Progetto di legge n. 245

POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA TERZA ETA’ – RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL RUOLO SOCIALE DELLE PERSONE ANZIANE

RELAZIONE

II fenomeno della società che invecchia, legato al progressivo aumento delle aspettative di longevità della popolazione, introduce complessi problemi di carattere etico, sociale, economico, politico e sanitario.
Infatti l'innalzamento dell'età anagrafica delle popolazioni dei paesi più industrializzati non si è parimenti correlato con una migliore qualità della vita, né le società si sono attrezzate, anche da un punto di vista legislativo, di fronte a quello che sta assumendo i caratteri di un vero e proprio fenomeno di ampia portata.
Una nuova sensibilità va sempre più manifestandosi nei confronti del cittadino anziano, il quale non viene più visto come espressione decadente della condizione umana, bensì è sempre più guardato quale portatore di valori, esperienze e conoscenze, che costituiscono una grande risorsa per la società, da utilizzare e valorizzare, in particolare mettendo a disposizione dei giovani tale ineguagliabile bagaglio di vita.
Certamente è notevolmente cresciuta la sensibilità nei confronti degli anziani per la presa di coscienza di un dato incontrovertibile: il ventunesimo secolo è il secolo dell'invecchiamento della popolazione.
Un esempio per tutti: nel nostro paese si stima che nel 2050 il 50% della popolazione sarà costituito da soggetti sopra i 65 anni. Fenomeno, questo, da attribuire a due fattori: la riduzione dei quoziente di natalità e la riduzione del quoziente di mortalità causato dall'aumento della durata media della vita.
Definire, oggi, la figura dell'anziano come soggetto assistito, non autosufficiente o bisognoso di aiuto, significa ricondursi ad una cultura tradizionale ma soprattutto superata, che non tiene conto della situazione sempre meno marginale nella quale già vive ed opera l'anziano.
E' necessario, pertanto, rimuovere l'idea della persona anziana abbandonata, inutile, che necessita di cure particolari, che vive ai .margini del contesto sociale; immagine destinata a sfumarsi, grazie ai giganteschi progressi fatti dalla ricerca scientifica nel campo della prevenzione e cura di malattie un tempo fatali, o responsabili di precoci invecchiamenti. Questa immagine ha effetti deleteri sulla psicologia dei soggetti in età avanzata.
In verità, bisogna riconoscere come gli Enti Locali, e le istituzioni in genere, non abbiano ancora affrontato adeguatamente le prospettive di governo della realtà degli anziani nella comunità, e non abbiano ancora sviluppato approcci innovativi, che sappiano superare il mero aspetto dell'intervento assistenziale.
E' essenziale, invece, operare su più fronti per dare non solo più anni alla vita, ma una migliore qualità alla stessa, intesa in termini di efficienza psichica e fisica e porre in atto iniziative che, oltre ad assicurare ai cittadini anziani la necessaria assistenza socio-sanitaria, la protezione e la tutela, facilitino il loro inserimento nella società, quale risorsa attiva da investire in ambiti e campi diversi.
Una società che spreca questa risorsa non è sana né saggia. Si tratta, infatti, non solo di un dovere etico e morale, ma anche di un'imprescindibile necessità socio-economica.
In questa ottica, il presente progetto di legge quadro, nel perseguire l'omogeneità di trattamento delle persone anziane, intende delineare una politica organica per la terza età, attraverso un sistema coordinato fra Regione, Enti Locali ed altre istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, integrato con la rete dei servizi sociali locali.
Un sistema che non sia riferito solo all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, peraltro prevista dal Piano Sanitario Regionale, ma che ponga l'attenzione soprattutto sulla sfera psico-fisica di persone che hanno ancora bisogno di mantenersi attive, di sentirsi ed essere utili alla società, di aiutarsi mutualmente, di vivere in condizioni ambientali che non siano causa di depressione o sfiducia nei confronti della vita, di distrarsi dalla monotonia del quotidiano con forme appropriate di svago.
Porre al centro del problema riguardante l'universo degli anziani una legislazione moderna e funzionale, che ne colga gli aspetti peculiari, avvalendosi anche dei risultati delle più avanzate sperimentazioni, per conseguire in tempi brevi risultati concreti, è uno degli obiettivi primari e più significativi che la Regione Calabria si deve prefiggere, e non potrà che essere esempio di grande civiltà per il resto del Paese e per l'intera Comunità internazionale.
In funzione di quanto precede, il disegno di legge, all'articolo uno, illustra le finalità e l'oggetto del progetto e riconosce il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società.
L'articolo due declina i principi e i criteri generali: cooperazione tra Regione, Province, Comuni e altre istituzioni pubbliche e private; istituzione di appositi organismi rappresentativi di anziani; attuazione del metodo di concertazione fra Regioni, Enti Locali e forze sociali a favore degli anziani.
L'articolo tre individua la tipologia degli interventi per la programmazione di attività specifiche a favore dell'anziano, privilegiando la valorizzazione della risorsa anziani nel contesto sociale.
L'articolo quattro rivolge l'attenzione al piano regionale per la protezione e la salute dell'anziano ed alle forme e modi di partecipazione degli Enti Locali allo stesso.
La possibilità per la Regione di promuovere accordi di programma per la realizzazione di interventi coordinati fra più Comuni o Province è prevista dall'articolo cinque, mentre l'articolo sei promuove l'istituzione della Consulta regionale per l'anziano e ne declina compiti e articolazione.
L'articolo sette istituisce l'Osservatorio permanente, con finalità di analisi delle problematiche connesse alla terza età.
L'articolo otto prevede il Garante dell'anziano, un organo tutorio dei suoi diritti, con funzioni di informazione, orientamento e assistenza per la fruizione delle risorse disponibili e le relative procedure di accesso.
Gli articoli nove e dieci si soffermano sulla programmazione regionale inerente agli interventi socio-sanitari a favore degli anziani, al di fuori di quelli previsti dal Piano Sanitario Regionale, demandando ad un successivo atto normativo e sulla fissazione di criteri e procedure per l'attuazione degli obiettivi da raggiungere in materia di prestazioni sanitarie, con particolare attenzione all'anziano non autosufficiente, non assistibile a domicilio o nei servizi semiresidenziali.
Scopo primario della struttura sanitaria residenziale è il mantenimento e il recupero dell'autosufficienza dell'anziano, la cui perdita è dovuta alla compromissione concomitante di più fattori, quale il deficit organico, il disagio psico-fisico e lo svantaggio sociale che ne può derivare, i programmi di intervento si qualificano, pertanto, come programmi ad elevata integrazione socio-sanitaria, che recuperino l'anziano come soggetto attivo, in una società integrata e solidale.
