Progetto di legge n. 322
MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE IN CALABRIA: TUTELA, RIVITALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL LORO PATRIMONIO
RELAZIONE
"(...) E' più in là ancora i borghi degli albanesi, sulle prime pendici del Pollino, e dei monti di Calabria che chiudevano l'orizzonte. Un po' a sinistra e più in alto di Sant'Arcangelo, appariva, a mezza costa di un'altura, il biancore di una chiesa".
E' Carlo Levi che traccia questa angolatura nel suo "Cristo si è fermato a Eboli" dove, attraverso il "viaggio" nella cultura contadina e nel mondo della civiltà arberesche, spazia tra etnie e tradizioni, linguaggi e costumi, riti e cultura che costituiscono un intreccio di luoghi esistenziali, geografici e spirituali che tracciano e definiscono l'identità di un popolo.
Di questa identità, e di altre, e della loro valorizzazione, finalmente, si è interessato lo Stato italiano con l'emanazione della Legge 15 dicembre 1999 n°482.
Di questa identità, di quella grecanica e di quella occitanica ha il dovere, il Consiglio Regionale della Calabria, di interessarsi. Sono presenti sul territorio regionale calabrese ben 33 Comuni italo albanesi (dei SU in 7 Regioni italiane) distribuiti nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Realtà consistenti grecaniche sono presenti nella provincia di Reggio Calabria. Guardia Piemontese è un Comune occitanico.
La Regione Calabria, quindi, non solo dovrà interessarsi di queste identità ma dovrà mettere in campo energie e risorse che puntino alla loro tutela e valorizzazione attraverso azioni di rivitalizzazione e divulgazione del loro immenso patrimonio linguistico e culturale, convinta che la multietnicità rappresenta un arricchimento culturale, sociale ed economico.
La loro lingua, materna e letteraria, la loro letteratura, la loro storia, i loro riti religiosi, la loro musica, il loro teatro, la loro arte sacra, le loro tradizioni, i loro usi e costumi, il loro patrimonio architettonico ed ambientale, i loro prodotti gastronomici tipici e il loro artigianato tipico devono essere salvaguardati e valorizzati per continuare a essere patrimonio insostituibile della Regione e dei popoli, soprattutto in quest'epoca dove sono messe, seriamente, a dura prova le lingue nazionali per l'invasione di lingue commerciali e di nuovi linguaggi, addirittura simbolici.
Questo progetto di legge parte dalla consapevolezza dell'esistenza, sostanzialmente, nelle popolazioni bilingue di un fenomeno di analfabetismo relativamente alla conoscenza della loro lingua madre. Solo pochissime èlites sanno scrivere e leggere la propria lingua. La stragrande maggioranza di queste popolazioni conosce solo la lingua materna.
Lo ha capito bene lo Stato italiano con l'emanazione della 482 del 1999, prevedendo azioni che incideranno positivamente su questo fenomeno.
Lo dovrà capire ancora meglio la Regione Calabria che dovrà assumersi anche oneri finanziari per concretizzare, a tutti i livelli, queste azioni tese ad alfabetizzare la stragrande maggioranza delle popolazioni albanofone, grecaniche ed occitaniche residenti anche in Comuni non alloglotti.
Questo progetto di legge individua, quali beneficiari, i Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici di cui all'articolo 3 della Legge 482/99, le Comunità Montane i cui territori ricomprendano Comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela e costituiscono almeno il 15% della popolazione, gli Istituti scolastici della Scuola dell'obbligo, le Associazioni culturali, le Fondazioni, le Associazioni e le Cooperative No Proft e Onlus, radicate sul territorio, i cui Statuti privilegiano la tutela, la rivitalizzazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio delle minoranze etniche e linguistiche, gli editori, gli organi di stampa e le emittenti radiotelevisive private che realizzino "prodotti" esclusivamente in lingua.
La Regione Calabria, nello spirito della promozione degli scambi socio-culturali con i Paesi d'origine, dovrà favorire progetti di gemellaggio e dovrà adoperarsi per l'attivazione di collegamenti aerei e marittimi, con scali passeggeri e commerciali, con quei Paesi e quelle Regioni.
Dovrà, inoltre, attraverso una apposita Convenzione con la Rai regionale, garantire la trasmissione, in lingua, di specifici programmi di informazione, di cultura, di educazione e di intrattenimento.
Per la programmazione annuale di tutti questi interventi, un Comitato regionale, qualificato e rappresentativo, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, elabora una proposta che dovrà essere approvata dal Consiglio Regionale.
