Progetto di legge n. 208
NORME DI ATTUAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E LORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
TITOLO I
LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALEArt. 1
Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria
e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita dalla Regione Calabria nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il servizio sanitario regionale.
2. Il servizio sanitario regionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi dei bisogni di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
3. I livelli essenziali ed uniformi di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale e regionale e riguardano:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
4. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui al precedente comma 3 attraverso le Aziende Sanitarie Locali avvalendosi anche delle Aziende Ospedaliere e degli altri soggetti accreditati.
5. I livelli essenziali ed uniformi di assistenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi del Piano sanitario nazionale definiscono le garanzie che il servizio sanitario regionale si impegna ad assicurare nei confronti dei cittadini, al fine di realizzare la coerenza tra l'obiettivo generale di tutela della salute ed il finanziamento a disposizione del servizio sanitario regionale.Art. 2
Oggetto e finalità1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione riordina il servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, cosi come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, di seguito denominato decreto legislativo di riordino.
2. Più specificatamente la presente legge:
a) detta norme sulle procedure e strumenti della programmazione sanitaria regionale e sulla organizzazione del servizio sanitario regionale;
b) disciplina le modalità di nomina degli organi e degli organismi collegiali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
c) definisce le modalità organizzative delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
d) definisce le modalità di partecipazione degli enti locali nonché la partecipazione dei cittadini e degli organismi di tutela dei diritti dell'utenza;
e) indica i criteri per l'integrazione delle funzioni di assistenza sanitaria con quelle di assistenza sociale.
3. Sono atti della programmazione sanitaria regionale:
a) il piano sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione;
b) i piani attuativi locali delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
c) le intese e gli accordi fra diverse aziende ed enti pubblici e privati.
4. Sono atti rilevanti per la programmazione sanitaria di ambito regionale:
a) la relazione sanitaria regionale;
b) le relazioni sanitarie aziendali.Art. 3
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale1. E' istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria regionale (in seguito Conferenza Permanente) quale organismo rappresentativo delle autonomie locali con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello regionale e locale.
2. La conferenza permanente di cui al presente articolo è composta:
a) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie;
b) dai presidenti regionali di ANCI, UPI, UNICM e ANPCI;
c) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede.
3. L'Assessore alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore presente legge, procede all'insediamento della Conferenza Permanente che, nella prima seduta, elegge, al suo interno, un comitato esecutivo formato da tre componenti.
4. Per la elezione del comitato esecutivo ogni componente esprime massimo una preferenza. La Conferenza Permanente, entro sessanta giorni dall'insediamento, approva un proprio regolamento di funzionamento e, nell'attesa, si applica il regolamento del Consiglio Comunale della città capoluogo di Regione.
5. La Giunta Regionale prima di procedere alla approvazione della proposta di piano sanitario regionale da trasmettere al Consiglio Regionale acquisisce il parere della Conferenza Permanente. Tale parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il quale il parere si intende favorevolmente acquisito. La Giunta Regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza Permanente.
6. Ai lavori della Conferenza Permanente, se richiesto, partecipano i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, il dirigente del dipartimento sanità della Regione nonché altri dirigenti dello stesso dipartimento in relazione alla specifiche problematiche da trattare.
7. Il dipartimento sanità della Regione assicura il supporto necessario per il funzionamento della Conferenza Permanente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.Art. 4
Piano Sanitario Regionale1. Il Piano sanitario regionale è predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale.
2. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge il Piano sanitario regionale per il triennio 2002 - 2005 sarà presentato dalla Giunta Regionale.Art. 5
Piani Attuativi Locali1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del Piano sanitario regionale le aziende sanitarie locali ed ospedaliere adottano i piani attuativi locali.
2. Il piano attuativo locale e lo strumento di programmazione attraverso il quale le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, in relazione alle risorse assegnate ed ai vincoli del piano sanitario regionale, programmano le proprie attività su base triennale.
3. Il piano attuativo si articola in programmi annuali di attività ed è adottato ed approvato secondo le procedure di cui ai successivi commi.
4. Il piano attuativo, in esecuzione di quanto previsto dalla programmazione regionale e, per le Aziende sanitarie locali, anche sulla base degli indirizzi formulati dalla Conferenza dei Sindaci, e per le aziende ospedaliere dalla Conferenza Permanente, contiene:
a) le attività da svolgere, in rapporto agli obiettivi determinati ed ai livelli di assistenza da raggiungere nonché le risorse finanziarie che attribuisce alle proprie strutture;
b) i livelli di qualità delle prestazioni assistenziali e le modalità di fruizione di servizi;
c) le modalità di integrazione tra servizi sociali e sanitari;
d) le modalità ed i termini di attuazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate anche ai fini della individuazione dei relativi percorsi assistenziali;
e) gli strumenti per lo sviluppo in rete dei servizi ospedalieri sia in ambito aziendale che in ambito interaziendale;
f) le azioni conseguenti agli impegni assunti in sede di adozione e aggiornamento annuale della carta dei servizi;
g) le forme della partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni rappresentative degli utenti.
5. Il piano attuativo deve, altresì, indicare:
a) gli obiettivi e i risultati di gestione da raggiungere attraverso l'utilizzo del sistema di budget;
b) gli strumenti ed i sistemi per il controllo qualitativo e gestionale dei risultati;
c) l'attribuzione delle risorse alla proprie strutture organizzative e l'individuazione dei settori e delle quote di attività per le quali sono previste iniziative di concertazione interaziendale e di contrattazione con istituzioni private, prevedendone gli esiti organizzativi, economici e finanziari;
d) le necessità di risorse materiali e di personale e le loro modalità di reperimento;
e) i piani di investimento per il potenziamento e l'ammodernamento strutturale e per l'acquisizione di tecnologie sanitarie sulla base delle risorse assegnate e di quelle comunque disponibili a questo fine.
6. La Giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente detta gli indirizzi per la predisposizione dei piani attuativi; per l'anno 2002 la Giunta vi provvede entro dieci giorni dalla data di approvazione del Piano Sanitario Regionale.
7. La Conferenza dei sindaci, entro il 30 novembre, detta gli indirizzi all'Azienda sanitaria per l'elaborazione del piano attuativo locale; il direttore generale dell'Azienda sanitaria provvede entro il 30 dicembre ad adottare il piano attuativo ed il programma del primo anno di attività, previo parere della Conferenza dei sindaci che deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento, trascorso il quale il parere si intende acquisito. Il direttore generale deve comunque motivare le decisioni assunte in difformità al parere della Conferenza.
8. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, con le modalità di cui comma precedente, provvede a trasmettere il piano attuativo ed il programma del primo anno di attività alla Giunta regionale ed alla Conferenza Permanente Regionale.
9. La Giunta regionale , entro sessanta giorni , approva i piani attuativi ed i programmi del primo anno di attività delle Aziende sanitarie, e procede al controllo della conformità dei piani attuativi locali agli atti della programmazione regionale; per le aziende ospedaliere acquisisce il parere della Conferenza permanente che deve essere espresso entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento, trascorso il quale il parere si intende acquisito. La Giunta regionale deve comunque motivare le decisioni assunte in difformità al parere della Conferenza permanente.
10. Il mancato rispetto da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere dei termini di cui al comma 4 e 5 nonché di quelli previsti dalle disposizioni vigenti per l'adozione degli atti di bilancio, comporta la decadenza dell'incarico di Direttore Generale e la conseguente risoluzione del contratto.TITOLO II
L'AGENZIA REGIONALE DEI SERVIZI SANITARIArt. 6
L'Agenzia regionale dei Servizi Sanitari1. E' istituita l'Agenzia regionale per i servizi sanitari. Con successivo atto di indirizzo il relativo regolamento di organizzazione e di funzionamento.
TITOLO III
LE AZIENDE SANITARIE LOCALI E LE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONALIArt 7
Aziende Sanitarie Locali1. Le Aziende sanitarie locali informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi.
