Progetto di legge n. 278

TRASPORTO DI PERSONE SU AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

RELAZIONE

La legge 15 gennaio 1992, n. 21 ha emanato le norme quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (taxi con autovettura, natanti, veicoli a trazione animale e il servizio di autonoleggio con conducente).
L'art. 4 prevede che le relative competenze sono esercitate dalla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che l'esercizio delle funzioni amministrative attuative siano delegate agli enti locali.
Questa disposizione non è stata ancora attuata dalla Regione Calabria e ciò ha provocato notevoli problemi ai comuni, che, pur senza atto formale di delega, hanno approvato nel corso degli anni i regolamenti comunali, per non interrompere lo svolgimento di un'attività economica e di un servizio pubblico, avvalendosi anche della previsione contenuta nell'art. 29, comma 1, punto 3), della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 che ha abrogato esplicitamente il controllo su detti regolamenti, previsto nell'art. 4, comma b) della legge regionale 14 aprile 1986, n.15.
Allo scopo di riordinare e uniformare su tutto il territorio regionale gli autoservizi non di linea è stato predisposto l'unito progetto di legge, che, oltre al conferimento della delega ai Comuni, stabilisce i criteri cui devono attenersi i Comuni nell'emanazione dei regolamenti locali.
La normativa prevede il riconoscimento dei provvedimenti autorizzativi in corso all'entrata in vigore della legge regionale e stabilisce anche, tra i criteri dei regolamenti comunali, l'obbligo di limitazione degli scarichi inquinanti secondo le direttive comunitarie.
Un titolo del progetto di legge è stato dedicato alle violazioni di legge e dei regolamenti allo scopo di uniformare su tutto il territorio il sistema sanzionatorio.
Il progetto di legge, che consta di n.22 articoli suddivisi in n. 4 Titoli, è stato anche favorevolmente concertato nel corso di apposita riunione con le Camere di Commercio calabresi.
Con l'approvazione definitiva della legge regionale verrà colmato un lungo vuoto legislativo, che ha posto in serie difficoltà le amministrazioni comunali e le Camere di Commercio presso cui la legge quadro prevedeva, sin dal 1992, l'istituzione d apposito Albo, non ancora attivato in Calabria.

TITOLO I
CRITERI REGOLAMENTARI
Art. 1
Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la materia del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione deIla legge 15 gennaio 1992, n° 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Art. 2
Servizi pubblici non di linea

1. S'intendono autoservizi pubblici non di linea, i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzioni complementari e integrative rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che sono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2.Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) servizio taxi con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale;
b) servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3
Servizio taxi

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed ha le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) le tariffe e le modalità del servizio sono determinate dai Comuni, che stabiliscono anche le modalità del servizio, che deve avere inizio all'interno del territorio comunale o nell'area comprensoriale definita.
2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio taxi.

Art. 4
Servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili d'attracco.

Art. 5
Delega di funzioni

1. Le funzioni amministrative attuative, già di competenza regionale ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n° 616, sono delegate ai comuni che operano sul territorio regionale.

Art. 6
Criteri regolamentari

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.
2. Nella predisposizione dei regolamenti, di cui al comma 1, i comuni definiscono con pianta organica, il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti, tenuto conto di quanto disciplinato dagli articoli nn. 7-8-9-10-11-12- e 13 della Legge 15 .01.1992, n.21 e dei seguenti criteri:
a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
b) entità e la distribuzione territoriale della popolazione;
c) distanza del comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni tra loro e dal centro urbano del comune;
d) frequenza, destinazione, nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico;
e) servizi effettuati da Trenitalia Spa, dalla Ferrovie della Calabria Srl e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale;
f) attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
g) servizi socio-sanitari;
h) presenza sul territorio di strutture aeroportuali, al fine di garantire il collegamento con il relativo bacino d'utenza.
3. I regolamenti definiscono inoltre:
a) i requisiti e le condizioni per l'esercizio della professione, nonché i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di pubblico concorso;
b) le tipologie dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di merito, tenendo presente che costituisce titolo preferenziale l'avere esercitato servizio di taxi con l'incarico di sostituto per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
c) la disciplina dei controlli periodici atti ad accertare la permanenza in capo al titolare di licenza o autorizzazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari in materia;
d) le condizioni e le modalità relative al trasferimento delle licenze o autorizzazioni, nonché al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti allo scopo previsti;
e) le modalità di svolgimento del servizio, gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili al servizio di taxi nonché gli orari di lavoro e i termini di riposo;
f) eventuali vincoli ed incentivi;
g) le tariffe a base multipla per il servizio urbano e le tariffe a base chilometrica per il servizio extraurbano;
h) l'accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio con conducente per i portatori d'invalidità;
i) le limitazioni degli scarichi inquinanti, secondo le norme comunitarie, dei veicoli adibiti ai servizi non di linea.

TITOLO II
COMMISSIONI REGIONALI E COMUNALI
Art. 7
Licenze e autorizzazioni

1. E' requisito indispensabile, per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea disciplinato dal titolo III della presente legge.

Art. 8
Commissione regionale consultiva

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 4 delle legge 15.01.1992, n.21, la Commissione regionale per gli autoservizi pubblici non di linea.
2. La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione, presieduta dall'Assessore regionale ai Trasporti, è costituita da:
- Assessore regionale ai Trasporti, che la presiede;
- Un dirigente del dipartimento trasporti della Regione Calabria;
- Un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unità operativa periferica di Catanzaro;
- Un rappresentante regionale delle Camere di Commercio della Calabria;
- Un rappresentante delle Organizzazioni professionali di categoria artigiana, unitariamente designato;
- Un rappresentante dell'ANCI;
- Un rappresentante dell'Associazione dei Consumatori;
4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale.
5. Costi e indennità da corrispondere ai componenti la commissione e al segretario saranno determinati con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del dipartimento trasporti.

Art. 9
Finalità della Commissione consultiva

1. La Commissione, nella prima seduta d'insediamento, adotterà un regolamento interno da approvare con almeno la maggioranza dei componenti.
2. La Commissione regionale consultiva è competente in materia di regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea e per tutte le materie regolate dalla presente legge.
3. Le Commissioni consultive comunali, gli Enti interessati, gli esercenti e gli utenti del servizio di taxi e di noleggio con conducente possono sottoporre alla decisione della Commissione regionale controversie di natura amministrativa.

Art. 10
Commissione consultiva comunale

1. Nei comuni, superiori ai diecimila abitanti, può essere istituita una Commissione consultiva, preposta ad operare in riferimento all'esercizio del servizio ed all'approvazione del relativo regolamento.
2. I Comuni di cui al comma 1 definiscono, con provvedimento dell'Organo competente la composizione della Commissione, riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
3. Con provvedimento di cui al comma 2, sono, altresì definite, le modalità di designazione dei membri della Commissione consultiva comunale, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti.
4. La Commissione, dura in carica tre anni e può essere associata tra più comuni.

TITOLO III
RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI
AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 11
Istituzione ruolo conducenti

1. E' istituito presso ogni sede provinciale della Camera di Commercio Industria e artigianato e Agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sezioni:
a) Conducenti d'autovetture;
b) Conducenti di motocarrozzette;
c) Conducenti di natanti;
d) Conducenti di veicoli a trazione animale.
3. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.
4. L'iscrizione al ruolo è requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesime

Art. 12
Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Per l'iscrizione nel ruolo è richiesto il possesso della patente di guida e dei certificati d'abilitazione professionale previsti dalla vigente normativa.
2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della Commissione regionale di cui all'art.13 che accerta i requisiti d'idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento:
a) alla conoscenza geografica e toponomastica della Regione Calabria e delle aree territorialmente finitime;
b) alla conoscenza delle nonne legislative e regolamentari sulla circolazione stradale e sui servizi d'esercizio;
c) alla conoscenza delle nonne tecniche d'esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.
3. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e d'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto al ruolo.

Art. 13
Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità
all'esercizio del servizio

1. E' istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
2. La Commissione ha sede presso il servizio regionale competente nel Dipartimento dei trasporti ed è composto da:
a) dirigente del servizio regionale o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti unità operativa della Calabria;
c) due componenti in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative nel settore del trasporto di persone non di linea;
d) un rappresentante delle Capitanerie di Porto, esperto nel settore nautico, che parteciperà ai lavori della Commissione solo nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti;
e) un esperto in geografia e toponomastica nominato dalla Regione;
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa all'attività della Commissione in caso d'assenza o d'impedimento del titolare.
5. I componenti della Commissione consultiva di cui all'articolo 8 comma 3 non possono far parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti d'idoneità.
6. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno. Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti:
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente. Ai componenti della Commissione e al segretario spettano le indennità ed i rimborsi spesa da determinarsi con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del dipartimento trasporti.

Art. 14
Compiti della Commissione

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 13 assolve ai seguenti compiti:
a) valuta la regolarità delle domande dei nuovi aspiranti;
b) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
c) accerta mediante esame, l'idoneità all'esercizio del servizio, valutando collegialmente le prove;
d) trasmette ai competenti uffici delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo;
e) rilascia, a seguito del superamento dell'esame, l'attestato d'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 15
Svolgimento dell'esame

1. Gli interessati a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, presentano domanda scritta alla Commissione regionale di cui all'articolo 13 secondo la modulistica appositamente predisposta.
2. Per l'ammissione all'esame occorre aver compiuto il ventunesimo anno d'età alla data di presentazione delle domande, essere in possesso della patente prescritta dalle vigente norme dì legge per la guida del mezzo per il quale si chiede l'idoneità ed essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dalla normativa vigente.
3. L'esame consiste in una prova scritta nelle seguenti materie:
a) elementi di geografia e toponomastica della Regione Calabria;
b) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
c) norme di esercizio tecnico, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione all'utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
d) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti;
e) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.
4. Gli esami per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea si svolgono:
a) in almeno due sessioni annuali eventualmente distinte per categoria di mezzi utilizzabili;
b) previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso, emanato dal Dirigente del Servizio competente, sentita la Commissione di cui all'art. 13, contenente la data fissata per gli esami, i programmi di esame, le materie di esame, lo schema di domanda, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione.
5. I candidati che non abbiano superato l'esame, alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione per le prove successive.
6. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli e nozioni sulla guida e la custodia degli animali di tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida, di un'adeguata conoscenza delle nonne concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Vigilanza

1. Le Commissioni comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'osservanza dei regolamenti del servizio di trasporto non di linea.

Art. 17
Provvedimenti comunali

1. L'Organo comunale competente diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità l'esercizio;
c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione comunale;
d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
e) si procuri con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 18
Sospensione della licenza

1. Il Comune sospende la licenza o autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle nonne che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di nonne per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Il provvedimento comunale, determina il periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 19
Revoca della licenza

1. L'Organo comunale competente dispone la revoca della licenza nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:
a) quando in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dalla legge;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi della presente legge;
c) quando la licenza o autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nella presente legge;
d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Art. 20
Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione e la revoca della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le inflazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 250 per la violazione della norma di cui all'articolo 19 lettera a
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 500 per la violazione della norma di cui all'articolo 19 lettera b
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 1000 per la violazione della nonna di cui all'articolo 19 lettera c
d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 250 per la violazione della nonna di cui all'articolo 19 lettera d
e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 1000 per la violazione della nonna di cui all'articolo 19 lettera e
f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2500 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 12 della presente legge, ovvero senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 21/1992 e fuori dei casi di sostituzione di cui all'articolo 10 della legge 21/1992;
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 500 per il rifiuto da parte dell'esercente il servizio di taxi, della prestazione nell'area cui la licenza si riferisce.
2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

Art. 21
Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2002 in Euro 25.000,00 si provvede con i fondi stanziati sul cap. _____________ che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 22
Norma transitoria

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adottano o adeguano i propri regolamenti alla disposizione della presente legge.