Progetto di legge n. 152

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CALABRIA

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende dotare la Calabria di uno strumento legislativo di recupero, di salvaguardia e di tutela dei nuclei storici calabresi, considerati elementi fondamentali non solo per la conservazione ma anche per la valorizzazione dell'intero patrimonio culturale, sociale ed economico della nostra regione.

La difesa e la valorizzazione dei centri storici urbani è un tema di grande attualità all'interno di svariate discipline differenti tra loro. Il patrimonio storico-artistico urbano calabrese è stato sottoposto, lungo i secoli, a violenti eventi sismici, accompagnati da stravolgimenti dell'assetto idrogeologico del territorio, che hanno ridotto notevolmente la possibilità di fruizione di autentiche opere d'arte costituenti interi nuclei abitativi di remota epoca, che necessitano, oggi più che mai, di interventi globali di protezione e di valorizzazione.

Un'altra considerazione è rappresentata dalla presenza di una rete, nel territorio calabrese, di piccoli nuclei abitativi di remota epoca costruttiva, che costituiscono gran parte dei centri abitati della Calabria, constatando che, anche da punto di vista demografico, i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti raccolgono il 78% dell'intera popolazione calabrese, mentre il 38% dei comuni presentano una popolazione inferiore a 2.000 abitanti ed il 40% del totale presentano elementi costruttivi all'interno del proprio tessuto urbano di particolare valore storico - artistico.

Proprio in questi contesti urbani si assiste ad interventi edilizi disparati, con la realizzazione di nuovi edifici all'interno degli spazi perimetrali storicamente inedificati, la sostituzione totale di manufatti "originali" con "nuovi" elementi edilizi, arrecando gravi danni estetici e statici ad antichi edifici attraverso l'uso di logiche "moderne" di costruzione.

Al fine di garantire, quindi, un recupero edilizio ed urbanistico dei centri storici, nonché la messa in sicurezza dell'intero impianto urbano delle città e dei centri minori di rilevante interesse storico, la Regione Calabria prevede vari settori di intervento, commisurati all'entità culturale-storica dell'oggetto abitativo da tutelare ed agli strumenti tecnico-giuridici predisposti ed applicati dai comuni interessati, adeguando le risorse finanziarie regionali che verranno stanziate all'uopo, attraverso un piano pluriennale di interventi.

Gli enti comunali che intendono avvalersi di quanto previsto da detto piano dovranno essere inseriti nell'Albo dei centri storici calabresi, tenuto dall'Assessorato regionale all'Urbanistica. Per avere titolo all'iscrizione i Comuni dovranno avere, ad un "Centro Storico di notevole interesse pubblico" riconosciuto ai sensi della legge n. 1497 del 1939, un patrimonio edilizio antecedente al 1940, uno strumento urbanistico e un piano di recupero.

L'accesso al piano pluriennale di interventi è garantito anche ad enti privati o singoli proprietari di immobili di rilevante interesse storico, purchè ricadenti nei comuni inseriti nell'Albo regionale dei Centri storici, che richiedano il recupero dell'immobile, il risanamento e consolidamento statico delle strutture portanti, il rifacimento delle coperture e la stessa funzionalità dell'organismo costruttivo.

Gli incentivi regionali che verranno predisposti, previsti nel Piano pluriennale di interventi, saranno adeguati all'esistenza o meno dei requisiti sopra citati da parte degli enti comunali e comunque finalizzati ad un concreto coinvolgimento del patrimonio costituito dai centri storici nella più vasta politica di assetto del territorio e di impatto, dal punto di vista turistico -culturale, dell'intero tessuto urbanistico ambientale delle città d'arte calabresi.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, al fine di garantire la conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, storico ed artistico, considera di preminente interesse regionale la salvaguardia, il recupero, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e degli insediamenti storici minori.

Art. 2

Definizione

1. Sono considerati nuclei urbani storici quegli agglomerati insediamenti urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota ed originarie forme e funzioni abitative, economiche e culturali.

2. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricompresse o circostanti, purchè funzionalmente collegate, in quanto interessate da complementari utilizzi.

Art. 3

Interventi regionali

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione Calabria, provvede a:

a) istituire un Albo regionale dei centri storici;

b) predisporre e attuare un piano pluriennale di interventi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici.

Art. 4

Albo regionale dei centri storici

1. L'Albo regionale dei centri storici è tenuto presso l'Assessorato regionale all'Urbanistica.

2. L'Albo è composto dai Comuni caratterizzati dalla presenza di complessi edilizi aventi carattere architettonico ed urbanistico significativo per valore storico, culturale ed ambientale;

3. Per l'iscrizione all'Albo regionale, i Comuni devono avere:

a) Un "Centro storico di notevole interesse pubblico" dichiarato ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

b) Un patrimonio edilizio urbanistico individuato e perimetrato, o riconoscibile allo stato attuale in confronto a documentazione catastale o tecnica antecedente l'anno 1940;

c) Un tessuto urbanistico collettivo sostanzialmente invariato;

d) Un patrimonio edilizio prevalentemente formato da tipologie storico edilizie con caratteristiche costruttive e tecnologiche, nonché elementi architettonici prevalentemente omogenei.

4. I comuni possono formulare richieste di iscrizione all'Albo regionale entro il 31 marzo di ogni anno, previa deliberazione approvata dai consigli comunali, supportata e corredata da adeguati elaborati tecnici che documentino il possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente comma 3.

5. La richiesta è inviata all'Assessorato regionale all'Urbanistica, che, previa verifica della sussistenza dei requisiti, dispone l'iscrizione all'Albo.

6. In sede di prima applicazione, i Comuni che abbiano centri storici vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono iscritti all'Albo, previa domanda di inserimento, da formulare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da:

a) perimetrazione dell'area urbana interessata con relazione sulle relative caratteristiche storiche, culturali, sociali, urbanistiche, tipologiche e costruttive;

b) estratto dello strumento urbanistico vigente.

Art. 5

Programmi integrati d’intervento

1. I Comuni iscritti all'Albo regionale adottano, con deliberazione consiliare, i programmi integrati d'intervento sui centri storici che devono avere le seguenti caratteristiche:

a) presenza di una pluralità di funzioni;

  1. b)dimensione adeguata ad incidere sulla riorganizzazione del centro storico interessato;
    1. integrazione di varie tipologie d'intervento, comprese le opere di urbanizzazione;
    2. presenza di più operatori pubblici e privati;

e) presenza di risorse finanziarie pubbliche e private;

2. I programmi integrati d'intervento devono prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non inferiore al 50% del volume degli immobili interessati e devono contenere:

f) Relazione illustrativa;

  1. g)Progetto operativo;
    1. Quadro finanziario;
    2. programma gestionale.

3. I comuni qualora per la realizzazione degli interventi programmati debbano acquisire nulla osta, assensi o intese di altre pubbliche amministrazioni, indicono una Conferenza di servizi.

4. I programmi comunali integrati d'intervento sono trasmessi all'Assessorato regionale all'Urbanistica entro il 31 marzo di ogni anno per l'inserimento nel piano pluriennale dei centri storici di cui al successivo articolo 11.

5. L'assessorato regionale all'Urbanistica, valutata la documentazione prodotta, provvede entro il 31 maggio di ogni anno, all'inserimento dei programmi integrati nel piano pluriennale.

Art. 6

Elaborato del programma integrato d’intervento

1. L'elaborato del programma integrato d'intervento deve contenere:

  1. a)estratto strumento urbanistico vigente;
  2. b) elaborati di analisi conoscitiva: della consistenza, della destinazione d'uso, della proprietà e dello stato degli immobili;

    c) dati storici e ambientali;

  3. d)dimensione urbana della zona interessata;
  4. e) dichiarazione di assenso al programma dei proprietari di immobili;

  5. f)elenchi catastali degli immobili;
  6. g) pareri previsti per interventi che interessino immobili o aree sottoposte a vincoli;

  7. h)indicazione di opere di adeguamento alle urbanizzazioni primarie, nonché di interventi di riqualificazione dei servizi, delle aree verdi e delle aree pubbliche.

Art. 7

Quadro finanziario del programma

Integrato d’intervento

1. Il quadro finanziario del programma integrato d'intervento deve contenere:

a) la capacità di investimento dei soggetti pubblici e di quelli privati;

b) gli interventi da realizzare utilizzando agevolazioni e sovvenzioni pubbliche disponibili;

c) il quadro riassuntivo delle risorse preventivate per l'attuazione del programma.

Art. 8

Programma gestionale e soggetti attuatori

  1. La gestione del programma integrato d'intervento è regolata secondo le seguenti modalità:
    1. disciplina dei rapporti fra i soggetti attuatori ed il comune, oltre che altri eventuali partecipanti del programma integrato;
    2. convenzione tra comune e soggetti attuatori;

c) atti costitutivi di eventuali società a capitale misto pubblico e privato;

d) soluzioni connesse alla mobilità dei soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi.

  1. I soggetti attuatori sono:

a) I comuni, le ATERP ed altri enti pubblici;

b) Proprietari privati di immobili;

  1. c)Imprese di costruzione e di servizi.

Art. 9

Interventi di riqualificazione urbana

1. Il piano di interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi è adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il piano di riqualificazione urbana deve contenere:

a) stralcio del piano attuativo;

b) relazione tecnico - illustrativa degli interventi;

c) schema plani - volumetrico su scala non inferiore a 1:500;

d) quadro finanziario di cofinanziamento.

3. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana, approvato dal Consiglio Comunale è trasmesso all'Assessorato regionale all'Urbanistica entro il 31 marzo di ogni anno per l'inserimento nel programma pluriennale dei centri storici di cui al successivo articolo 11.

4. L'Assessorato all'Urbanistica, valutata la documentazione prodotta, provvede entro il 31 maggio di ogni anno, all'inserimento del piano nel programma pluriennale.

Art. 10

Recupero primario degli edifici

1. La Regione Calabria, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 concede contributi in conto capitale a proprietari di immobili, singoli o consorziati, a cooperative edilizie, ai condomini, al fine di incentivare gli interventi di ricupero dei centri storici.

2. Per recupero primario si intende l'intervento in ordine alla funzionalità dell'immobile oggetto del recupero, il consolidamento statico, il risanamento igienico delle strutture portanti, orizzontali e verticali, le fondazioni, le scale, le coperture, gli impianti e gli allacciamenti ai servizi.

3. E' attribuita ai comuni la titolarità relative alla concessione, il collaudo e la liquidazione ed eventuale revoca dei contributi di cui al presente articolo. I finanziamenti, a fondo perduto, per il recupero primario dei centri storici dei comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nell'annualità in corso del piano pluriennale, sono concessi nel modo seguente:

    1. per il restauro di prospetti fino al 60% della spesa complessiva;

b) per il restauro di coperture e ricoperture esterne fino al 60% della spesa complessiva;

c) per il restauro o adeguamento di tutti gli altri elementi di edilizia, compresi gli spazi collettivi, e gli impianti fino al 40% della spesa complessiva.

4. Le spese, rendicontate e documentate, devono risultare da adeguata relazione tecnica, da analitica descrizione dell'intervento da eseguire e da computo metrico particolareggiato estimativo che prevede i massimali di spesa determinati sulla base del prezziario regionale delle opere pubbliche.

5. Previo collaudo finale da parte del comune, le somme sono erogate sulla base di uno schema - tipo approvato dall'Assessore regionale all'Urbanistica.

6. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con provvidenze previste dalla vigente normativa in materia di recupero secondario e di contenimenti dei consumi energetici.

