Progetto di legge n. 139
"Norme in favore dei Calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne"

 

Art. 1

(Finalità)

 

            1.  La Regione Calabria opera per incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero.

            2.  A tal fine promuove:

                 a)            iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare riferimento alla specificità calabrese, quale strumento per la conservazione delle radici della terra d'origine;

                 b)            interventi finalizzati allo sviluppo delle relazioni sociali, economiche e culturali.;

                 c) iniziative dirette a conservare e a tutelare la identità calabrese ed a rinsaldare i rapporti con la terra d'origine avendo particolare riguardo alle nuovo generazioni nate all'estero;

                 d)            forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all'estero e delle loro famiglie, valorizzando l'associazionismo fra gli emigrati calabresi;

                 e)            interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali dei Calabresi che rimpatriano.

Art. 2

(Destinatari degli interventi)

 

            1.            Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge:

                 a)  i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;

                 b)  i cittadini che eleggano la propria residenza in un comune della Calabria dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a cinque anni consecutivi, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi rientrati nella regione da non più di due anni;

            2.            Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi, il coniuge superstite, nonché i loro discendenti.

            3.  La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

            4.  Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

Art. 3

(Iniziative ed interventi regionali)

Misure ordinarie e straordinarie

 

            1.            Nelle singole leggi regionali che dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali, di istruzione e cultura, saranno definiti criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione di cittadini. singoli o associati, di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 2 nel piano annuale degli interventi.

                  2.  Le iniziative è gli interventi diretti specificatamente ai soggetti di cui all'art. 2 sono volti a:

                 a)            assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività nei settori della cultura e della economia;

                 b)            curare e sostenere la diffusione fra le comunità dei Calabresi all'estero di pubblicazioni notiziari, giornali e materiale radiofonico e audiovisivo utilizzando anche la via telematica;

                 c)            effettuare, anche mediante convenzioni con università, istituti ed enti qualificati indagini, ricerche e studi relativi all'integrazione sociale ed economica nel Paese di accoglienza dei nostri corregionali;

d)   favorire la formazione e la riqualificazione professionale;

                 e)            agevolare l'inserimento dei figli dei rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale;

                 f)            favorire l'accesso alle Università della regione di studenti o giovani laureati, anche sé sprovvisti di cittadinanza italiana,. discendenti di cittadini calabresi;

                 g)            organizzare nel territorio regionale iniziative di turismo sociale, di interscambio tra giovani studenti e relativi docenti vacanze culturali e di studio;

                 h)            concorrere con i comuni nella assistenza ai cittadini rimpatriati ed alle loro famiglie;

                 i)            favorire il reinserimento dei rimpatriati nelle attività produttive locali e nell'acquisto o ristrutturazione dell'alloggio familiare;

                 l)            riconoscere e sostenere anche finanziariamente l'attività dell’associazionismo calabrese all'estero;

               m)            effettuare studi e ricerche anche mediante il. coinvolgimento degli Enti locali della Regione relative al fenomeno migratorio ed ai movimenti e flussi migratori, strumentali alla programmazione degli interventi regionali.

            3.  La Regione concorre altresì a sostenere iniziative culturali, sociali ed economiche adottate da associazioni di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia.

            4.  I contributi finanziari previsti dalla presente legge, in quanto volti specificamente a concorrere alla soluzione dei problemi economici sociali e culturali dei corregionali all'estero o rimpatriati, che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio, sono aggiuntivi, salvo diverso disposto, rispetto agli eventuali analoghi di provenienza pubblica entro i limiti della spesa e degli oneri effettivamente sostenuti e documentati dai beneficiari.

 

Art. 4

(Provvidenze socio ‑assistenziali)

 

            1.  Ai cittadini di origine calabrese di cui all'art. 2, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:

                 a)            concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per se e i propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune della Calabria;

                 b)            sussidi straordinari in caso di particolari e documentate situazioni di bisogno;

                 c)            concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori deceduti all'estero e dei loro familiari;

                 d)            assegni di studio a favore dei figli dei lavoratori residenti all'estero per la frequenza in Calabria delle scuole medie inferiori e superiori e delle università.

            2.  Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo sono presentate al comune di residenza che provvede alla relativa istruzione.

            3.  La Regione accredita ai singoli comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la liquidazione delle provvidenze.

            4.  Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, il Settore regionale all'Emigrazione ed Immigrazione è autorizzato a procedere in favore dei lavoratori calabresi emigrati all’estero che abbiano mantenuto o riacquistato la cittadinanza italiana, al rimborso della quota pari al 50 per cento dell'importo versato all'INPS per contributi previdenziali relativi a periodi di lavoro prestati all'estero, nel limite massimo di 15 anni ammessi a riscatto. Agli stessi fini il Settore regionale all’Emigrazione ed Immigrazione è altresì autorizzato a procedere al rimborso, in favore dei lavoratori calabresi emigrati all'estero e rientrati nella Regione che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, della quota pari al 50 per cento degli oneri versati all'INPS a titolo di contribuzione volontaria. Il rimborso di cui al secondo comma è effettuato a condizione che i lavoratori interessati non siano assoggettati all'obbligo contributivo nelle forme assicurative gestite dall’INPS, o in quelle esonerative, esclusive e sostitutive dello stesso, per tutto il periodo della contribuzione volontaria.

 

Art. 5

(Contributi per avvio di attività produttiva e per la casa)

 

            1.  Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni per l'avvio di attività produttive singole, associate o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, turistico, peschereccio e dei servizi, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 40 milioni di lire.

            2.  Ai lavoratori calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni, per l'acquisto, il completamento, la costruzione, la ristrutturazione dell'alloggio familiare, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50 per cento della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 40 milioni di lire.

