Progetto di legge n. 298

NORME PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE AUTOLINEE DI INTERESSE REGIONALE DEI CITTADINI RESIDENTI ULTRASETTANTENNI

RELAZIONE

Per effetto della aspettativa di vita, che per gli uomini è di anni 78 e per le donne di anni 82 i cittadini appartenenti alla così detta terza età rappresentano, nella Regione Calabria, un terzo della popolazione attiva.
Consentire a questa fascia di popolazione la libera circolazione con mezzi pubblici sulle linee ammesse a contribuzione regionale, rappresenta sicuramente un interesse sociale oltre che un obiettivo di civiltà e tutela dei diritti e delle libertà costituzionalmente garantite a categorie di persone particolarmente deboli.
L'assessorato ai Trasporti, quindi, per i motivi esposti, ha accolto l'esigenza di favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane predisponendo l'allegata proposta di legge.
Il disegno di legge è costituito da n. 4 articoli. Sull'argomento sono state, convocate apposite riunioni con ANAV, FITTEL ed ASSTRA che rappresentano quasi il totale delle aziende interessate al trasporto pubblico locale.
Per tale motivo si è concordato che la cifra massima da iscrivere .in bilancio non poteva essere superiore alle economie derivanti dal parziale utilizzo dei fondi iscritti sul cap. 2222166 istituito per il finanziamento della legge regionale 2/5/2001 n.7, che disciplina il rilascio di abbonamenti gratuiti per una sola tratta a determinate categorie di cittadini, di conseguenza non vi sarà nessun aggravio sul bilancio regionale per effetto dell'applicazione delle nonne in questione.
Per la particolarità della categoria interessata, anche le procedure concernenti, il riconoscimento del diritto alla libera circolazione, stabilito dalla proposta di legge, sono state semplificate limitandole all'esibizione di un valido documento di identificazione rilasciato dal comune di residenza.

Art. 1
(Finalità)

La Regione Calabria favorisce il diritto di libera circolazione dei cittadini ultrasettantenni sui mezzi di linea esercenti il trasporto pubblico locale su tutto il territorio regionale.

Art. 2
(Destinatari)

I cittadini residenti nella regione con età superiore agli anni 70 hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi pubblici di autolinea esercenti il trasporto pubblico locale, ammessi a contribuzione regionale, sul territorio regionale.
Per la fruizione del servizio gratuito, previsto dal precedente comma, è sufficiente l'esibizione di un valido documento di identificazione personale, rilasciato dal Comune di residenza.

Art. 3
(Procedure)

La Giunta Regionale, su iniziativa dell'Assessorato ai Trasporti, è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all'erogazione della spesa che, comunque, deve essere contenuta nell'apposita previsione stanziata annualmente in bilancio.

Art. 4
(Oneri)

All'onere derivante dal rimborso del minore introito alle aziende conseguentemente alla prima applicazione della presente legge valutato per l'anno 2002 in Euro 600.000 si provvede con l'economia realizzata sulla spesa di rimborso alle aziende del costo degli abbonamenti gratuiti per una sola tratta emessi alle particolari categorie di cittadini indicati dall'art. 4 comma 2 della l.r. 2/5/2001 (cap.2222106 del bilancio regionale).
Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale.