Progetto di legge n. 281
ISTITUZIONE AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA
RELAZIONE
E' ormai fin troppo nota la condizione di grande difficoltà in cui si trova l'ARSSA, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista operativo.
Le cause di ciò sono tante e diverse tra loro, ma non v'è dubbio che l'elefantiasi delle incombenze cui negli anni è stata "costretta", ne ha via via snaturato gli obiettivi primari e gradualmente ma inesorabilmente impedito l'efficacia d'azione.
Al riguardo non è superfluo ricordare che l'Arssa attualmente si deve occupare di acquedotti ad uso civile, di borghi disseminati qua e là per la Regione, di dighe, di impianti sciistici, di alberghi ristoranti, di cantine vinicole, di frantoi oleari, di salumifici, di mattatoi, di centri lattiero - caseari, di conservifici, di mangimifici, riservando alle attività d'istituto attenzione e risorse del tutto residuali.
E' di tutta evidenza che una gestione siffatta non solo non riesce ad espletare i compiti affidati, ma sottrae, ingiustamente, ingenti risorse al settore agricolo.
E', perciò, indispensabile ed urgente ridisciplinare l'attività dell'Agenzia, definendo più puntualmente i compiti e gli strumenti ad essa affidati.
E' questa la finalità che si intende perseguire con la presente proposta di legge, ístitutiva della nuova agenzia Regionale per i Servizi in Agricoltura, denominata Arsa.
L'obiettivo istituzionale è quello dell'ammodernamento e dello sviluppo delle strutture agricole calabresi, da realizzarsi fra l'altro:
- attivando un serio raccordo tra il settore produttivo, quello della ricerca e i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;
promovendo e sostenendo la diffusione e il trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;
- fornendo assistenza tecnica per ciò che riguarda produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli.
La razionalizzazione dell'attività dell'Agenzia, infine, non può essere realizzata senza una contestuale definitiva separazione amministrativa delle cosiddette Gestioni Speciali.
Con altra apposita legge si è, pertanto, prevista l'istituzione del Commissariato per le Gestioni Speciali (CO.GE.S.), facente capo all'Assessorato al Patrimonio della Regione Calabria, con il compito di dismettere e, nelle more, gestire i beni e le attività dell'ex Esac impresa, nonché dell'ex ARSSA, esclusi quelli elencati nell'allegato "A" della Legge Regionale istitutiva dell'ARSA.
Con la stessa legge si demanda. alla Giunta Regionale l'individuazione delle modalità di utilizzo degli operai alle dipendenze dell'ex Esac e della loro stabilizzazione con inquadramento in un ruolo unico ad esaurimento.Art. 1
(Istituzione dell'Agenzia)1. E' istituita l'Agenzia Regionale per i Servizi in Agricoltura (ARSA), con sede in Cosenza.
2. L'Agenzia è organismo tecnico operativo e strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia amministrativa e gestionale.Art. 2
(Finalità e competenze)1. L'ARSA ha finalità mirate a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo delle strutture agricole.
2. L'Agenzia esercita le proprie competenze in attuazione delle direttive generali sulle attività impartite dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura.
3. Per assolvere ai propri compiti l'Agenzia:
a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;
b) sviluppa azioni di sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo agroforestale e agroindustriale;
c) attua interventi di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnicoproduttive tese alla salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
d) svolge attività in materia di certificazione di qualità delle colture e dei prodotti, nonché in materia di gestione dei marchi e predisposizione dei disciplinari di produzione.
4. L'Agenzia, inoltre, mediante apposita struttura, espleta ad esaurimento i compiti residui della riforma fondiaria, secondo le modalità e le condizioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti a riguardo.
5. Previa autorizzazione della Giunta Regionale, l'Agenzia può altresì:
a) assumere iniziative in raccordo con il sistema della formazione professionale, per la progettazione e l'attuazione di corsi per la preparazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo e di divulgazione in agricoltura;
b) gestire corsi di alta formazione per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti tipici calabresi;
c) partecipare a progetti di interesse interregionale, nazionale e comunitario, in materia di servizi di sviluppo agricolo o di formazione professionale;
d) collaborare con gli enti locali su loro richiesta per la realizzazione di progetti e programmi finanziati e cofinanziati in materia di servizi di sviluppo agricolo.Art. 3
(Programmazione)1. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'ARSA opera secondo programmi pluriennali di attività temporalmente dimensionati sul programma regionale di sviluppo.
2. In attuazione del programma pluriennale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura la relazione sul programma di attività per l'anno successivo, unitamente al bilancio di previsione.
3. La mancata trasmissione degli atti nei termini previsti dalla presente legge può costituire morivo di commissariamento dell'Agenzia.
4. Il programma di attività e il relativo finanziamento sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.Art.4
(Organi)1. Sono organi dell'Agenzia:
a) l'Amministratore Unico;
b) il Collegio dei revisori dei conti.Art. 5
(Amministratore Unico - Nomina e competenze)1. L'Amministratore Unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della stessa e resta in carica per la durata della legislatura.
2. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'ARSA della quale cura la gestione provvedendo fra l'altro:
a) ad adottare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;
c) a predisporre il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del personale, ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Agenzia;
d) ad approvare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) a nominare il Direttore Generale dell'Agenzia.Art. 6
(Amministratore Unico - Indennità)1. Il trattamento economico dell'Amministratore Unico è equiparato a quello dei Direttori regionali di Dipartimento.
2. All'Amministratore Unico, che per ragioni connesse alle funzioni si reca in sede diversa da quella ufficiale, spetta l'indennità di missione così come previsto per i dirigenti della Regione.Art. 7
(Collegio dei revisori dei conti - Composizione, nomina e competenze)1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i membri effettivi.
3. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata della legislatura, esamina i bilanci, controlla la gestione finanziaria dell'Agenzia, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette all'Amministratore Unico dell'Agenzia e all'Assessorato all'Agricoltura.
4. Redige e trasmette altresì all'Amministratore Unico una relazione annuale in allegato al conto consuntivo.
5. Esercita tutte le funzioni ed i controlli che gli competono a norma di legge.Art. 8
(Collegio dei revisori dei conti - Indennità)1. Ai revisori dei conti competono le indennità di carica ed il rimborso spese.
2. Al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari rispettivamente al 15% e al 10% del compenso dell'Amministratore Unico dell'Agenzia.
3. Ai componenti il Collegio dei revisori, che per ragioni connesse alla funzione si recano in sede diversa da quella ufficiale, spetta l'indennità di missione così come prevista per i funzionari della Regione.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori che risiedono in Comune diverso da quello della sede, compete la medesima indennità prevista dal comma 3, limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni dell'organo stesso.
5. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.
6. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sulla indennità una ritenuta di Euro 50 (cinquanta).Art. 9
(Incompatibilità)1. In deroga alla legge regionale n. 12/1992 sulla disciplina delle nomine, non possono ricoprire l'incarico di Amministratore Unico e di componente il Collegio dei revisori dei conti i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti della Regione e dell'ARSA, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'ARSA per contratti di opera, di somministrazione o di concessione.
2. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro 30 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Agenzia, pena la decadenza automatica.
3. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di 30 giorni di cui al comma 2 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.
4. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.Art. 10
(Controllo sulla gestione)1. La Giunta regionale, tramite l'Assessorato all'Agricoltura, può disporre ispezioni sull'Agenzia mediante nomina. di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente, al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'Agenzia stessa.
2. L'Amministratore Unico può essere rimosso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza gestionale o per gravi ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di atti di indirizzo della Giunta regionale.
3. Con il medesimo decreto viene nominato il nuovo Amministratore.Art. 11
(Regolamenti)1. I regolamenti relativi all'organizzazione, all'amministrazione e alla contabilità dell'Agenzia sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 12
(Finanziamento e bilancio)1. Il finanziamento dell'Agenzia è assicurato mediante:
a) finanziamento annuale della Regione;
b) proventi dei servizi;
c) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
d) ulteriori entrate eventuali.
2. Le deliberazioni relative al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alle relative variazioni, sono approvate dalla Giunta regionale.Art. 13
(Patrimonio)1. Il patrimonio dell'Agenzia è rappresentato da:
a) beni mobili, costituiti da attrezzature e strumentazioni d'ufficio;
b) beni immobili, costituiti dai fabbricati e dai terreni strettamente funzionali ai compiti d'istituto e individuati nell'allegato "A" che è parte integrante della presente legge.
2. L'Agenzia, previa autorizzazione del Consiglio regionale su conforme delibera della Giunta regionale, può acquistare o vendere singoli beni, qualora particolari esigenze lo rendessero opportuno e producente per il miglior espletamento dei propri compiti.Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)1. Con l'entrata in vigore della presente legge la L.R. n. 15/93 si intende abrogata.
2. L'ARSA, relativamente ai compiti d'istituto e al patrimonio assegnato, subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti, obblighi, attribuzioni e situazioni giuridiche, nonché nei rapporti attivi e passivi della soppressa ARSSA.
3. Fino al termine della presente legislatura regionale, le funzioni dell'Amministratore Unico vengono svolte dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia attualmente in carica.ALLEGATO "A"
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ARSA
1) CENTRI SPERIMENTALI DIMOSTRATIVI COMPRENDENTI TERRENI, FABBRICATI E PERTINENZE
PROVINCIA DI COSENZA
CSD - Sibari
CSD - Mirto Crosia
CSD - Montebeltrano
CSD - Casello di San Marco Argentano
CSD - MolarottaPROVINCIA DI CATANZARO
CSD - Cropani Marina
CSD - San Pietro LametinoPROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
CSD - Gioia Tauro
CSD - LocriPROVINCIA DI CROTONE
CSD - Val di Neto
CSD - Villa Margherita2) EDIFICI
PROVINCIA DI CATANZARO
Catanzaro: sede ufficiPROVINCIA DI COSENZA
Cosenza: sede centrale
San Giovanni in Fiore: sede uffici
San Giovanni in Fiore: complesso FlorensPROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Reggio Calabria: sede ufficiPROVINCIA DI CROTONE
Crotone: sede uffici