Le residenze di riposo previste dall'articolo undici alle quali gli anziani autosufficienti possono accedere a richiesta, sono una forma alternativa di assistenza in confronto ad altre che restano, comunque, privilegiate, quali l'assistenza domiciliare, gli aiuti alle famiglie e i centri d'incontro di cui si occupano, rispettivamente, gli articoli dodici, tredici e quattordici.
Al turismo sociale è dedicato l'articolo quindici, per il quale la nostra regione può rappresentare una meta sicura, anche per anziani provenienti da altre regioni, avendo alcune sue zone una funzione terapeutica, poiché in grado di offrire una felice combinazione fra clima, ambiente e modello di alimentazione mediterranea.
Alternative alla istituzionalizzazione in case di riposo dell'anziano sono le comunità alloggio e le case albergo, contemplate dall'articolo sedici, che i Comuni, anche associati, possono mettere a disposizione di anziani singoli o in coppia, purché autosufficienti.
L'articolo diciassette affronta, viceversa, il problema della solitudine degli anziani che, unita alle difficoltà di mobilità connesse con l'età avanzata, determina spesso l'impossibilità di accedere direttamente ai servizi pubblici sia nel caso in cui questi siano lontani dalla propria abitazione, sia nel caso in cui essi debbano affrontare le difficoltà del traffico urbano; da qui la decisione dell'anziano di ricorrere al ricovero in istituto.
A tali problematiche si intende dare una risposta attraverso la realizzazione di progetti sperimentali che consentano il soddisfacimento delle sue istanze a domicilio, e ricorrendo a strumenti tecnologici che prevedono il monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano, quali il telesoccorso e il telecontrollo.
Altro supporto per l'anziano è l'istituzione della Rete argento, contemplata dall'articolo diciotto, con finalità di assicurare una completa e capillare diffusione di notizie, conoscenze e informazioni connesse alle sue esigenze e ai suoi bisogni.
L'articolo diciannove propone l'esenzione dei ticket sulle prestazioni sanitarie destinate agli anziani.
Com'è nello spirito della proposta di legge, il Capo III è dedicato all'utilizzazione dell'anziano nel contesto sociale e ciò sia per valorizzare le risorse umane, affettive e cognitive che egli ha accumulato nel corso della sua vita, sia per farlo sentire parte viva della società nella quale può ancora realizzarsi.
Così gli articoli venti, ventuno, ventidue e ventitré legiferano in merito ai vari settori lavorativi in cui la persona anziana può essere utilizzata, quali l'istruzione e la formazione professionale, i lavori socialmente utili e di pubblica utilità, la gestione di terreni comunali, il servizio civile volontario e l'attività di volontariato.
A ciò si aggiunge l'opportunità che viene offerta all'anziano dall'articolo ventiquattro, dedicato alle forme innovative dell'abitare, come il servizio alloggi e l'ospitalità familiare, attraverso le quali viene favorito lo scambio intergenerazionale, prezioso per affrontare il problema delle persone anziane che vivono da sole.
L'articolo venticinque illustra le varie forme di agevolazioni dell'autonomia finanziaria delle persone anziane per il soddisfacimento di stati di bisogno connessi a situazioni di emergenza; fra di esse sono previsti il prestito d'onore, agevolazioni fiscali e creditizie per costruttori di residenze per anziani a fini sanitari e turistici, riduzioni dell'aliquota ICI perla prima casa di proprietà di anziani.
Nel definire i destinatari del progetto di legge quadro, l'articolo ventisei fissa i criteri per poter accedere gratuitamente ai servizi previsti dalla stessa, rinviando alla determinazione della Giunta regionale il limite oltre il quale la persona anziana interviene con il proprio contributo.
Gli aspetti gestionali ed economici connessi all'utilizzazione dell'anziano in attività lavorative sono disciplinati dall'articolo ventisette, mentre gli articoli ventotto e ventinove trattano della vigilanza e il controllo, da parte della Regione, sulla gestione dei servizi destinati agli anziani dagli Enti Locali e della preventiva autorizzazione che la Giunta regionale concede per l'apertura di nuove strutture.
Lo stesso articolo ventinove sottolinea, inoltre, la necessità che le strutture pubbliche e private già esistenti sul territorio vengano sottoposte a revisione e riclassificazione, al fine di verificarne l'idoneità all'esercizio dell'attività.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al progetto di legge, l'articolo trenta istituisce il "Fondo regionale per le politiche sociali a favore degli anziani" nell'ambito dei più vasto "Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali" di cui alla legge regionale 5/87. II Fondo viene annualmente ripartito fra tutti i Comuni o Unione di Comuni per l'attuazione di programmi territoriali in materia di anziani, secondo criteri fissati nel piano regionale per la protezione e la salute dell'anziano.
Completa il progetto l'articolo trentadue che illustra la fondamentale norma finanziaria.
Per concludere, trattasi di un progetto innovativo, rispondente all'esigenza sempre più pressante di una strategia dell'invecchiamento attivo.
In Italia, oggi, oltre il quinto della popolazione civile, cioè il 21,8%, ha superato la soglia dei sessanta anni e nel 2040 gli ultrasessantenni si prevede saranno il 41%; bisogna adeguarsi a questa realtà.
E' una sfida per la quale la Regione Calabria deve attrezzarsi e farsi trovare pronta. L'anzianità non è una malattia, è un processo naturale che riguarda ognuno di noi, una fase della vita che ha le sue responsabilità, i suoi doni, le sue risorse, che sono gli affetti, i sentimenti, le esperienze, le competenze acquisite.
II segreto sta nel sapere utilizzare queste risorse per raggiungere le condizioni affinché si possa parlare non di società invecchiata, ma di società proiettata al futuro, nella quale giovani ed anziani operino per il miglioramento materiale e spirituale di tutti.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità, valorizzando l'esperienza accumulata nel corso della loro vita, prevenendone, nel contempo, l'emarginazione sociale e salvaguardandone la salute psicofisica.
2. La presente legge stabilisce i principi e gli indirizzi per la disciplina, la programmazione e la realizzazione degli interventi in favore delle persone anziane, detta norme volte a favorire il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, individua le modalità di partecipazione della Regione al sostegno degli interventi, nel rispetto delle competenze stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Ai fini della presente legge, sono persone anziane le persone che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia.

