Progetto di legge n. 21           Relazione

"Interventi diretti alla tutela, alla valorizzazione e alla innovazione dell'artigianato"

Art. 1

La Regione Calabria con la presente legge, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto Regionale, per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell'artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, produttive e di servizio, disciplina:

a) gli interventi nel settore dell'artigianato artistico;

b) gli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici;

c) la formazione professionale e l'occupazione nel comparto.

 

Titolo I

Interventi nel settore dell'artigianato artistico

 

Art. 2

Finalità

 

La Regione, al fine di tutelare e valorizzare la vocazione artistica dell'artigianato calabrese e di salvaguardare il patrimonio tradizionale e culturale: a) istituisce il contrassegno delle produzioni artigiane, ad alto contenuto artistico, indicante l'origine e la qualità del prodotto, sia per le lavorazioni artistiche flutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Calabria, sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione; b) promuove la creazione e il potenziamento di strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero della produzione di serie limitata e predeterminata.

Per l'attuazione dei fini di cui al primo comma del presente articolo, la Regione persegue:

a) la qualificazione stilistica dei prodotti;

b) l'acquisizione di una propria immagine sui mercati;

c) la promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso la ricerca contemporanea sull'oggetto d'arte e sul disegno industriale.

 

Art. 3

Settori tutelati e individuazione delle lavorazioni artistiche

 

I settori dell'artigianato artistico individuati e da tutelare sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano, dell'oreficeria.

La Giunta Regionale, su proposta e previo parere del Comitato, di cui al successivo art 9, individua nell'ambito dei settori di cui al I' comma del presente articolo, le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno d'origine, definendo altresì le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione alle quali devono attenersi le aziende singole e associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati dal contrassegno di origine previsto dall'art. 2.

Possono, altresì, essere individuati dal Consiglio Regionale, previa proposta del Comitato di cui al successivo art. 9, altri settori rispetto a quelli previsti dal I' comma del presente articolo.

 

Art. 4

Bottega-scuola

 

Sono denominate bottega-scuola le imprese dei settore artigianato-artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

Le botteghe-scuola sono riconosciute dalla Camera di Commercio, artigianato ed agricoltura e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

 

Art. 5

Maestro artigiano

 

L'attestato di Maestro artigiano è attribuito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura al titolare dell'impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività. I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei Maestri artigiani.

 

Art. 6

Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità

 

Il contrassegno di origine e qualità, di cui all'art. 2, lett. a) della presente legge, porta la dicitura "Regione Calabria" seguita dalla specificazione dei tipo di lavorazione, qualificata come "artistica7' e completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.

La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dalla Giunta Regionale, previa proposta del Comitato di cui al successivo art. 9.

 

Art. 7

Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità

 

Le aziende artigiane interessate, singole o associate, inoltrano domanda al Comitato di cui al successivo art. 9 che ha sede presso la Giunta Regionale, allegando alla stessa:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione che possa confermare quanto contenuto nella relazione stessa, riguardante: 1) le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti; 2) le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

I richiedenti sono inoltre tenuti, a fornire, alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande, che deve essere fatta entro 60 giorni dalla richiesta.

L'uso del contrassegno è concesso con decreto della Giunta Regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 9, il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

Art. 8

Albo regionale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico

 

Successivamente al decreto di cui al Y comma dell'art. precedente, l'impresa artigiana viene iscritta nell'albo regionale speciale delle imprese artigiane, tenuto dal Comitato Regionale di cui al successivo art 9, operanti nel settore dell'artigianato artistico, l'iscrizione viene deliberata dal Comitato di cui al successivo articolo 9 e solo le imprese iscritte all'Albo possono avvalersi del contrassegno di origine e qualità.

Qualora all'impresa, venisse revocato l'utilizzo dei contrassegno di origine e qualità dalla Giunta regionale, previa proposta del Comitato, per decadenza dei requisiti di ammissibilità, automaticamente l'impresa viene cancellata dall'albo speciale di cui al I' comma del presente articolo.

