Progetto di legge n. 152
RELAZIONE La presente proposta di legge intende dotare la Calabria di uno strumento legislativo di recupero, di salvaguardia e di tutela dei nuclei storici calabresi, considerati elementi fondamentali non solo per la conservazione ma anche per la valorizzazione dell'intero patrimonio culturale, sociale ed economico della nostra regione. La difesa e la valorizzazione dei centri storici urbani è un tema di grande attualità all'interno di svariate discipline differenti tra loro. Il patrimonio storico-artistico urbano calabrese è stato sottoposto, lungo i secoli, a violenti eventi sismici, accompagnati da stravolgimenti dell'assetto idrogeologico del territorio, che hanno ridotto notevolmente la possibilità di fruizione di autentiche opere d'arte costituenti interi nuclei abitativi di remota epoca, che necessitano, oggi più che mai, di interventi globali di protezione e di valorizzazione. Un'altra considerazione è rappresentata dalla presenza di una rete, nel territorio calabrese, di piccoli nuclei abitativi di remota epoca costruttiva, che costituiscono gran parte dei centri abitati della Calabria, constatando che, anche da punto di vista demografico, i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti raccolgono il 78% dell'intera popolazione calabrese, mentre il 38% dei comuni presentano una popolazione inferiore a 2.000 abitanti ed il 40% del totale presentano elementi costruttivi all'interno del proprio tessuto urbano di particolare valore storico - artistico. Proprio in questi contesti urbani si assiste ad interventi edilizi disparati, con la realizzazione di nuovi edifici all'interno degli spazi perimetrali storicamente inedificati, la sostituzione totale di manufatti "originali" con "nuovi" elementi edilizi, arrecando gravi danni estetici e statici ad antichi edifici attraverso l'uso di logiche "moderne" di costruzione. Al fine di garantire, quindi, un recupero edilizio ed urbanistico dei centri storici, nonché la messa in sicurezza dell'intero impianto urbano delle città e dei centri minori di rilevante interesse storico, la Regione Calabria prevede vari settori di intervento, commisurati all'entità culturale-storica dell'oggetto abitativo da tutelare ed agli strumenti tecnico-giuridici predisposti ed applicati dai comuni interessati, adeguando le risorse finanziarie regionali che verranno stanziate all'uopo, attraverso un piano pluriennale di interventi. Gli enti comunali che intendono avvalersi di quanto previsto da detto piano dovranno essere inseriti nell'Albo dei centri storici calabresi, tenuto dall'Assessorato regionale all'Urbanistica. Per avere titolo all'iscrizione i Comuni dovranno avere, ad un "Centro Storico di notevole interesse pubblico" riconosciuto ai sensi della legge n. 1497 del 1939, un patrimonio edilizio antecedente al 1940, uno strumento urbanistico e un piano di recupero. L'accesso al piano pluriennale di interventi è garantito anche ad enti privati o singoli proprietari di immobili di rilevante interesse storico, purchè ricadenti nei comuni inseriti nell'Albo regionale dei Centri storici, che richiedano il recupero dell'immobile, il risanamento e consolidamento statico delle strutture portanti, il rifacimento delle coperture e la stessa funzionalità dell'organismo costruttivo. Gli incentivi regionali che verranno predisposti, previsti nel Piano pluriennale di interventi, saranno adeguati all'esistenza o meno dei requisiti sopra citati da parte degli enti comunali e comunque finalizzati ad un concreto coinvolgimento del patrimonio costituito dai centri storici nella più vasta politica di assetto del territorio e di impatto, dal punto di vista turistico -culturale, dell'intero tessuto urbanistico ambientale delle città d'arte calabresi. Art. 1 Finalità 1. La Regione Calabria, al fine di garantire la conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, storico ed artistico, considera di preminente interesse regionale la salvaguardia, il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e degli insediamenti storici minori. Art. 2 Definizione 1. Sono considerati nuclei urbani storici quegli agglomerati insediamenti urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota ed originarie forme e funzioni abitative, economiche e culturali. 2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricompresse o circostanti, purchè funzionalmente collegate, in quanto interessate da complementari utilizzi. Art. 3 Interventi regionali 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione Calabria, provvede a: a) istituire un Albo regionale dei centri storici; b) predisporre e attuare un piano pluriennale di interventi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici. Art. 4 Albo regionale dei centri storici 1. L'Albo regionale dei centri storici è tenuto presso l'Assessorato regionale all'Urbanistica. 2. L'Albo è composto dai Comuni caratterizzati dalla presenza di complessi edilizi aventi carattere architettonico ed urbanistico significativo per valore storico, culturale ed ambientale; 3. Per l'iscrizione all'Albo regionale, i Comuni devono avere: a) Un "Centro storico di notevole interesse pubblico" dichiarato ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497; b) Un patrimonio edilizio urbanistico individuato e perimetrato, o riconoscibile allo stato attuale in confronto a documentazione catastale o tecnica antecedente l'anno 1940; c) Un tessuto urbanistico collettivo sostanzialmente invariato; d) Un patrimonio edilizio prevalentemente formato da tipologie storico edilizie con caratteristiche costruttive e tecnologiche, nonché elementi architettonici prevalentemente omogenei. 4. I comuni possono formulare richieste di iscrizione all'Albo regionale entro il 31 marzo di ogni anno, previa deliberazione approvata dai consigli comunali, supportata e corredata da adeguati elaborati tecnici che documentino il possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente comma 3. 5. La richiesta è inviata all'Assessorato regionale all'Urbanistica, che, previa verifica della sussistenza dei requisiti, dispone l'iscrizione all'Albo. 6. In sede di prima applicazione, i Comuni che abbiano centri storici vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono iscritti all'Albo, previa domanda di inserimento, da formulare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da: a) perimetrazione dell'area urbana interessata con relazione sulle relative caratteristiche storiche, culturali, sociali, urbanistiche, tipologiche e costruttive; b) estratto dello strumento urbanistico vigente. Art. 5 Programmi integrati dintervento 1. I Comuni iscritti all'Albo regionale adottano, con deliberazione consiliare, i programmi integrati d'intervento sui centri storici che devono avere le seguenti caratteristiche: a) presenza di una pluralità di funzioni;TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CALABRIA
b) per il restauro di coperture e ricoperture esterne fino al 60% della spesa complessiva; c) per il restauro o adeguamento di tutti gli altri elementi di edilizia, compresi gli spazi collettivi, e gli impianti fino al 40% della spesa complessiva. 4. Le spese, rendicontate e documentate, devono risultare da adeguata relazione tecnica, da analitica descrizione dell'intervento da eseguire e da computo metrico particolareggiato estimativo che prevede i massimali di spesa determinati sulla base del prezziario regionale delle opere pubbliche. 5. Previo collaudo finale da parte del comune, le somme sono erogate sulla base di uno schema - tipo approvato dall'Assessore regionale all'Urbanistica. 6. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con provvidenze previste dalla vigente normativa in materia di recupero secondario e di contenimenti dei consumi energetici. Art. 11 Piano pluriennale di interventi 1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, valutati i programmi comunali integrati d'intervento ed i piani di riqualificazione urbana dei centri storici, previo parere della competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere si intende favorevole, approva ed aggiorna, antro il 30 settembre di ogni anno il piano pluriennale di interventi per i centri storici, che costituisce il quadro di riferimento complessivo degli interventi e contiene: