Progetto di legge n. 286
ORDINAMENTO DELLEDITORIA REGIONALE
RELAZIONE
La presente proposta risponde a due esigenze di fondo che afferiscono l'editoria regionale.
La prima è valorizzare la produzione di libri quale strumento insostituibile nel preservare e potenziare la cultura nella nostra regione in tutte le sue diversificate espressioni.
La seconda è quella di sostenere un'attività imprenditoriale oggi, salvo qualche eccezione, limitata nelle dimensioni, circoscritta nei confini regionali, sovrastata e, quindi, in continuo ridimensionamento, dalla presenza sul mercato regionale dei grandi editori.
Salvaguardare spazi culturali, favorire l'individuazione di strategie imprenditoriali competitive attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti, attraverso il sostegno alla commercializzazione e promozione, sono questi gli elementi che consentono di dare una risposta positiva, anche in termini operativi, alle esigenze dell'editoria calabrese.
II disegno di legge, che consta di tredici articoli, è articolato in quattro capi.
Il primo afferisce le finalità, riporta le definizioni delle imprese e del prodotto editoriale, prevede l'istituzione del Registro delle imprese editoriali e la istituzione di una Commissione Regionale per l'Editoria, assegnando a tale organismo importanti compiti consultivi e decisionali nell'ambito, comunque, di stretti rapporti con le strutture regionali.
II capo due afferisce le tipologie di intervento per lo sviluppo dell'editoria definendo la natura degli interventi , le procedure di concessione e le procedure di valutazione.
II capo tre rappresenta alcuni interventi di particolare valenza per la definizione di uno sviluppo complessivo del settore, in quanto nel predetto capo è prevista la istituzione di un catalogo tematico annuale delle opere e delle attività editoriali in Calabria, l'istituzione di un premio per autori, imprese editoriali, bibliotecari e librai ed ancora il sostegno del prodotto editoriale di elevato valore culturale diversificandolo, pertanto, dal concetto di editoria tradizionale. Infine l'articolo 10 del predetto capo prevede il sostegno della lettura di prodotti editoriali all'interno delle scuole dando priorità a quei prodotti di imprese editoriali regionali.
II capo quattro è relativo alle norme finanziarie ed al necessario coordinamento della presente proposta di legge con la vigente normativa regionale.CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
ARTICOLO I
Finalità1. La Regione promuove e sostiene l'iniziativa editoriale pubblica e privata nella Calabria, favorendo la crescita imprenditoriale, la qualificazione professionale e l'inserimento nel mercato nazionale ed estero degli editori calabresi.
2. Le "imprese editoriali" iscritte al Registro di cui all'articolo 3, con sede legale ed operativa in Calabria, sono ammesse ai benefici di cui alla presente legge.ARTICOLO 2
DefinizioniAi sensi della presente legge sono:
1. "Imprese editoriali" - Le imprese le cui attività sono svolte principalmente sul territorio regionale che sviluppino le proprie iniziative in forma continuativa e non episodica.
2. "Prodotto editoriale" - Il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compresi i libri e le riviste di elevato valore culturale, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico. Non costituiscono "prodotto editoriale" i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.ARTICOLO 3
Registro delle imprese editoriali1. Per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge, la Regione Calabria istituisce presso l'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali il "Registro delle imprese editoriali".
2. Possono richiedere l'iscrizione al Registro di cui al comma 1, le "imprese editoriali" con sede legale in Calabria, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che siano in possesso di un catalogo di almeno dieci titoli di libri nell'ultimo biennio. Non sono considerate, ai fini della valutazione della consistenza della produzione sopra indicata, le edizioni librarie o periodiche di carattere pubblicitario e commerciale, o comunque con un carico pubblicitario tabellare e redazionale superiore, complessivamente, al trenta per cento della foliazione.
3. L'iscrizione al Registro è soggetta a revisione biennale.ARTICOLO 4
Commissione regionale per l'editoria1. E istituita presso l'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali della Regione Calabria la "Commissione regionale per l'editoria", nominata con decreto del Presidente della Giunca regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Commissione è composta da otto membri:
a) il presidente della Consulta Regionale per i Beni e le Attività Culturali, che la presiede;
b) il dirigente del Settore Beni Culturali della Regione Calabria;
c) due esperti designati dall'associazione più rappresentativa degli editori operante in Calabria;
d) due esperti designati uno ciascuno dalle sezioni regionali delle associazioni nazionali dei bibliotecari e dei librai;
e) due esperti nominati dall'Assessore regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali.
3. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la legislatura e possono essere rieletti.
4. La Commissione è convocata dal presidente, si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza dei componenti presenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale.
5. Ai componenti della Commissione, è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta; in una stessa giornata non può essere corrisposto più di un gettone. A tutti i componenti della Commissione compete il trattamento di missione, se dovuto, e il rimborso delle spese nella misura determinata dalla normativa vigente in materia per i funzionari regionali con qualifica dirigenziale.