 

Art. 9

Istituzione e compiti del Comitato Regionale per la tutela e la valorizzazione

dell'artigianato artistico

 

E' istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato Regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico il quale:

a) propone alla Giunta Regionale le lavorazioni artistiche e le aziende meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa delle motivazioni derivanti dall'analisi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 7;

b) iscrive, aggiorna e tiene l'Albo regionale speciale delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico;

c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione ed a una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;

d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta Regionale per una più efficace attuazione della presente legge;

e) propone al Consiglio Regionale le integrazioni o le modifiche dei settori di cui al 3° comma del precedente art. 3;

f) propone alla Giunta Regionale, nell'ambito dei settori individuati nella presente legge, all'art. 3, le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno;

g) vigila sull'uso appropriato del contrassegno e propone alla Giunta Regionale l'entità della sanzione pecuniaria per l'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità che va da un minimo di due a un massimo dì 20 milioni di lire, fatte salve, Mi materia le nonne del codice penale;

h) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla Giunta Regionale per una più efficace attuazione della presente legge.

Per l'attuazione del punto a) del presente articolo il Comitato può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi ed indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

Il Comitato è costituito da personale dipendente esperto e competente nelle materie previste dal presente titolo I. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, può stabilire di avvalersi dì professionisti esterni alla struttura regionale, competenti in materia, come supporto al Comitato assunti con contratto a termine di collaborazione coordinata e continuativa. Alla costituzione del Comitato, al personale da assegnare, alle spese di funzionamento, provvede la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo II

Interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici

 

Art. 10

Obiettivi

 

Nell'ambito degli obiettivi prefissati dall'art. 1 della presente legge lo comma, lett. b), l'Assessorato all'urbanistica, nel quadro delle politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso dei territorio: definite nel piano urbanistico territoriale regionale e da attuare da parte dei Comuni con i piani regolatori generali, sono favoriti gli insediamenti dell'artigianato produttivo all'interno di aree attrezzate e il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici. Gli incentivi, dì cui al presente titolo, vengono disposti tenuto conto delle corrispondenti misure eventualmente previste dalle norme regionali in materia di assetto del territorio.

Art. 11

Interventi

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 10 della presente legge, la Regione istituisce un fondo gestito dall'Assessorato all'urbanistica con il quale sono finanziati annualmente ai Comuni programmi presentati, entro il 31 marzo di ogni anno per:

a) la realizzazione di centri integrati per l'artigianato produttivo e di servizio;

b) il mantenimento o il reinserimento di attività dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, con particolare riferimento a progetti di recupero, anche integrati, di contenitori dismessi, pubblici o privati;

c) la qualificazione, la razionalizzazione e il completamento delle aree per gli insediamenti artigiani previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, con particolare riferimento alla realizzazione primaria e secondaria e di opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ed alla sistemazione dei luoghi secondo la normativa nazionale vigente in materia.

I programmi di cui al I' comma della presente legge vengono realizzati:

1 ) direttamente dai Comuni, singoli o associati o consorziati;

2) dal Comuni con il concorso delle imprese singole, associate o consorziate;

3) direttamente da imprese singole, associate o consorziate.

I soggetti di cui al comma, punto 3) sono tenuti a rendicontare ai Comuni interessati della corretta attuazione delle opere ammessa a finanziamento.

Il fondo è utilizzato:

a) quale fondo di rotazione per finanziamenti a tasso zero della durata massima di tre anni;

b) per l'azzeramento degli interessi sui mutui accesi dai Comuni o dagli altri soggetti indicati dal comma 2, fino ad un massimo di cinque anni.

Il fondo è alimentato, oltre che dalle dotazioni annuali della Regione, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle rate relative al suo utilizzo quale fondo di rotazione.

Il fondo è ripartito nelle cinque provincie in parti uguali, salvo variazioni adottate con delibere del Consiglio Regionale sulla base di motivate esigenze poste dagli Enti all'Assessorato all'urbanistica e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2) non presentino i programmi entro il termine fissato dal 1° comma.