            3.  La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e la erogazione del contributo, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

            4.  I contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo non sono cumulabili.

 

Art. 6

(Assegni e borse di studio ‑ convenzioni e accordi internazionali ‑ Inserimento scolastico)

 

            1.  La Regione istituisce assegni e borse di studio in favore dei discendenti residenti all'estero dei lavoratori emigrati per la frequenza nella regione di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post‑universitari.

            2.            Analogamente, nel rispetto della normativa statale, la Regione può finanziare convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all'estero, dove risiedono significative comunità di origine calabrese per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti anche di altre regioni d'Italia.

            3.  Allo scopo di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, organizza:

                 a)            corsi di recupero linguistico;

                 b)            corsi di lingua e cultura italiana.

 

Art. 7

(Iniziative e attività culturali)

 

            1.  La Regione, riconoscendo la cultura quale strumento essenziale di progresso e di maturazione sociale e civile, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità calabresi nel mondo il valore della identità del paese di origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.

            2.  Tali iniziative, fra le quali l'insegnamento della lingua e cultura italiana, possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, gli Istituti italiani di cultura; le associazioni dell'emigrazione e altre istituzioni culturali.

            3.            Analoghe iniziative possono essere promosse fra le collettività calabresi stabilitesi in altre Regioni d'Italia in collaborazione con le locali associazioni e circoli calabresi

 

Art. 8

(Attività promozionali)

 

            1.  La Regione, nelle località all'estero e in Italia ove maggiore è la presenza di cittadini di origine calabrese. con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza iniziative dirette a:

                 a)            svolgere opera di promozione e di informazione sugli aspetti della vita regionale;

                 b)            organizzare mostre di prodotti tipici della regione, favorendone la commercializzazione;

                 c)            attuare manifestazioni di carattere ricreativo, sociale, culturale e artistico.

 

Art. 9

(Turismo etnico. Investimenti produttivi. Sedi di rappresentanza all'estero)

 

            1.  Nel quadro di una azione organica diretta al rilancio dell'immagine della Calabria, con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo calabrese all'estero, la Regione incentiva iniziative idonee a favorire un rinnovato interesse, specie da parte delle nuove generazioni, alla scoperta del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d'origine.

            2.            Parallelamente, sono adottati i provvedimenti opportuni per far conoscere nei paesi esteri di residenza dei corregionali le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l'effettuazione di investimenti nel campo dell'economia, della cultura e del turismo.

            3.  La Regione adotta provvedimenti mirati a promuovere l'offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei corregionali all'estero, nonché a suscitare l'interesse degli operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria.

            4.            D'intesa con le Autorità locali e nel rispetto della normativa statale, la Regione provvede alla stipula di accordi con Paesi Enti, Organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti economici culturali e turistici.

            5.  E' autorizzata, con l'osservanza delle condizioni ed entro i limiti di cui al precedente comma, la istituzione di sedi di rappresentanza all’estero, per il perseguimento delle finalità promozionali di cui alla presente legge.

Art. 10

(Soggiorni, turismo sociale)

 

            1.  La Regione, anche in collaborazione con altre Regioni, con enti e organismi pubblici e privati, promuove e favorisce:

                 a)            l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione per i Calabresi all'estero e i loro discendenti;

                 b)            iniziative di turismo sociale al fine di consentire la conoscenza diretta della Calabria;

                 c) iniziative tese ad offrire una settimana in Calabria a totale carico della Regione a corregionali all'estero che si trovino in condizioni economiche disagiate o non hanno più familiari nella Regione.

            2.  Tali iniziative riguardano, in particolare, viaggi e soggiorni nella regione, con preferenza per i giovani e gli anziani, e possono essere estese anche ai nati nella regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.


Art. 11

(Informazione)

 

            1.  La Regione, ritenendo la comunicazione e l'informazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere ‑vivo il rapporto con la realtà regionale, provvede anche conferendo specifici incarichi professionali:

                 a)            alla edizione, redazione, pubblicazione e diffusione, di un periodico diretto ad informare i Calabresi all'estero sulla attività legislativa ed amministrativa dell'ente, sulla realtà economica, sociale e culturale della Calabria e su quanto altro possa essere di interesse per i corregionali all'estero;

                 b)            alla diffusione tra le comunità dei calabresi all'estero di quotidiani, riviste, pubblicazioni, libri e materiale audio‑visivo e radiofonico utilizzando anche la rete telematica;

                 c)            alla divulgazione di opere particolarmente significative di autori calabresi.

 

Art. 12

(Riconoscimenti per produzioni artistiche, bibliografiche ed audiovisive)

 

            1.  La Regione incoraggia e riconosce iniziative di particolare rilevanza sulle tematiche delle migrazioni quali: tesi di laurea, ricerche, produzioni artistiche, letterarie, bibliografiche o audio visive prodotte da Calabresi residenti in Italia o all'estero.

 

Art. 13

(Attestati di benemerenza ai cittadini di origine calabrese residenti all'estero)

 

            1.  E Presidente della Giunta regionale su proposta del Settore all'Emigrazione conferisce attestati di benemerenza ai cittadini di origine calabrese che hanno lavorato all'estero per oltre trenta anni onorando il nome della Calabria, e riconoscimenti annuali a cittadini illustri che si siano affermati all'estero nel campo della cultura, dell'imprenditoria, dell'attività pubblica e sociale.

 

Art. 14

(Registri delle associazioni, circoli, enti ed istituzioni)

 

            1.  La Regione riconosce le associazioni, gli enti e le istituzioni che abbiano una sede nella regione e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità, senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi all'estero ed i loro familiari.

