Progetto di legge n. 125
NORME SULLA TUTELA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO CALABRESE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI APPRENDISTI ARTIGIANI

Art. 1

Finalità

 

            1.  La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto Regionale, nel quadro delle politiche di sostegno alle attività produttive, promuove lo sviluppo e la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale calabrese e dei mestieri artigiani legati alla conservazione del patrimonio, mediante:

                 a)  la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;

                 b)  la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

                 c)  la promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale.

 

TITOLO I

Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale

 

Art. 2

Definizioni

 

1.    Ai fini della presente legge sono definite:

                 a)            lavorazioni dell'artigianato artistico:

                     -            le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale della Calabria, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

                     -            tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico;

                       b)      lavorazioni dell'artigianato tradizionale:

                      -            le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;

                     -            tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

            2.  Sono altresì oggetto della presente legge i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal D.P.R. 8 giugno 1964 n. 537 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Art.3

Comitato per il contrassegno di origine e di qualità

 

            1.  Ai fini della tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale è istituito presso la Commissione Regionale per l'Artigianato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, un Comitato per il contrassegno di origine e qualità così composto:

                 a)            da un esperto designato dalla Giunta Regionale, che lo presiede;

                 b)            da un esperto designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio;

                 c)            da tre esperti designati rispettivamente dalle Università della Calabria fra i docenti universitari di Storia dell'Arte e di discipline artistiche e/ architettoniche, di diritto o scienze amministrative;

                 d)            dal Presidente della Commissione Regionale per l'Artigianato;

                 e)            da quattro esperti designati dalle Organizzazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

            2.            Svolge le funzioni di Segretario un funzionario regionale del profilo professionale 8° livello, nominato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento Industria Commercio e Artigianato.

            3.  Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione degli Uffici della C.R.A, per le funzioni di supporto amministrativo.

            4.  Le funzioni si supporto tecnico alla Commissione saranno svolte dal Consorzio di cui all'art.13 della presente legge.

            5.  Il Comitato dura in carica 5 anni, ai componenti del comitato è attribuito un gettone di presenza pari a £ 300 mila per seduta, altre al rimborso delle spese di viaggio per gli avente diritto.

 

Art. 4

Compiti del Comitato

 

            1.  Il Comitato di cui all'art. 3 svolge i seguenti compiti:

                 a)            L'elaborazione dei disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e qualità e dei connessi regolamenti d'uso; la predisposizione del disciplinare di produzione per ciascuno dei settori dell'artigianato artistico e tradizionale nonché per ognuna delle specificità settoriali e geografiche riconosciuti o riconoscibili ai sensi della presente legge;

                 b)            La registrazione dei marchi collettivi di origine e qualità secondo le norme contenute nel R.D.21 giugno 1942 n.929 e successive modificazioni ed integrazioni;

                 c)  la divulgazione della conoscenza, anche storica, sulle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale tutelate dalla presente legge;

                 d)            La concessione e la revoca dell'uso di marchi collettivi di origine e qualità delle imprese artigiane;

                 e)            L'elaborazione di progetti per l'attività di formazione professionale e i relativi curricula professionali, anche attraverso la costituzione delle             Botteghe‑Scuola, nonché la definizione delle modalità con cui si esercita la vigilanza.

 

Art. 5

Disciplinare di produzione, marchi collettivi e regolamenti d'uso

 

            1.  I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale di cui all'articolo 4 comma a) devono contenere:

                 a)  la descrizione delle caratteristiche fondamentali dei prodotti, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori;

b)   l'illustrazione delle tecniche di lavorazione adottate;

                 c)            l'elencazione dei materiali impiegati;

                 d)  la documentata illustrazione, anche di natura storico‑geografica, dell'origine e delle caratteristiche della produzione e degli eventuali elementi di novità introdotti, nel rispetto della tradizione artistica, delle tecniche di lavorazione e/ o dell'uso dei materiali.

            2.  Il marchio collettivo di origine e qualità indica il tipo di lavorazione, se "artistica" o  "tradizionale", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

            3.  Il regolamento d'uso del marchio, definisce le condizioni per la concessione in uso alle singole imprese artigiane e/o loro consorzi, secondo le norme contenute nel R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni applicabili nei casi di violazione.

            4.  La Regione istituisce un marchio collettivo generale a promozione "dell'arte e della creatività degli artigiani calabresi"; la cui gestione è affidata alla Società Consortile di cui all'art.14 della presente legge, che ne curerà anche la promozione, l'uso e la vigilanza.