Art. 2
(Principi)

1. La Regione nella disciplina, nella programmazione e nella realizzazione degli interventi a favore delle persone anziane di cui all'articolo 1 e degli altri interventi previsti dalla presente legge, si ispira ai seguenti principi e criteri generali:
a) cooperazione tra Regione, Province, Comuni al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali che garantisca all'anziano il diritto ad una esistenza dignitosa, gratificante ed autosufficiente, anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e private;
b) integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali locali;
c) valorizzazione della volontarietà dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane;
d) promozione di iniziative volte a preservare l'autonomia di vita degli anziani e facilitare il loro accesso a pubblici servizi inerenti soprattutto al settore socio-sanitario, e a prestazioni e agevolazioni nel campo dell'economia della innovazione tecnologica, del turismo e dell'edilizia;
e) valorizzazione del rapporto tra generazioni diverse;
f) istituzione di appositi organismi rappresentativi di anziani e pensionati in grado di attivare iniziative culturali, politiche e sociali nonché promuovere indagini ed analisi per il miglioramento delle condizioni di vita della persona anziana.
2. Gli interventi in favore delle persone anziane sono promossi, progettati e realizzati dagli Enti Locali, anche in collaborazione con la Regione e altre amministrazioni pubbliche; sono altresì promossi, progettati e realizzati da associazioni no profit (ONLUS) e soggetti privati che perseguono le finalità di cui all'articolo 1.
3. Gli interventi consistono nella promozione delle attività specificamente previste dalla presente legge, e in ogni altra attività idonea a perseguire le finalità di cui all'articolo 1; in particolare, essi possono consistere in iniziative volte:
a) all'incremento, ammodernamento e riordino delle strutture socio-sanitarie e dei servizi domiciliari per anziani, anche in collaborazione con le ASL;
b) all'istituzione di organismi di tutela e garanzia dei cittadino anziano, anche in relazione alla prevenzione del suo isolamento;
c) alla utilizzazione dell'anziano quale risorsa didattica attiva da investire nella istruzione e formazione professionale dei giovani, per l'insegnamento di mestieri in estinzione, soprattutto nel settore artistico ed artigiano, tale da promuovere la loro riscoperta nonché per creare un collegamento effettivo fra la formazione professionale e la dimensione operativa del mondo imprenditoriale e produttivo;
d) all'inserimento, delle persone anziane in attività lavorative di utilità sociale nonché in attività culturali e civili, di animazione sociale e ricreativa e, in generale, in attività di educazione degli adulti anche nell'ambito delle università della terza età;
e) allo sviluppo dell'integrazione sociale e multietnica;
f) alla valorizzazione delle competenze acquisite e allo sviluppo di esperienze di reciprocità tra le generazioni, anche come sostegno, aiuto e tutoraggio per l'inserimento scolastico e lavorativo dei giovani;
g) al sostegno di attività editoriali promosse dalle persone anziane e dalle loro associazioni;
h) al miglioramento della comunicazione tra persone anziane e istituzioni per la fruizione di spazi ed attrezzature pubbliche;
i) alla raccolta, alla conservazione, alla valorizzazione e alla diffusione delle memorie di vita e delle opere della creatività delle persone anziane.
4. Le Regioni, le Province, i Comuni singoli o associati, nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, attuano il metodo della concertazione con le forze sociali, al fine di valutare le priorità di intervento per l'attivazione delle politiche sociali in favore delle persone anziane.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, gli interventi a favore degli anziani prevedono:
a) la creazione di nuove strutture sanitarie ed ammodernamento di quelle esistenti, incluse le residenze socio-sanitarie per anziani;
b) l'istituzione della Consulta regionale degli anziani e dell'Ufficio dei Garante dell'anziano;
c) l'impiego degli anziani nell'istruzione, nella formazione professionale e in attività parascolastiche, al fine di porre la loro esperienza e le capacità umane al servizio della comunità;
d) l'inserimento delle persone anziane in attività lavorative di pubblica utilità e in lavori socialmente utili;
e) il servizio civile volontario dell'anziano e le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato;
f) la gestione gratuita di terreni comunali per attività di giardinaggio, di orticoltura e cura dell'ambiente;
g) il servizio di alloggi familiari rivolto soprattutto a giovani adulti e a nuclei familiari da parte dell'anziano;
h) l'accesso dell'anziano ai servizi pubblici attraverso gli strumenti tecnologici del telesoccorso, telecontrollo e della rete argento;
i) l'agevolazione per mutui e prestiti d'onore agli anziani e a cooperative costituite da ultra sessantacinquenni finalizzate alla prestazione di servizi;
j) le agevolazioni creditizie e fiscali per la costruzione di residenze, anche ai fini sanitari e turistici, per anziani;
k) l'incentivazione del turismo sociale per anziani, anche a livello interregionale;
I) la promozione di accordi di programma per l'attuazione di interventi, anche interscambiabili, a favore degli anziani che coinvolgano più Comuni per aree geografiche contigue e omogenee.