La ripartizione e l'assegnazione dei fondi viene deliberata entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Titolo III

Formazione professionale e occupazione del comparto

 

Art. 12

Finalità e tipologia degli interventi

 

La Regione programma interventi di formazione nel settore dell'artigianato con particolare riferimento all'artigianato artistico.

Il Consiglio Regionale definisce, nell'ambìto dei piani pluriennali e nei programmi annuali delle attività formative predisposte, ai sensi della normativa regionale vigente nel settore della formazione, le iniziative da assumere nel comparto, sulla base delle richieste effettuate e sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

La tipologia degli interventi formativi è definita dai piani e dai programmi di cui al 2° comma del presente articolo.

In tale ambito, particolare rilievo è dato alla formazione imprenditoriale, attraverso l'individuazione di specifiche iniziative da realizzare anche con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati.

Nello stesso piano sono previste, altresì attività formative in materia di esportazioni e interventi speciali a sostegno dell'artigianato tradizionale e artistico.

 

Art. 13

Modalità di svolgimento dell'attività formativa

 

La Regione favorisce la formazione nel settore, anche attraverso il metodo dell'alternanza scuola-lavoro, utilizzando, con apposite convenzioni, aziende o botteghe-scuola in possesso dei necessari requisiti preventivamente accertati e riconosciuti dagli enti delegatari in materia di formazione professionale.

Nei piani pluriennali e nei programmi annuali, di cui all'art. 12, comma 2, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e di formazione-lavoro ed alla bottega scuola.

Con apposito regolamento regionale, approvato dal Consiglio Regionale saranno disciplinate le modalità di attuazione della formazione professionale nelle botteghe-scuola, il regolamento viene approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta congiunta degli Assessori alla formazione professionale e all'artigianato, scaduto tale termine il Presidente della Giunta Regionale, nomina un Commissario ad acta, che deve provvedere entro 30 giorni dalla nomina.

La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane, attraverso l'attività formativa, di cui al comma del presente articolo, di soggetti appartenenti alle categorie protette.

 

Art. 14

Incentivi per le attività formative

 

La misura dei corrispettivi dovuti alle imprese artigiane per le attività formative svolte presso le stesse è determinata dal piano pluriennale e dal programma annuale di formazione professionale.

L'entità dell'onere relativo alle attività formative riguardanti il settore dell'artigianato è definito nell'ambito dei piani pluriennali di cui all'articolo 12 della presente legge e del piano annuale della Regione.

 

Art. 15

Ampliamento e creazione di nuove imprese artigiane. Beneficiari

 

I soggetti, che hanno svolto attività formativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14, possono promuovere nuove imprese, al fine di sviluppare l'imprenditoria attraverso la tutela e la valorizzazione dell'artigianato calabrese.

Sono beneficiari le imprese costituite sia sotto forma individuale che sotto forma societaria, sia come impresa familiare, sono privilegiati, altresì, le cessioni di azienda nell'ambito delle imprese familiari.

Possono altresì, ampliare l'attività produttiva e usufruire dei benefici dei successivi artt. 16, 17 e 18, le imprese artigiane che hanno come obiettivo l'ampliamento della base occupazionale.

 


Art. 16

Agevolazioni finanziarie e spese ammissibili

 

Alle imprese indicate all'art. 15 viene concesso, con le procedure indicate dal successivo art. 18, un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese di investimento, congiuntamente ad un contributo in conto interessi o in conto canoni non superiore al 30% dell'intero investimento verrà erogato in forma attualizzata. Sono ritenute spese ammissibili, le spese di investimento relative a:

a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;

b) acquisto, ristrutturazione e costruzione di fabbricati;

c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;

d) acquisto di brevetti, marchi, software;

e) marketing operativo e strategico, studi di fattibilità e progettazioni, in misura non superiore al 2% delle spese di investimento.

La Regione Calabria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, si avvale della Fincalabra S.p.A.

Le garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing previste dal presente articolo, rientrano tra le garanzie reali.

 

Art. 17

Fondo per le agevolazioni finanziarie

 

Per la concessione dei contributi in conto capitale e dei contributi in conto interesse o in conto canoni, previsti dal precedente articolo 16, 1' comma, è costituito presso la Fincalabra S.p.A. un apposito fondo. Il fondo è alimentato dai contributi della Regione Calabria ed è determinato annualmente con legge di bilancio.

 

Art. 18

Procedure

 

Al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie previste dagli artt. precedenti, le imprese indicate dal precedente articolo 15, presentano all'Assessorato all'artigianato dall' 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, una domanda con allegato un progetto d'impresa per un importo non superiore ad un miliardo e deve contenere:

a) gli obiettivi produttivi e occupazionali valutati nell'ambito delle tendenze dei mercato o dei servizi che si intendono produrre;

b) la descrizione dell'investimento;

c) la copertura finanziaria in relazione ai mezzi propri da produrre a completamento dell'investimento;

d) il progetto tecnico, con allegato il certificato di compatibilità urbanistica relativo agli interventi da effettuare, nei casi previsti dall'art. 16, 31 comma lett. b);

e) la documentazione comprovante la costituzione dell'impresa e l'esistenza degli altri requisiti previsti dal precedente articolo 15;

f) il piano di formazione di cui al I I comma del precedente articolo 15.

L'Assessorato all'artigianato trasmette le domande di agevolazioni finanziarie a Fincalabra S.p.A. che provvede ad istruirle, a formare la graduatoria e successivamente dopo l'approvazione di cui al successivo comma 5 ad erogare le agevolazioni medesime, secondo le procedure definite nel piano di indirizzo annuale, approvato dal Consiglio Regionale entro il 31 maggio di ogni anno, su proposta dell'Assessore all'artigianato e deve contenere: le priorità di concessione delle agevolazioni finanziarie, la capacità finanziaria annuale da concedere a Fincalabra S.p.A., la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing, i compensi a Fincalabra S.p.A per l'attività svolta nell'attuazione del presente titolo.

L'erogazione del contributo in conto capitale e in conto interessi è subordinato all'effettuazione dell'investimento, dimostrato attraverso la realizzazione di stati di avanzamento stabiliti nel numero piano d'impresa, ma non superiori a 4 per un tempo massimo di realizzazione dell'investimento di mesi 24.

La concessione delle agevolazioni finanziarie è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di presentazione e in base alle priorità di concessione delle agevolazioni stabilite annualmente nel piano di indirizzo di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

La Fincalabra S.p.A. trasmette all'Assessorato all'artigianato la graduatoria che provvede successivamente a trasmetterla al Consiglio Regionale, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento in Assessorato. Insieme alla graduatoria l'Assessorato all'artigianato trasmette il rendiconto delle domande ricevute e delle agevolazioni concesse ed erogate. Dopo l'approvazione del Consiglio Regionale, nei successivi 60 giorni la Giunta Regionale comunica all'impresa beneficiaria dei finanziamenti, il decreto di concessione.

L'Assessorato all'artigianato esercita controlli, anche ispettivi, in merito all'attuazione della presente legge. Le risultanze dei controlli possono determinare, anche la revoca del decreto di concessione dei finanziamenti, che avverrà con delibera motivata di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato.

L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è considerata decaduta dalle stesse, qualora sia accertata la non sussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dal presente titolo.

Per le imprese ammesse al finanziamento vi è il divieto di cumulo con altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie e di altri Enti pubblici.

 

Titolo IV

Disposizioni finanziarie

 

Art. 19 - Norma finanziaria

 

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 2000, si fa fronte con i fondi previsti al capitolo 7001202 del bilancio e della relativa legge finanziaria. Per gli anni successivi verrà istituito apposito capitolo nel bilancio e nella legge finanziaria che l'accompagna.

 

ART. 20 - Entrata in vigore

 

La presente legge entra in vigore dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.