E' prevista l'istituzione di un'Assemblea regionale dei Comuni alloglotti composta da rappresentanti delle Istituzioni e del mondo dell'Associazionismo. Così come è previsto l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni, delle Fondazioni e delle Cooperative.
Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n°482, sono previsti quattro Istituti regionali per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni albanesi, grecaniche ed occitaniche.
Infine, il Consiglio Regionale è chiamato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 482/99 e dell'articolo 4 del DPR 2 Maggio 2001, n° 345, a integrare il proprio Regolamento interno, prevedendo l'uso della lingua minoritaria da parte dei membri albanofoni, grecanici e occitanici dell'Organo elettivo, assicurando, altresì, la traduzione simultanea con personale interprete qualificato.ART. 1
(Principi generali)La Regione Calabria, riconoscendo la multietnicità come un arricchimento culturale, sociale ed economico, tutela, quali minoranze etniche e linguistiche, le popolazioni albanesi, grecaniche e occitaniche che nei secoli si sono insediate e vivono nel territorio dei Comuni albonofoni, grecanici e occitanici delle province di Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria, individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999, n°482.
La Regione Calabria tutela, altresì, come minoranze, i cittadini nati nei Comuni albonofoni, grecanici e occitanici che si sono trasferiti in altri Comuni della Regione e dell'Italia.ART. 2
(Finalità)La finalità della presente legge è la tutela, la rivitalizzazione, la valorizzazione e la divulgazione, perché continuino ad essere patrimonio insostituibile della Regione e dei popoli, della letteratura e della lingua, "materna" e letteraria, della storia, dei riti religiosi, della musica, del canto, della danza, del teatro, dell'arte sacra, delle tradizioni, degli usi, dei costumi, del folklore, del patrimonio monumentale, architettonico e ambientale, dei prodotti gastronomici tipici e dell'artigianato tipico delle minoranze etniche e linguistiche presenti nei Comuni della Regione Calabria e individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999,n° 482.
ART.3
(Regolamento interno del Consiglio Regionale)Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 15 dicembre 1999, n°482 e dell'articolo 4 del DPR 2 maggio 2001, n°345, il Consiglio Regionale della Calabria integra il proprio Regolamento interno, prevedendo l'uso della lingua minoritaria da parte dei membri albanofoni, grecanici e occitanici dell'Organo elettivo.
Al fine di garantire l'immediata traduzione in lingua italiana la Regione Calabria assicura la presenza, durante lo svolgimento delle sedute del Consiglio Regionale, di personale interprete qualificato.ART. 4
(Sostegno)La Regione Calabria promuove e sostiene, finanziandole in toto o in parte, azioni organiche e coordinate e progetti che hanno le finalità di cui al precedente articolo 2, elaborati e presentati, preferibilmente in forma associata, dai Comuni albanofoni, grecanici e occitanici individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 482/99, dalle Comunità Montane i cui territori ricomprendano Comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela e costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione, dagli Istituti scolastici della Scuola dell'obbligo, dalle Associazioni culturali, dalle Fondazioni e dalle Cooperative No Profit e Onlus, legalmente costituite e radicate nel territorio, che operano per la tutela, la rivitalizzazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio delle comunità linguistiche.
La Regione Calabria favorisce progetti di scambio culturale e di gemellaggio dei Comuni alloglotti e delle Istituzioni pubbliche con i paesi di origine e specificatamente con l'Albania, il Kossovo, il Montenegro, la Grecia, la Macedonia e í Comuni occitani di Spagna, Francia e Piemonte.
La Regione Calabria si adopera, altresì, per l'attivazione di collegamenti aerei e marittimi, con scali commerciali e passeggeri, con i Paesi e le Regioni del precedente comma.
La Regione Calabria sostiene, finanziariamente, fermo restando i benefici previsti dalle leggi per l'editoria, gli organi di stampa in lingua e le emittenti radiotelevisive private che trasmettono programmi in lingua albanese, grecanica e occitanica per almeno 12 (dodici) ore al giorno. La Regione Calabria stipula apposita Convenzione con la Rai regionale della Calabria per 1'inserimentò, nella produzione e nella trasmissione regionale Rai, di specifici programmi di informazione, di cultura, di educazione e di intrattenimento in lingua. Tali programmi dovranno essere condotti da giornalisti e speakers che abbiano padronanza della lingua, parlata e scritta, albanese, grecanica e occitanica.