            2.  La Regione riconosce, altresì, le associazioni ed i circoli senza fini di lucro e le eventuali aggregazioni in federazioni su base locale di cittadini di origine calabrese residenti in altre regioni d'Italia e ne sostiene l'attività sociale e promozionale per quelle Associazioni il cui numero di iscritti non è inferiore a trecento soci.

            3.            Presso il Settore Emigrazione competente per i problemi dell'emigrazione sono istituiti distinti registri delle associazioni degli enti e delle istituzioni nonché delle associazioni, dei circoli e delle federazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2.

            4.  In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 16.

 

Art 15

(Registro regionale delle Confederazioni, Federazioni ed Associazioni

dei Calabresi residenti all'estero)

 

            1.            Presso il Settore Emigrazione di cui al precedente art. 14, comma 3. è istituito il registro delle confederazioni delle federazioni e delle associazioni dei Calabresi residenti all'estero.

 

Art. 16

(Confederazioni, federazioni ed associazioni dei Calabresi residenti all'estero)

 

            1.  La Regione promuove, riconosce e sostiene l'associazionismo calabrese all'estero, purché senza fini di lucro, quale strumento fondamentale per la tutela dell'identità e della cultura d'origine e per il mantenimento, e la valorizzazione dei rapporti con la società calabrese raccomandando, sulla scorta di altre positive esperienze, di preferire la componente organizzativa federativa, al fine dì agevolare l'interrelazione con la Regione.

            2.  In ogni Paese estero le singole associazioni calabresi si riuniscono in federazioni. In ogni continente e sub ‑continente le federazioni calabresi si riuniscono in confederazioni. Le Confederazioni, le Federazioni e le Associazioni a domanda sono iscritte al registro di cui al precedente art. 15. La domanda deve essere corredata da:

a)   copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

                 b)            indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede;

                 c)            elenco dei soci vidimato dall'autorità consolare competente per territorio.

            3.  Le Confederazioni, le Federazioni e le singole Associazioni, ciascuna nell'ambito di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei Calabresi all'estero, di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta regionale di cui al successivo articolo ovvero esperti  secondo le modalità di cui all'art. 19 comma 13. Ai predetti organismi possono essere concessi:

a)   contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute e documentate;

                 b)            contributi per attività e progetti sociali, culturali, formativi e promozionali  riconosciuti qualificanti.

            4.  Le domande di contributo, debitamente documentate, debbono pervenire al competente Settore Emigrazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

            5.            Tutte le spese relative ai contributi di cui al presente articolo devono essere rendicontate con idonea documentazione giustificativa vidimata dai Consultori.

 

Art. 17

(Consulta regionale dei Calabresi all'estero)

 

            1.  Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei Calabresi all'estero con sede presso il Settore Emigrazione.

 

Art 18

(Composizione della Consulta regionale dei Calabresi all'estero)

 

            1.  La Consulta regionale dei Calabresi all'estero è composta da:

                 a)  il Presidente della Giunta regionale, o Assessore suo delegato, che la presiede;

                 b)            cinque rappresentanti di associazioni enti ed istituzioni dell'emigrazione iscritte nel registro di cui al precedente art. 14, designati dalle stesse;

                 c)            tre rappresentanti dei patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei Paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati designati dai rispettivi organi regionali;

                 d)            tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale,     designati dai relativi organi regionali;

                 e)            cinque rappresentanti uno per ogni Provincia, designati dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

                 f)   il direttore della Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione;

                 g)  il direttore della Sede regionale dell'INPS;

                 h)            un rappresentante della Direzione, Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie designato dalla stessa;

                 i)            un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione Province d'Italia (U.P.I.);

                 l)            tre rappresentanti delle amministrazioni comunali della regione, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

               m)            ventotto cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, designati dalle rispettive associazioni *iscritte al registro di cui al precedente art. 15, secondo la proporzione di seguito indicata;

                 o)            n. 1 cittadino calabrese residente fuori regione dove maggiore è la presenza di calabresi ivi residenti designato dalle Associazioni;

            (Paesi di residenza dei Calabresi all'estero)                  (Numero dei Consultori da nominare)

 

                        BELGIO                                                         1

                        FRANCIA                                                      1

                        GERMANIA                                                 1

                        GRAN BRETAGNA                                        1

                        SVIZZERA                                                       1

                        AUSTRALIA                                                 4

                        ARGENTINA                                              4

                        BRASILE                                                       4

                        CILE                                                 1                                    URUGUAY                                                     1

                        CANADA                                                       3

                        U.S.A.                                                           4

                        VENEZUELA                                               1  

                        SUD AFRICA                                               1

                                                                                                         __________

                                                            TOTALE                        28

 


Art. 19

(Costituzione e funzionamento)

 

            1.  La Consulta regionale dei Calabresi all'estero è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale, salvo revoca del mandato.

            2.  Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della Consulta, non si può essere nominato Consultore per più di due volte consecutive.

            3.  Le designazioni dei Consultori da parte della Associazioni, Federazioni e Confederazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le, successive integrazioni.

            4.  La Consulta elegge nel proprio seno due Vice Presidenti ed il Comitato direttivo di cui al successivo art. 25.

            5.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della competente struttura per i problemi dell'emigrazione di livello non inferiore alla categoria D1.

            6.  Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione ed almeno un quarto dei componenti in carica in seconda convocazione.

            7.  Tre assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta.

            8.  Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

            9.  La Consulta è convocata di norma ogni sei mesi e ogni qualvolta lo richiedano non meno di un terzo dei componenti in carica.

          10.  La Consulta può riunirsi anche in sede e località diverse da quelle istituzionali.

          11.  La Consulta può costituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche di studio.

          12.            Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente, su proposta del Settore potrà far partecipare alle sedute della Consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti in esame , nonché Esperti appositamente nominati, senza diritto di voto.

