Progetto di legge n. 215

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 35 DEL 29.11.1996 AVENTE COME TITOLO: "COSTITUZIONE DELL’AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA L. 18.5.1989 N. 183 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

RELAZIONE

L'elaborazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAl), completo di elaborati grafici, cartografici e verifiche numeriche, è stata possibile grazie all'attività di 30 unità di personale tecnico laureato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Si tratta di 15 geologi e 15 ingegneri assunti, in data 4/10/2000, a seguito di concorso pubblico, per titoli e colloquio, indetto con D.G.R. n. 2984 del 717199.
Il contratto di un anno rinnovabile, ai sensi del D.L. n. 181/98, convertito in L. n.267198, per la redazione del PAI della Regione Calabria, è stato recentemente prorogato per un altro anno con D. G.R. del 8/10/01.
L'attività del PAI, che ha consentito la perimetrazione delle aree a rischio di frana, di inondazione e di erosione costiera, è consistita nelle seguenti fasi:
- raccolta di informazioni e dati storici e bibliografici;
- osservazione ed interpretazione geomorfologia di foto aeree e cartografazione dei risultati;
- rilievi diretti sui corsi d'acqua e sui versanti in frana oltre che sulle zone interessate da fenomeni di arretramento della linea di costa;
- creazione di banche dati georiferite dei dati acquisiti nel corso dei rilievi in situ (circa 11000 fenomeni di dissesto rilevati, 730 Km di costa esaminati, 1002 bacini idrografici esaminati;
- acquisizione, interpretazione ed elaborazione di dati pluviometrici e parametri ideologici;
- istruttorie con gli amministratori e tecnici dei Comuni calabresi e delle provincie, finalizzate all'acquisizione di situazioni di rischio riconosciute;
- elaborazioni cartografiche per la perimetrazione delle aree a rischio.
I trenta tecnici sono stati, inoltre, impiegati in attività ordinarie dell'Autorità di Bacino e dell'Assessorato ai Lavori pubblici non rientranti espressamente nelle attività previste dal D.L. 180/98, quali supporto tecnico-scientifico. Fra queste si citano:
• emergenza Favazzina - Scilla (frane avvenute il 12 maggio 2001);
• emergenza frane in territorio di Vibo Valentia (maggio 2001);
• emergenza frane in territorio di Gioiosa ionica, Frazione Cessare - Monte Linarè (aprile 2001);
• emergenza S. Marco Argentano (CS), rotture e danneggiamenti delle infrastrutture dell'acquedotto dell'Abatemarco (luglio 2001);
• coinvolgimento nelle varie fasi di programmazione e di svolgimento dell'esercitazione nazionale di protezione civile per il rischio sismico "Arco Calabro 2001" organizzata dal Dipartimento della protezione Civile che si è tenuta il 1 dicembre 2001;
• supporto tecnico e collaborazione con il Servizio Sismico Nazionale per le attività riguardanti il rischio sismico in Calabria;
• valutazione dei danni a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2000, Versante jonico meridionale.
Con la L.R. n. 35/96 viene istituita nella Regione Calabria l'autorità di Bacino Regionale. L'art. 1, comma 2 definisce le attività che competono all'Autorità di Bacino Regionale: "L'Autorità di Bacino opera in conformità agli obiettivi della Legge n.183/89 e successive modificazioni e disposizioni ed in particolare al fine di proseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive e di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di propria competenza, aventi per finalità:
a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antroponica;
b) il mantenimento e la restituzione, per i corpi idrici, delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, generale e paesaggistico.
Rientra tra i compiti istituzionali dell'Autorità di Bacino l'elaborazione del Piano di Bacino. Il Piano di Bacino ha valore di Piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
Al comma 6, art. 10 della legge istitutiva suddetta, prevede che il Piano di Bacino possa essere redatto, adottato ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi ai settari funzionali, come previsto dalla L.493/93, art. 12.
A seguito dei tragici eventi del maggio 1998 che hanno colpito gravemente alcune aree della Regione Campania, veniva emanato il D.L. n. 180/98 che accelerava l'attuazione della Legge n. 183/89 e indicava le scadenze, per le Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale e per le regioni, relativamente ai restanti bacini, per l'adozione di Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).
Tali piani dovevano contenere in particolare l'individuazione, la perimetrazione delle aeree a rischio idrogeologico e l'adozione delle misure di salvaguardia, di cui all'art. 6 bis della predetta legge n. 183/89.