La Regione Calabria adotta i criteri generali stabiliti, con propri decreti, dal Ministero della Pubblica Istruzione in attuazione dell'articolo 4 della Legge 15 dicembre 1999 n°482 e, al fine di equilibrare il bilinguismo, che oggi si presenta in forma "zoppa", si adopera, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia di Pubblica Istruzione, affinché nelle Scuole dell'obbligo dei Comuni alloglotti venga istituito l'insegnamento, che si dovrà svolgere in lingua, della letteratura e della lingua, "materna" e letteraria, parlata in quel Comune, utilizzando docenti che siano in possesso del diploma di laurea dell'area umanisticapedagocica e che abbiano frequentato e superato corsi universitari di formazione e% masters in lingua e letteratura albanese, grecanica ed occitanica.
Per l'insegnamento della lingua albanese, grecanica e occitanica nelle Scuole materne, la Regione Calabria auspica 1' utilizzazione di insegnanti, in possesso della maturità Magistrale, nati nei Comuni calabresi ove è presente il fenomeno del bilinguismo.
La Regione Calabria sostiene, altresì, e cofinanzia corsi di studi, anche serali, per l'insegnamento della letteratura e della lingua albanese, grecanica e occitanica in quei Comuni della Regione Calabria ove vivono e operano consistenti gruppi di popolazione alloglotta. Così come sostiene e cofinanzia corsi di alfabetizzazione per tutti i cittadini, in special modo per i dipendenti degli Enti pubblici, dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 482/99.
La Regione Calabria, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia di Pubblica Istruzione, si adopera affinché nel Consiglio scolastico regionale entrino a far parte rappresentanti, eletti nei rispettivi consigli scolastici locali, degli Istituti della Scuola dell'obbligo dei Comuni alloglotti.ART. 5
(Finanziamento)La Regione Calabria, per il raggiungimento degli obbiettivi di cui ai precedenti articolo 2, 3 e 4, finanzia azioni, organiche e coordinate, e progetti. A tal fine, istituisce, in fase di predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, un apposito capitolo di spesa denominato "Tutela, rivitalizzazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio delle minoranze albanese, grecaniche ed occitaniche".
ART. 6
(Beneficiari)La Regione Calabria individua quali beneficiari della presente Legge:
1. i Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999, n°482,
2. le Comunità Montane calabresi i cui territori n'comprendano Comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela e costituiscano almeno il 15% della popolazione,
3. gli Istituti scolastici della scuoia dell'obbligo dei Comuni calabresi albanofoni., grecanici ed occitanici,
4. gli Istituti scolastici della scuola dell'obbligo dei Comuni calabresi ove vivono ed operano consistenti gruppi di popolazione alloglotta,
5. le Associazioni culturali, le Fondazioni, le Associazioni e le Cooperative No Profit e Onlus, legalmente costituite e radicate nel territorio, che hanno sede legale, amministrativa ed operativa nei Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici ed i cui Statuti privilegiano le finalità di cui al precedente articolo 2,
6. gli editori, gli organi di stampa e le emittenti radiotelevisive private che hanno sede legale ed amministrativa nei Comuni calabresi albanofoni, grecanici e occitanici e le cui produzioni, cartacee, visive, sonore e virtuali, siano realizzate, esclusivamente, in lingua albanese, grecanica ed occitanica.
Per i benefici della presente Legge sono favorite forme di cooperazione e% associazionismo tra i Comuni, tra le Associazioni, tra le Fondazioni e tra le Cooperative.ART. 7
( Programmazione)E' istituito un Comitato regionale che, sulla base di progetti elaborati direttamente dalla Regione Calabria e/o sulla base di progetti e% di azioni organiche e coordinate pervenute da parte dei beneficiari di cui al precedente articolo 6, elabora, verificata la rispondenza con i principi e il dettato della Legge 15 dicembre 1999, n°482, una proposta di programmazione annuale degli interventi.
La proposta di programmazione annuale degli interventi, elaborata dal Comitato regionale, è approvata, dal Consiglio regionale.
Il Comitato regionale è composto da:
l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato,
5 (cinque) Consiglieri regionali, di cui 2 (due) eletti dalla minoranza,
i Presidenti delle Province, o loro delegati, nei cui territori ricadono Comuni di cui all'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999, n° 482,
il Vescovo dell'Eparchia di Lungro, o suo delegato,
5 (cinque) Sindaci dei Comuni albanesi, 2 (due) Sindaci dei Comuni grecanici e il Sindaco di Guardia Piemontese, o loro delegati, eletti nell'Assemblea regionale dei Comuni alloglotti di cui al successivo articolo 8,
5 (cinque) esperti in discipline linguistiche, storiche e% antropologiche nominati, in numero di 3 (tre) dal Rettore dell'Unical e, in numero di 2 (due), dal Rettore dell'Università di Reggio Calabria,
5 (cinque) personalità, di cui 3 (tre) di lingua albanese, 2 (due) di lingua grecanica e 1 (una) di lingua occitanica, eletti dalle Associazioni nell'Assemblea regionale dei Comuni alloglotti di cui al successivo articolo 8.
Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono, comunque, prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.
La prima riunione, di insediamento del Comitato, è convocata e presieduta dall'Assessore regionale alla Cultura, o suo delegato, così come le successive riunioni che si svolgono presso la sede dell'assessorato alla Cultura.
La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese per gli aventi diritto che resta a carico del Bilancio regionale.
Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Cultura appartenente alla fascia D.
Ai lavori del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il dirigente del Servizio, nonché, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie degli interventi sottoposte ad approvazione.
Il Comitato, entro sessanta giorni dal suo insediamento, si dota di un proprio Regolamento per stabilire:
le modalità e tempi di presentazione dei progetti o delle azioni organiche e coordinate,
le modalità e i tempi di finanziamento per i progetti e le azioni organiche e coordinate,
gli obblighi dei beneficiari,
le modalità di rendicontazione.ART. 8
(Assemblea regionale dei Comuni alloglotti)E' istituita l'Assemblea regionale dei Comuni alloglotti individuati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 dicembre 1999, 482.
L'Assemblea è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di cui al precedente comma, dai Presidenti, o loro delegati, delle Province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro e da 7 (sette) rappresentanti delle Associazioni, di cui 4 (quattro) per la minoranza albanese, 2 (due) per la minoranza grecanica e 1 (uno) per la minoranza occitanica, scelti autonomamente dalle Associazioni iscritte all'Albo regionale, di cui al successivo articolo 9.
La prima riunione, di insediamento dell'Assemblea, è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Cosenza, o suo delegato, e si svolge presso la sede dell'Assessorato regionale alla Cultura.
La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese ai 7 (sette) rappresentanti delle Associazioni che resta a carico del Bilancio regionale.
Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Cultura appartenente alla fascia D.
L'assemblea regionale dei Comuni alloglotti si doterà di un proprio Statuto predisposto, entro 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, dal Comitato regionale, di cui al precedente articolo 6, che lo sottopone all'esame della Giunta regionale e da questa all'approvazione del Consiglio regionale. L'approvazione da parte del Consiglio regionale avviene entro i 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione. Trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni dal termine indicato, lo Statuto si ritiene approvato.ART. 9
(Albo delle Associazioni)E' istituito, presso l'Assessorato regionale alla Cultura, l'Albo regionale delle Associazioni culturali, delle Fondazioni e delle associazioni e Cooperative No Profit e Onlus, legalmente costituite e radicate sul territorio, che hanno sede legale, amministrativa ed operativa nei
Comuni calabresi albanofoni, grecanici ed occitanici ed i cui Statuti privilegiano le finalità di cui al precedente articolo 2.ART. 10
(Istituti regionali per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali)La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 15 dicembre 1999, n° 482, istituisce, a carico del proprio Bilancio, 4 (quattro) Istituti regionali per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni albanesi, grecaniche e occitaniche.
1. E' istituito a San Demetrio Corone, presso il Collegio italo-albanese di Sant'Adriano, l'Istituto regionale per la comunità arberesh di Calabria.
2. E' istituito a Lungro l'Istituto per lo studio, la conservazione e la divulgazione del patrimonio etnomusicologico albanese.
3. E' istituito a Bova Marina l'Istituto regionale per la comunità greca di Calabria.
4. E' istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità occitanica di Calabria.
Gli Istituti sono regolati da Statuti predisposti, entro 60 (sessanta) giorni dal suo insediamento, dal Comitato regionale, di cui al precedente articolo 7, che li sottopone all'esame della Giunta regionale e da questa all'approvazione del Consiglio regionale. L'approvazione da parte del Consiglio regionale avviene entro 190 (novanta) giorni successivi alla presentazione. Trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni dal termine indicato, gli Statuti si ritengono approvati.ART. 11
(Norma finanziaria)All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente Legge, previsto annualmente in Euro 1.500.000,00, si farà fronte con i fondi del Capitolo di Bilancio "Tutela, rivitalizzazione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio delle minoranze albanese, grecaniche ed occitaniche", appositamente costituito e sul quale possono confluire tutti gli stanziamenti di Bilancio che si rendono disponibili nei vari settori e gli stanziamenti provenienti dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.
ART. 12
(Norma finale)La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.