Progetto di legge n. 138
RICETTIVITA’ EXTRALBERGHIERE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST CALABRIA

ARTICOLO 1

Finalità

La Regione, alfine di potenziare i servizi di ospitalità e le strutture di accoglienza non convenzionale nell'ambito delle iniziative di qualificazione del sistema dell'offerta turistica locale, nonché per incentivare l'emersione dal sommerso e l'utilizzo delle seconde case, favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata "Bed and Breakfast Calabria".

 

ARTICOLO 2

Definizione e caratteristiche

 

Si definiscono esercizi di Bed and Breakfast Calabria (B&B Calabria) le strutture ricettive extralberghiere condotte saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali, direttamente o tramite organizzazioni senza scopo di lucro, da nuclei familiari che utilizzano parte della propria abitazione o immobili ubicati nei pressi della stessa, fornendo alloggio e prima colazione, a in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto.

Le abitazioni destinate all'esercizio dell'attività di "B&B Calabria" devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico‑sanitaria e di pubblica sicurezza,            nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

L'attività di "B&B" è gestita, di norma, avvalendosi della normale organizzazione familiare ed utilizzando, alla prima colazione principalmente prodotti tipici della zona.

Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge non necessita della iscrizione al registro delle imprese prevista dalla vigente legislazione nazionale.

L'esercizio dell'attività di "B&B" non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile destinato a civile abitazione.

ARTICOLO 3

Regolamentazione

 

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio regolamento, determina:

1) I servizi minimi che debbono essere garantiti, nonché gli arredi di cui debbono essere dotate le camere per ottenere la classificazione da 1 a 3 stelle e l'utilizzo del marchio di qualità B & B Calabria; 2) La documentazione necessaria al Comune di competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

3) I casi di sospensione, revoca dell'autorizzazione, nonché di cessazione dell'esercizio;

4) Le sanzioni amministrative, nei limiti di cui al successivo articolo, che il Comune di competenza può applicare nei casi di mancato rispetto delle normative;

5) Ogni altra condizione necessaria per garantire la corretta attività ricettiva a garanzia del turista.

 

ARTICOLO 4

Marchio di qualità

 

Al fine di individuare e segnalare le strutture esercenti l'attività di "B&B Calabria", certificando la sussistenza dei requisiti riferiti alle condizioni dell'immobile, alle dotazioni, ai servizi ed al livello di ospitalità offerti, è istituito il marchio di qualità denominato "Bed&Brekfast Calabria". L'utilizzo del marchio di qualità è gestito dalla "Commissione per il Marchio di Qualità", nominata, su proposta dell'assessore al turismo, dalla Giunta regionale e composta dai seguenti membri:

Un rappresentante dell'Assessorato al Turismo della Regione Calabria, con funzioni di presidente; Due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore turistico ricettivo;

Due esperti nominati dalla Giunta regionale.

La Commissione, svolge i seguenti compiti:

- attiva e promuove l'applicazione del marchio;

- gestisce il marchio assumendo le necessarie determinazioni anche sull'assegnazione e la revoca della certificazione;

‑ dispone i controlli sul rispetto dei requisiti stabiliti;

‑ assume determinazioni sui reclami pervenuti da parte dei clienti delle strutture certificate; propone periodicamente l'aggiornamento dei valori dei singoli elementi della qualità.

La Commissione può decidere la sospensione dell'utilizzo del marchio a seguito di comportamenti dannosi per l'immagine del marchio e delle strutture certificate. La sospensione dell'utilizzo del marchio può avvenire anche a seguìto di ripetuti reclami presentati da clienti diversi.

La commissione ha sede presso il competente Dipartimento.

A ciascun componente la Commissione spetta a titolo di indennità di funzione un gettone di presenza giornaliera dell'importo di lire 100.000, oltre al rimborso delle spese secondo la normativa vigente per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 5

Contributi

 

La Regione, per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, può concedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% delle spese ammesse e comunque nel limite dell'importo massimo di 40 mln, per l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di cui all'articolo 2.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto stabilisce le aree prioritarie d'intervento, i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, le procedure di ammissione e di rendicontazione, la documentazione necessaria ed i vincoli almeno quinquennali all'esercizio dell'attività nonché ogni altra necessaria normativa.

 

ARTICOLO 6

Formazione e qualificazione degli operatori

 

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere le strutture di "B&B Calabria" sul territorio regionale e migliorare i servizi di accoglienza, sostiene la costituzione di Associazioni di operatori e l'attuazione di progetti finalizzati alla promozione, all'assistenza tecnica, alla consulenza, all'informazione e alla qualificazione degli operatori di "B&B".

2. Per perseguire le finalità di cui al comma precedente, la Regione, in conformità a specifici progetti, può concedere contributi a favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel settore del B&B o di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi al turismo o costituite fra gli operatori di B&B, fino al 60% della spesa ammessa.

 

ARTICOLO 7

Sanzioni

 

1. Nel caso di mancato rispetto delle norme di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'apertura abusiva di un esercizio B.& B.: sanzioni da L.. 1.000.000 (516 euro) a L. 3.000.000 (1.548 euro);

b) per omessa esposizione delle tariffe praticate : sanzioni da L. 200.000 (103 euro) a L. 1.000.000 (516 euro);

c) per l'applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: sanzioni da L. 500.000 (258 euro) a L. 1.500.000 (764 euro);

d) per il superamento della capacità ricettiva: sanzioni da L. 300.000 (155 euro) a L. 1.000.000 (516 euro).

In caso di persistenza di violazioni, le sanzioni previste al comma precedente sono raddoppiate.

 


ARTICOLO 8

Vigilanza e controlli

 

Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente.

Il medesimo Comune di cui al comma precedente esercita le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art .....

 

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

 

Gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per il corrente esercizio in lire 100 mln , faranno carico sul capitolo ... ... ... ... ... relativo ai provvedimenti legislativi che saranno approvati nel corso dell'esercizio finanziario.

Per gli anni successivi gli oneri saranno autorizzati con la relativa legge finanziaria.