2. Le aziende agiscono mediante atti di diritto privato; i contratti di fornitura di beni e servizi, il cui importo sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale.
3. Gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali sono quelle di cui all'articolo ----- della legge regionale n.--- del ------. Le Aziende sanitarie locali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal decreto legislativo di riordino per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate.
4. Nel duplice ruolo di tutela della salute della popolazione ed erogazione di prestazioni sanitarie svolto dalle aziende sanitarie le stesse provvedono:
a) ad assicurare i livelli essenziali di assistenza nel proprio ambito territoriale avvalendosi dei soggetti erogatori accreditati dalla regione, garantendo l'equilibrio tra il finanziamento assegnato dalla regione tramite le quote capitarie e le spese per l'acquisizione delle prestazioni e dei sevizi.
b) a gestire i propri presidi e servizi territoriali, garantendo l'equilibrio tra la remunerazione, tariffaria e non, delle prestazioni erogate e i costi di gestione.Art. 8
Aziende Ospedaliere ed Azienda Policlinico1. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere di cui alla legge regionale del ______________ n. ______ L.R. nn ________ del _____________ , sono confermati per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla scadenza del termine previsto dal precedente comma le aziende ospedaliere dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino ed una situazione di equilibrio economico.
3. La Regione alla fine del biennio procede a verificare il possesso dei requisiti e dell'equilibrio economico delle aziende ospedaliere; ove permanga la carenza dei requisiti la regione attiva la procedura per la revoca della costituzione in azienda ed individua l'azienda sanitaria subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi; ove i requisiti sussistano la regione procede ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino.
4. Alle Aziende ospedaliere ed all'Azienda Policlinico, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.TITOLO IV
ORGANI ED ORGANISMI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE REGIONALIArt. 9
Direttore generale1. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'azienda, sono riservati al direttore generale.
2. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'articolo 20, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al precedente articolo 10, è responsabile della gestione complessiva dell'azienda e nomina i responsabili delle strutture dell'azienda.
4. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.
5. Il direttore generale si avvale del Collegio di Direzione per le attività ivi indicate.
6. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies del decreto legislativo di riordino.
7. Il Presidente della Giunta regionale all'atto della firma del contratto fissa, su proposta dell'Assessore alla sanità, in via generale:
a) i criteri di valutazione dell'attività del direttore generale in relazione agli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale e con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari;
b) definisce ed assegna gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse.
8. L'efficacia della nomina del direttore generale è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Direttore Generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina e, comunque, entro sessanta giorni dalla vacanza dell'ufficio.
9. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile.
10. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale la regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 11 del presente articolo e sentita la Conferenza dei Sindaci ovvero per le aziende ospedaliere la Conferenza permanente procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine; la presente disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo di riordino.
11. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo di riordino e senza necessità di valutazioni comparative.
12. I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima che fissa la durata dell'incarico, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo di riordino. Il direttore generale delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 del decreto delegato, è nominato d'intesa con il rettore dell'Università interessata.
13. L'elenco dei direttori generali è formato , previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e viene aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno; coloro che sono già inseriti nell'elenco possono integrare la documentazione ad ogni aggiornamento annuale.
14. All'accertamento e verifica dei requisiti degli aspiranti alla nomina provveda una apposita commissione nominata dalla Giunta regionale fra esperti.
15. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato, tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato. La stipula del contratto deve intervenire entro quindici giorni dalla nomina.
16. Il Presidente della Giunta regionale all'atto della firma del contratto, su proposta dell'Assessore alla sanità, fissa i criteri di valutazione e gli obiettivi di salute.
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono altresì a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto delegato.
18. Non può gravare sul bilancio dell'azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente.
19. Decorso il periodo indicato nel provvedimento di nomina, il rapporto di lavoro si risolve.
20. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine di 18 mesi, provvede, previa deliberazione della Giunta medesima, alla valutazione dei risultati della gestione e procede alla conferma dell'incarico o alla risoluzione del contratto.Art. 10
Incompatibilità e cause di decadenza del direttore generale.1. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale al momento della nomina, spetta al presidente della Giunta regionale.
2. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della giunta regionale al direttore generale il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuovere le cause, dandone notizia al presidente della giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.
3. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto delegato, è sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina.
4. La decadenza dalla nomina di direttore generale avviene altresì, nei seguenti casi:
a) assenza o impedimento dall'ufficio per un periodo superiore a centottanta giorni;
b) superamento del settantesimo anno di età;
c) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
5. La decadenza del direttore generale può essere dichiarata, anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalle leggi regionali di programmazione sanitaria , per gli adempimenti concernenti là predisposizione dei piani attuativi, degli atti di bilancio e, per la mancata adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti generali.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi, il Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, dichiara la decadenza.
7. Al direttore generale subentra il direttore delegato sostituto o ,in mancanza di quest'ultimo, il più anziano per età tra i direttori amministrativo e sanitario, fino alla nomina del nuovo direttore generale.
8. Le medesime clausole di integrazione contrattuale sono previste anche nel contratto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario.
9. Nei casi di decadenza, in alternativa al subentro di cui al comma 7, il Presidente della giunta regionale può procedere al commissariamento dell'azienda, motivando il ricorso a tale procedura. In tali casi il presidente della giunta regionale provvede, su deliberazione della giunta medesima, alla nomina di un commissario che sia nell'apposito elenco Regionale. Il commissario ha tutti i poteri e le responsabilità del direttore generale ma adotta gli atti urgenti ed indifferibili e resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.
10. Della decadenza del direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere , nonché dei casi di commissariamento della medesima, è data informazione alla Conferenza Permanente.
11. Per le aziende ospedaliere di cui all'articolo 4 il presidente della giunta regionale informa il rettore della università interessata delle dichiarazioni di decadenza di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, lettere a) e b). Le dichiarazioni di decadenza di cui al comma 3, lettera c) ed al comma 4, sono effettuate dal presidente della giunta regionale previo parere del rettore dell'università interessata. Al commissariamento aziendale il presidente della giunta regionale provvede, informando preliminarmente il rettore dell'università.
12. La dichiarazione di decadenza dalla nomina è sempre motivo di risoluzione del contratto.Art. 11
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario.1. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale e ad essi si applicano le norme di cui al decreto legislativo di riordino.
2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro responsabilità e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
3. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.
4. Le attribuzioni e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore sanitario sono quelle stabilite nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo valgono le disposizioni al riguardo contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, N° 502 e sue successive modificazioni ed integrazioni.Art. 12
Il Collegio sindacale1. Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 502/92 e s.i.m. Esso rappresenta un organo istituzionale esclusivo dell'Azienda.
2. I componenti del Collegio sindacale ispirano l'esercizio delle rispettive funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa, favorendo costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione, con particolare riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti che più incidono sul processo di programmazione e gestione dell'Azienda.
3. Il Collegio sindacale ottempera ai seguenti compiti:
a) verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce trimestralmente alla Regione sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti qualora vi sia fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette con cadenza semestrale apposita relazione sull'andamento delle attività dell'Azienda al Presidente della Conferenza dei Sindaci.
4. I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
5. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri di cui due designati dal Consiglio Regionale, uno designato dal Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, uno dal Ministro della Sanità e uno della Conferenza dei Sindaci.TITOLO V
L'ATTO AZIENDALE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE REGIONALIArt. 13
L'Atto Aziendale1. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali le azienda sanitarie ed ospedaliere sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonoma imprenditoriale.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle azienda sanitarie ed ospedaliere sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e criteri di cui ai successivi commi.
3. La natura giuridica dell'atto aziendale è quella di atto regolamentare avente natura di strumento di autogoverno dell'azienda con massima e originaria espressione dell'autonomia imprenditoriale con prospettiva e termini privatistici e costituisce atto di organizzazione e di funzionamento dell'azienda.
4. L'atto aziendale:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda e individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale soggette a rendicontazione analitica;
b) definisce e specifica le norme di diritto privato che l'azienda utilizzerà per l'appalto e la contrattazione diretta dei contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria;
c) provvede alla individuazione, articolazione e funzionamento del distretto sulla base di quanto stabilito nell'articolo 6 della presente legge;
d) disciplina la organizzazione ed il funzionamento su base dipartimentale dei presidi ospedalieri;
e) disciplina le modalità di nomina e di affidamento delle attribuzioni al direttore amministrativo e al direttore sanitario, tenuto conto di stabilito dall'articolo 3-bis del decreto legislativo di riordino, nonché al dirigente medico di presidio ospedaliero, al direttore di distretto, al dirigente di dipartimento, ai dirigenti responsabili di struttura e degli altri incarichi di natura professionale tenuto conto di quanto al riguardo stabilito dall'articolo 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15 quinquies, del decreto legislativo di riordino;
f) definisce scopo, visione e missione aziendale;
g) definisce il modello organizzativo dell'azienda, la sua articolazione strutturale e funzionale, la disciplina dei livelli di competenza e di responsabilità, le linee strategiche generali per la l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali nonché la distinzione fra funzioni di "staff" e in "line" e fra funzioni di "indirizzo strategico" e di "gestione operativa". Definisce le modalità del decentramento e della delega dei poteri, compiti e funzioni con esplicita riserva di integrazione e modifiche;
h) definisce gli obiettivi strategici dell'azienda nel medio - lungo periodo.
5. I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, entro 45 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto stabilito nel presente articolo, adeguano l'atto aziendale da sottoporre alla approvazione della Giunta regionaleTITOLO VI
LE STRUTTURE DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE
LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE REGIONALIArt. 14
Il Distretto1. Le aziende sanitarie locali sono articolate in distretti; in ciascuna azienda il distretto è individuato nell'atto aziendale di cui all'articolo 10 della presente legge, garantendo di norma una popolazione almeno 60.000 abitanti. In deroga a tale disposizione le singole direzioni aziendali potranno individuare nell'atto aziendale distretti una popolazione inferiore a 60.000 abitanti in considerazioni di evidenti e specifiche caratteristiche geomorfologiche del territorio di competenza o della bassa densità della popolazione residente da documentare adeguatamente.
2. Il distretto assicura i servizi d'assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri.
3. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
4. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato d'autonomia tecnico - gestionale ed economico - finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda.
5. Per ciascun distretto deve essere predisposto il programma delle attività per il territorio di competenza, basato sul principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative.
6. Il programma di cui al comma precedente determina, altresì, le risorse per l'integrazione socio - sanitaria di cui al successivo articolo 8 e le quote rispettivamente a carico dell'azienda e dei comuni. Il programma delle attività territoriali è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei Sindaci di distretto, dal direttore del distretto ed è approvato dal Direttore Generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con 2 comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.
7. Per ogni distretto è costituito il Comitato dei Sindaci di distretto. Il Comitato dei Sindaci di distretto è composto da tutti i sindaci dei comuni facenti parte del distretto; è presieduto dal sindaco del comune che presenta il maggior numero di popolazione residente; alle riunioni del Comitato partecipa obbligatoriamente il direttore del distretto. Le modalità di funzionamento del comitato sono quelle che regolamentano la Giunta Comunale. Il comitato dei sindaci di distretto esprime parere sul programma delle attività territoriali proposto dal direttore di distretto e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal programma delle attività territoriali.
8. Nell'atto aziendale, il direttore generale disciplina l'organizzazione del distretto in modo da garantire alla popolazione residente:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegata dai comuni.
d) l'assistenza specialistica ambulatoriale;
e) le attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
f) le attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;
g) le attività o servizi rivolti a disabili ed anziani;
h) le attività o servizi di assistenza domiciliare integrata;
i) le attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale.
9. Trovano collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative dei dipartimenti territoriali e misti con particolare riferimento ai servizi alla persona.
10. Per ogni distretto è previsto un Direttore di Distretto; il Direttore di distretto:
a) realizza le indicazioni della direzione aziendale;
b) gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi;
c) realizza l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale;
d) supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto.
11. Il dirigente di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
12. L'incarico di dirigente di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione. L'incarico è affidato ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto aziendale di cui al successivo articolo 10, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter del D.Lgs di riordino.
13. Oltre che ai dirigenti di cui al comma precedente l'incarico di direttore di distretto può essere conferito a un medico convenzionato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DLgs di riordino, da almeno 10 anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza.
14. L'atto aziendale disciplina l'attribuzione al Direttore del distretto dei compiti, comprese le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.
15. L'incarico di Direttore di distretto è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavorò, in caso di:
a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento area sanitaria territoriale dell'azienda;
b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) responsabilità grave e reiterata;
d) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
16. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può rescindere il rapporto di lavoro con il Direttore di distretto, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali.Art. 15
Gli Ospedali ed il Presidio Ospedaliero Unico1. Al fine di omogeneizzare ed integrare la funzione dell'assistenza ospedaliera, viene istituito presso ogni Azienda Sanitaria Locale, il Presidio Ospedaliero Unico, al quale afferiscono gli Ospedali dell'Azienda.
2. I Presidi Ospedalieri Aziendali e le Aziende Ospedaliere, si articolano in Dipartimenti, articolati in unità organizzative complesse e semplici.
3. Al Presidio Ospedaliero Aziendale è preposta una Direzione sanitaria, affidata ad un Direttore sanitario, una Direzione amministrativa, cui è preposto un Dirigente amministrativo, e da strutture di staff classificabili come semplici e complesse. Gli Ospedali dell'Azienda sono Plessi ospedalieri del Presidio presso i quali vengono dislocate le strutture produttive dei Dipartimenti. A ciascun Plesso ospedaliero è assegnata una unità organizzativa di Direzione Sanitaria ed una unità organizzativa Amministrativa.
4. Nell'ambito delle risorse assegnate, il Presidio Ospedaliero Aziendale è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda Sanitaria Locale.Art. 16
Il Dipartimento1. Il Dipartimento è una struttura di coordinamento e di direzione con compiti di orientamento, consulenza e supervisione.
2. Il Dipartimento, a seconda della sua tipologia, è costituito da strutture organizzative, semplici e complesse, che hanno comuni finalità.
3. Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia e responsabilità nell'ambito di un modello gestionale ed organizzativo comune volto a fornire una risposta unitaria, efficiente e completa. A tal fine il Dipartimento adotta protocolli uniformi per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali, didattici, di ricerca, ed economico-finanziari.
4. I Dipartimenti dell'Azienda sono individuati come Dipartimenti strutturali e Dipartimenti funzionali. Comunque siano definiti rappresentano il modello operativo dell'Azienda e svolgono attività professionali e gestionali mediche, tecnico-sanitarie e tecnico-amministrative. A loro sono assegnate le risorse necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite.
5. Gli obiettivi che s'intendono perseguire attraverso la realizzazione dell'organizzazione dipartimentale sono:
a) la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e tecnologiche e strutturali;
b) il miglioramento dell'efficienza gestionale, dei processi di coordinamento e di controllo, della qualità delle prestazioni erogate, del livello di umanizzazione delle strutture interne al singolo Dipartimento, del rapporto tra Direzione generale e direzione delle singole strutture;
c) il miglioramento e l'integrazione dell'attività di formazione e aggiornamento;
d) la razionalizzazione e lo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici e di quelli volti a garantire la continuità assistenziale anche all'esterno dei Dipartimenti.
