Progetto di legge n. 120
DISCIPLINA DI ACCOGLIENZA TURISTICA FAMILIARE DENOMINATA: “BED & BREAKFAST CALABRIA”

Art. 1

Finalità

La Regione Calabria favorisce (accoglienza turistica a carattere familiare al fine di promuovere la diffusione sul territorìo di un turismo sostenibile, nel massimo rispetto delle risorse ambientali e culturali, volto alla realizzazione di benefici per le comunità locali, sia in termini di reddito che di qualità della vita, nonché all'offerta di un'esperienza di qualità e ad un servizio personalizzato per i visitatori.

La Regione intende altresì migliorare e valorizzare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente nei centri storici dei comuni minori e degli aggregati abitativi rurali e montani, oltre che costieri, favorire un turismo destagionalizzato, caratterizzato anche da forme di interscambio culturale e conoscitivo, valorizzare attraverso (accoglienza turistica familiare la conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed enogastronomiche locali.

Art. 2

Adozione marchio tipico regionale

Per meglio caratterizzare la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione adotta. un marchio tipico identificativo, denominato "Bed & Breakfast Calabria", con apposito spazio per l'indicazione del comune ove ha luogo l’attività; il gestore dell'attività stessa ha l'obbligo di esporlo all'esterno dell'immobile.

La formula "Bed & Breakfast Calabria" sarà di seguito indicata con la sigla abbreviata "B & B".

Art. 3

Caratteristiche dell'attività ricettiva "B&B"

L'attività ricettiva "B&B" ha le seguenti caratteristiche:

a)      é gestita direttamente dalle famiglie, consentendo alle stesse un'integrazione al reddito familiare;

b) ha carattere saltuario e ricorrente e non può superare, per lo stesso ospite, i trenta giorni consecutivi;

c) tende a realizzare un'accoglienza turistica a costi contenuti, improntata alla qualità ed alla cortesia, consentendo a chi ne fruisce di realizzare una vacanza senza troppi vincoli;

d) intende realizzare un turismo non strettamente stagionale, preferibilmente in ambienti collinari e in aree interne della regione, nel massimo rispetto per l'ambiente; 

e) offre la possibilità di dimorare in luoghi abitualmente non percorsi dalle grandi correnti turistiche.

Art. 4

Soggetti abilitati all'esercizio dell'attività

Possono esercitare fattività "B&B" le famiglie che dispongano, nell'abitazione adibita a propria abituale dimora, di una o più camere da destinare all'esercizio dell'attività stessa, fino a un massimo di tre e per non più di otto posti letto, fornendo alloggio e prima colazione, nei limiti temporali di cui alla lettera b) del precedente articolo 3.

L’esercizio dell’attività di “B&B” comporta comunque l’obbligo di residenza anagrafica nel co9mune ove si svolge l'attività stessa.

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo a chi è alloggiato cibi e bevande per la prima colazione di origine locale e comunque regionale (salvo richieste particolari dell'ospite).

Art. 5

Semplificazione procedure

L'esercizio dell'attività non implica cambio di destinazione d'uso dell'immobile e non necessita di iscrizione alla sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 17 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.  

Non occorre l'iscrizione al Registro delle Imprese Turistiche e l'attività non è soggetta all'applicazione dell'IVA e al conseguente obbligo di apertura di partita IVA.

Art. 6

Adempimenti

Coloro che intendono esercitare fattività di "B&B" devono comunicare preventivamente all'Ufficio Provinciale del Turismo ed al Comune competente per territorio l’avvio dell'attività stessa, dichiarando con apposita autocertificazione in carta semplice:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione dei locali destinati all'attività; 

c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; 

d) descrizione dettagliata dell'arredamento;

e) periodi di esercizio dell'attività;

f) possesso dei requisiti previsti dall'artico 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

L'Ufficio Provinciale per il Turismo provvede ad effettuare apposito sopraluogo ai fini della verifica dell'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività.

Sulla base dell'attestazione di idoneità dei locali, rilasciata dall'Ufficio Provinciale per il Turismo, il Comune rilascia l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

L'esercente è tenuto a comunicare al Comune ed alla Provincia:

‑ mensilmente, su apposito modulo ISTAT, il movimento degli ospiti;

‑ entro il 30 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi che intende praticare ed i periodi di apertura dell'attività, relativi all'anno successivo.

Copia di quest'ultima comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

La Provincia, sulla base di tale comunicazione, redige annualmente l'elenco degli esercenti di attività ricettive di "B&B", comprensivo dei prezzi praticati, ai fini dell'informazione turistica, dandone comunìcazione alla Regione­Assessorato al Turismo.

