Progetto di legge n. 241

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI SPONTANEE FRESCHE E TRASFORMATE

RELAZIONE

La presente proposta disciplina, per la prima volta in Calabria, la raccolta e la commercializzazione delle piante officinali spontanee fresche e trasformate, con il fine di tutelare la conservazione del patrimonio naturale del territorio regionale.
Le risorse naturali del nostro territorio, infatti, con particolare riferimento alla crescita spontanea di piante officinali, così utili nella preparazione di prodotti farmaceutici, sono spesso alla mercè di persone che raccolgono tali prodotti per gli usi più svariati, e senza controlli, proprio per la mancanza di ogni disciplina o regolamento in materia.
Ciò comporta l'uso indiscriminato di prodotti naturali del nostro territorio, spesso per usi impropri quand'anche non pericolosi.
Le principali fonti legislative in materia sono la legge n.99 del 6 gennaio 1931, e, per ciò che riguarda le zone montane, la legge 31 gennaio 1994 n.97.
Sulla scorta di tali fonti legislative, la presente proposta prevede, dopo il capitolo dedicato alle finalità (art.1): il titolo II riguardante, al capo 1, la disciplina del rilascio delle autorizzazioni alla raccolta; tale rilascio è previsto a cura delle Comunità Montane nei territori di loro competenza e delle Province, salvo, nei territori del demanio regionale ed in quelli ricadenti nei parchi naturali regionali, il rilascio a cura degli enti gestori. Sempre il titolo II prevede i limiti, le modalità e i divieti di raccolta, con allegata tabella descrittiva delle specie vietate; alcuni sistemi di incentivazione alla coltivazione e alla commercializzazione delle piante officinali; la previsione di appositi corsi didattici; al capo 2 le deroghe e le autorizzazioni speciali. Il titolo III contempla la commercializzazione delle specie officinali spontanee. Il titolo IV contiene norme di vigilanza e sanzioni. Infine il titolo V, contenente le disposizioni finali, istituisce tra l'altro l'importante Ispettorato botanico, con compiti di controllo botanico pubblico, presso il dipartimento Regionale Agricoltura e Forestazione o presso le Asl competenti per territorio.

TITOLO l
Finalità
Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina, su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione delle piante officinali spontanee fresche e conservate, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 gennaio 1931, al fine di tutelare la conservazione e I'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n.97.

TITOLO II
Raccolta delle piante officinali
Capo I
Art. 2
Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta delle piante officinali è subordinata al rilascio:
a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;
b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.
2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza e nei Comuni parzialmente montani e le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.
3. A partire dall'1 gennaio 2003, per l'ottenimento del tesserino è necessaria la frequenza di un corso formativo, finalizzato alla conoscenza delle specie officinali spontanee, le cui modalità organizzative sono determinate dalla Giunta regionale.
4. A partire dalla medesima data di cui al comma 3, peri cittadini provenienti da altre Regioni, il rilascio del tesserino è subordinato all'attestazione della frequenza di un corso formativo, comunque effettuato.
5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:
a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali, da rilasciare ai soggetti in possesso dei tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio nonché al numero degli abitanti;
b) i soggetti preposti alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.
6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta, nel rispetto dei tempi balsamici e del ciclo di riproduzione delle piante stesse.
7. Nei territori appartenenti al demanio regionale il tesserino ed il permesso sono rilasciati dall'ente gestore. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero .massimo dei permessi da rilasciare, dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.
8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto agli usi civici, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare, tramite autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali la raccolta delle specie officinali spontanee, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

Art. 3
Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite delle specie officinali spontanee è limitata complessivamente a kg. 2.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un'unica specie.
3. La raccolta di specie officinali tossiche o velenose è consentita, solo per scopi didattici e scientifici, nel limite giornaliero di tre campioni per specie.
4. Per tutte le specie è consentita la raccolta solo quando sono manifestate tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
5. E' vietata la raccolta delle specie elencate nell'allegato A. Tale elenco può essere aggiornato di anno in anno nel caso si verifichi che altre specie officinali rischiano l'estinzione o diventano rare. L'aggiornamento della tabella delle specie di cui è vietata la raccolta è pubblicata sul BUR della Regione Calabria.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Art. 4
Modalità di raccolta

1. La ricerca delle specie officinali è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta delle specie officinali è vietato l'uso di forbici pneumatiche, di altra attrezzatura di supporto meccanizzata o di altri mezzi che possano danneggiare le fitocenosi naturali e l'apparato radicale della vegetazione. I fiori, le bacche o le porzioni di piante devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. E' altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche a fini di commercio, di piante con l'apporto radicale e porzioni di terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art.5
Divieti di raccolta

1. La raccolta delle piante officinali spontanee è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione e, comunque, nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. E' vietato, inoltre, raccogliere le specie officinali spontanee nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 m dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 6
Limitazioni temporali

1. La Giunta regionale, sentiti` gli enti di cui al comma 6 dell'articolo 2, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta della specie officinali spontanee nelle zone in cui possono manifestarsi, a livello di ecosistema, sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra specie vegetali o la sopravvivenza della fauna selvatica.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la .raccolta di una o più specie officinali dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle associazioni ambientalistiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati.

