Progetto di legge n. 280

INCENTIVI FISCALI PER LE NUOVE INIZIATIVE LOCALIZZATE NEL DISTRETTO TECNOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA

RELAZIONE

La Giunta regionale in data 05/02/2002 ha deliberato, all'unanimità, la creazione del Distretto tecnologico da insediarsi in Calabria.
Facendo seguito a detta deliberazione sono stati avviati i necessari contatti con imprese manifatturiere interessate ad operare nella Regione insediando strutture produttive nelle aree medesime ed in data 08/05/2002 si è costituito in Roma il suddetto consorzio avente come finalità il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.
Per il decollo di tale importante iniziativa, con decisione del Presidente della Giunta regionale, è stata ipotizzata sia la messa in disponibilità a questo Assessorato di circa 250 mila euro per lo studio e la progettazione della rete di cablatura delle aree da utilizzare, sia una rimodulazione del POR per consentire la infrastrutturazione delle sopra dette aree.
Questo Assessorato ritiene estremamente utile allo scopo di attirare nuovi investimenti, oltre a quelli che già sono stati preannunciati, istituire, per facilitarli, in aggiunta alla infrastrutturazione a carico della Regione, un regime di agevolazione' fiscale per le imprese che hanno aderito e che aderiranno al consorzio TECNESUD, costituito a Roma in data 8/5/2002.
E' d'altra parte dimostrato dagli studi teorici ed empirici, nazionali ed internazionali, che tra i fattori determinanti nella scelta localizzativa degli investimenti il fattore fiscale occupa un posto di fondamentale rilievo. Più precisamente, gli studi teorici e l'evidenza empirica ci dimostrano che gli investimenti si dirigono con più facilità dove è più vantaggioso il trattamento fiscale e, quindi, dove più basse sono le aliquote d'imposta. Il meccanismo della incentivazione riguarda in particolare TIRAR (imposta regionale sulle attività produttive). In effetti, il Mg. 446 del 1997 che ha istituito l'IRAP dà la possibilità alle Regioni di applicare aliquote d'imposta difformi sul territorio nazionale, nell'ottica del perseguimento del processo di federalismo fiscale in corso a livello nazionale.
Si invogliano, quindi, le PMI a ubicarsi in tale area concedendo loro la possibilità di scontare una aliquota IRAP pari al 3.25% (quindi più bassa di un punto percentuale rispetto all'aliquota base del 4.25°/a ) e di avere diritto ad un credito d'imposta ai fini IRAP pari al 3.25% degli investimenti in beni strumentali nuovi (realizzati anche mediante contratti di locazione finanziaria e, comunque, al netto di cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti relativi ai beni preesistenti) realizzati nel territorio della Regione Calabria definito "Distretto Tecnologico".
La proposta di legge prevede che, in ogni caso, l'agevolazione massima concedibile dovrà essere ricompresa nei limiti della regola del "de minimis", rispettando in tal modo il divieto comunitario di concessione degli aiuti di Stato.
E' sulla base di quanto appena esposto che questo Assessorato propone, in ottemperanza alla legislazione nazionale e nel rispetto dei vincoli comunitari, il seguente regime agevolato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Più precisamente, la prima agevolazione riguarda la diminuzione dell'aliquota IRAP, mentre la seconda prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai nuovi investimenti produttivi.
Art. 1 - Riduzione dell'aliquota IRAP
Dati normativi:
- la Legge Delega 662/97, all'art. 3, comma 144, lettera e) prevedeva la fissazione dell'aliquota base Irap, inizialmente compresa tra il 3,5 e il 4,5%, attribuendo alle Regioni il "potere di maggiorare" l'aliquota stessa fino a un punto percentuale;
- con il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'Irap, all'art. 16, comma 1, ; l'aliquota base a cui veniva assoggettato il valore della produzione netta è stata fissata nella misura del 4,25% (salvo le fissazioni di aliquote agevolate per talune categorie di soggetti Irap) fino al 2001;
- nella Legge 23 dicembre 1998, n. 448 il "potere di maggiorare" è stato sostituito con il "potere di variare", dando in concreto la possibilità anche di poter diminuire l'aliquota di base;
- nel D.Lgs. 506/1999 è stato previsto che a decorrere dall'anno 2000, quindi anticipando di un anno l'originaria previsione legislativa, le Regioni possono variare di un punto percentuale l'aliquota di base Irap fino ad un massimo di un punto percentuale.
Con il presente articolo di legge si offre la possibilità alle imprese già aderenti e a quelle che aderiranno al consorzio TECNESUD di applicare un'aliquota d'imposta ai fini Irap pari al 3,25% (quindi di un punto percentuale inferiore a quella base del 4,25%) limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Calabria definito "Distretto Tecnologico", per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2002 e per i tre successivi. Dal quarto periodo d'imposta, è lasciata la facoltà alla Regione di variare l'aliquota Irap nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale. In mancanza in tale provvedimento si intende confermata l'aliquota del 3,25%.
In ottemperanza al divieto comunitario di concessione degli aiuti di Stato, l'articolo in esame prevede che, in ogni caso, l'agevolazione massima concedibile dovrà essere ricompresa nei limiti della regola del "de minimis".
La ratio della presente proposta di legge, come già anticipato, è quella di utilizzare la leva fiscale per incentivare le imprese a localizzarsi nel territorio della regione Calabria definito "Distretto Tecnologico", rimanendo perfettamente in linea con la giustificazione economica dell'Irap. In effetti, gli studi sulle motivazioni che giustificano l'imposta regionale sulle attività produttive si basano, in breve, sulla considerazione che le imprese, nel loro processo produttivo, beneficiano di servizi e di economie esterne indivisibili prodotte dai vari livelli di governo, che riducono i costi delle aziende e accrescono la loro produttività. In altre parole, l'ente locale o nazionale si comporta come un fattore della produzione e come tale deve essere remunerato dai risultati ottenuti dall'attività produttiva secondo il cosiddetto criterio del beneficio o della controprestazione. Tuttavia, nel momento in cui i servizi vengono offerti dall'ente locale, i benefici che le imprese ne traggono non sono identici, sia qualitativamente che quantitativamente, in tutte le aree territoriali. Conseguenza evidente di questo discorso è che è giustificabile l'applicazione di aliquote difformi sul territorio nazionale e più nello specifico aliquote ridotte nelle aree depresse, allo scopo di far corrispondere le somme erogate dalle imprese ai benefici effettivi ottenuti che l'ente locale ha prestato.
Risulta quindi logico applicare la diminuzione dell'aliquota Irap massima concessa (pari ad un punto percentuale) nel territorio della regione Calabria, considerata tra le regioni svantaggiate del nostro Paese.
Art. 2 - Credito d'imposta agli investimenti ai fini Irap
Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, si intende riconoscere alle imprese già aderenti e a quelle che aderiranno successivamente al consorzio TECNESUD che attuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel territorio della regione Calabria definito "Distretto tecnologico", un credito d'imposta pari al 3,25% degli investimenti stessi.
La ratio del presente articolo sta nell'incentivare le imprese che si localizzano nel Distretto a realizzare nuovi investimenti produttivi. In concreto, se tali imprese riescono a realizzare un valore della produzione netta nel territorio della Regione definito "Distretto tecnologico" pari all'investimento in beni strumentali nuovi realizzati, beneficeranno di un credito d'imposta tale da annullare l'Irap dovuta. Tale agevolazione è concessa per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2002 e per i 3 periodi successivi.
Quale misura antielusiva, è poi stato previsto che il credito d'imposta ai fini Irap è pari al 3,25% dei nuovi investimenti realizzati, al netto di cessioni e dismissioni di beni strumentali effettuate nello stesso periodo. Inoltre, i beni strumentali nuovi acquisiti non possono essere ceduti, nè dismessi, nè assegnati o destinati a consumo personale o familiare dell'imprenditore o dei soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nei due anni successivi se mobili e nei cinque successivi se immobili, a pena di decadenza dai benefici.
In ottemperanza al divieto comunitario di concessione degli aiuti di Stato, la presente proposta di legge prevede che in ogni caso l'agevolazione massima concedibile dovrà essere ricompresa nei limiti della regola del "de minimis". Nel caso in cui venga attribuito un credito d'imposta non dovuto o superiore a quello spettante, è prevista l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'ari. 34 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1
Riduzione dell'aliquota IRAP