          13.  Il numero degli esperti nominati dal Presidente non può superare il numero dei Consultori in rappresentanza dei Calabresi all'estero;

          14.            Qualsiasi attività, ovvero, iniziativa assunta dai Calabresi all'estero, deve essere canalizzata attraverso il Consultore che si avvarrà della collaborazione di eventuali Esperti e Presidenti Federali e Confederali, con preclusione tassativa di qualsiasi intervento finanziario promanante da fonte regionale afferente manifestazioni che non siano state organizzate attraverso i Consultori ovvero gli esperti e Presidenti federali ritualmente riconosciuti. La Regione individua ed identifica quali unici interlocutori istituzionali i Consultori, gli Esperti e i Presidenti federali ai quali dovranno far capo tutte le Associazioni, Circoli, Clubs ecc. dei calabresi per qualsivoglia esigenza che dovesse postulare erogazioni di contributi previsti dalla presente legge.

 

Art. 20

(Compiti della Consulta)

 

            1.  La Consulta regionale dei Calabresi all'estero ha i seguenti compiti:

                 a)            esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa di cui al seguente articolo 9‑8, nonché sui relativi criteri di applicazione;

                 b)            avanzare proposte su studi e ricerche sul fenomeno dell'emigrazione;

                 c)            formulare proposte per interventi di formazione professionale, nonché di aggiornamento, di riconversione e di riqualificazione, a favore dei lavoratori rimpatriati;

                 d)            avanzare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali, interregionali e internazionali sui problemi dell’emigrazione;

                 e)            proporre nuovi interventi di carattere culturale, sociale e di solidarietà in favore degli emigrati, dei rimpatriati, e delle loro famiglie;

                 f)            formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le Confederazioni, le Federazioni le Associazioni dei Calabresi residenti all'estero nella redazione dei rispettivi statuti.

 

Art. 21

(Comitato direttivo della Consulta)

 

            1.  Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da otto componenti eletti dalla Consulta nel proprio seno con i criteri e modalità di elezione di cui al successivo articolo 22.

            2.  La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.

            3.  Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere sentito su ogni particolare aspetto relativo all'attuazione ed alla gestione della presente legge.

            4.  Il Comitato, in particolare:

                 a)            collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;

                 b)            cura i rapporti con gli enti locali regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione;

                 c)            esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

                 d)            svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;

                 e)            propone l'effettuazione di convegni incontri, seminari, indagini ed altre iniziative interessanti il settore.

            5.  Le sedute sono convocate dal Presidente con almeno venti giorni di preavviso riducibili a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità il voto del Presidente sarà determinante per la decisione.

            6.  Il Presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati al problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.

            7.            Verbalizza le sedute il Segretario della Consulta.

 

Art. 22

(Elezione dei Vice Presidenti e del Comitato direttivo)

 

            1.            Nella seduta di insediamento della Consulta vengono eletti:

                     i due Vice Presidenti di cui uno residente all'estero ed uno residente in Italia;

                             otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui quattro residenti all'estero e quattro residenti in Italia.

            2.  Per la elezione di ciascun Vice Presidente, i Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i due Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

            3.  Per la elezione del Comitato direttivo ogni Consultore potrà esprimere sino ad un massimo di quattro preferenze, in due distinte votazioni, per eleggere i quattro Consultori residenti all'estero ed i quattro residenti in Italia. Risultano eletti i Consultori che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

            4.  Alle elezioni di cui ai precedenti commi partecipano tutti i componenti della Consulta.

 

Art. 23

(Consultori all'estero)

 

            1.  Per la definizione e l'attuazione degli interventi a favore dei calabresi all’estero, la Regione si avvale della collaborazione di Consultori, scelti ai sensi dell’art. 18 della presente legge fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 2 e che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell'emigrazione calabrese, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura.

            2.  Per la scelta dei consultori possono avanzare segnalazioni gli organismi associati, di primo e di secondo grado di cui all'art. 16, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e, ove costituiti, i comitati italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (istituzione dei comitati delle emigrazioni italiane).

            3.  Le segnalazioni devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale. Trascorso tale termine, il Presidente nomina i consultori sulla base delle segnalazioni pervenute, in mancanza di segnalazioni il Presidente provvede ugualmente alla nomina dei consultori.

            4.  La competenza del Consultore è riferita al territorio o parti del territorio del Paese nel quale il consultore stesso risiede, sentiti gli organismi associativi iscritti al registro di cui all'art. 15 e. ove occorra, può essere estesa ad altri paesi.

            5.            Della nomina dei consultori è data comunicazione al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Emigratorie, al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE) e alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nei paesi rientranti nell'area di competenza dei Consultori stessi.

            6.            L'attività dei consultori è svolta a titolo di volontariato ed è coordinata dal Settore all'Emigrazione o un suo delegato.

            7.  Ai consultori residenti all'estero è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ovvero per la finalizzazione dell'attività istituzionale (convegni, congressi. spese di gestione ed eventuali sedi di rappresentanza, purché preventivamente autorizzate dal Settore e debitamente documentate nonché verificate dalle strutture assessorili. Il Settore sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dei consultori medesimi si riserva di determinare le voci di spesa rimborsabili in base alla vigente normativa.

            8.  Il consultore all'estero d'intesa con gli organismi associativi locali, coordina tutte le attività e le richieste di contributi delle singole associazioni, delle Federazioni e delle Confederazioni e si raccorda, altresì, con i membri eletti del locale COMITES.