Art. 11

Piano pluriennale di interventi

1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, valutati i programmi comunali integrati d'intervento ed i piani di riqualificazione urbana dei centri storici, previo parere della competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere si intende favorevole, approva ed aggiorna, antro il 30 settembre di ogni anno il piano pluriennale di interventi per i centri storici, che costituisce il quadro di riferimento complessivo degli interventi e contiene:

    1. gli obiettivi, i criteri e le priorità seguite;
    2. il quadro delle risorse finanziarie disponibili;
    3. c) l'elenco dei programmi integrati di intervento e dei piani di riqualificazione che si intendono finanziare.

      2. Il piano pluriennale di interventi può essere integrato con interventi previsti nei programmi di edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata, e di opere pubbliche predisposti dall'Assessorato ai lavori Pubblici e con i programmi dell'Assessorato alla Cultura riguardanti il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale.

      3. Il piano pluriennale di interventi viene formulato secondo le seguenti modalità:

      a) complessività dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano con specificazione del sistema di urbanizzazione;

      b) incidenza dell'intervento sul miglioramento della qualità urbanistica;

      c) signficatività dell'intervento di recupero di aree ed immobili sia pubblici che privati;

      d) urgenza dell'intervento da effettuare per il recupero di aree urbane storiche ed immobili sia pubblici che privati, connesso allo stato di degrado ed al fabbisogno abitativo;

      e) valore delle risorse finanziarie integrative previste per gli interventi;

      f) qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;

      g) proposte per la soluzione di problemi legati alla mobilità ed ai parcheggi.

      Art. 12

      Tempi e modalità erogazione dei contributi

      1. A conclusione dell'iter di approvazione del piano pluriennale di interventi, la Regione provvede all'assegnazione dei contributi ai comuni. Gli interventi da eseguire devono, comunque, iniziare, pena revoca dei finanziamenti concessi, entro 12 mesi dal trasferimento dei fondi ai Comuni.

      2. I finanziamenti assegnati ai Comuni, anche per gli enti privati e proprietari d: immobili, vengono erogati, per la metà, a presentazione del primo stato di avanzamento dei lavori, e per l'altra metà a presentazione della certificazione di avvenuta esecuzione dell'intero intervento, previa verifica della conformità tra l'opera realizzata ed il progetto approvato.

      Art. 13

      Criteri di ripartizione finanziaria

      1. La Regione Calabria, al fine di ripartire le risorse finanziarie previste nelle annualità del piano pluriennale di interventi per i centri storici dei Comuni aventi diritto, adotta i seguenti criteri di priorità:

      a) trasferimenti a Comuni che abbiano redatto il programma integrato d'intervento per il centro storico;

      b) trasferimenti a Comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;

    4. trasferimenti ai comuni privi di tali atti.

2. Per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche, si applicano i seguenti criteri:

a) finanziamento pari al 90% della spesa ammissibile per gli interventi previsti dai programmi integrati dei centri storici;

b) finanziamento pari al 60% della spesa ammissibile per gli interventi previsti dai piani di riqualificazione urbana.

Art. 14

Compatibilità con norme comunitarie

1. Alla determinazione dell'ammontare degli incentivi finanziari previsti dalla presente legge si procederà nel rispetto delle norme comunitarie che regolano gli aiuti di Stato.

Art. 15

Monitoraggio della spesa

1. Al fine di consentire alla Regione un costante monitoraggio sulla spesa, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono all'Assessorato regionale all'Urbanistica una relazione sullo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, accompagnata dalla compilazione di schede - tipo predisposte dallo stesso Assessorato.

2. In base ai dati statistici acquisiti, l'Assessorato regionale all'Urbanistica provvede, annualmente, ad elaborare una relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi sui centri storici finanziati negli anni precedenti.

3. Tale relazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, è trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati per l'anno 2001 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 2242211 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2001, commi 7 e 8 dell'art. 7 legge regionale n. 7/01. Per gli anni successivi la spesa necessaria sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.