6. La Commissione esercita compiti di consulenza e proposta con riguardo alle seguenti funzioni:
a. iscrizioni e cancellazioni al "Registro delle imprese editoriali" di cui all'articolo 3;
b. programma annuale delle iniziative promozionali di cui all'articolo 8, comma 1;
c. redazione e diffusione del "catalogo tematico annuale delle opere e delle attività editoriali" di cui all'articolo 8, comma 2;
d. premio per autori, imprese editoriali, bibliotecari e librai di cui all'articolo 8, comma 3;
e. parere preventivo sui piani annuali di assegnazione dei contributi per:
- lacquisto di prodotti editi in Calabria o di autore calabrese;
- l'attività di produzione, distribuzione e vendita del prodotto editoriale di elevato valore culturale;
- l'acquisto di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici per attuare azioni a sostegno della lettura per gli studenti nelle scuole;
- interventi di sostegno delle imprese editoriali di cui all'art. 5 della presente legge.
7. La Commissione svolge, altresì, le funzioni di "Osservatorio sull'editoria regionale" al fine di elaborare e redigere un rapporto annuale sul mercato editoriale regionale da diffondere in allegato e con le modalità del "Catalogo tematico annuale delle opere e delle attività editoriali" di cui all'articolo 8. Il rapporto annuale è composto da uno studio sistematico ed integrato delle opere e delle attività culturali svolte dalle "imprese editoriali", delle dimensioni del mercato editoriale regionale, delle sue caratteristiche, del grado di internazionalizzazione e delle linee di tendenza rilevate.CAPO II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLEDITORIA REGIONALE
ARTICOLO 5
Interventi di sostegno alle imprese editoriali1. La Regione Calabria interviene a sostegno dell'innovazione tecnologica, per investimenti relativi all'acquisizione e/o alla ristrutturazione degli immobili, all'innovazione delle strutture e dei mezzi di produzione, di distribuzione e di promozione, con la concessione in favore delle "imprese editoriali" iscritte al Registro di cui all'articolo 3, di contributi per un ammontare non superiore al 50% dell'investimento ritenuto ammissibile.
2. Sono ammessi al finanziamento i progetti riguardanti investimenti aventi ad oggetto:
a. immobili e beni strumentali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività editoriale;
b. programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio;
c. l'installazione o il potenziamento della rete informatica e di sistemi di commercio elettronico e servizi ad esso connessi: sistemi di sicurezza per le transazioni commerciali e marketing per l'utilizzo del sistema di commercio elettronico;
d. la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere b. e c. del presente articolo;
e. l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere b. e c.;
f. il miglioramento della distribuzione;
g. le spese fisse di istruttoria e le commissioni per la concessione di garanzie fideiussorie da parte di consorzi fidi, per operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. La domanda deve contenere le deliberazioni preventive del consorzio di garanzia fidi e dell'istituto finanziatore;
h. le spese di spedizione all'estero;
i. le spese di realizzazione di prototipi di prodotti editoriali, ivi compresi la redazione dei testi, le traduzioni, le immagini fotografiche, i supporti integrativi e altri beni funzionalmente connessi ai prodotti editoriali, il progetto grafico e la stampa del prototipo;
j. le spese sostenute per iniziative di marketing, ivi comprese quelle relative ai mezzi pubblicitari.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante la procedura di cui all'articolo 6.
4. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali è autorizzato, altresì, a concedere contributi alle associazioni rappresentative degli editori, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni, per la realizzazione di iniziative promozionali realizzate di concerto con il competente assessorato.ARTICOLO 6
Procedura di concessione dei contributi1. Le domande di richiesta dei benefici previsti dalla presente legge, sono presentate dalle "imprese editoriali", all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Le domande di cui al comma 1, devono essere corredate:
a) da una relazione illustrativa sulle finalità e sulle modalità di realizzazione del progetto o dell'iniziativa per il quale è richiesto il contributo;
b) da un piano economico e finanziario;
c) da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dall"impresa editoriale" richiedente, completa del conto consuntivo e di idonea documentazione attestante i livelli occupazionali ed il rispetto degli adempimenti e degli obblighi relativi agli oneri previdenziali per il personale dipendente o, comunque, utilizzato.
3. I progetti ammessi a beneficio devono essere realizzati entro due anni dalla concessione del contributo.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al precedente comma, è dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva la possibilità di riconoscere eventuali lotti funzionali già realizzati.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una dichiarazione che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto e la congruità dei costi sostenuti.
6. La Giunta regionale entro il 30 giugno, sentita la Commissione di cui all'art. 4, approva il piano degli interventi. La concessione dei contributi potrà avvenire anche per lotti funzionali, qualora le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti.ARTICOLO 7
Procedura di valutazione1. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi provvede l'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, mediante procedura di valutazione che tenga conto anche:
a. della tipologia dei progetti o dei programmi organici e complessi;
b. del fine perseguito dagli stessi;
c. della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale e occupazionale.