 

Art. 24

(Compiti del Consultore)

 

            1.  Il Consultore è il referente della Regione nell'area di competenza assegnategli  dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività calabresi ed opera su mandato della Regione per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge. In particolare:

                 a)            mantiene i rapporti con gli emigrati calabresi e con le loro associazioni con gli organismi rappresentativi dell'emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani con gli istituti italiani di cultura;

                 b)            contribuisce alla formulazione e all'attuazione degli interventi della Regione, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all'estero;

                 c)            entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Settore all'Emigrazione una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta e sullo stato delle collettività calabresi che rappresenta.

 

Art. 25

(Rimborsi ed indennità ai Consultori)

 

            1.  Ai componenti della Consulta regionale e dei Comitato direttivo, nonché agli invitati ed esperti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, per l'espletamento delle loro funzioni, compete, qualora ne ricorrano le condizioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti al livello funzionale di Dirigente. Considerando i tempi tecnici burocratici indispensabili  per evadere il rimborso delle spese e del trattamento di missione afferenti le convocazioni della Consulta e dell'Esecutivo della stessa, valutato altresì che i partecipanti ai lavori della Consulta possono incontrare oggettive difficoltà nel dover anticipare il costo dei biglietti aerei ed altro, le strutture assessorili dovranno predisporre tempestivamente tutte gli adempimenti burocratici per consentire il rimborso "pro manibus" ai Consultori,  Esperti ecc. da parte del competente settore della Ragioneria Generale.

 

Art. 26

(Fondo economale)

 

            1.            All'inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento della Presidenza , si provvede ad anticipare ad un funzionario delegato, di cui al comma successivo, una dotazione di fondi per il funzionamento della Consulta e per consentire I' immediata erogazione delle somme relative al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti la Consulta e degli invitati ed esperti.

            2.  Con decreto del Presidente della Regione, è nominata responsabile del fondo un dipendente della competente struttura regionale appartenente a fascia funzionale non inferiore al settimo livello.

Art. 27

(Coordinamento)

 

            1.  E' costituito nell'ambito del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, il coordinamento tra le strutture regionali che attuano interventi e iniziative promozionali nel campo dell'economia, della cultura e del turismo aventi rilevanza esterna.

            2.  Il Presidente. al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione all'estero dei prodotti tipici calabresi dovrà d'intesa con gli Assessori al Turismo, all’Industria, Commercio ed Artigianato, assumere e coordinare idonee iniziative volte alla conoscenza della Calabria anche attraverso i richiamati prodotti, fornendo iniziative commerciali, turistiche, culturali tese all'esportazione delle stesse ed organizzando, sostenendone i costi finanziari, manifestazioni gastronomiche, artigianali e turistico ‑culturali anche al fine di favorire ed incrementare il turismo etnico.

 

Art. 28

(Piano annuale degli interventi)

 

            1.  La Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei Calabresi all'estero di cui al precedente art. 17 e 18, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano annuale per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge.

            2.            Qualora la commissione consiliare non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

            3.  Con il piano annuale è disposto il riparto di massima della spesa e sono stabiliti i criteri di attuazione.

            4.  Gli interventi previsti dalla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente o suo delegato ai problemi dell'emigrazione.

 

Art. 29

(Consulta regionale dei giovani calabresi all'estero)

 

            1.  E' istituita per le stesse finalità di cui all'art. 1, identica composizione e disciplinata dagli articoli dal 18 al 27. la Consulta Regionale dei Giovani Calabresi all’Estero, i cui componenti avranno le stesse prerogative dei Consultori di cui all'art. 25.

            2.  I giovani consultori , devono aver compiuto la maggiore età secondo le leggi della Repubblica Italiana e non aver superato il trentesimo anno di età.

            3.  Gli stessi si occuperanno delle problematiche afferente i giovani calabresi all'estero secondo quanto disciplinato dall'articolato della presente legge, Autonomamente, al fine di garantire il graduale inserimento degli stessi nella Consulta di cui all'art. 18.

            4.  In sede di prima applicazione della presente legge i giovani consultori saranno indicati, sentiti i Consultori di cui all'art. 18, ovvero gli Esperti, Presidenti confederali ed in mancanza autonomamente scelti dal Presidente della Giunta Regionale, garantendo, ove possibile, la presenza di consultrici in ragione di un terzo dei componenti.

 

Art. 30

(Accertamenti)

 

            1.  Il Settore competente per i problemi dell'emigrazione effettua periodici accertamenti sull'impiego dei fondi comunque erogati ai sensi della presente legge.

 

Art. 31

(Agevolazioni trasporto aereo calabresi fuori Regione)

 

            1.  I Direttori Generali competenti per materia sono autorizzati a stipulare convenzioni con compagnie di navigazioni aeree disponibili a collegare gli aeroporti della regione ‑ Crotone Lamezia ‑ Reggio Calabria ‑ con città che registrino la presenza di alto tasso di emigrati calabresi in Italia ed all'estero, garantendo agevolazioni tariffarie, orari. che si impegnino ad offrire a bordo prodotti calabresi ad assumere personale preferibilmente calabrese, garantendo sovvenzioni break–iven e quant’altro occorrente a consentire i collegamenti da e per la Calabria con i calabresi residenti fuori regione.

 

Art. 32

(Norma transitoria)

 

            1.  La Consulta regionale di cui all'art. 19 (secondo allegata tabella A) della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17, sezione per i problemi degli emigrati, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, conserva la sua composizione e validità e ‑viene integrata con gli altri componenti secondo l'art. 18 della presente legge.

 

Art. 33

(Norma abrogativa)

 

            1.            Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17, incompatibili con la presente legge.

            2.  Gli atti di spesa conseguentemente assunti entro la data di cui al comma 1 sono definiti secondo le procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.

            3.  Le domande inevase, sia per carenza di documentazione presentata, che per mancanza di copertura finanziaria, per le quali non si è ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno esaminate secondo la disciplina prevista dalla legge regionale 9 aprile 1990, n. 17.

