Progetto di legge n. 145
INTERVENTI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' MUSICALI ‑ COSTITUZIONE DEL COMPLESSO BANDISTICO DELLA CALABRIA

Art. 1

Oggetto

 

            1.  La Regione Calabria tutela e valorizza le attività musicali e ogni forma di musica popolare contribuendo al loro sviluppo e riconoscendone la funzione sociale e culturale, come momento di integrazione di vincoli culturali interregionali, nazionali ed internazionali.

            2.  A tal fine, la Regione sostiene tutte le attività musicali della regione attraverso la promozione di iniziative e l'erogazione di appositi contributi finalizzati a favorire la loro diffusione e la crescita culturale.

Art. 2

Albo Regionale

 

            1.  E' istituito presso l'Assessorato regionale alla Cultura un Albo dei soggetti che svolgono attività musicali.

            2.            All'Albo Regionale possono essere iscritti le associazioni, i gruppi autonomi costituiti a norma di legge e non aventi scopo di lucro duali:

                 a)            Complessi bandistici e Società filarmoniche:

                 b)            Cori Polifonici e Società corali;

                 c)            Complessi strumentali e Gruppi folkloristico‑musicali;

                 d)            Singoli compositori, strumentisti, vocalisti, cantanti, ricercatori e divulgatori d musica comunque denominati.

            3.            L'iscrizione avviene tramite apposita richiesta da presentare all'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria.

            4.            Dopo la verifica dei requisiti necessari per l'ammissibilità, secondo quanto previsto dai successivi articoli 7, 9 e 11 della presente legge, ai richiedenti viene data apposita comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'Albo Regionale.

            5.            L'iscrizione all'Albo Regionale deve essere rinnovata annualmente.

 

TITOLO II

Contributi ‑ Adempimenti ‑ Finanziamento degli interventi

Commissione di esperti delle musica

 

Art. 3

Contributi

 

            1.            Ogni associazione, gruppo o società musicale, bandistico, corale o folkloristico-musicale, nonché ogni singolo, regolarmente iscritto all'Albo Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, può avanzare domanda all'Assessorato alla Cultura della Regione Calabria per ottenere un contributo finalizzato ai seguenti scopi:

                             sostenere l'attività dell'associazione, gruppo o società musicale, bandistica, corale o folkloristico‑musicale, ovvero per sostenere l'attività dei singoli compositori, strumentisti, vocalisti, cantanti, ricercatori e divulgatori di musica comunque denominati;

                             organizzare manifestazioni e rassegne aventi il carattere di incontri e di scambi di esperienze e di professionalità con altri gruppi, associazioni o società nonché singoli compositori, strumentisti, vocalisti, cantanti, ricercatori e divulgatori di musica comunque denominati di altre regioni italiane o stranieri;

                             promuovere e organizzare corsi formativi nel campo dell'apprendimento per strumentisti, di preparazione al canto corale e solista e di perfezionamento, compatibili con i programmi e gli intendimenti didattici dei Conservatori di Musica della regione, d'intesa con enti ed istituzioni locali;

                             favorire studi, ricerche, sperimentazioni e convegni per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale musicale, popolare e folkloristico regionale, nonché per la conoscenza di antichi strumenti musicali calabresi. anche attraverso la collaborazione mediante apposite convenzioni con i Conservatori di musica e istituzioni specializzate nel settore musicale;

                             promuovere borse di studio e concorsi per lo studio e la ricerca di brani inediti di musica popolare, lo studio e la ricerca sull'opera di compositori calabresi, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione dell'arte musicale popolare e colta della Calabria.

 

Art. 4

Adempimenti dei soggetti interessati

 

            1.  I soggetti interessati, all'atto della presentazione della domanda di contributo, oltre agli adempimenti di cui agli articoli 3, 8, 10 e 12 della presente legge, devono allegare un piano di attività relativo all'anno in corso, costituito da una relazione esplicativa tipologica e dai relativi preventivi di spesa per l'attuazione delle iniziative previste nel piano annuale.

 

Art. 5

Finanziamento degli interventi

 

            1.  La Regione Calabria provvede all'erogazione del finanziamento degli interventi richiesti in favore dei soggetti interessati che ne abbiano fatto domanda, previa verifica dei requisiti di ammissibilità secondo quanto previsto dalla presente legge.

            2.  A tal fine, l'Assessore regionale alla Cultura, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della legge di bilancio, invia l'apposito piano di finanziamenti alla competente Commissione Consiliare per il parere.

            3.            Acquisto il parere di cui al comma precedente, ovvero trascorso il termine previsto dalla legge, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Cultura, entro i successivi trenta giorni, provvede con apposito atto deliberativo all'erogazione dei contributi di cui alla presente legge.

 

Art. 6

Commissione di esperti della musica

 

            1.            L'Assessore regionale alla Cultura provvede a nominare una Commissione di esperti composta dai Direttori dei Conservatori di Musica della Calabria, da tre Maestri, Direttori d'Orchestra e di Coro, dei Complessi Bandistici e Società filarmoniche, dei Cori Polifonici e Società corali, da un rappresentante dei Complessi strumentali e Gruppi folkloristico‑musicali iscritti all'Albo regionale di cui alla presente legge, da un rappresentante regionale dell'ANBIMA.