6. In rapporto alla caratterizzazione organizzativo-funzionale si distinguono:
a) Dipartimento strutturale, aggregazione organizzativa e funzionale di strutture che assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con l'Azienda e con gli altri dipartimenti e/o macrostrutture organizzative secondo il regolamento Aziendale. Esso è dotato di autonomia gestionale ed è soggetto a rendicontazione analitica;
b) Dipartimento funzionale, aggregazione di strutture con il compito dellintegrazione funzionale delle attività delle singole strutture componenti finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi. Una medesima struttura, complessa o semplice, può far parte di più Dipartimenti funzionali, oltre che del proprio Dipartimento strutturale. Qualora se ne ravvisi la convenienza, può entrare a far parte del Dipartimento funzionale non una singola struttura ma l'intero Dipartimento strutturale cui la medesima appartiene. Ai Dipartimenti funzionali si applicano, per quanto compatibili, i criteri e le modalità organizzative rappresentati per i Dipartimenti strutturali.
7. Qualora ne ricorrano le condizioni, possono essere previste collaborazioni con altre Aziende sanitarie Regionali che prevedano la delega e/o l'associazione per lo svolgimento di compiti e funzioni in modo da garantire una migliore efficacia ed efficienza degli interventi, in particolare per ciò che concerne i servizi erogati. Tale collaborazione si può sostanziare attraverso atti che prevedano:
a) la creazione di strutture complesse interaziendali, con personale operante nelle aziende interessate;
b) la creazione di dipartimenti interaziendali, mediante l'aggregazione di strutture complesse delle aziende interessate.
8. Lo strumento della delega ad altra azienda per la gestione di attività che non è conveniente sviluppare autonomamente per problemi funzionali (come la carenza di specifiche professionalità o dimensione delle attività che non giustificano l'acquisizione diretta di tali professionalità) o economici.Art. 17
Strutture organizzative del Dipartimento1. Le Strutture organizzative sono articolazione del Dipartimento con specifico riferimento specialistico e/o organizzativo.
2. Nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale vengono individuate sia strutture semplici a valenza dipartimentale sia strutture semplici articolazioni della struttura complessa di riferimento.
3. Il Responsabile di Struttura organizzativa ha piena autonomia professionale nell'ambito delle prerogative clinico-assistenziali. Per gli aspetti organizzativi e gestionali l'autonomia è esercitata nell'ambito delle direttive stabilite dal Comitato di Dipartimento.
4. In ogni Dipartimento è istituita una Unità organizzativa amministrativa, per le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione del Dipartimento.
5. In ogni Dipartimento è istituito il Coordinamento dei servizi infermieristici e/o tecnici di Dipartimento.Art. 18
Funzioni del Dipartimento strutturale1. Il Dipartimento strutturale svolge funzioni di coordinamento, di indirizzo, di direzione e di valutazione dei risultati conseguiti. Le funzioni del Dipartimento strutturale comprendono in particolare:
a) Definizione dei progetti e programmi, individuazione degli obiettivi prioritari, allocazione delle risorse e dei mezzi, il tutto funzionale ed a supporto della Direzione Generale e nei confronti delle strutture ad esso afferenti;
b) Coordinamento e guida nei confronti del livello operativo e verifica dei risultati conseguiti, concorrenti al processo di revisione periodica delle strategie aziendali e dell'assetto organizzativo e produttivo;
c) Studio, applicazione e verifica dei sistemi (linee guida, protocolli) per conferire la massima omogeneità alle procedure organizzative, amministrative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature;
d) Studio e applicazione di sistemi informatici di gestione in rete all'interno del Dipartimento e tra dipartimenti per l'interscambio di informazioni e di immagini nonché per l'archiviazione unificata e centralizzata dei dati;
e) Individuazione e promozione di nuove attività e modelli operativi nello specifico campo di competenza;
f) Organizzazione della didattica;
g) Gestione del budget assegnato al Dipartimento.
2. I Dipartimenti dell'area ospedaliera (Aziende sanitarie locali ed Aziende Ospedaliere), oltre alle funzioni di cui al comma 1, svolgono altresì le seguenti:
a) Utilizzazione ottimale ed integrata degli spazi assistenziali e non assistenziali, del personale e delle apparecchiature finalizzata alla migliore gestione delle risorse, alla massima efficacia delle prestazioni nonché alla razionalizzazione dei costi;
b) Coordinamento tra le attività del Dipartimento e le attività extra ospedaliere per una integrazione dei servizi nel territorio e nei distretti, nonché con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta al fine di realizzare il raccordo tra ospedale e strutture territoriali per la definizione del piano di dimissione del paziente e gestione del successivo follow up, garantendo la continuità assistenziale;
c) Promozione di iniziative volte ad umanizzare l'assistenza all'interno delle strutture dipartimentali;
d) Valutazione e verifica della qualità dell'assistenza fornita da effettuarsi adottando le opportune metodiche con particolare riguardo alle prestazioni fornite ai pazienti, alle verifiche delle procedure e dei risultati ottenuti, al miglioramento delle conoscenze e dei circuiti interni comunicativi, all'ottimizzazione delle risorse;
e) Organizzazione dell'attività libero-professionale aziendale.Art. 19
Direttore di Dipartimento strutturale1. Il Direttore di Dipartimento, assume le funzioni di direzione e coordinamento delle attività con particolare riguardo alla componente tecnico-gestionale.
2. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore generale tra i Direttori di strutture complesse facenti parte del Dipartimento medesimo. Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione è scelto dal Direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione.
3. La durata dell'incarico è prevista per un periodo non superiore a tre anni e lo stesso può essere rinnovato, di norma, per una sola volta.
4. Il Direttore di Dipartimento stipula con il Direttore generale un contratto individuale di lavoro, con la previsione dell'esclusività di rapporto con l'Azienda. Il contratto può prevedere la sospensione dell'incarico di responsabile della struttura di provenienza per la durata della sua vigenza, pur mantenendone la titolarità.
5. Il Direttore di Dipartimento può essere sollevato dall'incarico prima della scadenza del mandato per gravi, motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione.
6. In caso di temporanea assenza o impedimento del Direttore di Dipartimento lo stesso delega le proprie funzioni ad un membro del Comitato di Dipartimento di sua fiducia.Art. 20
Comitato di Dipartimento strutturale.1. Il Comitato di Dipartimento è costituito da componenti di diritto e da componenti di nomina elettiva.
2. I Componenti di diritto sono: II Direttore del Dipartimento, che presiede, i Direttori di unità organizzative complesse, i Dirigenti Responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale.
3. La parte elettiva è composta da un numero corrispondente ad una percentuale del personale afferente al Dipartimento, in numero minoritario rispetto ai componenti di diritto, con l'obbligo di rappresentanza dei profili professionali relativi al personale sanitario laureato, al personale tecnico-sanitario dell'area assistenziale e al personale dell'area amministrativa e tecnica. Della percentuale relativa al personale sanitario laureato una parte è riservata ai dirigenti di struttura.
4. Il Comitato di Dipartimento esprime parere sulle seguenti materie:
a) Modelli di organizzazione del Dipartimento volti al miglioramento dell'efficienza e della integrazione delle attività;
b) Razionale utilizzazione del personale del Dipartimento, nell'ottica della integrazione dipartimentale;
c) Gestione interna degli spazi, delle attrezzature, dei presidi e delle risorse economiche assegnate all'area dipartimentale;
d) Gestione del budget funzionale assegnato al Dipartimento;
e) Linee guida utili per un più corretto indirizzo diagnostico - terapeutico;
f) Obiettivi da realizzare nel corso dell'anno;
g) Adozione di modelli per la verifica e la valutazione di qualità dell'assistenza fornita;
h) Piani di aggiornamento e riqualificazione del personale, attività di didattica, di ricerca scientifica e di educazione sanitaria;
i) Proposte di istituzione di nuove strutture e/o di gruppi operativi interdipartimentali;
j) Schemi di deliberazione concernenti il Dipartimento da sottoporre al Direttore generale;
k) Atti del Direttore di Dipartimento aventi carattere di programmazione. In particolare il Comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti atti fondamentali del Dipartimento:
Programmi annuali e pluriennali su tutte le materie delegate dal Direttore generale al Direttore di Dipartimento (es. programma di aggiornamento professionale facoltativo e tecnico specifico, programma di acquisti di attrezzature e di beni e servizi a carattere continuativo, ecc..);
Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni (Budget dipartimentale);
Proposta di dotazione organica e carichi di lavoro e le relative variazioni;
Istituzione, compiti e norme di funzionamento degli organismi e strutture di decentramento e partecipazione dipartimentali;
Regolamento interno operativo;
Nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti richiesti dall'Azienda.Art. 21
Assemblea di Dipartimento strutturale1. L'Assemblea di Dipartimento è composta da tutti gli operatori in servizio presso il Dipartimento stesso. Almeno una volta l'anno il Direttore del Dipartimento indice l'Assemblea di Dipartimento. A tal fine convoca l'Assemblea per la presentazione degli obiettivi e del documento di budget, per la verifica dei risultati raggiunti e per raccogliere valutazioni, suggerimenti e proposte.
2. L'assemblea si riunisce in sessione elettorale per gli adempimenti relativi all'elezione del Comitato di Dipartimento.Art. 22
Direttore di Dipartimento funzionale1. Il Direttore di Dipartimento funzionale, assume le funzioni dì coordinamento e di direzione delle funzioni attribuite al Dipartimento.
2. Il Direttore di Dipartimento funzionale è nominato dal Direttore generale tra i Direttori di strutture complesse facenti parte del Dipartimento medesimo. La nomina di Direttore di Dipartimento funzionale è compatibile con quella di Direttore di Dipartimento strutturale e con quella di Direttore di Struttura complessa.
3. La durata dell'incarico è prevista per un periodo non superiore a tre anni e lo stesso può essere rinnovato, di norma, per una sola volta.
4. Il Direttore di Dipartimento può essere sollevato dall'incarico prima della scadenza del mandato per gravi, motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione.Art. 23
I Dipartimenti strutturali territoriali1. I Dipartimenti strutturali dell'Area Territoriale delle Aziende sanitarie locali, sono:
a) Il Dipartimento di Prevenzione;
b) Il Dipartimento delle Dipendenze.Art. 24
Il Dipartimento di prevenzione1. In ogni Azienda sanitaria è istituito il dipartimento di prevenzione quale struttura operativa dell'azienda che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita.
2. Il dipartimento di prevenzione è disciplinato ed organizzato in ciascuna azienda sanitaria secondo i principi contenuti nel presente articolo.
3. Il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i gli altri dipartimenti dell'azienda sanitaria e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. II dipartimento di prevenzione partecipa, inoltre, alla formulazione del programma di attività dell'azienda, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.
4. Il dipartimento di prevenzione rappresenta la struttura aziendale deputata a garantire ed assicurare il livello essenziale di assistenza denominato "assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro" esso garantisce le seguenti funzioni dì prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e diffusive;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela collettiva e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
5. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
6. Le aziende sanitarie, nell'atto aziendale di cui all'articolo 10, provvedono alla strutturazione organizzativa del dipartimento di prevenzione sulla base dei principi e delle indicazioni qui di seguito stabilite:
a) Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del piano attuativo locale, ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità;
b) II dirigente del dipartimento è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate;
c) Il dipartimento di prevenzione è articolato nelle aree dipartimentali di:
Area dipartimentale di sanità pubblica;
Area dipartimentale della tutela della salute negli ambienti di lavoro;
Area dipartimentale della sanità pubblica veterinaria;
d) Le aziende sanitarie locali devono prevedere, nell'ambito delle aree dipartimentali di cui alla precedente lettera c), strutture organizzative specificatamente dedicate a:
igiene e sanità pubblica;
Igiene degli alimenti e della nutrizione;
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
Sanità animale;
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
e) Le strutture organizzative in rapporto alla omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite assumono la denominazione di servizi per come segue:
1) Servizio di igiene e sanità pubblica;
2) Servizio di igiene degli alimenti;
3) Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
4) Servizio veterinario, articolato al suo interno in:
Sanità Animale;
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
Igiene degli allevamenti e della produzione zootecnica;
f) Ciascuno dei Servizi di cui alla precedente lettera e) opera come centro di responsabilità, dotato di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e risponde del perseguimento degli obiettivi del servizio, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite.Art. 25
Il Dipartimento delle Dipendenze1. In ogni Azienda Sanitaria locale è istituito il Dipartimento delle Dipendenze. Esso è un Dipartimento strutturale territoriale in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 03.06.99.
Art. 26
I Dipartimenti strutturali Ospedalieri1. In ogni Presidio Ospedaliero ed in ogni Azienda Ospedaliera devono essere previsti almeno i seguenti Dipartimenti strutturali:
a) Il Dipartimento di Area Medica
b) Il Dipartimento delle specialità Mediche
c) Il dipartimento di Area Chirurgica
d) Il Dipartimento delle specialità Chirurgiche
e) Il Dipartimento dell'Area Critica;
f) II Dipartimento dei Servizi Sanitari.Art. 27
I Dipartimenti Misti1. In ogni Azienda sanitaria locale devono essere previsti almeno i seguenti Dipartimento misti (Ospedale-Territorio):
a) Il Dipartimento Materno Infantile
b) Il Dipartimento Geriatrico
c) Il dipartimento di Salute Mentale
d) Il Dipartimento Nefrologico-Dialitico
e) Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione.Art. 28
L'Integrazione socio sanitaria1. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e sono assicurate dalle aziende sanitarie.
2. Le prestazioni di cui al presente comma sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle seguenti aree assistenziali:
a) Materno - infantile
b) Anziani
c) Handicap
d) Patologie psichiatriche
e) Dipendenze da droga, alcool e farmaci
f) Patologie per infezioni da HIV
g) Patologie in fase terminale
h) Nefropatico
i) Diabetico
j) Cardiopatico
k) Inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative.
3. Le prestazioni di cui al presente comma sono assicurate dalle aziende sanitarie secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dal piano sanitario nazionale e regionale.
4. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono quelle attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende sanitarie.
5. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni.
6. Sino alla emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 3-septies del decreto legislativo di riordino, che individuerà le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo ed i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle aziende sanitarie e ai comuni, i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie rimangono stabiliti per come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.Art. 29
I Servizi delle professioni sanitarie1. Ogni Azienda istituisce il Servizio delle professioni sanitarie, denominato Servizio Infermieristico e Tecnico (SIT) articolato nelle aree professionali di seguito indicate:
a) Area delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetriche;
b) Area delle professioni sanitarie riabilitative;
c) Area delle professioni tecnico-sanitarie (tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici di dialisi, ecc.);
d) Area delle professioni tecniche della prevenzione;
e) Area delle professioni di assistente sociale.
2. Il Servizio di cui al comma 1 espleta le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dai codici deontologici ed utilizza modalità di promozione e qualificazione dell'assistenza per obiettivi.
3. Nel proprio ambito il Servizio:
a) Cura, in coordinamento con il corrispondente Servizio regionale, le funzioni di programmazione della formazione specifica presso le Università, in riferimento ai bisogni, con relazioni semestrali;
b) Organizza e controlla la formazione di base, la formazione complementare e l'aggiornamento professionale, d'intesa con la competente struttura aziendale;
c) Cura l'assegnazione del personale ad esso afferente alle strutture sanitarie dell'Azienda coordinandone la gestione, restando affidata alla responsabilità del Direttore di struttura la gestione operativa e professionale di tale tipologia di personale.
4. Al Servizio è preposto un Dirigente, nominato mediante concorso per avviso pubblico a rapporto quinquennale tra coloro che con lo specifico titolo professionale sono in possesso di almeno otto anni di anzianità nel ruolo di operatore professionale, mediante selezione per titoli di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale.
5. Il Dirigente del Servizio, entra a far parte del Collegio di direzione.
6. La durata dell'incarico è prevista per un periodo non superiore a tre anni e lo stesso può essere rinnovato, di norma, per una sola volta.
7. Il Dirigente del Servizio può essere sollevato dall'incarico prima della scadenza del mandato per gravi, motivate e comprovate inadempienze inerenti la sua funzione.TITOLO VII
LE FUNZIONI DI AFFIANCAMENTO E DI PROGRAMMAZIONE-CONTROLLOArt. 30
Le funzioni di affiancamento1. Le funzioni di affiancamento sono assicurate dalla tecnostruttura composta dall'insieme delle unità organizzative che costituiscono l'apparato tecnico-amministrativo-contabile e dalle unità organizzative che svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dirette alla realizzazione delle strategie aziendali aggregate nel Centro di Controllo Direzionale
2. Il Centro di Controllo Direzionale (Staff Strategico) è articolato in unità organizzative con funzioni tecnico-scientifiche-valutative e/o sanitarie con il compito di supportare l'Azienda nelle aree di attività che richiedono un elevato grado di specializzazione.
3. L'apparato tecnico-amministrativo-contabile, è articolato in Uffici ed in Unità Operative in relazione a specifiche funzioni.Art. 31
Le funzioni di Programmazione e controllo1. La struttura del Sistema di Programmazione e Controllo dovrà, risultare così articolata:
a) Controllo Interno di regolarità amministrativa e contabile.
b) Sistema Informativo Statistico e/o Epidemiologico.
c) Ufficio Programmazione, Budget e sviluppo dell'assetto organizzativo.
d) Controllo di gestione.
e) Nucleo Aziendale di valutazione strategica.Art. 32
Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti: il Collegio sindacale, i Servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali del codice civile.
3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.Art. 33
Il sistema informativo statistico e/o epidemiologico1. Il Sistema Informativo statistico e/o epidemiologico è l'Unità Organizzativa di staff della Direzione generale preposta alla rilevazione ed elaborazione delle informazioni rilevanti ai fini della programmazione e del controllo delle attività aziendali.
2. L'attività del Sistema Informativo-Statistico, centrata sulla gestione di una banca dati, informatizzata o manuale, rileva ed elabora le seguenti tipologie di informazioni:
a) Dati su popolazione e territorio
b) Dati epidemiologici
c) Dati inerenti lo stato patrimoniale ed il conto economico aziendale provenienti dalla Contabilità Generale dell'Azienda
d) Dati relativi ai costi e ai ricavi delle singole Unità Organizzative provenienti dal sistema di Contabilità Analitica per Centri di Costo
e) Dati qualitativi e quantitativi relativi al personale con particolare riferimento al costo del lavoro di ogni singola Unità Organizzativa
f) Dati sulle attività prodotte ed erogate dai Dipartimenti ed altri erogatori
g) Dati sulle attività prodotte ed erogate dai Distretti
h) Dati sulle attività prodotte ed erogate dai Presidi Ospedalieri
i) Dati sulle attività prodotte ed erogate dai Servizi Amministrativi.
3. Il Sistema Informativo-Statistico è organizzato in modo da costituire una struttura di servizio per tutte le strutture organizzative dell'Azienda ed in particolare per le UU.OO. di programmazione e controllo.Art. 34
L'U.O. Programmazione, Budget e sviluppo dell'assetto organizzativo1. L'U.O. Programmazione, Budget e sviluppo dell'Assetto organizzativo, è l'Unità Organizzativa di staff della Direzione generale preposta alla predisposizione della Programmazione generale, alla definizione dei Budget dei Centri di Responsabilità, al mantenimento ed alla revisione dell'Assetto Organizzativo ed alla individuazione delle modalità operative per l'attuazione dei controlli di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Sulla base delle indicazioni della Direzione Generale, l'U.O. provvede ai seguenti adempimenti:
a) rilevazione dell'Assetto Organizzativo Aziendale articolato nelle Unità Organizzative configurabili come Centri di Costo;
b) predisposizione e revisione annuale della Mappa dei Centri di Costo;
c) individuazione delle Unità Organizzative le cui azioni amministrative dovranno essere sottoposte al controllo di efficacia, efficienza ed economicità (Mappa dei Centri di Responsabilità - C.d.R.);
d) descrizione per ogni Centro di Responsabilità, degli obiettivi analitici (concordati tra Direzione Generale e C. d. R.) da perseguire ed individuazione del soggetto responsabile della gestione complessiva e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
e) individuazione, per ogni singola Unità Organizzativa da sottoporre a controllo (CA.R.), della lista di prodotti/servizi e dei volumi che si intendono erogare nel periodo di riferimento;
f) individuazione delle risorse impiegate e delle modalità di rilevazione e di ripartizione dei costi tra le varie Unità Organizzative aziendali;
g) individuazione, per ogni singola Unità Organizzativa, degli indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità che l'Azienda intende adottare,
h) la frequenza delle rilevazioni da effettuare.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, l'U.O. utilizza le informazioni raccolte dal Sistema Informativo-Statistico e svolge le sue funzioni in modo integrato con la U.O. Controllo di Gestione e con il Nucleo Aziendale di Valutazione Strategica.Art. 35
Il Controllo di Gestione1. Il Controllo di Gestione è l'Unità Organizzativa di staff della Direzione generale preposta alla misurazione di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le Unità Organizzative individuate dalla Direzione generale come Centri di responsabilità. Tali misurazioni sono finalizzate a:
a) ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti (prodotti/servizi) delle Unita Organizzative individuate come C.d.R. e comunque che l'Azienda intende sottoporre a controllo;
b) fornire dati e risultati al NASV per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione dei dirigenti) e per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi ed altre determinazioni della direzione strategica, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
c) supportare la funzione dirigenziale di cui all'art. 16, comma 1, del Dlgs 165/01 e sue successive modificazioni.
2. Al fine di consentire alla U.O. Controllo di Gestione di eseguire le misurazioni di cui al comma 1, la Direzione generale fornisce di volta in volta le modalità operative per l'attuazione del controllo, che comunque devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le Unità Organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
c) L'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera Azienda o a singole Unità Organizzative;
d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le Unità Organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
f) la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
3. La U.O. Controllo di Gestione relaziona, con nota scritta, al NAVS sul risultato delle misurazioni effettuate.
4. La U. O. compie accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e può formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
5. Per le attività di misura, la U.O. utilizza anche le informazioni provenienti dal Sistema Informativo-Statistico e svolge le proprie funzioni in modo integrato con le UU. OO. Budget e NAVS.
6. I soggetti che svolgono attività di controllo di gestione non possono svolgere all'interno dell'Azienda attività operative delle strutture di produzione, concorrono al controllo di gestione i dirigenti responsabili dei dipartimenti aziendali di coordinamento.
7. Il Controllo di Gestione è svolto da soggetti che rispondono della loro attività al Direttore generale.Art. 36
Il Nucleo Aziendale di Valutazione Strategica ( NAVS)1. Il NAVS è l'Organismo tecnico di supporto operativo della Direzione generale per la valutazione delle prestazioni del personale con incarico dirigenziale e per la valutazione della corretta implementazione delle linee strategiche elaborate dalla Direzione generale (Valutazione e controllo strategico).
2. L'Azienda, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4. La valutazione ha periodicità annuale, opera su tutti i dirigenti è effettuata dal NAVS e concerne i risultati di gestione.
5. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi previsti dall'art. 15, commi 5 e 6, e dall'art. 15-ter del D.Lgs 502/92 e s.i.m, nonché dell'art.20 e 21 del D.Lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni e dai rispettivi CCNL.
6. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di affidamento e revoca delle responsabilità dirigenziale.
7. La valutazione e verifica del personale dirigente comprende:
a) una valutazione annuale: opera su tutti i dirigenti, è affidata al NAVS e concerne i risultati di gestione;
b) una valutazione e verifica triennale: opera su tutti i dirigenti, è affidata al Collegio tecnico, concerne la verifica delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti, utilizza i risultati della valutazione annuale;
c) una valutazione e verifica al termine dell'incarico: opera sui dirigenti di Struttura complessa, è effettuata dal collegio tecnico e concerne la verifica delle attività professionali svolte ed i risultati raggiunti.
8. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo e programmazione, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico.
9. L'attività di cui al comma 8 consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
10. Il NAVS riferisce in via riservata al Direttore generale, con apposite relazioni, sulle risultanze delle analisi effettuate.TITOLO VIII
PATRIMONIO, CONTABILITA' E GESTIONE BUDGETTARIAArt. 37
Patrimonio e Contabilità1. In attesa dell'adozione dell'apposita legge regionale in materia per il Patrimonio si rinvia alla legge regionale 43/96 coordinandola con articolo 5, comma 1,2,4 e 4 del decreto legislativo. Per Contabilità si rinvia alla legge 43/96. Resta comunque definito che la gestione delle Aziende deve essere effettuale per Budget di Centro di Responsabilità.
TITOLO IX
MODALITA' DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHIArt. 38
Disciplina del conferimento e revoca degli incarichi1. Le Aziende procedono al conferimento delle seguenti tipologie di incarico:
a) incarichi di direzione di struttura complessa, con riferimento alle strutture individuate come complesse nel modello organizzativo aziendale;
b) incarichi di responsabilità di struttura semplice, con riferimento alle strutture individuate come semplici nel modello organizzativo aziendale;
c) incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo;
d) incarichi di natura professionale, con riferimento ai dirigenti con meno di 5 anni di servizio, rilevanti all'interno della struttura di assegnazione e caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base della disciplina di appartenenza.
2. I rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi di cui ai punti b) e c) sono riferiti esclusivamente alle determinazioni assunte con specifico provvedimento dell'Azienda in merito alla graduazione delle funzioni, nel quadro del modello organizzativo aziendale, nel rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e agli effetti dai medesimi previsti.
3. Gli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice sono conferibili solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. Tutti gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti dal Direttore generale con le seguenti modalità:
a) incarichi di Direttore di struttura complessa dell'Area Sanitaria, di cui è previsto il relativo posto in dotazione organica, sono conferiti ai dirigenti sanitari, previo espletamento delle procedure ex DPR 484/97, per un periodo da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati e delle attività attuate ai sensi del D.Lgs 502/92 e s.i.m.;
b) incarichi di Direttore di struttura complessa dell'Area Amministrativa, Tecnica e Professionale, di cui è previsto il relativo posto in dotazione organica, sono conferiti con provvedimento motivato, previo espletamento di avviso interno, sulla base dei curricula esibiti. Il rinnovo è subordinato al positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze previste per i dirigenti sanitari;
c) incarichi di Responsabile di struttura semplice appartenenti ad una struttura complessa ed incarichi di natura professionale, sono conferiti, su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza, a dirigenti con almeno cinque anni di servizio ed a seguito di valutazione positiva delle attività professionali espletate e dei risultati conseguiti .effettuata ai sensi e per gli effetti all'uopo previsti dal D.Lgs 502/92 e s.i.m. Tali incarichi sono conferiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (secondo la natura dell'incarico), con facoltà di rinnovo;
d) incarichi di Direttore delle strutture complesse dello Staff Strategico ed incarichi di Responsabile delle strutture semplici dello Staff Strategico, si configurano come incarichi professionali di alta specializzazione, sono riconducibili rispettivamente a strutture complesse e semplici nell'ambito della graduazione degli incarichi previste dal contratto integrativo aziendale. Tali incarichi sono conferiti direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore generale per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (secondo la natura dell'incarico), con facoltà di rinnovo;
e) incarichi di Direttore di Dipartimento strutturale, si configurano come incarichi interni di direzione di struttura complessa di alta specializzazione professionale, sono conferiti direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore generale con le procedure ex art. 17-bis del D.Lgs 502/92 e s.i.m. ad un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa aggregata nel Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto e può essere esonerato dallo svolgimento delle relative funzioni;
f) incarichi di Direttore di Distretto, si configurano come incarichi interni di direzione di struttura complessa di alta specializzazione professionale, sono conferiti direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore generale ad un dirigente dell'Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il Direttore di Distretto rimane titolare della struttura cui è preposto ed è esonerato dallo svolgimento delle relative funzioni;
g) incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione si configura come incarico interni di direzione di struttura complessa di alta specializzazione professionale, è conferito direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore generale a un dirigente dell'Azienda con almeno cinque anni di anzianità di funzione. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura cui e' preposto e può essere esonerato dallo svolgimento delle relative funzioni;
h) incarichi di Direttore del Dipartimento Amministrativo si configura come incarico interno di direzione di struttura complessa di alta specializzazione professionale, è conferito direttamente, su base fiduciaria, dal Direttore generale a un dirigente dell'area Amministrativa, Professionale o Tecnica con incarico di direzione di struttura complessa aggregata nel Dipartimento. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura cui è preposto e può essere esonerato dallo svolgimento delle relative funzioni;
i) gli incarichi di natura professionale a dirigenti con meno di cinque anni di servizio vengono conferiti su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza, decorso il periodo di prova, a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, secondo la natura dell'incarico, con facoltà di rinnovo. Essi comportano l'assegnazione di precisi ambiti di autonomia progressivamente ampliati, previa valutazione e verifica, da espletare nel rispetto degli indirizzi forniti dal dirigente responsabile della struttura di appartenenza e consistenti in funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Il conferimento di detto incarico avviene con atto scritto e motivato e costituisce integrazione del contratto individuale stipulato all'atto dell'assunzione;
j) incarichi a tempo determinato per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico vengono conferiti sulla base dell'art. 15-septies, comma 1, del D.Lgs 502/92 e s.i.m. dal Direttore generale mediante la stipula di contratto a tempo determinato della durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni con facoltà di rinnovo. Tali incarichi sono di natura dirigenziale a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo e sono finalizzati all'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico. Sono conferiti entro il limite del 2% della dotazione organica della dirigenza con approssimazione all'unità successiva, a laureati in possesso dei seguenti requisiti:
a. che non godono del trattamento di quiescenza;
b. di particolare e comprovata qualificazione professionale;
c. che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o aziende private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni apicali.
Il requisito c) può essere sostituito dal seguente requisito:
d. che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
Il conferimento di tali incarichi, comportano l'obbligo per l'Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari (la indisponibilità non è fatta sul numero dei posti ma in relazione agli oneri di spesa corrispondenti agli incarichi conferiti);
k) Incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale vengono conferiti sulla base dell'art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.i.m. dal Direttore generale, mediante la stipula di contratto a tempo determinato della durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni con facoltà di rinnovo. Tali incarichi sono di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico, a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del 5% della dotazione organica con approssimazione all'unità successiva, della dirigenza sanitaria ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, a laureati in possesso del seguenti requisiti:
a. che non godono del trattamento di quiescenza;
b. che siano esperti di provata competenza;
c. in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
Il conferimento di tali incarichi, comportano l'obbligo per l'Azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari (la indisponibilità non è fatta sul numero dei posti ma in relazione agli oneri di spesa corrispondenti agli incarichi conferiti);
l) incarichi a tempo determinato per l'attuazione di progetti finalizzati vengono conferiti sulla base dell'art. 15-octies, del D.Lgs 502/92 e s.i.m dal Direttore generale nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di studio di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione ove prevista;
m) incarichi a tempo determinato ad esperti di provata competenza vengono conferiti sulla base del dell'art. 7 comma 6 del Dlgs 165/01 da Direttore generale, mediante la stipula di convenzione, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Tali incarichi sono conferiti per esigenze cui l'Azienda non può far fronte con personale in servizio con particolare riferimento a tutte le funzioni di cui allo Staff strategico.
4. In nessun caso l'attribuzione degli incarichi modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d'età.
5. Le Aziende, mediante il conferimento degli incarichi, tendono a realizzare modalità di organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture coerenti con le linee di indirizzo della programmazione nazionale e riconducibili ai principi di sussidiarietà, unitarietà, completezza, efficienza/ efficacia, economicità, adeguatezza, qualità, centralità dell'utenza, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse professionali, autonomia organizzativa e gestionale.
6. Nell'ambito e in attuazione dei suddetti principi, le Aziende, nell'affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, utilizza i seguenti ulteriori criteri di valutazione:
a) capacità gestionali, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla disponibilità collaborativa, alla integrazione professionale, alla comunicazione intra ed extra aziendale, al possesso di tecniche di management;
b) capacità di aggregazione del consenso sui valori e sugli obiettivi assunti dall'Azienda;
c) capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e professionali nella realizzazione degli obiettivi aziendali, in relazione a risultati conseguiti;
d) riconosciuta sensibilizzazione alle strategie dell'umanizzazione e di tutela dell'utenza;
e) frequenza e superamento dei corsi di formazione manageriale ex art. 16 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.i.m e relativi all'organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e di bilancio, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni;
f) partecipazione a corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi;
g) tipologia e durata di incarichi precedentemente svolti;
h) curriculum con particolare riguardo a natura e durata delle funzioni svolte negli ultimi cinque anni, a caratteristiche e contenuti delle pubblicazioni, all'attività didattica, di sperimentazione o di ricerca, al possesso di esperienze e di conoscenze correlate all'incarico da conferire.
7. Gli incarichi di cui sopra sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
a) inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale;
b) inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione del Dipartimento di appartenenza;
c) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
d) responsabilità grave e reiterata;
e) in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro;
f) nei casi di maggiore gravità, il Direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
8. Gli incarichi di Direttore sanitario, Direttore Amministrativo, di Direttore delle strutture complesse dello Staff Strategico, di Responsabile delle strutture semplici dello Staff trategico, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Distretto, decadono entro tre mesi dalla data di decadenza, per qualsiasi motivo, del Direttore generale che li ha nominati.TITOLO X
GLI EROGATORI ESTERNIArt. 39
Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali1. La regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo di riordino ed all'articolo 1, comma 3, della presente legge, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati se convenzionati e ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo di riordino.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati e convenzionati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio Sanitario Regionale.
3. Per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie nonché per l'accreditamento istituzionale vale quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 8-ter e dall'articolo 8-quater del decreto di riordino e le modalità ed i termini restano quelle stabilite dalla giunta regionale con proprie deliberazioni.Art. 40
Prestazioni erogate in forma indiretta.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti nella misura del cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali tempo per tempo vigenti.
2. A decorrere dal primo gennaio 2002 è abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza.
3. Resta fermala normativa nazionale vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero.TITOLO XI
I RAPPORTI CON GLI ENTIArt. 41
Rapporti tra Servizio Sanitario Regionale e Università1. Le Università della Calabria contribuiscono, per quanto di competenza, alla elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale tramite le Facoltà interessate.
2. La Regione e le Università stipulano specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino:
a) per regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'apporto della Facoltà di medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale;
b) per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario, connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario;
c) per regolamentare l'espletamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 lettera a) sono approvati dalla Giunta regionale ed individuano:
a) i criteri per la determinazione dei volumi reciproci delle prestazioni assistenziali erogabili dai contraenti, distinti tra attività di ricovero ed attività specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle esigenze istituzionali proprie dell'Università e del servizio sanitario regionale;
b) i criteri per la riconduzione di tali volumi a quelli di valorizzazione economica delle attività relative;
c) criteri per la riconduzione di tale valorizzazione economica alla consistenza ed alla tipologia delle strutture organizzative proprie dei contraenti;
d) i criteri per l'individuazione di attività sanitarie finalizzate alla maggiore qualificazione dei servizi erogati, individuati dalle parti contraenti;
e) i criteri per la determinazione degli apporti reciproci, tenuto conto del fabbisogno formativo delle strutture del servizio sanitario regionale;
f) i criteri per l'individuazione e l'organizzazione, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti, delle scuole e dei corsi di formazione;
g) i criteri per la ripartizione degli oneri;
h) le materie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto delegato,, è necessaria l'acquisizione del parere della Facoltà di medicina, sono concordate nell'ambito dei protocolli d'intesa.
4. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 lettere b) e c) sono approvati dalla Giunta Regionale.
5. Per la predisposizione dei protocolli d'intesa è costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico, formata da rappresentanti della Regione, dell'Università e delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere interessate.
6. Le rappresentanze sono designate dall'Assessore alla sanità, dal Rettore e dai direttori generali delle aziende interessate.
7. Alle attività della commissione partecipano, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali competenti e delle Associazioni Scientifiche presenti in Calabria.Art. 42
Gli enti di ricerca1. I rapporti convenzionali per le attività assistenziali tra il servizio sanitario regionale e gli enti di ricerca le cui attività istituzionali sono concorrenti con le finalità del servizio, sono instaurati tra la Regione, le aziende sanitarie ed ospedaliere e gli enti medesimi sulla base di appositi protocolli d'intesa.
2. I protocolli di cui al comma 1 hanno i contenuti di cui al comma 3 del precedente articolo sono stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi. Per la predisposizione e per l'attuazione dei protocolli valgono, in quanto applicabili, le stesse disposizioni del precedente articolo.
3. Il comitato per l'intesa tra la Regione ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche è costituito, anche ai fini di dare attuazione al Decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1993 ed a quanto disposto dall'articolo 4, comma 12, del decreto delegato, dal Presidente della Giunta regionale, dal presidente del CNR.Art. 43
Coordinamento con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente1. La regione ai fini della integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali stabilisce le modalità e i livelli di integrazione prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere e l'agenzia regionale per l'ambiente.
TITOLO XII
LA PARTECIPAZIONEArt. 44
Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari.
2. La Regione, al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio Sanitario Regionale, utilizza i contenuti e le modalità degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie definite dal ministero della sanità con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo di riordino con particolare riferimento alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché all'andamento delle attività di prevenzione delle malattie.
3. La Regione promuove iniziative per la consultazione con i cittadini e le loro organizzazioni ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti; al fine di favorire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi e per la loro partecipazione nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale.
4. Con apposita specifica direttiva e previa consultazione con delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnati nella tutela del diritto alla salute, la Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per disciplinare le modalità di presenza nelle strutture del servizio sanitario regionale degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, nonché le modalità di funzionamento della conferenza dei servizi di cui al successivo comma 7.
5. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera della regione è istituito, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, l'ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito tra l'altro di:
a) fornire le informazioni utili sulle prestazioni e le modalità di accesso ai servizi;
b) raccogliere ed elaborare proposte per migliorare gli aspetti organizzativi e logistici dei servizi.
6. Il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche sulla base dell'attività svolta dall'ufficio di cui al comma 5 determina, sentiti gli organismi di volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le modalità ed i tempi di raccolta e valutazione delle loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni.
7. Il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento dei servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto di riordino.
8. La Regione, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini.Art. 45
Partecipazione e tutela dei diritti dei lavoratori1. Le Aziende pongono particolare attenzione ai rapporti con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto e riconoscimento reciproco dei valori fondanti le Aziende sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere, anche al fine di attivare un proficuo confronto in merito allo sviluppo delle risorse professionali, dell'organizzazione del lavoro e per la sicurezza che dovrà diventare culture del lavoro del professionista.
TITOLO XIII
NORME FINALI E DI RINVIOArt. 46
Norma di Rinvio1. Per quanto non previsto nella presente legge si rinvia alle leggi Nazionali e Regionali.
Art. 47
Abrogazioni1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:
Gli articoli 3,4,5,6, 8,11,12,13,14,16,17 e 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n.2 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale".