Progetto di legge n. 294

NORME PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE DEI RANGERS D’ITALIA

Art. 1

La Regione Calabria riconosce e valorizza nel rispetto del pluralismo, l'attività dell'associazione di volontariato denominata "Rangers d'Italia" già riconosciuta con DPR 30 marzo 1982, n. 296, sempre che sia svolta nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento dell'associazione stessa.
Viene, altresì, favorito l'apporto dell'associazione, mediante autonome iniziative dirette a promuovere forme di solidarietà sociale e di impegno civile per migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, per prevenire infortuni, disastri, abusi e violazioni di legge, soprattutto a tutela dell'ambiente e delle categorie sociali più esposte, quali anziani, donne e fanciulli.

Art. 2

Sono riconosciute di pubblica utilità e come tali sostenute con gli interventi di cui la presente legge, le attività ed i servizi espletati dalle sedi calabresi dall'associazione "Rangers":
1) servizio per la salvaguardia ambientale e la tutela delle bellezze paesaggistiche;
2) vigilanza venatoria - antibracconaggio, guardie zoofile in servizio permanente per il controllo e vigilanza del randagismo e il trasporto degli animali;
3) interventi in attività di previsione, prevenzione e soccorso in seguito a disposizioni emanate dal servizio di Protezione civile della Regione Calabria;
4) collaborazione per il mantenimento del servizio di ordine pubblico, prestato in occasione di manifestazioni sportive, religiose e cortei vari organizzati da enti locali e associazioni, nonché per la disciplina del traffico in strade urbane ed extraurbane, in occasione di particolari giornate di intasamento degli automezzi;
5) vigilanza, se richiesta, in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, per la prevenzione di reati a danno di minori, soprattutto quelli relativi all'uso di sostanze stupefacenti;
6) prevenzione e monitoraggio dei fenomeni di abusivo abbandono di rifiuti solidi urbani;
7) partecipazione dell'associazione ad esercitazione di protezione civile, autorizzata dalle autorità competenti;
8) partecipazione a convegni, raduni o analoghe manifestazioni, autorizzate dalla Regione Calabria o da enti pubblici.
Le attività di cui sopra sono comunque da ritenersi in funzione complementare, di supporto e non sostitutive del servizio pubblico di competenza dello Stato o da altro ente pubblico.
Per l'espletamento dei servizi di cui al presente articolo l'Associazione Rangers potrà stipulare anche apposite convenzioni che regolamentino il tipo di collaborazione.

Art. 3

Per le attività di cui all'articolo precedente l'associazione "Rangers d'Italia" opera in Calabria, in diretto collegamento con l'attività istituzionale di competenza dell'ente pubblico, alle cui direttive dovrà fornire, ove necessario, ogni forma di collaborazione, garantendo adeguata capacità professionale e continuità nelle prestazioni, in riferimento agli impegni assunti.

Art. 4

Le attività di volontariato convenzionate non possono configurarsi comunque come rapporto di dipendenza dell'ente pubblico, ne producono titoli valutabili a qualsiasi scopo.
Esse possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà sia privata che pubblica.
L'associazione, come previsto dallo statuto, non ha scopi di lucro.

Art. 5

I contributi sono concessi alle sedi regionali dei Rangers. Le istanze per la concessione del contributo sono inoltrate alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate da una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e da una dichiarazione dalla quale risulti che per le stesse attività non sono stati ricevuti altri finanziamenti o contributi, nonché dal bilancio consuntivo dell'anno precedente e di previsione per l'anno successivo.

Art. 6
(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2002 in lire 200.000.000, si provvede con istituzione di un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2002, con la denominazione: "Contributi alla sezione regionale dei Rangers d'Italia per la valorizzazione ed il sostegno delle attività di volontariato e di protezione civile".
Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata, per ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci della Regione e con l'apposita legge finanziaria che li accompagna.