TITOLO II
TIPOLOGIA DEI SERVIZI
CAPO I
Protezione, tutela della salute, garanzia dell'anziano
Art. 4
(Piano regionale perla protezione e la salute dell'anziano)

1. Nell'ambito della programmazione pluriennale, la Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sentiti gli Enti Locali interessati e la Consulta regionale degli anziani, aggiorna il Piano annuale di attuazione degli interventi connessi alle politiche sociali a favore della terza età, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, predisposto dall'Assessorato ai Servizi Sociali.
2. Nella stesura del Piano regionale e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Regione può avvalersi del supporto tecnico e operativo degli enti e istituzioni pubblici e privati competenti, anche tramite convenzioni.
3. I Comuni e le Province concorrono alla determinazione degli obiettivi del Piano e dei programmi della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. La Regione stabilisce forme e modi della partecipazione degli Enti Locali alla formazione dei Piano e dei programmi regionali e indica i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione a garanzia dell'anziano nonché della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province, rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano regionale.

Art. 5
(Accordi di programma)

1. Quando gli interventi a favore delle persone anziane richiedono, per ragioni economiche, sociali o territoriali, l'intervento coordinato di più Comuni o Province, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, promuove la stesura di accordi di programma tra i soggetti interessati, secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge regionale n. 19 del 4.9.2001.
2. Nel caso in cui gli Enti Locali non provvedano entro i termini previsti dall'accordo di programma, ovvero agiscano in difformità dello stesso, il Presidente della Giunta regionale diffida gli enti ad adempiere entro i quindici giorni successivi ad adempiere agli impegni previsti dall'accordo, trascorsi i quali nomina un commissario ad acta, che assume tutti i poteri necessari alla piena realizzazione dell'accordo di programma, sostituendosi agli organi inadempienti.

Art. 6
(Consulta regionale)

1. E' istituita la Consulta regionale per l'anziano con compiti di:
a) analisi delle problematiche connesse alla terza età;
b) formulazione di proposte sulle politiche rivolte alle persone anziane;
c) promozione di campagne pubblicitarie dirette a proporre all'opinione pubblica un'immagine dell'anziano rispondente alle sue reali capacità ed aspettative;
d) l'istituzione di premi e pubblici riconoscimenti a favore degli anziani distintisi nella propria attività professionale, culturale e scientifica;
e) raccolta di testimonianze relative al ruolo svolto dall'anziano nell'evoluzione della società civile;
f) ricognizione delle esperienze innovative realizzate sul territorio regionale;
g) esame della comparazione delle politiche e dei progetti sociali definiti nei Paesi della Unione Europea.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta, oltre che dagli assessori regionali ai Servizi Sociali e alla Sanità, da:
a) otto rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentativi in campo nazionale;
b) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c) tre esperti nel settore designati dalle Università calabresi;
d) un rappresentante designato dalla sezione calabrese dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
e) un rappresentante designato dalla sezione calabrese dell'Unione Province Italiane (UPI).
3. Ai lavori della Consulta partecipano, con diritto d'intervento, i responsabili dei dipartimenti Servizi Sociali e Sanità. Funge da Segretario un funzionario del Settore Servizi Sociali.
4. La Consulta ha sede presso la Giunta regionale e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente che stabilisce l'ordine del giorno, ovvero su motivata richiesta di almeno due componenti. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
5. La partecipazione alla Consulta è gratuita. Ai componenti la Consulta è assicurato il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura corrispondente a quella data ai dirigenti in servizio presso la Giunta regionale.

Art. 7
(Osservatorio permanente)

1. E' istituito l'Osservatorio permanente sulla condizione dell'anziano, al fine di effettuare l'analisi delle problematiche connesse alla terza età, nonché di disporre di dati necessari all'esercizio delle funzioni di programmazione e di pianificazione degli interventi.
2. La Giunta regionale realizza l'Osservatorio in collaborazione con le Province e con i Comuni.
3. L'Osservatorio si compone di un Centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di Centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle Province, gestiti dalle stesse e collegati telematicamente al Centro regionale.
4. L'Osservatorio regionale è costituito da un sistema di monitoraggio sulla qualità della vita dell'anziano collegata alla esistenza di strutture socio-sanitarie, di centri di aggregazione, di realizzazioni di progetti di intervento a favore dell'anziano, di raccolta di dati relativi alla domanda di servizi, nonché di studi epidemiologici sull'incidenza delle patologie proprie della terza età.
5. Annualmente l'Osservatorio permanente redige un rapporto sulla condizione dell'anziano in Calabria.
6. La Giunta regionale assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio permanente.
7. L'Osservatorio regionale, che ha sede presso la Giunta regionale, si avvale del personale dipendente della Regione Calabria. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università e di altri Enti nonché di professionisti privati di chiara competenza.