            5.            L'utilizzo del marchio collettivo generale può essere concesso esclusivamente alle imprese artigiane e/o ai loro consorzi che hanno ottenuto l'uso del marchio collettivo e del relativo disciplinare come previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo, nonché alle imprese artigiane e/o ai loro consorzi del settore agro‑alimentare autorizzati all'uso della Denominazione d'Origine Protetta oppure secondo i casi all'uso del IGP come disciplinato dal Regolamento CE n. 2081/92.

            6.            L'utilizzo del marchio collettivo generale avrà carattere oneroso per gli utilizzatori e sarà regolato da un apposito regolamento, redatto dalla Società Consortile sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.   

            7.  La Società consortile presenterà alla Giunta Regionale, annualmente, una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui programmi promozionali.

            8.  La Giunta Regionale può concedere contributi fino al 70% dei costi sostenuti per le attività promozionali.

 

Art. 6

Caratteristiche del contrassegno di origine e qualità

 

            1.  Il contrassegno di origine e qualità di cui all'art. 4 lett. b) della presente legge, porta la dicitura "Regione Calabria" seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come "artistica" e/o tradizionale completata con la denominazione della zona di produzione e dall'individuazione delle caratteristiche tecnico-tradizionali di produzione.

 

Art. 7

Modalità per ottenere il contrassegno di origine e qualità

 

            1.  Le aziende artigiane interessate singole o associate, inoltrano domanda al Comitato di cui all'art. 3 che ha sede presso la Commissione Regionale per l'Artigianato, allegando alla stessa:

                 a)            certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane

                 b)            relazione dettagliata, corredata da congrua documentazione che possa confermare quanto contenuto nella relazione stessa, riguardante: le caratteristiche tecniche e merceologiche degli oggetti prodotti ‑ le tecniche e gli stili tradizionali, nonché il tipo di lavorazione, il relativo processo produttivo e i materiali utilizzati.

            2.  I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire al Comitato ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande.

            3.            L'uso del contrassegno è concesso con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta del Comitato di cui all'art. 3; il relativo decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

            4.            Copia del decreto deve essere trasmesso alla C.R.A. che provvederà alla tenuta dell'elenco delle imprese concessionarie.

 

Art. 8

Vigilanza

 

            1.            L'attività di verifica e di vigilanza sull'osservanza dei disciplinari di produzione e sulla rispondenza delle produzioni cui è attribuito il contrassegno di origine e qualità, compete alle Commissioni Provinciali dell'Artigianato, che adottano i relativi provvedimenti consistenti in prescrizioni, diffide, sospensioni e proposte di revoca del decreto di concessione all'uso del marchio.

            2.            Semestralmente le CC.PP.AA relazionano su dette attività al Comitato per il contrassegno di origine e qualità.

            3.  Le procedure relative agli eventuali ricorsi trovano applicazione nelle norme di cui alla legge regionale 8/89 e sue successive modificazioni ed integrazioni (o all'art.8 della legge regionale n ... .... del ... ... ....).

Art. 9

Sanzioni

 

            1.            L'uso illegittimo del contrassegno di origine e qualità è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo 2 milioni ad un massimo di 20 milioni, fatte salve in materia le norme del codice penale. Per il provvedimento sanzionatorio si fa rinvio a quanto previsto dalla legge regionale 8/89 e sue successive modifiche ed integrazioni (o al 2° e 3° comma dell'art.9 della legge regionale n........  del …………......)

 

TITOLO II

Formazione professionale, occupazione ed innovazione

 

Art. 10

Attività formative

 

            1.  La qualificazione delle attività artigianali artistiche e tradizionali calabresi è perseguita dalla Regione attraverso la tipologia di azioni formative dirette:

                 a)  ai giovani che desiderano avviare attività nei settori dell'artigianato artistico e tradizionale;

                 b)            agli artigiani che desiderano riorientare le proprie attività e necessitano di innovare e/o specializzare il loro mestiere;

                 c)            agli artigiani già specializzati che necessitano di approfondire il loro mestiere e di confrontare le proprie esperienze;

