Progetto di legge n. 326

INQUADRAMENTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI

RELAZIONE

Alla struttura fitosanitaria regionale compete l'applicazione sul territorio regionale delle normative nazionali e comunitarie in materia fitosanitaria e quant'altro attribuito da normative nazionali a favore del Servizio fitosanitario regionale; eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione; controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla certificazione volontaria. Il personale addetto al servizio, pertanto, svolge le seguenti attività con validità esterna: certificazione fitosanitaria per l'importazione esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali nell’UE, verbali ai sensi del rilascio dell'autorizzazione alla vendita e all'acquisto dei presidi fitosanitari ai sensi del D.P.R. n. 1255/68 artt. 11-23-24 verbali per l'iscrizione al R.U.P. ed emissione del relativo Passaporto delle piante nel territorio CE. Tali servizi e competenze nascono fin dalla norma istitutiva dei Delegati Speciali per le malattie delle piante e cioè L. n. 987/31 e RD. n. 1700/1933 e successivamente dai D.L. n. 536/1992, D.M. del 22112/1993, Circ. Min. Agric. N. 36141/1994, D.M. del 31/1/1996, D.M. 4/9/1997.
Per quanto attiene il personale nominato Ispettore Fitosanitario, il contratto collettivo 1998-2001 prevede la iscrizione alla VIII qualifica funzionale per il personale regionale ed il trattamento gabellare iniziale nella posizione economica D3 per gli addetti all'area di vigilanza.
A tal fine, la necessità di presentare il presente progetto di legge che applica in Calabria, per le figure degli Ispettori Fitosanitari il contratto collettivo 1998/2001 attraverso l'acquisizione mediante concorso per titoli della qualifica di funzionario categoria D3.
Il progetto di legge è composto da tre articoli che prevedono: al primo articolo il riconoscimento delle mansioni di ispettore fitosanitario e l'accesso al concorso per titoli in base alla normativa vigente; al secondo articolo la norma finanziaria e al terzo articolo 1' entrata in vigore della legge.

ART. 1
REQUISITI

Il personale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria che all'entrata in vigore della presente legge svolge le mansioni di Ispettore Fitosanitario con l'esclusiva competenza di applicare sul territorio regionale le normative comunitarie, nazionali e regionali e che in particolare svolge le seguenti attività tecnico - ispettive: controlli e relativa certificazione fitosanitaria dei vegetali e prodotti vegetali destinati alla "Esportazione" nei paesi terzi; controlli e relativa certificazione fitosanitaria dei vegetali "Importati" dai Paesi Terzi attraverso i "punti di entrata" (Porti Aeroporti e Stazioni Ferroviarie); raccolta statistica degli scambi commerciali import/export, dei vegetali e prodotti vegetali; controlli sistematici e periodici sulle colture agrarie e forestali per "vigilare" sull'eventuale presenza di organismi nocivi notevolmente dannosi di possibile introduzione perché non ancora presenti nel territorio comunitario (D.M. 31/1/1996 e successive modifiche ed integrazioni); istruttoria delle pratiche relative all'iscrizione delle Ditte al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) per il rilascio dell'autorizzazioni all'uso del "Passaporto Piante CEE"; controlli fitosanitari e vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, soprattutto durante i "punti critici" dei processo produttivo, sia per l'attività vivaistica che di commercializzazione, Decreti Ministeriali del 14/4/1997, e relativa istruttoria per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori; analisi di laboratorio del materiale vegetale e dei terreni ai fini della diagnosi fitosanitaria e conseguenti suggerimenti di terapia vegetale; divulgazione dei metodi di lotta biologica ai fini della diffusione di una agricoltura sostenibile ed istruttoria delle pratiche per l'attuazione dei Regolamenti Comunitari, in particolare della Misura Al del Regolamento CEE 2078/1992 relativa alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci; componenti essenziali ed indispensabili delle seguenti Commissioni Regionali: commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività vivaistica e degli esercizi di vendita di fiori e piante ornamentali; commissione per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita dei presidi fitosanitari (licenze di vendita); commissione per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego dei fitofarmaci molto tossici e tossici (patentino); commissione apistica per tutte le problematiche connesse all'apicoltura; commissione per il rilascio del parere per la licenza di vendita e produzione di semi di propagazione per i rimboschimenti forestali L. 26911973; commissione per il rilascio dei parere per l'autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di sementi L. 1096/71 e successive integrazioni e variazioni; e che altresì, lo stesso personale è munito di uno specifico tesserino di riconoscimento (Delibere Giunta Regionale n. 2184/1997, n. 662/2001 e n. 923/2001) ai sensi della Legge n. 987/1931 e del regolamento applicativo approvato con regio Decreto n. 1700/1933, Decreto legislativo n. 53611992 e Decreto Ministeriale 4f911999; e in attuazione della Direttiva del Consiglio n.91/414/CEE/1991, del Decreto legislativo 17/3/1995 n. 194, della Circolare 1/8/2000 n. 7 e del CCNL 31/3/1999 per il personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali - artt. 4 e 16 - , può accedere previo concorso per titoli alla qualifica di funzionario Categoria D3.
II concorso verrà bandito dal Presidente della Giunta Regionale entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa individuazione dei posti in pianta organica.

ART. 2
NORMA FINANZIARIA

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di Euro …………….. con allocazione all'UPB . ... ... ... ... ... dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.
All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell'UPB 8.1.01.01.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della Legge Regionale 4.2.2002 n. 8.
Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.

ART. 3
ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.