Art. 34

(Norma finanziaria)

 

            1.  Gli oneri finanziari di cui alla presente legge, sono determinati per l'anno 2001 in complessive lire 5.400.000.000 (L. 3.400.000.000 per spese correnti sul Cap. 4342101/2000 e L. 2.000.000.000 per spese di investimento sul Cap. 4342201/2000).

            2.  Gli interventi e le spese previste dalle disposizioni della presente legge sono realizzate annualmente nei limiti degli stanziamenti a tal fine previsti dalla legge di approvazione del bilancio regionale e dell'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


RELAZIONE

 

            Il cambiamento delle nostre Comunità fuori Regione e l'interesse della Regione Calabria a mantenere vivi ed attuali i rapporti con le Associazioni dei calabresi nel mondo, ha portato alla necessità di rivedere la Legge 17/90 , in vigore, al fine di disporre di un nuovo strumento legislativo più rispondente alle nuove richieste dei nostri corregionali e più puntuale verso le nuove generazioni da tutelare e valorizzare.

            Infatti la trasformazione avvenuta negli ultimi venti anni, delle nostre comunità all'estero, con la crescita sociale ed economica di gran parte dei nostri emigrati, integrati nel Paese in cui vivono ed operano, ci pone nuove prospettive e grandi opportunità da cogliere affinché le risorse che rappresentano possano anche trasformarsi in ricchezza per la nostra Regione.

            Ciò è possibile, oltreché auspicabile, ampliando gli orizzonti con una progettualità di largo respiro, in sinergia, anche, con altre Regioni d'Italia, creando le condizioni per gestire e cogliere le trasformazioni e, quindi, le opportunità di trasferire in Calabria iniziative economiche e culturali e di promuovere, nei Paesi in cui vivono le nostre Comunità, quanto di meglio produce la nostra Regione, pur mantenendo viva e pregnante la nostra cultura e le tradizioni calabresi.

            Del resto, nel documento finale della “I° Conferenza degli italiani nel mondo", tenutasi a Roma nel dicembre scorso, in parte, si pone l'attenzione sulla nuova realtà delle Comunità italiane all'estero e, quindi, anche a quelle calabresi, nel senso che possono costituire una vera e propria rete di «bussines communities», possono, in altre parole, rappresentare una risorsa strategica per l'economia calabrese.

            Per attuare ciò è indispensabile il nuovo testo di Legge, che tiene conto di alcuni obiettivi ben definiti. Una particolare attenzione alle nuove generazioni ed al ruolo delle donne, una nuova impostazione degli scambi culturali e tra Università che dovranno essere avviati creando le giuste condizioni ed informazioni e attenendosi al principio del "criterio della convenienza" sia in campo economico che culturale.

            Si è guardato, con particolare interesse, a quei due milioni di calabresi per nascita od origine che vivono all'estero che rappresentano un potenziale mercato per l'esportazione dei prodotti calabresi, per lo sviluppo del turismo della nostra Regione, per nuovi investimenti produttivi e per l'avvio di relazioni con i paesi dove risiedono.

            Questi nostri corregionali, giunti ormai alla terza e quarta generazione, sono il grande patrimonio che possiede la Calabria, una ricchezza non solo sul piano affettivo, ma anche dal punto di vista dell'opportunità per lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione. 

            La Regione Calabria, intende muoversi in questa ottica, per far ciò, è stato redatto questo nuovo testo di Legge che modifica la Legge Regionale 17/90, adeguandola alle nuove linee programmatiche relative alle politiche ed agli interventi verso e dalle nostre comunità all'estero.

            Il testo della proposta di Legge, è costituito da 34 articoli che di seguito, per le parti più importanti ed innovative prevedono:

Artt. 1 e 2 Sono precisate le finalità della legge e i destinatari degli interventi e le iniziative atte ad incrementare e valorizzare le relazioni con le comunità di origine calabrese all'estero.

Art. 3 Sono precisati gli interventi in favore dei cittadini calabresi emigrati in particolare il comma 1 fa obbligo di inserire in tutte le leggi generali dei Settori disposizioni particolari a favore dei cittadini emigrati e rimpatriati, il comma 2 elenca le iniziative specifiche previste dalla presente legge a beneficio degli emigrati. In particolare le iniziative nel campo della cultura e dell'economia.

Art. 4 Riguarda le provvidenze socio assistenziali la cui gestione è demandata ai comuni in particolare al comma 4 è previsto un rimborso dei 50% della somma versata all'INPS dei contributi assicurativi per il conseguimento dei diritto di pensione

Art. 5 Prevede a favore dei lavoratori emigrati e rimpatriati dopo almeno cinque anni di lavoro all'estero la concessione di contributi in conto capitale dei 50% della spesa sostenuta per un massimo di 40.000.000 per l'avvio di una attività produttiva, oppure per la costruzione l'acquisto, l'ammodernamento della casa di abitazione secondo criteri che vengono definiti nel Piano annuale attuativo approvato dalla Giunta Regionale.

Artt. 6 e 7 Indicano le iniziative da realizzare in concreto nel campo della cultura anche in collaborazione con altre Regioni d'Italia Corsi di lingua e cultura italiana con assegnazione di borse di studio ‑ convenzioni con istituzioni internazionali ed Università per scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.

Art.8 e 9 Prevedono un'ampia serie di interventi, iniziative promozionali per favorire investimenti produttivi, promozione dei turismo etnico, scambi diretti a rilanciare l'immagine della Calabria nel mondo e a stimolare gli investimenti di capitale nella Regione, a far conoscere la realtà calabrese ai giovani discendenti da calabresi.

Art. 10 Soggiorni ‑ Turismo sociale, la Regione, anche in collaborazione con altre regioni, con enti ed organismi pubblici e privati, promuove e favorisce l'organizzazione di soggiorni culturali; iniziative di turismo finalizzato alla conoscenza diretta della Calabria.

Artt. 12 e 13 Riconoscimenti per produzioni artistiche ricerche nel campo dell'emigrazione Attestati di benemerenza ai cittadini di origine calabresi residenti all'estero.

Il Presidente della Giunta Regionale su proposta dei settore Emigrazione, conferisce attestati di benemerenza e riconoscimenti annuali ai cittadini di origine calabrese che hanno lavorato all'estero per oltre 30 anni, che si sono distinti nel campo della cultura, dell'imprenditoria, della attività pubblica e sociale.

Art. 14‑15 e 16 Precisano le modalità di riconoscimento delle associazioni e promuovano la costituzione delle federazioni e delle confederazioni alle quali possono essere concessi contributi regionali per il funzionamento , la costituzione dell'albo delle associazioni delle federazioni e delle confederazioni.

Artt. dal 17al 25 Sono dettate un complesso di norme relative alla costituzione e al funzionamento della Consulta regionale dell'Emigrazione e dei Comitato Direttivo. Il numero di Consultori è stato aumentato in 28 componenti per adeguarlo alle nuove realtà individuate in altri paesi quali, l'Olanda, il Cile , la Columbia ed il Sud Africa. In particolare l'art. 23 definisce e regolamenta il ruolo dei Consultore che diventa il vero ambasciatore della politica e della cultura calabrese. Prevede, inoltre, il rimborso d'elle spese vive per le attività di sostegno e di assistenza alle Associazioni concordate con il Settore.

Art 26 Si è pensato di istituzionalizzare attraverso un articolato la figura dei funzionario delegato al funzionamento della Consulta, in modo da evitare i ritardi di rimborso delle spese di viaggio anticipate dal Consultore per le riunioni della Consulta.

Art 27 Costituisce nell'ambito dei Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale, il coordinamento tra le strutture regionali che attuano interventi ed iniziative promozionali nel campo dell'economia, della cultura e dei turismo aventi rilevanza esterna. Questo coordinamento si rende necessario ed indispensabile sia perché richiesto ripetutamente dai Consultori all'estero, sia, per quanto detto in premessa, e cioè per offrire nelle varie manifestazioni una immagine più completa e sinergica di quanto di meglio può offrire la Calabria.

Art 28 Riguarda il Piano annuale degli interventi da approvarsi dalla Giunta Regionale previo parere della Consulta dell'Emigrazione , sentito il parere della competente commissione consiliare .

Art. 29 in sintonia a quanto emerso nella “I° Conferenza degli Italiani nel mondo" l'articolato prevede la costituzione della Consulta regionale dei giovani calabresi all'estero che rappresentano la continuità ed il futuro per le nostre Associazioni. La Consulta dei giovani è istituita per le stesse finalità di cui all'art. 1, identica composizione e disciplinata dagli artt. dal 18 al 27, con le stesse prerogative dei consultori di cui all'art. 25.

Art. 30 Indica la struttura competente per gli accertamenti sull'impiego dei fondi erogati dalla presente legge.

Art. 31 Altro fatto innovativo, infatti, sono previste particolari convenzioni con compagnie aree disponibili a collegare gli aeroporti della regione con città che registrino la presenza di alto tasso di emigrati calabresi.

Artt. 32 e 33 Indicano norme d'organizzazione e funzionamento, l'abrogazione parziale della legge 17 del 9.4.90.

Art. 34 Fissa le norme finanziarie e la copertura che per l'anno in corso viene fissata in L.5.400.000.000.

 


ALLEGATO

 

OGGETTO:            Proposta di legge recante “Norme in favore dei Calabresi nel mondo e sul coordinamento delle relazioni esterne".

 

            In riferimento alla Relazione Tecnica, predisposta dal Settore Politiche Internazionali, Emigrazione ed Immigrazione, prevista dall'art.11/ter della L.R. 5178, per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione dei progetto di legge di cui all'oggetto, si osserva quanto segue:

            La spesa prevista nella relazione è pari a lire 5.400.000.000 di cui lire 3.400.000.000 per interventi promozionali, culturali, socio assistenziali e lire 2.000.000.000 per spese d'investimento.

            Allo stato il bilancio di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001‑2003 prevedono ai capitoli 43421,01 e 4342201 rispettivamente lo stanziamento di lire 3.000.000.000 e lire 700.000.000.

            L'eventuale maggiore spesa deve essere quindi reperita a carico dei fondi globali ovvero mediante riduzione di carattere pluriennale a carico di altri capitoli di spesa che conseguentemente dovranno essere ridotti di pari importo.

            Si osserva anche che nella relazione non viene indicato l'impatto che il progetto di legge potrebbe avere in sede applicativa; non viene indicato infatti il numero, anche in via presunta, dei destinatari dei benefici previsti dall'art.5 (contributi per avvio di attività produttive e per la casa), né viene indicato la consistenza delle collettività calabresi all'estero ed il numero degli emigrati che annualmente, in media, rimpatriano.

            Il suddetto articolo 5 prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore degli emigrati, rimpatriati dopo almeno 5 anni di lavoro all'estero, per l'avvio dì attività produttive e per l'acquisto o la ristrutturazione di case. Per quest'ultima finalità, al fine di contenere gli oneri che deriveranno dall'attuazione dei progetto di legge in argomento, e che graveranno interamente sulla finanza regionale, si ritiene di dover segnalare che si rende necessario inserire disposizioni che prevedano la progressiva graduazione dei contributo da erogare in relazione al reddito posseduto dai soggetti interessati e alla tipologia dell'edilizia da finanziare con esclusione dei possessori di reddito oltre una determinata soglia.