            2.  La Regione favorisce una formazione di base che concili teoria e pratica. I lavori pratici realizzati nei cantieri scuola o nelle botteghe artigiane costituiscono elemento centrale e fondamentale della formazione di base per l'accesso ai mestieri dell'artigianato artistico,            tradizionale e del patrimonio; a tale fine:

                 a) riconosce l'alto valore formativo svolto dalle "Botteghe Scuola", riconoscendo un contributo per i costi formativi sostenuti dal Maestro Artigiano pari al 50% del salario dell'apprendista per l'intera durata del contratto di apprendistato, concede inoltre un bonus da utilizzarsi presso un ENTE di Formazione accreditato e riconosciuto dalla Regione Calabria (secondo le procedure di accreditamento definite dalla Regione) per lo svolgimento del percorso formativo extraziedale previsto dalla legge 24 giugno 1997 n.196 e dai contratti collettivi;

                 b)            favorisce le esperienze di tirocini formativi, stage, inserimenti professionali sia nelle botteghe dei maestri artigiani sia nei cantieri scuola per le attività di restauro e recupero del patrimonio, concedendo contributi fino al 70% dei costi sostenuti per la loro organizzazione.

            3.  La Regione, attraverso attività di formazione permanente, finanzia la realizzazione di corsi di perfezionamento per gli artigiani dei mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale, tali corsi devono avvalersi di insegnanti e istruttori dotati di adeguate capacità sia pratiche che teoriche acquisite in vari anni di lavoro nei settori oggetto del corso, la formazione deve tenere conto del perfezionamento delle tecniche, degli apporti delle nuove tecnologie e dell'arricchimento culturale delle persone, deve essere assicurata una collaborazione permanente fra le associazioni professionali e di categoria e l'organizzazione delle attività di formazione permanente, tale formazione deve essere sanzionata da attestati rilasciati in funzione del grado di specializzazione conseguito.

            4.  La regione favorisce lo scambio di informazione e di esperienze, a tale fine concede contributi per la realizzazione di stages e Workshop di specializzazione e/ o di approfondimento.

 

Art. 11

Incentivi all'occupazione

 

            1.  La Regione, per favorire l'occupazione nell'artigianato artistico tradizionale, può concedere un contributo pari al 40% del costo della prima annualità per i contratti di apprendistato trasformati in contratti a tempo indeterminato nonché per il riallineamento contributivo di contratti in essere anche in forma atipica (emersione lavoro nero).

Art.12

Bottega‑scuola

 

            1.  Sono denominate "Bottega‑scuola" le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un Maestro artigiano.

            2.  Le botteghe‑scuola sono riconosciute dal Comitato di cui all'art. 4 e svolgono attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.

Art. 13

Maestro Artigiano

 

            1.            L'attestato di Maestro Artigiano è attribuito dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale, ovvero al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

            2.  I requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano sono i seguenti:

                 a)            anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio dell'impresa artigiana in uno dei settori disciplinati dalle presente legge;

                 b)            adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o, anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative; dalla partecipazioni a corsi di specializzazione e stage, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

                 c)            elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato.

            3.  Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei Maestri artigiani.

 

Art.14

Interventi per l'innovazione

 

            1.  La Regione Calabria si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di una Società Consortile promossa e proposta unitariamente dalle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 ed al 4° comma dell'art. 1 della presente legge.

            2.  La Giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalità operative. Entro il mese di aprile di ogni anno la società consortile fornisce al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

            3.  La Regione Calabria, concede, per le attività ordinarie della Società Consortile, un contributo dell'importo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) annui per un quinquennio. Per le attività previste al 1° comma del presente articolo, la Giunta Regionale, approva i relativi progetti esecutivi e ne determina annualmente l'impegno finanziario.

TITOLO III

Disposizioni finali e finanziarie

 

Art. 15

Norma finanziaria

 

            1.  Gli interventi finanziari di sostegno e di valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale saranno attuati attraverso il progetto del Co.Se.R. previsto dalla finanziaria ‑ legge regionale 28 agosto 2000 n. 14 art. 31, 3° Co, nel rispetto del regolamento comunitario 70/2001 e secondo le procedure dell'art. 31 quater della legge finanziaria 2 maggio 2001, n. 7.

            2.  Le relative risorse finanziarie saranno determinate con i fondi previsti dalla misura 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 ‑ misura 4.1 e 4.2 del POR Regionale.

            3.  Per gli anni successivi alla durata del POR Calabria si farà fronte con i finanziamenti previsti nelle leggi del bilancio regionale.

Art. 16

Entrata in vigore

 

            1.  La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

            2.  E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.