l’immediata revoca di tutti i permessi rilasciati ai soggetti coinvolti.
6. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:

    1. l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;
    2. la data di inizio dei lavori;
    3. la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;
    4. la determinazione del canone annuo che il titolare deve pagare ai sensi dell’art. della presente Legge;
    5. l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
    6. le prescrizioni circa le modalità della ricerca e dei relativi lavori, le prescrizioni dettati dalla V.I.A. o dallo screening in merito alla salvaguardia dell’ambiente, la ricomposizione dei siti di ricerca, nonché la salvaguardia di preminenti interessi generali;
    7. disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la presentazione di idonee garanzie fideiussorie a carico del richiedente;
    8. ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per il buon andamento della ricerca.

7. Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata dal Dirigente della struttura dell’assessorato competente.
8. Il permesso di ricerca è rilasciato al richiedente dietro pagamento della prima annualità del canone così stabilito dall’art. 63 della presente Legge ed al versamento della cauzione o la prestazione di garanzie di cui al precedente punto g) quanto prescritte.
9. Nel P.R.A.E.M. di cui all’art. 3 della presente Legge che la Regione mette a disposizione di chiunque abbia interesse, sono riportate le aree già indiziate dalla ricerca di base e quelle impegnate dalle concessioni minerarie già rilasciate dal Ministero Industria Commercio ed Artigianato.
10. Copia del permesso di ricerca è inviata dalla regione al comune o ai comuni territorialmente interessati.

Art.45
Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell’area, trasferimento, del permesso di ricerca.

1. Il titolare del permesso può richiedere una sola proroga per la durata massima di 1 ( uno) anno, qualora abbia adempiuto gli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla necessità di proseguire la ricerca.
2. La domanda di proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell’area, trasferimento, del permesso di ricerca, devono essere presentati al Dirigente della struttura dell’assessorato competente.
3. IL Dirigente della struttura dell’assessorato competente, provvede con proprio decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

Art. 46
Concessione, presupposti, domanda, istruttoria, conferimento.

1. IL Dirigente della struttura dell’assessorato competente conferisce, a chi abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie, le concessioni minerarie relative ai minerali solidi di miniera e ai gas non combustibili.
2. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto l’esistenza e la coltivabilità.
3. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.
4. Per la domanda di conferimento di concessione di coltivazione si rimanda al Regolamento Attuativo di cui all’art. 2 comma 6 della presente legge.
5. In via eccezionale il progetto di ricomposizione ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli diversi da quelli precedenti o anche una destinazione d’uso non agricola, purché ciò sia previsto da piani aziendali o zonali agricoli oppure da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale o ecologica regolarmente approvati dalle competenti autorità.
6. Il Responsabile regionale del procedimento amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 5., all’albo pretorio del comune e, a cura dell'interessato, nel foglio degli annunzi legali della provincia, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all’affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, è restituita munita del referto di avvenuta pubblicazione con la dichiarazione se sono state presentati opposizioni o reclami e il Responsabile regionale del procedimento amministrativo convoca in applicazione degli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241,entro 60 giorni in conferenza di servizi, tutte le amministrazioni ed enti interessati.

Art. 47
Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari.

1. IL Dirigente della struttura dell’assessorato competente, entro 40 giorni dalla Conferenza di servizi procede alla stesura del verbale di delimitazione della concessione ed entro i successivi 20 giorni emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione del giacimento .
2. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione si conclude entro il termine massimo di duecentodieci giorni, dalla data di presentazione della domanda.
3. La concessione mineraria, di norma, occupa un’area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a dieci anni.
4. Il decreto di concessione contiene:

    1. l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;
    2. la data di inizio dei lavori;
    3. la natura, l'estensione e la durata della concessione;
    4. la determinazione del canone annuo che il titolare deve pagare ai sensi dell’art. della presente Legge;
    5. l'approvazione del programma dei lavori;
    6. le prescrizioni circa le modalità dei lavori estrattivi, le prescrizione del VIA o dello screening per la salvaguardia dell’ambiente, la ricomposizione del cantiere o dei cantieri estrattivi, nonché per la salvaguardia di preminenti interessi generali;
    7. disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la presentazione di idonee garanzie fideiussorie a carico del richiedente;
    8. ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per il buon andamento della ricerca.