            2.  La Commissione provvede ad esprimere parere sulle domande di contributi o finanziamenti richiesti ai sensi della presente legge.

            3.  La Commissione provvede, altresì, a selezionare i migliori strumentisti presenti sul territorio regionale ed iscritti all'Albo regionale di cui alla presente legge, per la costituzione del Complesso Bandistico della Calabria, secondo quanto previsto dal Titolo VI della presente legge.

 

TITOLO III

Complessi bandistici e Società filarmoniche

 

Art. 7

Requisiti

 

            1.  Ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 2 della presente legge, i Complessi bandistici e le Società filarmoniche al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

                 a)            siano costituiti in Associazione o Società con atto notarile;

                 b)            siano composti da almeno 30 elementi per il piccolo Complesso bandistico o Società filarmonica, 45 elementi per il medio Complesso bandistico o Società filarmonica, 60 elementi per il grande Complesso bandistico o Società filarmonica;

                 c)            l'organico previsto per il medio e grande Complesso bandistico o Società filarmonica deve corrispondere ai parametri fissati dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori);

                 d)            Siano diretti da un maestro munito del titolo di Direzione d'orchestra composizione e strumentazione, o di altro titolo o diploma di Conservatorio o Istituto musicale o del certificato relativo provvisorio rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero da una valida documentazione dimostrante un'attività artistica di almeno tre anni di Maestro ‑ Direttore di banda o di orchestra che sarà valutata dalla Commissione di esperti della musica nominata dall'Assessore regionale alla Cultura, ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

                  2.  I Complessi bandistici e le Società Filarmoniche devono inoltre dimostrare:

                 a)            un'attività svolta da almeno un biennio;

                       b)  il possesso di attrezzature e strumenti;

                 c)  il riconoscimento, da parte del Consiglio comunale, di "banda cittadina".

 

Art. 8

Richiesta del contributo

 

            1.  I Complessi bandistici e le Società filarmoniche che intendono ottenere il contributo di cui all'art. 3 della presente legge, devono corredare la relativa domanda di adeguata documentazione attestante l'attività svolta nell'ultimo anno, nonché gli eventuali contributi erogati da Enti pubblici.

 

TITOLO IV

Cori Polifonici, Società corali, Complessi strumentali e Gruppi folkloristico‑musicali

 

Art. 9

Requisiti

 

            1.  Ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 2 della presente legge, i Cori polifonici, le Società corali, i Complessi strumentali ed i Gruppi folkloristico‑musicali, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Regionale devono essere n possesso dei seguenti requisiti:

a)   siano costituiti in Associazione o Società con atto notarile;

                 b)            siano formati da almeno trenta elementi divisi in soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi per quanto riguarda i Cori polifonici, le Società corali ed i Gruppi folkloristico‑musicali misti;

                 c)            siano formati da almeno venti elementi, nel caso di Coro maschile, con la suddivisione in tenori primi, tenori secondi, baritoni e bassi, o nel caso di Coro femminile con la suddivisione in soprani primi, mezzi soprani, soprani secondi, contralti primi e contralti secondi riguardo i Cori polifonici, le Società corali ed i Gruppi folkloristico‑musicali;

                 d)            siano formati da almeno trenta elementi per quanto riguarda Cori di voci bianche, con un’età massima di anni sedici per le ragazze e di anni quattordici per i ragazzi;

                 e)            siano formati da almeno otto elementi strumentisti per quanto riguarda i Complessi strumentali;

                 f)            siano diretti da un Maestro munito del titolo di Direzione d'Orchestra - Composizione ‑ Musica corale o direzione di coro o strumentazione, o di altro titolo o diploma di Conservatorio o Istituto musicale o del certificato relativo provvisorio rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, oppure da una valida documentazione attestante un’attività artistica di almeno tre anni di Maestro‑Direttore di Coro polifonico o di Orchestra che sarà valutata dalla Commissione di esperti della musica nominata dall'Assessore regionale alla Cultura, ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

            2.  I Cori Polifonici, le Società corali, i Complessi strumentali ed i Gruppi folkloristico- musicali devono inoltre dimostrare un'attività svolta da almeno un biennio.

 


Art. 10

Richiesta del contributo

 

            1.  I Cori Polifonici, le Società corali, i Complessi strumentali ed i Gruppi folkloristico-musicali che intendono ottenere il contributo di cui all'art. 3 della presente legge, devono corredare la relativa domanda di adeguata documentazione attestante l'attività svolta nell’ultimo anno, nonché gli eventuali contributi erogati da Enti pubblici.

 

TITOLO V

Compositori, strumentisti, vocalisti, cantanti, ricercatori e divulgatori

 

Art. 11

Requisiti

 

            1.  Ai fini dell'iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 2 della presente legge, i singoli compositori, strumentisti, vocalisti, cantanti, ricercatori e divulgatori di musica, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Regionale devono allegare la seguente documentazione:

                 a)            curriculum formativo e professionale;

                 b)            eventuali pubblicazioni, composizioni, ricerche, produzioni o elaborazione di materiale didattico‑musicale.