Con la Legge n. 365/2000 (di conversione del c.d. Decreto Soverato) si imprimeva una ulteriore accelerazione alle fasi di elaborazione ed approvazione del PAI, fissando per le Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale e per le regioni le seguenti scadenze:
• 30 Aprile 2001: approvazione del progetta di piana stralcia per l'assetto idrogeologico;
• 30 ottobre 2001: adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, da parte del Comitato Istituzionale e presa d'atto della Giunta regionale;
• 31 Dicembre 2001: approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico da parte del Consiglio Regionale.
Grazie all'attività dei 30 tecnici, la regione Calabria è stata una delle prime a rispettare le scadenze approvando il PAI nei tempi e nei modi previsti dalle normative vigenti.
Questo importante traguardo, oltre ad aver fornito uno strumento fondamentale di conoscenza delle situazioni di rischio idrogeologico, consente l'utilizzo dei fondi strutturali europei e degli altri fondi previsti dalle leggi nazionali in materia di difesa del suolo.
L'attività del gruppo dei trenta tecnici, presso l'Autorità di Bacino regionale, dovrà necessariamente proseguire essendo il PAI uno strumento in continua evoluzione (art. 2 delle norme di attuazione e misure di salvaguardia, approvate dalla Giunta Regionale in data 31/10/01), soggetto ad integrazioni, modifiche, approfondimenti e periodico aggiornamento in conseguenza di:
• interventi strutturali mirati ad eliminare le situazioni di rischio;
• indagini e studi a scala di dettaglio;
• nuovi eventi;
• variazioni delle condizioni di rischio.
Inoltre un approfondimento del PAI è previsto dall'art. 19 delle suddette norme sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della Legge n. 183/89. L'Autorità di Bacino, infatti, nel triennio 2002/2004, provvederà ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità, con perimetrazione delle aree che possono essere interessate anche da frane di prima generazione.
E' da sottolineare, inoltre, che le competenze e le professionalità dei 30 tecnici sono indispensabili allo svolgimento di tutte le attività di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale, previste dal suddetto art. 1 della L. n. 35/96.
Tra i prossimi ed urgenti compiti dell'Autorità di Bacino rientrano:
• la gestione della misura 1.4 del POR Calabria;
• l'elaborazione del piano di tutela delle Acque, in ottemperanza al D.L. n. 152/99.
Il testo del D.L. 7/9/01 n. 343, convertito in L. n. 401/01 con modificazioni e integrazioni, prevede, all'art. 5 bis, comma 3, che:
"Le regioni, le provincie autonome e le autorità di bacino che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del D.L. 11 giugno 1998 n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale."
Successivamente alla suddetta legge di conversione, il Comitato Istituzionale, di cui al. 1° comma dell'art. 9 L.R. n. 35/96, con verbale del 28/12/01 (Riferimento nota prot. N. 2605/ABR del 21/12/01) al terzo punto dell'ordine del giorno viene approvato l'organigramma della Segreteria Tecnico-Operativa con l'inserimento nella stessa dei trenta tecnici ( quindici ingegneri e quindici geologi).
Il presente progetto di legge, pertanto viste le premesse fin qui descritte, interviene per modificare il disposto dell'art. 9, 2° comma, della L. n. 35/96 inserendo a pieno titolo i 30 tecnici nell'organico della segreteria tecnica e nello stesso tempo, essendoci i presupposti ( posti vacanti in pianta organica ai sensi e per gli effetti della legge n. 401/01 di conversione del decreto legislativo n. 343/01, art. 5 bis, comma 3), con l'art. 2, aggiungendo il secondo comma bis all'art. 9, modifica il rapporto di lavoro dei 30 tecnici da tempo determinato a tempo indeterminato.

ART. 1

All'art. 9, il 2° comma viene sostituito dal seguente:
"Per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali la segreteria tecnica operativa sarà costituita dai trenta tecnici (quindici geologi e quindici ingegneri) assunti a seguito della D.G.R. 2984 del 7/7/99 che bandiva il concorso di assunzione ai sensi del Programma Regionale di Difesa del Suolo, in attuazione del D.L. n. 180/98 convertito con modificazioni nella L.267/98."

ART. 2

All'art. 9, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente secondo comma bis:
"Il contratto di lavoro a tempo determinato dei 30 tecnici di cui al comma precedente è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti della L. n. 401/01 Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 343/01, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile", art. 5 bis, comma 3, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nella dotazione organica dell'Autorità di Bacino Regionale individuati dal Comitato Istituzionale secondo le modalità stabilite dal 1° comma del presente articolo."