5. Al decreto di concessione è allegato, in quanto parte integrante, la mappa catastale ed il verbale di delimitazione con la planimetria dell'area come delimitata dal Dirigente della struttura dell’assessorato competente e la monografia dei vertici.
6. La concessione è rilasciata al richiedente dietro pagamento anticipato della prima annualità del canone così stabilito dall’art. 63 della presente Legge ed il versamento della cauzione o la prestazione di garanzie di cui al precedente punto g) quanto prescritte.Copia del decreto di concessione deve essere notificata a cura del titolare a tutti i proprietari e possessori dei terreni compresi nella superficie interessata, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo decreto di concessione con l’avviso che essi non potranno opporsi ai lavori minerari.
7. La Regione provvede all’inserimento dell’area della concessione nel Piano Regionale delle Attività Estrattive Minerarie ( P.R.A.E.M.)
8. Copia del decreto di concessione è inviata dalla regione al comune o ai comuni territorialmente interessati.

Art. 48
Esercizio della concessione.

1. La miniera e sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. L’iscrizione delle ipoteche è subordinata all’autorizzazione del Dirigente della struttura dell’assessorato competente.
2. Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni e esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili materiali estratti, le provviste, gli arredi.
3. Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione e che a loro sono intimamente connesse.
4. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che dal Dirigente della struttura dell’assessorato competente, sia consentita la sospensione dei lavori. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento, e deve condurre la regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
5. L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza l’autorizzazione del Dirigente della struttura dell’assessorato competente.
6. Il concessionario, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

    1. inviare entro il mese di novembre di ciascun anno alla struttura dell’assessorato competente il programma dei lavori per l’anno successivo. Trascorso il mese di febbraio dell’anno successivo senza osservazione il programma si intende approvato;
    2. inviare ogni trimestre i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia richiesto;
    3. attenersi alle prescrizioni che fossero impartite dalla Struttura regionale preposta per il controllo e la regolare coltivazione della miniera.

Art. 49
Rinnovo, ampliamento o riduzione volontaria dell’area, di trasferimento della concessione e sospensione dei lavori.

1. La domanda di rinnovo della concessione, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione, di sospensione di lavori e di trasferimento della concessione, devono essere presentate al Dirigente della struttura dell’assessorato competente, che nei casi di particolare rilevanza, richiede il parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 12 della presente Legge e, per le domande di ampliamento il Dirigente della Struttura di settore può indire apposita conferenza di servizi.
2. IL Dirigente della Struttura di settore emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.
3. La decadenza del titolare della concessione è pronunciata dal Dirigente della struttura dell’assessorato competente, nei casi di particolare rilevanza, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art.12 della presente legge. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare entro ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.
4. Il Dirigente di settore dell’Assessorato competente, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, entro cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare della concessione.

TITOLO IX – NORME COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA E ALLA CONCESSIONE MINERARIA

Art. 50
Esclusività.

1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione, può essere concesso altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempre ché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistente. Nel caso di disaccordo fra gli interessati il Dirigente della struttura dell’assessorato competente provvede, sentita la Commissione di cui all’art. 12 della presente Legge.

Art. 51
Accesso ai fondi.

1. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca.
2. Il titolare della concessione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il decreto di concessione ai proprietari, possessori o detentori dei fondi interessati dai lavori, i quali non possono opporsi ai lavori di coltivazione, di delimitazione della concessione e di apposizione dei relativi termini.
3. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.
4. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione per i danni causati di lavori di cui ai commi 1 e 2, il Dirigente della struttura dell’assessorato competente ne stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare.
5. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e di coltivazione.

Art. 52
Trasferimento.

1. Il permesso o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione del Dirigente della struttura dell’assessorato competente.
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli artt. 42 e 45.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla regione la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 42 e 45.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

Art. 53
Pubblicità dei provvedimenti.

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, rinnovi, ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o " mortis causa ", le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all'art. 80 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. I provvedimenti che accordano, rinnovano, ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o " mortis causa " la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 54
Pubblica utilità

1. Per tutte le attività di ricerca e coltivazione effettuate ai sensi della presente Legge si applicano le disposizioni di cui all’art. 32 del R.D. 29 Luglio 1927, n° 1443.

Art. 55
Fallimento del concessionario.

1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), alla regione.
2. Pervenuta tale comunicazione, il Dirigente della struttura dell’assessorato competente dichiara la decadenza del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza del Dirigente della struttura dell’assessorato competente e sotto la direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del Dirigente della struttura dell’assessorato competente, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge sempre ché abbia i requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Art. 56
Cessazione.

1. Il permesso o la concessione cessano per:

    1. scadenza del termine;
    2. rinuncia;
    3. revoca;
    4. decadenza;
    5. esaurimento o incoltivabilità del giacimento.