1. Per il periodo dì imposta in corso alla data del 31 Dicembre 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'RPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Calabria definito "Distretto Tecnologico", dalle imprese che hanno aderito al consorzio "TECNESUD" e a quelle che aderiranno successivamente.
2. I contribuenti di cui al comma 1 sono autorizzati a tener conto della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle attività produttive di cui al presente articolo relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2002 e ai successivi tre. Dal IV° periodo di imposta la Regione ha facoltà di variare l'aliquota di imposta nei limiti di quanto previsto dalla normativa statale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, mediante legge approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre di ogni esercizio precedente all'anno d'imposta per cui si dispone. Laddove non intervenga tale provvedimento, si intendono confermate le aliquote in vigore per l'anno di imposta precedente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei contribuenti, secondo la regola del "de minimis ", di cui al regolamento approvato dalla Commissione europea il 12 gennaio 2001, n.69/2001.
4. A tal fine, qualora l'ammontare della differenza tra l'applicazione dell'aliquota di base e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la regola del "de minimis", comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.
5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/97 per il periodo d'imposta di cui al comma 1, sono tenuti a inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione attestante l'importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo, ricevuti secondo la regola del "de minimis ".
6. La presente Legge non si applica ai settori esclusi di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n.69 del 12 gennaio 2001.

Art. 2
Credito d'imposta agli investimenti ai fini IRAP

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 1 della presente Legge che nel periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2002 attuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel territorio della Regione Calabria definito "Distretto Tecnologico", possono beneficiare di un credito d'imposta ai fini IRAP pari al 3,25% degli investimenti stessi.
2. L'agevolazione, di cui al comma I, è concessa per il periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2002 e per i tre periodi successivi.
3. I beni di cui al comma 1 non possono essere ceduti ne dismessi o destinati a consumo personale o familiare dell'imprenditore o dei soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nei due anni successivi se mobili e nei cinque successivi se immobili, a pena di decadenza dai benefici.
4. II credito va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione da presentare ai fini IRAP relativa al periodo in cui si ha diritto al credito.
5. II credito è soggetto alla disciplina degli aiuti comunitari secondo la regola del "de minimis"; di cui al regolamento approvato dalla Commissione europea il 12 gennaio 2001, n. 69/2001.
6. Il credito può essere utilizzato in compensazione di qualsiasi altra imposta, tributo o contributo.
7. II credito è utilizzabile dal momento in cui nasce il diritto al credito stesso.
8. Nell'ambito dell'attività di accertamento dell'imposta di cui all'articolo 25, comma II, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono effettuate anche le attività di controllo relative all'utilizzo del credito d'imposta di cui al presente articolo.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che si attribuiscano un credito d'imposta non dovuto o superiore a quello spettante, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.