Art. 8
(Garante dell'anziano)

1. E' istituito l'Ufficio del Garante dell'anziano, al fine di tutelare i suoi diritti nonché assicurargli l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibili e per la conoscenza delle modalità procedurali .per l'accesso alle stesse, rimovendo situazioni di emarginazione sociale e psicologica.
2. L'Ufficio del Garante dell'anziano collabora ad assicurare la vigilanza e il controllo per una corretta gestione ed erogazione dei servizi socio-sanitari a favore degli anziani.
3. Le funzioni del Garante sono esercitate d'ufficio o a richiesta del cittadino, di più cittadini, di formazioni sociali o associazioni interessate.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale, per i provvedimenti di competenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti e segnala i casi in cui si siano verificate irregolarità o inadempienze. Contestualmente invia copia della relazione al Presidente della Giunta regionale.
5. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale ed è scelto fra cittadini dotati di particolare competenza in campo geriatrico e socio-sanitario, che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere regionale. Non sono eleggibili all'Ufficio del Garante:
a) quanti abbiano un rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere o gli Enti pubblici o privati di assistenza geriatrica;
b) i titolari, amministratori, dirigenti di Enti o imprese che mantengano con le Aziende Sanitarie Locali rapporti contrattuali o che ricevono sovvenzioni a qualsiasi titolo;
c) i dipendenti dei Settori Sanità e Servizi Sociali della Regione Calabria.
6. II sopravvenire di eventuali cause di ineleggibilità comporta la decadenza di diritto e il Consiglio regionale provvede alla nuova nomina.
7. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale che mette a disposizione idonei locali, attrezzature e personale qualificato.
8. AI Garante dell'anziano, sono corrisposte le indennità di funzione e di missione, nella misura stabilita per i Consiglieri regionali.

CAPO II
Assistenza Socio-Sanitaria
Art. 9
(Attuazione)

1. Con successivo atto normativo la Regione, nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari, indica criteri e requisiti e fissa modalità e procedure per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente Capo ivi compresi i criteri di finanziamento, nel rispetto delle competenze volute dall'articolo 132 del D.Igs. n. 112!98 e di ogni altra disposizione legislativa vigente in materia alla data dell'entrata in vigore della presente legge ed avvalendosi del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all'articolo 2 comma 2 bis del D.Igs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione fissa, gli standars strutturali organizzativi per ciascun tipo di struttura e servizi istituiti con la presente legge.

Art. 10
(Strutture residenziali socio-sanitarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale in materia di strutture sanitarie a favore degli anziani, la Regione Calabria promuove, incentiva e sostiene ogni iniziativa mirata all'incremento, all'ammodernamento e al riordino di strutture socio-sanitarie pubbliche e private per l'anziano finalizzate alla erogazione di prestazioni sanitarie fortemente integrate da interventi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'anziano non autosufficiente, non assistibile a domicilio o nei servizi semiresidenziali.
2. Scopo precipuo della struttura residenziale socio-sanitaria è il mantenimento e il recupero, attraverso programmi di intervento integrati, coordinati e continuativi, dell'autosufficienza dell'anziano la cui perdita è dovuta alla compromissione concomitante di più fattori, quali il deficit organico, il disagio psico-fisico e lo svantaggio sociale.

Art. 11
(Residenze per anziani)

1. In alternativa con altre forme di assistenza, che rimangono comunque privilegiate, a richiesta degli interessati, gli anziani autosufficienti possono essere ospitati in residenze di riposo adeguatamente fornite di servizi socio-assistenziali e collegate con i servizi sanitari di base.
2. Le residenze di riposo devono avere un regolamento tecnico-assistenziale finalizzato all'attuazione delle singole forme di assistenza e devono permettere la partecipazione degli ospiti alla organizzazione e gestione dell'Istituto, favorendo la vita di relazione dell'anziano e le attività di tempo libero, collaborando con la comunità circostante come sede di servizi aperti alla popolazione, soprattutto giovanile.

Art. 12
(Assistenza domiciliare)

1. Nella rete dei servizi curativi e riabilitativi a favore dell'anziano, il suo mantenimento al proprio domicilio è l'obiettivo primario della politica regionale.
2. La Regione Calabria privilegia il domicilio, quale forma alternativa al ricovero mediante l'assistenza domiciliare integrata (ADI), quella semiresidenziale e l'ospedalizzazione a domicilio.
3. Oltre alle attività di rilievo socio-sanitario di cui al comma 1, il servizio domiciliare si articola in:
a) prestazioni di tipo igienico-sanitario;
b) prestazioni di tipo domestico;
c) prestazioni di carattere socio-assistenziale, inclusi gli aiuti anche economici alle famiglie, finalizzati a favorire la permanenza degli anziani in esse.

Art. 13
(Aiuti alle famiglie)

1. AI fine di evitare il ricovero in Istituto, ai capi famiglia che si trovino in particolare stato di necessità e disagio e che ospitino persone anziane non autosufficienti o comunque con ridotta capacità motoria e funzionale, è erogata un'indennità che può avere carattere continuativo, limitatamente al permanere della situazione di bisogno, oppure carattere straordinario, allo scopo di favorire il superamento di situazioni particolarmente gravi ed urgenti.
2. Le prestazioni di carattere continuativo devono tendere alla integrazione di redditi insufficienti, fino al raggiungimento di un minimo vitale; le prestazioni di carattere economico straordinarie possono essere aggiuntive a quelle di carattere continuativo e l'ammontare è determinato caso per caso, avendo come obiettivo la risoluzione definitiva dello stato di bisogno.