ALLEGATO

 

RELAZIONE TECNICA

 

La presente proposta di legge regionale che modifica la N° 17 del 9.4.90 , la cui dotazione finanziaria per l'anno 2000 era di L. 3.700.000, insufficiente rispetto alle richieste formulate dalla Consulta Regionale dell'Emigrazione per la sua completa operatività , in considerazione delle nuove competenze che dovrà svolgere e per il raggiungimento degli obbiettivi e più rispondente alle esigenze dei nostri corregionali all'estero, necessita di una dotazione finanziaria indicativa di L.5.400.000.000.

L'esigenza di modifica della legge contenuta nella relazione illustrativa conseguenza dei nuovi indirizzi e programmi comporta una nuova concezione dei rapporto fra i corregionali e il SETTORE.

I capitoli di riferimento divisi secondo la natura economica della spesa si classificano come segue;

Cap.4342101             Interventi promozionali, culturali, sociali assistenziali

Cap.4342201             Spese di investimento;

Il cap. 4342101, sulla cui competenza gravano tutte le spese promozionali, culturali, sociali e funzionamento delle Consulte dell'Emigrazione.

Dotazione finanziaria richiesta:                                      L. 4.000.000.000

 

Artt. ‑1 ‑2‑3            Comunità dei corregionali all'estero, attraverso la

            realizzazione nelle località ove maggiore è la presenza                  L.    800.000.000

            di lavoratori calabresi emigrati di concerto con i consultori

            e le associazioni , iniziative dirette a :

            a) Svolgere opere di informazione sugli aspetti della vita

regionale;

            b)            Organizzazione di mostre e iniziative commercializzazione

            di prodotti tipici calabresi in sinergia con gli altri SETTORI ;

            c)            Attuare manifestazioni di carattere ricreativo, sociale e

            culturale, sostegno alla diffusione della cultura italiana in

            concorso con le associazioni e altre istituzioni culturali;

            d)            Studi e ricerche sul fenomeno dei movimenti emigratori

            interessanti la regione, nonché studio di fattibilità di progetti

            sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

Art.4 Finanziamento degli interventi realizzati dalle amministrazioni comunali volte a concedere a favore dei calabresi emigrati e loro famiglie, in disagiate condizione economiche debitamente accertate dai Comuni di residenza, contributi di prima sistemazione per rimpatrio definitivo, sussidi straordinari, assegni di studio e contributi per trasporto delle salme dei deceduti all'estero.

            La spesa storica accertata necessaria per il finanziamento

            delle iniziative sopra descritte è di                                          L.     900.000.000

 

Artt.6‑7‑8‑9‑            Prevedono un'ampia serie d'interventi, iniziative                        L. 1.500.000.000

10‑11‑12‑13‑            promozionali  nel campo della cultura anche in

14 collaborazione con altre Regioni convenzioni con istituzioni internazionali ed Università per scambi scientifici e culturali di studenti e docenti, Sovvenzioni per l'attività, nonché                              per la costruzione l'acquisto la ristrutturazione e l'arredo delle sedi delle associazioni dei calabresi all'estero attraverso idonea documentazione rendicontazione della spesa sostenuta ed eventuale verifica , spesa di gestione dei servizio INTERNET con spese per aggiornamenti tecnologici, iniziative per favorire l'incremento del Turismo etnico verso la Calabria iniziative tese ad offrire una settimana a totale o parziale carico della Regione a corregionali che si trovino in condizioni economiche disagiate o non hanno più familiari nella Regione (Turismo sociale ).Abbonamenti a  giornali riviste notiziari, acquisto di video cassette CD. Libri pubblicazioni Sono precisate le modalità di funzionamento delle associazioni e promuovono la costituzione delle federazioni e Confederazioni alle quali vengono concessi contributi secondo l'attività svolta con l'obbligo della rendicontazione.

 

Artt.dal 14 al 25   Sono dettate un complesso di norme relative alla              800.000.000

Costituzione e al funzionamento della Consulta dell'Emigrazione e della Consulta dei Giovani e il ruolo del consultore con i criteri di rimborso delle spese vive per l'attività di sostegno e di assistenza alle Associazioni concordate con il SETTORE.

 

Cap.4342201            FONDI D'INVESTIMENTO                            L. 1.400.000.000

 

Artt.8‑9 1) Ai lavoratori Calabresi rimpatriati che abbiano prestato attività lavorativa all'estero per almeno cinque anni, per l'avvio di una attività produttiva singola o associata o cooperativistiche, nei settori artigiano, agricolo, commerciale, industriale, peschereccio, è concesso un contributo in conto capitale sino al 50% della spesa ammissibile per un importo non superiore ai 40 milioni di lire, previo presentazione di idonea documentazione secondo i criteri approvati col piano annuale e sottoposte a visite di vigilanza e controllo dall'apposito ufficio costituito.

2) contributi per l'acquisto, il completamento, la costruzione, la ristrutturazione dell'alloggio familiare in conto capitale sino al 50% della spesa ammissibile e per un importo comunque non superiore ai 40 milioni di lire secondo le modalità indicate nel punto precedente.

 

Si precisa che i contributi di cui ai precedenti punti non sono Cumulabili.

 

Art. 34 Quadro generale degli interventi di spesa

            Cap.4342101                                               4.000.000.000

            Cap.4342201                                               1.400.000.000

 

                                                         TOTALE  L.                     5.400.000.000

 

Il Piano annuale degli interventi ed i criteri di attuazione da approvarsi dalla Giunta Regionale previo parere della Consulta dell'Emigrazione , sentito il parere della competente commissione consiliare .