Progetto di legge n. 132
ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DENOMINATA “ RISERVA DI SCOLACIUM”

Art. 1

 

            1.  E' istituita, in Provincia di Catanzaro, una Riserva Naturale Regionale fungo il litorale di Squillate‑Borgia.

            2.  Le finalità delta riserva sono:

                 a)            la conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio e del suo complesso equilibrio biologico, con particolare riguardo alla flora spontanea psammofila ‑ alofita;

                 b)            la tutela dell'arenile quale sito di elezione per la nidificazione della tartaruga marina (Caretta caretta) specie in via di estinzione e pertanto protetta dalla legge nazionale (Decreti del Ministero della Marina Mercantile del 21 Maggio 1980 e del 3 Maggio 1989) e da regolamenti internazionali (Convenzione di Washington ‑ Norme CITES);

                 c) l'ammissione della collettività ai beni conservativi per fini culturali, scientifici, didattici ed educativi;

                 d)            la promozione di tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità precedenti.

 

Art. 2

Confini della riserva naturale

 

            1.  La riserva naturale limita a sud con il lido di Squillate, a nord con l'insediamento turistico "camping Calabrisella", e comprende le seguenti particelle catastali attribuite alla proprietà del demanio marittimo: comune di Squillate foglio 31particella 14 (parziale) e foglio 20 particella 13; comune di Gorgia foglio 45 particella 27 (parziale). La lunghezza complessiva detta riserva, per il suo fronte‑mare, corrisponde a totali 1.200 metri; la profondità comprende lo spazio tra fa battigia e la pineta e in ogni caso non è inferiore a quanto indicato nelle particelle catastali stesse.

            2.  E' prevista una fascia di rispetto, compresa tra fa SS 106 e fa riserva, che comprende la pineta, i palmeto, e l'uliveto, i! cui eventuale cambio di destinazione d'uso e utilizzo non polca' non prescindere dalla necessita' di tutela e conservazione della riserva stessa. Per la pineta ed il palmeto valgono in particolare le misure di salvaguardia dell'art.4 comma 3 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, della presente legge.

 

Art. 3

Piano di intervento territoriale

 

                  1.  Il piano di intervento territoriale della riserva naturale dovrà prevedere:

                 a)            le opere di salvaguardia della riserva;

                 b)            l'introduzione di specie autoctone erbacee, arboree ed arbustive, secondo il piano annuale di gestione in riferimento al restauro ambientale e rinaturatizzazione dell'area;

                 c)            l'organizzazione della sorveglianza e della manutenzione;

                 d)            la programmazione del calendario delle visite;

                 e)            la pubblicazione di depliant e di altro materiale divulgativo relativo alla riserva, nonché l'apposizione di targhe, cartelli e pannelli didattici;

                 f)            la creazione di sentieri e percorsi didattici;

                 g)  il piano annuale e poliennale degli interventi finanziari relativamente alta gestione ordinaria;

                 h)            la formulazione di un regolamento per i visitatori.

 

Art. 4

Norme di salvaguardia

 

            1.            Fatte salve te prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, con particolare riferimento ed attenzione alla L. 431/85, all'interno de! perimetro della riserva di cui all'art.1, a partire dalia data di approvazione della presente legge, si applicano te norme di salvaguardia di cui ai successivi commi 2 e 3.

            2.            All'interno della Riserva non è consentito il transito con alcun mezzo; il transito pedonale è consentito lungo gli appositi sentieri, nella fascia di protezione della flora psammofila – alofita.

            3.            All'interno della riserva è altresì vietato:

                 a)            l'insediamento di campeggi liberi e organizzati, di insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo, di capanni o chioschi, anche stagionali;

                 b)            l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere;

                 c)            l'asportazione, la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di flora spontanea;

                 d)            l'introduzione di specie vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;

                 e)            l’esercizio della caccia e della pesca;

                       f)      la circolazione con veicoli a motore;

g)   la realizzazione di fuochi all'aperto;

                 h)            l'abbandono di rifiuti;

                 i)            provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possano risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;

                 l)   il pascolo e il transito di animali da allevamento;

               m)  il taglio di alberi ed arbusti se non quelli previsti dal piano annuale di intervento;

                 n)            la pulizia dell'arenile con mezzi meccanici che possano danneggiare la flora spontanea, l'habitat retrodunale, ovvero minacciare l'integrità di eventuali ovodeposizioni di tartarughe marine.

 

Art. 5

Gestione della riserva

 

            1.  La gestione della riserva è attribuita alle Amministrazioni Comunali di Squillace e di Borgia, che si avvarranno della collaborazione del WWF ‑ Fondo Mondiale per la Natura, Associazione ambientalista riconosciuta a livello internazionale e provvista di necessaria competenza e specializzazione e in particolare della Sezione "Golfo di Squillace" della stessa Associazione, con sede a Catanzaro.

            2.            Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni comunali di Squillace e Borgia predisporranno lo Statuto che regolamenta la gestione della riserva naturale, comprensivo del piano di intervento territoriale (art. 3 comma 1), che verrà trasmesso per l'approvazione definitiva, entro un ulteriore periodo di 60 giorni, al Consiglio Regionale.

            3.  Lo Statuto dovrà prevedere, tra l'altro, la sede della gestione e dei diversi servizi della riserva nonché il rapporto di collaborazione con l'Associazione Ambientalista WWF ‑ Fondo Mondiale per la Natura, e tutto quanto non previsto espressamente dalia presente legge.

 

Art. 6

Sanzioni

 

            1.            Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'art. 4 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.

            2.  In particolare saranno puniti con ammende comprese tra lire 50.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) ed 1), dell'art. 4 e con ammende da lire 100.000 ad un milione negli altri casi.

            3.  I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di onere necessarie alla valorizzazione della riserva.

Art. 7

Norma Finanziaria

 

Per l'attuazione della presente legge la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.