Art. 7
Incentivazione alla coltivazione delle piante officinali

1. Per evitare fenomeni di degrado ambientale la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Regionale all'Agricoltura e alla Forestazione, si impegna a promuovere la coltivazione delle specie officinali, soprattutto con tecniche, biologiche, più richieste dal mercato, al fine di aumentare le superfici coltivate a piante officinali e ridurre nel tempo quelle di provenienza dalla. raccolta spontanea. Inoltre la Regione Calabria promuove, attraverso il suddetto Dipartimento, l'attività vivaistica per il recupero e la moltiplicazione di specie officinali di origine autoctona.

Art. 8
Incentivi

1. Le erboristerie che vendono prodotti di piante officinali di origine calabrese possono ottenere dalla Regione Calabria, per il tramite del competente Dipartimento Regionale all'Agricoltura e alla Forestazione, un marchio di garanzia e di qualità da . esporre nella propria sede commerciale.

Art. 9
Corsi didattici

1. Ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n.99, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, attraverso I'ARSSA e le associazioni naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta della specie officinali, nonché la tutela della flora in genere. Ogni anno, nel mese di marzo, devono essere svolte n.40 ore di lezione per il rilascio del patentino per la raccolta delle piante officinali spontanee. I corsi si svolgono presso le strutture periferiche dell'ARSSA e i Ce.D.A. o i Centri Provinciali, in base alle richieste. II Programma del corso deve essere concordato dai tecnici dell'ARSSA con i Responsabili del Dipartimento Regionale Agricoltura e Forestazione e i tecnici delle Aziende Sanitarie Locali, così come già avviene per il rilascio del patentino all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari.

CAPO Il
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 10
Autorizzazione speciale

1. II Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione, a titolo gratuito e a carattere temporaneo, per la raccolta di specie officinali ad associazioni ambientalistiche o a docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse naturalistico, o per comprovati motivi di ordine scientifico o didattico, nonché ai fitoterapeuti, botanici, dipendenti delle ASL per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Art.11
Deroghe per le zone montane

1. Le comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art.12
Agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta della specie officinali in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo dei triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali;
d) produttori di piante officinali o trasformatori;
e) soci di Consorzi di produttori di piante officinali.

TITOLO III
Commercializzazione delle specie officinali spontanee
Art.13
Commercializzazione

1. L'autorizzazione comunale alla vendita delle specie officinali fresche spontanee e alla vendita di porzioni di piante essiccate sfuse è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie officinali commercializzate.
2. Alla vendita di piante officinali fresche spontanee, di porzioni di piante essiccate, di oli essenziali, di tinture madri, tinture, macerati gli cerati, enoliti, acetoliti, acque aromatiche, oleoliti, estratti gli colici, estratti fluidi, estratti molli, estratti secchi, può essere adibito un ístitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.
4. La vendita al dettaglio di piante officinali fresche spontanee è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte dei tecnici del Dipartimento Regionale Agricoltura e Forestazione o dei tecnici delle Aziende Sanitarie locali, secondo le modalità di attuazione stabilite dalla Giunta Regionale.
5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme vigenti del settore (I. 6 gennaio 1931, n.99; R.D. 19 novembre 1931, n.1973; R.D. 26 maggio 1932 n.722; circolare 8 gennaio 1981, del Ministero della sanità; D.M. 6 giugno 1995 ).

TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni
Art.14
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale dei Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art.15
Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 25,82 a 51,65 euro per violazione dei divieti e vincoli di cui all'articolo 3;
b) da 25,82 a 51,65 euro per la violazione dei vincoli di cui all'articolo 4;
c) da 25,82 a 51,65 euro per ogni Kg., o frazione di esso, di piante raccolte oltre la quantità consentita;
d) da 25,82 a 51,65 euro per la raccolta in zone di divieto;
e) da 25,82 a 51,65 euro per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.
2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore.
3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta delle piante officinali deve essere revocata.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la normativa vigente.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 1 sono cumulabili.

TITOLO V
Disposizioni finali
Art.16
Istituzione degli Ispettorati botanici

1. Presso ogni struttura periferica del dipartimento Regionale Agricoltura e Forestazione o presso le Aziende sanitarie locali è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato botanico con compiti di controllo botanico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione degli esperti dell'ARSSA e delle associazioni ambientalistiche o di esperti esterni di livello nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle stesse Aziende Sanitarie Locali.

Art. 17
Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni di attuazione della stessa e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.

Art. 18
Introiti

1. I raccoglitori di piante officinali sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da 2,58 a 77,47 euro.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati, per una quota non inferiore al settanta per cento, a favore degli interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di piante officinali e per le iniziative di cui all'articolo 7. Per la restante parte essi devono essere destinati alla copertura dei costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.
3. Le Comunità montane e le Province possono esonerare i residenti dai pagamento del contributo di cui al comma 1.