Art. 14
(Centri di incontro)

1. I Centri d'incontro sono strutture di servizio organizzate su base territoriale, aventi per scopo di favorire le attività di animazione sociale, culturale e ricreative delle persone anziane, per assicurare loro la possibilità di una vita autonoma e socializzata.
2. Il Centro d'incontro è collegato ed integrato con gli altri servizi per anziani esistenti sul territorio, in particolare esso funge come propulsore di iniziative di penetrazione nelle strutture chiuse per anziani nonché come base operativa per la realizzazione di servizi domiciliare.

Art. 15
(Turismo sociale)

1. La Regione Calabria sostiene ed agevola ogni attività mirata a promuovere ed incentivare il turismo sociale per le persone anziane, anche a livello di scambio interregionale di utenza. Sono strutture destinate all'uso dei tempo libero dell'anziano: i soggiorni di vacanza e cure.
2. I soggiorni di vacanze e cura costituiscono strutture residenziali temporanee, organizzate, anche in forma autogestita, allo scopo di garantire agli anziani la possibilità di godere periodicamente di soggiorni in luoghi particolarmente salubri, idonei anche per le cure termali o climatiche, al fine di poter effettuare terapie riabilitative confacenti al loro stato di salute, con possibilità di svago e di recupero fisico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali.

Art. 16
(Comunità alloggio - case albergo)

1. Le comunità alloggio sono servizi sociali a carattere familiare, capaci di accogliere dalle sei alle dieci persone le quali si gestiscono autonomamente. AI fine di evitare l'istituzionalizzazione degli anziani in case di riposo, i Comuni singoli o associati, possono mettere a disposizione appartamenti situati in zone urbane o residenziali, forniti di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Per assicurare l'assistenza socio-sanitaria degli ospiti, la comunità alloggio è collegata con i presidi territoriali di base.
2. Le case albergo si caratterizzano come un complesso di appartamenti predisposti per coppie o anziani soli autosufficienti. Sono provviste di servizi sia autonomi che centralizzati e di norma sono ubicate in zone urbanizzate, ma amene collegate con i servizi territoriali di base.
3. I servizi destinati al turismo sociale e quelli previsti nel presente articolo sono gratuiti per le persone anziane in stato di bisogno, con reddito inferiore o uguale a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall'INPS. Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procede secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Art. 17
(Servizi di telesoccorso e telecontrollo)

1. In considerazione del fatto che fra le condizioni di disagio più facilmente riscontrabili, la solitudine degli anziani unita alle difficoltà di mobilità connesse con l'età avanzata, determina spesso l'impossibilità da parte dell'anziano di accedere direttamente e repentinamente ai servizi pubblici, soprattutto in caso di urgente bisogno, la Regione Calabria, incentiva ed agevola le iniziative degli Enti Locali volte a preservare l'autonomia di vita delle persone anziane e a favorire il loro accesso ai servizi pubblici mediante il ricorso a strumenti tecnologici che consentano:
a) la realizzazione di progetti sperimentali di ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, nei quali si privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi volti ad eliminare, per quanto possibile, la necessità della presenza fisica dell'utente anziano negli uffici e il soddisfacimento delle sue istanze a domicilio;
b) la realizzazione di servizi di telesoccorso e telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà ed emergenza, consentendo un monitoraggio continuo delle condizioni di salute dell'anziano, anche mediante convenzioni con Enti, società pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
2. Le organizzazioni preposte alla realizzazione dei servizi di cui alla lettera b) comma 1, oltre a fornire garanzie di assoluta affidabilità gestionale, solidità economica e trasparenza atte ad assicurare la continuità e la qualità del servizio, devono documentare caratteristiche di professionalità e serietà e strumenti tecnologici adeguati.

Art. 18
(Rete argento regionale)

1. La Regione Calabria si avvale dello strumento telematico per istituire la Rete Argento, al fine di assicurare una completa e corretta conoscenza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali cui l'anziano può accedere, nonché realizzare una capillare diffusione di informazioni, documentazioni e notizie connesse ai suoi bisogni e alle sue istanze.
2. La Rete Argento è curata dal Settore Flussi informatici della Giunta regionale, che individua le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per la sua attuazione e gestione.

Art. 19
(Esenzione ticket)

1. La persona anziana è esente dal pagamento di eventuali ticket sulle prestazioni sanitarie di qualsiasi natura.

CAPO III
Utilizzazione dell'Anziano nel contesto sociale
Art. 20
(Istruzione e formazione professionale)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene presso gli Enti locali l'utilizzazione dell'anziano quale risorsa didattica attiva da investire nella istruzione e nella formazione professionale dei giovani, al fine di valorizzare le competenze acquisite dagli stessi e lo sviluppo di esperienze di reciprocità tra le due generazioni.
2. Le prestazioni delle persone anziane sono espletate, di norma, negli ambiti operativi aventi le seguenti caratteristiche:
a) iniziative di carattere culturale e insegnamento nei corsi di formazione professionale della storia orale, delle tradizioni, della cultura e del folklore locale;
b) iniziative di carattere formativo nel settore imprenditoriale che trovano la loro massima espressione nell'attività artigianale ed artistica locale, le cui tecniche, attraverso la persona anziana, vengono tenute in vita e tramandate alle nuove generazioni;
c) iniziative di carattere parascolastico, di orientamento professionale e sostegno del giovane nel passaggio fra il momento formativo e l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività connesse alla sorveglianza presso le scuole, di ogni ordine e grado, sugli scuolabus, presso le mense e biblioteche scolastiche e durante manifestazioni giovanili, per la prevenzione della tossicodipendenza, della pedofilia e dei disagio giovanile in genere.