Art. 12

Richiesta del contributo

 

            1.  I singoli che intendono ottenere il contributo di cui all'art. 3 della presente legge, devono corredare la relativa domanda di adeguata documentazione attestante l'attività svolta nell’ultimo anno, nonché gli di eventuali contributi erogati da Enti pubblici.

 

TITOLO VI

Costituzione del Complesso Bandistico della Calabria

 

Art. 13

Finalità

 

            1.  La Regione Calabria, al fine di promuovere e rappresentare la propria immagine in Italia e all'estero, istituisce "il Complesso Bandistico della Calabria".

 

Art. 14

Composizione del Complesso Bandistico della Calabria

 

            1.  I componenti del Complesso Bandistico della Calabria verranno selezionati dall’apposita Commissione di esperti della musica nominata dall'Assessore regionale alla Cultura ai sensi dell'articolo 6, tra i migliori elementi strumentisti presenti sul territorio regionale ed iscritti nell'Albo regionale di cui alla presente legge.

            2.  La Commissione provvede, altresì, a definire il numero dei componenti del Complesso Bandistico della Calabria.

 

Art. 15

Direttore del Complesso Bandistico della Calabria

 

            1.  Il Direttore del Complesso Bandistico della Calabria è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con l'Assessore alla Cultura, nell'ambito di un elenco di almeno tre nominativi di Maestri, Direttori d'Orchestra o di Coro, di Complessi Bandistici o Società filarmoniche, di Cori Polifonici o Società corali di comprovata esperienza ed alta professionalità, individuati dalla Commissione di esperti della musica di cui all'articolo 6 della presente legge.

 

Art. 16

Sede del Complesso bandistico della Calabria

 

            1.  Il Complesso Bandistico della Calabria ha sede presso il Consiglio Regionale della Calabria.

            2.            L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria provvederà ad individuare appositi locali da destinare al Complesso Bandistico della Calabria.

 

Art. 17

Strumenti, vestiario, attrezzature, dotazione di supporto

 

            1.  La Commissione di esperti della musica di cui all'articolo 6 della presente legge definisce la tipologia nonché il numero degli strumenti, della divisa e del vestiario, delle attrezzature e di tutta la dotazione di supporto occorrenti al Complesso Bandistico della Calabria, alla cui fornitura provvederà la Regione Calabria.

            2. Gli strumenti, la divisa e il vestiario, le attrezzature e tutta la dotazione di supporto forniti al Complesso Bandistico della Calabria sono di esclusiva proprietà della Regione Calabria.

 

Art. 18

Gestione

 

            1.  Il Complesso bandistico della Calabria provvede in proprio alla gestione dell'eventuale patrimonio e di ogni aspetto contabile e finanziario relativo all'attività svolta, nominando all'uopo, al proprio interno, un comitato di gestione composto dal Direttore e da due componenti.

 

Art. 19

Esibizione del Complesso Bandistico della Calabria

 

            1.  II Complesso Bandistico della Calabria si esibisce nelle manifestazioni istituzionali o di rappresentanza ogni qual volta è richiesto dalla Regione Calabria, tenuto conto della programmazione regionale.

            2.            Durante l'esibizione, il complesso Bandistico della Calabria, fa uso della strumentazione, della divisa e del vestiario nonché della dotazione di supporto fornita dalla Regione Calabria.

            3.  AI Complesso Bandistico della Calabria, durante ogni esibizione, è fatto obbligo di esporre il Gonfalone della Regione Calabria.

 

Art. 20

Spese, competenze ed onorari

 

            1.  Al Direttore e ai componenti del Complesso Bandistico della Calabria, per ogni esibizione istituzionale o di rappresentanza effettuata per conto della Regione Calabria, verrà corrisposto, oltre al rimborso delle spese documentate, il compenso previsto da apposito contratto di diritto privato, di durata biennale, da stipularsi separatamente, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

            2.  Il Complesso Bandistico della Calabria, nel rispetto della programmazione regionale, può esibirsi anche a richiesta di altri )nti, Istituzioni, Associazioni, Comitati comunque denominati o soggetti privati, ed i relativi compensi saranno stabiliti mediante appositi contratti privati stipulati direttamente con i richiedenti.


TITOLO VII

Finanziamento della legge ed entrata in vigore

 

Art. 21

Finanziamento della legge

 

            1.  Al finanziamento della presente legge si provvederà mediante lo stanziamento di lire _____________________, con l'istituzione del capitolo n. _________________ del Bilancio regionale rubricato "valorizzazione e sostegno delle attività musicali" nonché con lo stanziamento di lire __________________, con l'istituzione del capitolo n. ______________ del Bilancio regionale rubricato "costituzione e finanziamento del Complesso Bandistico della Calabria".

 

Art. 22

Entrata in vigore

 

            1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.