Art. 57
Scadenza del termine.

1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede la Regione addebitando le spese al titolare cessato.
2. Alla scadenza del termine della concessione o del suo rinnovo, il titolare che non ha presentato domanda di rinnovo consegna il bene e le relative pertinenze all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 82.
3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi dell’art. 44, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Titolo XI.
4. Il rinnovo è disposto con provvedimento del Dirigente della struttura dell’assessorato competente, continuando a valere le eventuali ipoteche precedentemente autorizzate e iscritte.
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento del Dirigente della struttura dell’assessorato competente.
6. In caso di disaccordo delle parti, il Dirigente della struttura dell’assessorato competente, con proprio decreto, determina l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 58
Rinuncia del permesso di ricerca e/o della concessione mineraria.

1. Il ricercatore o il concessionario che intendano rinunciare al permesso o alla concessione devono farne apposita dichiarazione al Dipartimento di settore regionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.
3. Il Dirigente della struttura dell’assessorato competente, verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. Il Dirigente della struttura dell’assessorato competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d’ufficio a spese del concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede il Dirigente della struttura dell’assessorato competente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione del concessionario.

Art. 59
Decadenza.

1. Il Dirigente della struttura dell’assessorato competente può pronunciare la decadenza quando il titolare del permesso o della concessione:

  1. non adempia gli obblighi e alle prescrizioni imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
  2. non paghi il canone, non mantenga in esercizio la concessione, fatta salva la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 46, trasferisca il permesso o la concessione o somministri acqua senza le previste autorizzazioni;
  3. distolga in tutto o in parte le somme ottenute con la prestazione della garanzia ipotecaria ai termini dell'art. 61, impiegandole in destinazioni diverse da quelle per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
  4. perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60 giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma 4 dell'art. 30 (SANZIONI), nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 60
Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.

1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente.

Art. 61
Revoca.

1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
2. Essa è disposta con provvedimento dal Dirigente della struttura dell’assessorato competente, che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.

Art. 62
Esaurimento o incoltivabilità.

1. Il Dirigente della struttura dell’assessorato competente, effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara estinta la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per il venir meno dei requisiti della sua coltivabilità.
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso, quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti lavori il Dirigente della struttura dell’assessorato competente ne può ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.

Art. 63
Tariffe e canoni

1. Ai sensi dell’art.34 comma 4 D.Lgs.112/98, la Giunta Regionale determina le tariffe da corrispondere da parte dei richiedenti di autorizzazioni, verifiche, collaudi relativamente alla ricerca e coltivazione di minerali solidi di miniera e dei gas non combustibili, nei limiti massimi definiti dallo Stato.
2. La Giunta Regionale determina altresì i diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per i minerali solidi e dei gas non combustibili nei limiti massimi definiti dallo Stato.
3. Per la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui al comma 1 e 2 la Giunta Regionale tiene conto delle tipologie dei minerali, dell’estensione del territorio interessato e dell’entità degli adempimenti regionali di analisi, verifica e controllo necessari.

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO
DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

TITOLO X – PRINCIPI GENERALI

Art. 64
Finalità.

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale delle Attività Estrattive Minerarie (P.R.A.E.M.) che contiene il sottopiano delle acque minerali, al quale devono adeguarsi i singoli sottopiani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.

Art. 65
Piano regionale delle acque minerali e termali.

1. Per i contenuti del sottopiano di sfruttamento delle acque minerali e termali denominato (P.R.A.M.T.), si rimanda al Regolamento Attuativo di cui all’art.2 comma 6 della presente legge.
2. Il P.R.A.M.T. contiene a sua volta dei sottopiani per aree omogenee per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, con ulteriori e specifici contenuti, quali:

  1. capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque minerali o termali;
  2. quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione ai periodi dell'anno;
  3. ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;
  4. vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse geologico-minerario;
  5. zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività minerale o termale;
  6. requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o igienico-speciali;
  7. interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi delle acque minerali o termali.

3. I sottopiani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 3.

TITOLO XI – NORME PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI RICERCA MINERARIA PER COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 66
Oggetto.

1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della presente legge.
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi.
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici.

Art. 67
Permessi di ricerca, domanda, istruttoria.

1. Per le modalità di presentazione della domanda ed il rilascio del permesso di ricerca si rimanda agli artt. 42, 43 e 44 della presente legge.

Art. 68
Informazioni e controllo

1. Il ricercatore deve trasmettere annualmente al Dipartimento di settore del competente assessorato e, per conoscenza, ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.
2. Un funzionario regionale del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali assiste alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Art. 69
Proroga, ampliamento o riduzione volontaria dell’area, trasferimento del permesso di ricerca.

1. Si rimanda all’art. 45 della presente legge.

TITOLO XII – NORME PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 70
Concessione, presupposti, domanda, istruttoria, conferimento.

1. Si rimanda all’art. 46 della presente legge.

Art. 71
Domande concorrenti.

1. In caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione, è accordata la preferenza:

  1. al ricercatore, ovvero alla società, nella quale lo stesso abbia una partecipazione, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica ed economica;
  2. a parità di idoneità:
  • il possesso dell'area di ricerca;
  • le domande presentate da enti locali territoriali, singoli o associati, nel cui territorio ricade l'area della ricerca;
  • l'ordine temporale di presentazione delle domande.

2. Quando la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all'uso dell'acqua e alla durata della concessione nonché a un’indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.
3. L'ammontare del premio e dell'indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare al Dipartimento di settore regionale la prova dell'eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.

Art. 72
Canone e convenzione tra concessionario e Comune.

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

      1. - per le acque minerali destinate all’imbottigliamento:
        • di lire 200.000 con un minimo di lire 15.000.000 nelle zone di montagna;
        • di lire 1.000.000 con un minimo di lire 20.000.000 nelle zone di pianura;
      2. - per le acque minerali ad uso curativo e per acque termali: di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000. Ai titolari di concessioni sospese esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale l’aumento del canone di concessione si applica nella misura del cinquanta per cento.

2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.
4. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.
5. La quantificazione dell’importo dovuto, sulla base dell’ammontare effettivo dell’onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
6. Per le concessioni in atto la convenzione deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 73
Pertinenze.

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali.
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge al Dipartimento di settore regionale l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici del Dipartimento regionale Cave e torbiere ed acque minerali è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 74
Obblighi del concessionario.

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

    a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata;
    b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);
    c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:
    - analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;
    - analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;
    d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dal Dipartimento regionale di settore per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.

2. Il Dirigente del Dipartimento di settore competente può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

Art. 75
Programma dei lavori.

1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare al Dipartimento regionale di settore e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 73.
3. Il Dirigente del Dipartimento di settore, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, autorizza il programma annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.
4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere autorizzati dal Dirigente del Dipartimento di settore, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.

Art. 76
Pubblica utilità.

1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi.
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente, l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.

Art. 77
Gestione unica.

1. Nelle aree o bacini idrominerari omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere, con proprio decreto, ai singoli concessionari di provvedere all'istituzione della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali obiettivi. La gestione unica dovrà altresì provvedere alla nomina di un direttore tecnico.
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unica comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 78
Ipoteche.

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta regionale.
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti.

Art. 79
Custodia temporanea del bene.

1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione il Presidente della Giunta regionale può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 80
Rinuncia del permesso di ricerca e/o della concessione, decadenza.

1. Si rimanda all’art. 58 della presente legge.

Art. 81
Obblighi informativi.

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare al Dipartimento di settore regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dal dipartimento competente.
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1,dell'art. 74 (obblighi del concessionario).
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione del Dipartimento di settore competente tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi godono delle guarentigie stabilite all'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 e serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione viene inviata anche ai Comuni interessati, nonché alla commissione regionale tecnico-consultiva.

TITOLO XIII - NORME COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA E ALLA CONCESSIONE

Art. 82
Unicità del titolo.

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti ad aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

Art.83
Pubblicazione delle domande.

1. Copia della domanda inviata al Dipartimento di settore dell’assessorato competente per il permesso di ricerca o per la concessione di acque minerali o termali è contestualmente depositata anche presso i Comuni interessati dall'attività.
2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere presentate al Comune da enti privati e pubblici o da singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.
4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il Comune invia al Dipartimento di settore competente le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente presentate.
5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia, decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente al Dirigente del dipartimento interessato senza l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo

Art. 84
Accesso ai fondi, Trasferimento, Pubblicità dei provvedimenti, Fallimento del concessionario, Cessazione, Scadenza del termine, Rinuncia, Decadenza, Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza, Revoca, Esaurimento o incoltivabilità.

1. Si rimanda agli artt. 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 della presente legge.

TITOLO XIV - UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 85
Domande

1. Le domande di autorizzazione, di cui agli articoli del presente titolo, rivolte al Dirigente del competente Dipartimento di settore, sono presentate all'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.
2. L'unità locale socio-sanitaria, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall'art. 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasmette tutta la documentazione al competente Dipartimento di settore corredata dal parere tecnico del Settore per l'Igiene Pubblica per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Art. 86
Autorizzazioni

1. Sono sottoposte ad autorizzazione del Dirigente del Dipartimento di settore:

  1. l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
  2. l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
  3. l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
  4. l'estrazione dei sali dalle acque minerali.

2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

  1. acque minerali o termali;
  2. fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;
  3. grotte, stufe naturali e artificiali.

3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30 giorni alla Giunta regionale.
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di titolarità.

Art. 87
Stabilimenti di imbottigliamento

1. Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda al Regolamento attuativo di cui all’art. 2 comma 6 della presente legge.

Art. 88
Stabilimenti termali

1. Per le modalità di presentazione delle domande, si rimanda al Regolamento Attuativo di cui all’art.2 comma 6 della presente legge.

Art. 89
Etichette

1. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6. lettera t) della legge n. 833 del 1978.

Art. 90
Individuazione dell'acqua

1. Ogni acqua minerale è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione del Dipartimento competente.
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

Art. 91
Contenitori

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.
2. Per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro occorre procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17 febbraio 1981.

Art. 92
Comunicazioni

1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al Titolo III della presente legge sono comunicati al Sindaco del Comune interessato, al Ministero della sanità e, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via amministrativa.

Art. 93
Analisi

1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 94
Stabilimenti ad andamento stagionale

1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali dei dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali e di sanità, assistiti dall'ASL competente per territorio. A tal fine il titolare comunicherà alla Giunta regionale almeno 60 giorni prima della prevista apertura.
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.

Art. 95
Sospensione e decadenza

1. Quando il titolare dell'autorizzazione non rispetti le norme igieniche o violi le disposizioni del presente titolo o le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzativo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 50, con provvedimento del Dirigente del Dipartimento del settore competente, può essere sospeso dall'esercizio dello stabilimento sino all'esecuzione, entro il termine perentorio stabilito dal provvedimento di sospensione, degli adempimenti prescritti.
2. In caso di inosservanza del termine il Dirigente del Dipartimento di settore pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

TITOLO XV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 96
Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, e l'ASL territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.

Art. 97
Sanzioni

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 15.000.000.
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi del comma 4 dell'art. 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
3. A chiunque svolga le attività di cui all'art. 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un’espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma di lire da 2.000.000 a 6.000.000.
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede il Presidente della Giunta regionale nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.

Art. 98
Conferme

1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.
2. Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 99
Installazione di apparecchiature di misura

1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge – al Dipartimento di settore interessato i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.
2. I dispositivi suddetti devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici della portata (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.

TITOLO XVI - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 100
Spese d'istruttoria.

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 101
Norme transitorie

1. Il Dirigente di settore del dipartimento interessato può rilasciare su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l’esercizio delle attività di cui all’art. 96, in attesa dell’emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell’art. 95.
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 96, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazione, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell'art. 95, per il rilascio della prescritta autorizzazione.

Art. 102
Risorse geotermiche

1. Fino all’entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite dall’articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla presente legge, ad esclusione dell’articolo 72;
  2. le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite dall’articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Dirigente Generale del 7° Dipartimento dell’Assessorato Industria, con le procedure di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175;
  3. non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell’ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali.

2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d’ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell’anno solare 1996.

Art. 103
Acque di sorgente

1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE" si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.
2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.
3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si applica il canone previsto per le acque minerali destinate all’imbottigliamento.

Art. 104
Validità e abrogazione

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché le norme contenute nel R.D. 28 settembre 1919, n..924 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
3. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D.D.14 aprile 1910, n. 639.

Riferimenti legislativi:

  1. R.D. del 29/07/1927, n.1443
  2. Decreto Leg.v o del 31/03/1998, n.112.
  3. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2
  4. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
  5. Legge 7 agosto 1990 n. 241
  6. D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
  7. D.P.R. 27 aprile 1955
  8. D.P.R. n. 547 19 marzo 1956
  9. D.P.R. n. 302
  10. D.lg. del 25/11/96, n. 624
  11. D.lg. 19/09/1994, n. 626
  12. Legge 6/10/1982, n° 752
  13. Legge 9 dicembre 1986, n. 896
  14. DPR 27 maggio 1991, n. 395
  15. Codice Civile