Art. 21
(Lavori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. A fine di porre l'esperienza e le qualità umane degli anziani al servizio della comunità, nonché di prevenire l'emarginazione sociale e salvaguardare la salute psico-fisica, la Regione, sostiene e stimola le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie, le istituzioni pubbliche, le Organizzazioni di volontariato, le Cooperative di solidarietà sociale, le Fondazioni, gli Istituti scolastici pubblici e privati e le Associazioni senza fini di lucro operanti nel campo socio-culturale, ricreativo e del tempo libero ad impegnare le persone anziane in attività lavorative socialmente utili e di pubblica utilità.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.Igs n. 468/97, sono definiti lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva. La tipologia dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità è, pertanto, attivabile nei settori della cura dell'ambiente, del territorio, della natura, dello sviluppo rurale, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo all'utilizzazione dell'anziano nei seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, a portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazioni, ausilio al personale dei servizi socio-sanitari, assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, specie minorili;
b) animazione, custodia e vigilanza in particolare nei musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate frequentate da giovani;
c) gestione e animazione dei centri sociali, ricreativi e culturali e vigilanza degli stessi;
d) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana ed educazione stradale;
e) campagne e progetti di solidarietà promossi dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 22
(Gestione terreni comunali)

1. La Regione Calabria riconosce ai Comuni la facoltà di affidare a persone anziane singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali, nei quali svolgere attività volontarie di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la fruibilità da parte dei cittadino. Rientrano in tale attività anche:
a) la conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;
b) i compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e dell'abbellimento della città;
c) gli interventi specifici di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive.
2. II Comune prevede l'affidamento del terreno sulla base della dichiarazione di disponibilità dell'anziano a svolgere l'attività volontaria, ne definisce i doveri di comportamento, individua la struttura comunale di coordinamento dell'attività. II Comune definisce, inoltre, i criteri generali le modalità e i requisiti dell'affidamento, che può essere revocato in ogni tempo, per sopravvenute esigenze pubbliche.
3. II Comune provvede a:
a) realizzare le opere necessarie a consentire l'affidamento;
b) fornire gli strumenti per eseguire le attività;
c) garantire una vigilanza periodica a tutela dell'attività volontaria degli anziani.
4. Il Comune può stabilire che i frutti dell'attività siano gestiti dalle persone anziane volontarie, che possono utilizzarli per le proprie necessità o venderli, destinando i proventi agli acquisti di beni e servizi utili per l'attività medesima ovvero al finanziamento di altre attività di rilevanza sociale.

Art. 23
(Servizio civile volontario e attività di volontariato)

1. La Regione Calabria riconosce ai Comuni, singoli o associati, la facoltà di istituire ed organizzare, anche in collaborazione con altre amministrazioni operanti sul territorio, un servizio civile volontario delle persone anziane, volto a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e a perseguire il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni della comunità.
2. Il servizio civile della terza età è aperto a tutte le persone anziane che spontaneamente intendano svolgere un'attività volontaria in favore di singole persone e della comunità locale e che abbiano la professionalità e i requisiti attitudinali necessari.
3. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le attività del servizio civile possono, fra l'altro, riguardare:
a) la sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche e la polizia municipale, nonché la sorveglianza dei percorsi scuola-abitazione per i bambini;
b) la sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
c) l'aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri o di accedere ai servizi pubblici, nonché compagnia ad altri anziani che versino in condizioni di isolamento;
d) la diffusione della conoscenza da parte dei cittadini, delle opportunità offerte dai servizi comunali e dalle altre amministrazioni locali;
e) la diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;
f) la ricognizione presso le famiglie delle esigenze derivanti da interventi programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con particolare riferimento alla condizione degli anziani e dei bambini.
4. I Comuni che istituiscono il servizio civile, assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività, nonché la partecipazione delle persone anziane volontarie alla predisposizione e alla verifica dell'attività medesima, e curano l'organizzazione necessaria per rendere effettiva la partecipazione.
5. L'attività di volontariato, si differisce dal servizio civile volontario per anziani, di cui ai commi precedenti per il carattere di gratuità e spontaneità dal quale è contraddistinta. Gli enti competenti nelle materie di cui al presente articolo, ove intendano attivare gli interventi di volontariato, assicurano, alle persone anziane che li svolgono, le strutture e i mezzi per realizzarli e provvedano alle garanzie assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. Per le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, si applicano le disposizioni previste dalla legge medesima.
7. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano alle attività del servizio civile di cui al comma 1 del presente articolo ovvero all'attività di volontariato di cui al comma 5, possano essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative, fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal Comune, da altre amministrazioni interessate all'attività di volontariato nonché da privati convenzionati.

Art. 24
(Servizio alloggio e ospitalità familiare)

1. La Regione favorisce e stimola presso gli Enti locali lo scambio e il reciproco aiuto fra generazioni diverse, anche attraverso forme innovative dell'abitare, quali l'ospitalità familiare e il servizio alloggio.
2. L'ospitalità familiare è prevista soprattutto per le persone anziane che vivono sole, alle quali può essere resa da parte di giovani, adulti o nuclei familiari nonché offerta a questi ultimi da parte degli anziani che vivono nello stesso Comune di residenza.
3. La Regione disciplina i servizi di alloggio familiare che sono offerti, con carattere saltuario o per periodi stagionali, a fini prevalentemente turistici, da persone anziane nelle case di abitazione, per un numero limitato di camere e posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare. Per lo svolgimento di tale attività, le persone anziane non sono tenute a richiedere l'autorizzazione amministrativa, ma in ogni caso devono comunicarne preventivamente l'inizio dichiarando la sussistenza dei requisiti igienico-sanataci ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione, nonché la sussistenza nell'abitazione dei dispositivi di sicurezza. Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti l'identificazione e la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate.

Art. 25
(Mutui - Prestiti d'onore - Agevolazioni fiscali e creditizie)

1. AI fine di agevolare l'autonomia finanziaria delle persone anziane e/o delle famiglie in difficoltà economica che hanno a carico anziani non autosufficienti, per il soddisfacimento di stati di bisogno connessi a situazioni di emergenza, anche sanitaria, ovvero a carenze abitative, nonché per prevenire situazioni di emarginazione o disgregazione di nuclei familiari, e favorire la deistituzionalizzazione di anziani ricoverati, i Comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati con il destinatario.
2. I Comuni possono, altresì, prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie nonché deliberare riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa di proprietà di persone anziane in difficoltà economiche e di famiglie non abbienti, con specifiche responsabilità di cura di anziani.
3. Gli Enti locali, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, possono intervenire anche mediante:
a) assegnazione di alloggi di proprietà comunale a persone anziane, anche a condizioni di canone agevolato;
b) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative e concessioni di contributi specifici a tal fine;
c) erogazioni di contributi a titolo di integrazione dei canoni di locazione;
d) prestiti agevolati all'anziano autosufficiente che voglia avviare o continuare una attività produttiva e sociale adeguata al suo stato fisico, che lo renda partecipe del contesto socio-culturale;
e) agevolazioni fiscali e tariffarie ad anziani che intendono costituire società e cooperative di servizi, privilegiando le forme associative che realizzano la compartecipazione dei giovani;
f) agevolazioni fiscali e creditizie a terzi per la costruzione di residenze e alloggi, anche ai fini sanitari e turistici, destinati agli anziani.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
(Destinatari dei servizi)

1. l servizi socio-sanitari e assistenziali, gli interventi con finalità sociale e le agevolazioni di cui alla presente legge sono rivolti a tutte le persone anziane che per particolari condizioni sociosanitarie, personali ed ambientali abbiano, comunque, necessità di usufruirne, anche mediante propri contributi.
2. Il servizio è gratuito per tutti coloro che si trovino in stato di bisogno con reddito inferiore o uguale a quello dei trattenimenti minimi di pensione erogati dall'INPS. Per gli anziani con reddito superiore a tali limiti si procede secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto delle disposizioni di cui al D.Igs. n. 109/98, modificato dal D.Igs. n. 130/2000.

Art. 27
(Aspetti gestionali ed economici connessi ad attività lavorative svolte dall'anziano)

1. L'incarico agli anziani per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 20, 21 e 23 avviene mediante contratto di collaborazione, regolato dal diritto privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. II contratto di cui al comma 1 deve specificare l'attività lavorativa affidata all'anziano, regolamentandone la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata e il diritto di recesso, senza preavviso, da parte dell'anziano. Le attività devono essere compatibili con le condizioni di salute, l'esperienza e l'attitudine dell'anziano. E' fatto divieto di adibire l'anziano in attività pericolose o comunque rischiose per la sua incolumità fisica.
3. I soggetti che impiegano l'anziano nelle attività rese ai sensi del contratto di cui al comma 1, devono stipulare a favore degli anziani una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi nello svolgimento della prestazione medesima.
4. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane impiegate nelle attività di cui al presente articolo, sono cumulabili con la pensione, non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi, né ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare o della maggiorazione di famiglia o di ogni altra prestazione sociale o sanitaria. I compensi possono essere corrisposti anche in modo forfettario con buoni pasto, abbonamenti a trasporti pubblici e a palestre, ingressi a manifestazioni e spettacoli e forme di compensi similari.
5. L'affidamento delle attività lavorative avviene mediante delibera dell'Ente Locale, secondo criteri preventivamente stabiliti dal medesimo e resi noti mediante pubblici avvisi nel Comune dove l'attività viene richiesta. Lo stesso Ente provvede al finanziamento dell'attività con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio.
6. Le attività lavorative di cui al presente articolo non devono essere in contrasto con le iniziative volte a favore dell'occupazione giovanile o l'impiego delle categorie protette, hanno la durata di un anno e sono rinnovabili.

Art. 28
(Vigilanza e controllo)

1. Gli Enti Locali adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con il cittadino anziano, per consentirne l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare dei servizi previsti dalla presente legge.
2. La Regione promuove metodi ed adotta strumenti per il controllo di gestione, atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di cui al comma 1, nonché per la vigilanza sugli stessi e la corretta applicazione dei piani di intervento degli Enti Locali a favore dell'anziano e per la verifica dei risultati ottenuti.

Art. 29
(Autorizzazioni)

1. L'esercizio e la gestione di nuove strutture private operanti nelle materie di cui alla presentelegge sono soggette a preventiva autorizzazione e classificazione da parte della Giunta regionale.
2. Le strutture pubbliche e private attualmente operanti nella materia di cui alla presente legge sono sottoposte a riclassificazione e revisione, al fine di verificare l'idoneità all'esercizio delle attività.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di classificazione, riclassificazione e revisione di cui ai precedenti commi ed emette apposito decreto di iscrizione delle stesse all'albo regionale di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 5/87.

Art. 30
(Fondo regionale perle politiche sociali a favore dell'anziano)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è istituito il "Fondo regionale per le politiche sociali a favore dell'anziano", nell'ambito del più vasto Tondo regionale per le politiche sociali" già Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale n. 5/87. II Fondo viene annualmente ripartito fra tutti i Comuni o Unioni di Comuni che abbiano avanzato proposte, per l'attuazione dei programmi territoriali in materia di anziani, secondo i criteri e modalità che saranno fissati nel piano regionale per la protezione e salute dell'anziano, di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 31
(Abrogazione)

1. E' abrogata ogni disposizione legislativa in contrasto con la presente legge.

Art. 32
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2002 in Euro ____________, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo ___________ "Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali" in avvenire denominato Tondo regionale per le Politiche sociali". Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con le apposite leggi finanziarie che l'accompagnano.