L'esercente deve inoltre comunicare all'autorità di Pubblica Sicurezza competente i dati relativi agli ospiti.

Art. 7

Requisiti delle unità immobiliari da adibire a "B&B"

Le unità immobiliari da adibire ad attività di "B&B" devono essere ubicate nei centri storici o nei piccoli aggregati abitativi rurali.

Ove si tratti di unità inserite in un condominio, occorre preliminarmente l'approvazione dell'assemblea condominiale.

I locali devono comunque possedere i requisiti igienico‑sanitari previsti per l'uso di civile abitazione,  come da regolamento edilizio comunale e dal regolamento di igiene.

Le camere da letto, provviste di ingresso indipendente da altri locali, possono avere fino ad un massimo li tre posti letto e .devono avere il seguente arredamento minimo:

- un letto, un comodino, una lampada ed una sedia per ciascuna persona;

- un armadio;

- uno specchio ed una presa di corrente; un cestino per rifiuti.

In caso di camere prive di bagni completi annessi, è richiesto un servizio igienico ogni sei posti letto,  completo di water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio e presa di corrente, chiamata di allarme.

E' inoltre richiesta la fornitura di energia elettrica, di acqua corrente calda e fredda, di riscaldamento, di biancheria da letto e da bagno, con sostituzione ad ogni cambio d'ospite e comunque una volta alla settimana, nonché la pulizia giornaliera delle stanze e del bagno.

Art. 8

Finanziamenti

I soggetti che esercitano attività ricettiva ai sensi della presente legge possono accedere ai finanziamenti previsti nelle misure relative allo sviluppo rurale ed al turismo del POR Calabria.

Art. 9

Coordinamento, formazione e promozione

La Regione Calabria, al fine di qualificare l'attività di "B&B" e migliorare i servizi di accoglienza, sostiene l'attuazione di progetti di assistenza tecnica, consulenza, Coordinamento e formazione, rivolti agli operatori di cui all'art. 4; sostiene altresì le attività di promozione del "B&B Calabria" sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo, la Regione concede contributi finanziari per l'attuazione di progetti ed iniziative a favore di associazioni per la promozione del turismo in conformità alle finalità della presente legge, di associazioni costituite tra operatori di "B&B", di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi ai turismo, di consorzi costituiti tra privati, enti locali ed istituti di formazione specializzati nell'ambito del turismo. I contributi vengono concessi entro il limite di 100.000 euro per triennio e per soggetto.

Art. 10

Sanzioni amministrative

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita, oltre che con le sanzioni

previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di tre milioni ad un massimo di quindici;

b) applicazione di tariffe diverse da quelle dichiarate: da un minimo di un milione ad un massimo di cinque;

c) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 2.500.000;

d) mancata esposizione della tabella prezzi: da un minimo di £ 300.000 a un massimo di £ 1.500.000.

Oltre a comminare le sanzioni di cui sopra, il Sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.

Art. 11

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Comuni e dall'Ufficio Provinciale per il Turismo, fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

Art. 12

Diffida, sospensione e revoca dell'esercizio dell'attività

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio del "B&B" può essere revocata dal Comune, anche su segnalazione dell'Ufficio Provinciale per il Turismo o dell'A.S.L:

a) nel caso in cui il titolare perda per qualsiasi motivo il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;

b)      nel caso di attività difforme dagli scopi per i quali è staia rilasciata l'autorizzazione amministrativa;

c) nel caso di reiterate segnalazioni di carenze e disservizi da parte degli ospiti. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), il Comune diffida il titolare dell'autorizzazione a rimuovere, entro un termine non superiore a dieci giorni, le irregolarità rilevate; in caso di persistenza, procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi; decorso inutilmente tale periodo, procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

II provvedimento di sospensione temporanea o di revoca è comunicato all'Ufficio Provinciale per il Turismo.

Art. 13

Sospensione e cessazione dell'esercizio

Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio della Messa, deve darne preventiva comunicazione al Comune ed all'Ufficio Provinciale per il Turismo.

La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per altri sei mesi, per comprovati motivi: decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività, il titolare deve darne comunicazione all'Ufficio Provinciale per il Turismo ed al Comune.

Art. 14

Norma transitoria

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Uffici Provinciali per il Turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive già operanti nei rispettivi ambiti territoriali ed invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni. Le strutture ricettive che non provvedono all'adeguamento entro il suddetto termine, non possono proseguire la propria attività.

Art. 15

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per il corrente esercizio in £  …………….., faranno

carico sul capitolo ... ... ... ... .