2. Il contributo b erogato in un'unica soluzione a consuntivo. E, in ogni caso, consentita all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, l'erogazione, a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 50 per cento del contributo concesso, sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.CAPO III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO
DEL SETTORE EDITORIALE
ARTICOLO 8
Iniziative per lo sviluppo dell'editoria regionale1. La Regione Calabria concorre alla diffusione del "prodotto editoriale" attraverso lo svolgimento di "iniziative promozionali", anche espositive, sui mercati nazionali ed esteri, con progetti organici anche in collaborazione con i soggetti associativi rappresentativi.
2. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali provvede, altresì, alla pubblicazione e alla diffusione del "Catalogo tematico annuale delle opere e delle attività editoriali in Calabria".
3. È istituito un "Premio per autori, imprese editoriali, bibliotecari e librai". La denominazione e il regolamento del premio sono fissati dalla "Commissione regionale per l'editoria".ARTICOLO 9
Promozione del libro e del prodotto editoriale
di elevato valore culturale1. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali della Regione Calabria promuove direttamente e assegna contributi per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita del "prodotto editoriale" di elevato valore culturale, nonché per la sua diffusione in Italia e all'estero.
2. I contributi di cui al comma 1, sono destinati prioritariamente:
a. alle "imprese editoriali" iscritte al Registro di cui all'articolo 3, che intendono realizzare .e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico;
b. ad iniziative di collaborazione tra "imprese editoriali" per la realizzazione e commercializzazione in forma associata di grandi opere, caratterizzate da elevato valore culturale, scientifico e didattico, nonché iconografico, compositivo e di stampa e che rivolgano particolare attenzione alla multimedialità;
c. alla promozione della fase creativa del "prodotto editoriale" di alto valore culturale. In tal caso i contributi sono concessi agli autori;
d. ad iniziative di promozione e diffusione direttamente svolte dalla Regione, con particolare riferimento alle attività di studio e ricerca sulle culture locali e la civiltà della Calabria.ARTICOLO 10
Interventi a sostegno della lettura nelle scuole1. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, con proprio decreto, dispone, annualmente, l'acquisto di prodotti editoriali, dando priorità a quelli delle "imprese editoriali" iscritte al Registro di cui all'articolo 3, da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati operanti nell'ambito del territorio regionale, per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti nelle scuole.
2. Il termine di presentazione delle domande da parte delle "imprese editoriali" è fissato al 31 dicembre di ogni anno. Le stesse saranno esaminate dalla "Commissione regionale per l'editoria" di cui all'articolo 4, che provvederà all'esame dei seguenti requisiti:
a. valore didattico, culturale e scientifico;
b. qualità compositiva e di stampa;
c. corredo iconografico;
d. multimedialità;
e. numero di anni di attività della impresa editoriale richiedente e dei titoli in catalogo dotati di codice ISBN dell'impresa editoriale stessa.
3. Le domande di cui al comma 2, dovranno contenere una relazione illustrativa e una dichiarazione di disponibilità da parte del richiedente, per la realizzazione di iniziative a sostegno della lettura nelle scuole volte alla presentazione dei prodotti editoriali agli studenti presso gli istituti scolastici pubblici e privati di cui al comma 1. La dichiarazione dovrà, altresì, assicurare la presenza alle dette iniziative dell'editore, dell'autore e del curatore dei prodotti editoriali stessi.CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 11
Misura massima dei benefici finanziari1. I contributi previsti dalla presente legge regionale non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.
2. L'importo dei contributi concedibili è soggetto all'applicazione della regola "de minimis".ARTICOLO 12
Modificazioni e integrazioni all'articolo 21 della legge
regionale 19 aprile 1985, n°17, recante "Norme in materia
di biblioteche di Enti locali o di interesse locale"1. Il terzo, il quinto e l'ultimo capoverso dall'articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1985, n°17, recante "Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale", sono abrogati.
2. L'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali, sentita la "Commissione regionale per l'editoria" di cui all'articolo 4 della presente legge, provvede all'acquisto di prodotti editoriali rispondenti alle finalità della presente legge, dando priorità agli autori calabresi e alle "imprese editoriali" iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge e li attribuisce alle biblioteche degli enti locali e di istituti culturali secondo le tematiche trattate.
3. Le domande delle "imprese editoriali" e degli autori interessati all'inclusione nel piano di acquisto, devono pervenire all'Assessorato regionale alla Cultura, Istruzione e Beni Culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, corredate da due copie di ciascun "prodotto editoriale" proposto.ARTICOLO 13
Norma finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per 1' anno 2002 e per gli esercizi successivi in un milione di euro annui, si farà fronte con la disponibilità sul Cap. che si istituisce nello Stato di previsione della spesa dell'esercizio 2002 e seguenti con la denominazione: "Interventi riguardanti "Ordinamento dell'editoria regionale".
2. L'Assessorato regionale al bilancio e alla programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.