Progetto di legge n. 107
NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA ED ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE DEFINIBILI COME LOCANDE E OSPITALITA’ FAMILIARE (BED & BREAKFAST)

Capo I
Disposizioni  Generali

Art. 1
(Finalità)

            1.  La Regione, in conformità ai principi contenuti nella legge quadro per il turismo 17 maggio 1983  n.217, con la finalità di incrementare la recettività nei centri storici a vocazione turistico-culturale, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di locande e di bed & breakfast. Sono escluse dalla presente normativa le residenze turistico-alberghiere (residence) e gli ostelli per la gioventù.

Art  2
( Definizione delle strutture ricettive)

            1.            Sono esercizi di affittacamere o locande le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

            2.            Sono denominati ospitalità familiare oppure Bed & Breakfast i locali messi a disposizione saltuariamente per alloggio e prima colazione, per un massimo di tre carriere e sei posti letto, da privati presso le proprie abitazioni, che siano in appartamenti o ville urbane e rurali o palazzi.

            3.  Gli esercizi di cui ai punti l. e 2. del presente articolo possono essere realizzati solo in unità immobiliare appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 abitazione di tipo signorile; A2 abitazione di tipo civile; A3 abitazione di tipo economico; A4 abitazione di tipo popolare; A5 abitazione di tipo ultrapopolare; A7 abitazioni' in villini; A8 abitazioni in ville; A11 abitazioni in alloggi tipici dei luoghi.

Capo II
Caratteristiche Tipologiche

Art. 3
Requisiti igienico–sanitari ed edilizi

            1.  Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.

            2.  La superficie minima per camera doppia al netto di ogni locale accessorio mq 14, per camera singola mq 8, incremento minimo per un letto tradizionale aggiunto mq 6, per un letto a castello mq1; altezza minima delle camere secondo regolamenti comunali.

Art.  4
Requisiti strutturali e funzionali minimi

            1.  Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alla tabella allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

            2.  Con delibera di Giunta regionale può essere periodicamente sottoposta a revisione o modifica la tabella di cui al comma 1.

Art. 5
Servizi complementari e accessori

1.    Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:

a)   pulizia dei locali;

b)   fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;

c)   uso della cucina;

d)   somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande;

Art. 6
Classificazione

            1.  Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali indicati dall'articolo 4.

            2.  La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata, per gli affittacamere o locande, nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali.

            3.  Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I, II, e III, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati nella Tabella di classificazione allegata e parte integrante, della presente legge.

Capo III
Adempimenti Amministrativi

Art. 7
Attestato e classificazione ed autorizzazione all esercizio

            1.            L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive definibili come affittacamere o locande è concessa dal Comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciato dall'Azienda Provinciale per il Turismo.

            2.  Ai fini dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare contestualmente all'Azienda Provinciale per il Turismo ed al Comune competenti per il territorio domanda in carta legale (vedi allegato), da cui risulti:

                 a)            generalità del richiedente;

                 b)            ubicazione dei locali destinati all'attività;

                 c)            numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

                 d)            descrizione dettagliata dell'arredamento;

                 e)            descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;

                 f) periodo di esercizio delle attività;

                 g)            possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

           3. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell'immobile con eventuali spazi o aree di pertinenza, M* scala 1:10 o 1:50 con indicazione della superficie utile vani, l'altezza e il n. dei posti letto, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;

b) certificato sanitario dell'azienda USL competente per territorio;

c) atti comprovanti la disponibilità dei locali (compravendita, locazione o altro, con atto di assenso a fin-na autentica della proprietà se diversa dal richiedente;

d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e dell'impiantistica delle unità alle norme vigenti;

e) certificato di iscrizione alla CCIAA sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui (all'articolo 6 della legge 217 del 1983) del gestore dell'esercizio, Iimitatamente agli affittacamere;

f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;

g) tabella con le tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio,

comprensive di IVA, firmata dal richiedente;

            4. L'Azienda Provinciale per il Turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al Comune, entro trenta giorni dal

ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6. con l’indicazione, per gli

esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione

amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva.

            5. Entro i trenta giorni dal ricevimento del parere da parte dell'Azienda provinciale per il Turismo, il

Comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione,

nonché, il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

            6. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla Azienda Provinciale per il Turismo.

            7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

Art. 8
Incentivi all’esercizio del servizio di alloggio e prima colazione o BED & BREAKFAST

             1.            Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio saltuario di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario (chiusura per un periodo non inferiore a 90 gg. per anno) o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7.

            2.  Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

            3.            Coloro che intendono esercitare questa attività devono inoltrare domanda (vedi allegato) e comunque comunicare preventivamente all'Azienda Provinciale per il Turismo competente per il territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3. Devono inoltre presentare la documentazione di cui all'art.7, comma 3, punti a) e c)

            4.            L'Azienda Provinciale per il Turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

            5.  Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'Azienda Provinciale per  Turismo cura la diffusione. A richiesta degli interessati e a salvaguardia della privacy familiare possono essere inseriti nell'elenco di cui sopra solo i nominativi ed i recapiti di associazioni o società o enti presso cui gli stessi sono iscritti.

            6.            Possono essere concessi contributi in conto capitale di importo pari a £ 10.000.000 a posto letto ed entro un massimo di £ 60.000.000 per l'esecuzione di lavori necessari al restauro e all'adeguamento dei fabbricati di epoca anteriore a 50 anni ; possono altresì essere concessi contributi in conto capitale pani all'80% della spesa di rinnovo dell'arredamento ed entro i 15.000.000 secondo le modalità di cui alla L. R. 8 aprile 1988,

Art 9
Variazione della classificazione

            1.  Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2. deve essere richiesta all'Azienda Provinciale per il Turismo la variazione dell'attestato di classificazione.

            2.  La variazione di cui al comma 1 è comunicata dall'Azienda Provinciale per il Turismo al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.

Art. 10
Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione amministrativa

            1.            L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'Azienda Provinciale per il Turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:

                 a)            venir  meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1831, da parte del titolare.

                 b)            attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

            2.            Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune provvederà alla revoca dell'autorizzazione amministrativa

            3.  Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicate all'Azienda Provinciale per il Turismo.

Art. 11
Sospensione temporanea dell’attività, cessazione

            1.  Il titolare dell'autorizzazione amministrativa. che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'Azienda Provinciale per il Turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

            2.  Nel caso di cessazione definitiva dell'attività, il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'Azienda Provinciale per il Turismo ed al Comune.

Art. 12
Tariffe

            1.  Ai sensi della presente legge entro il 1° ottobre di ogni anno i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'Azienda Provinciale per il Turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di IVA, relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari e accessori.

            2.  La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.

            3.  In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno.

            4.  Le tariffe comunicate all’Azienda Provinciale per il Turismo devono essere vidimate dall'Azienda stessa.

            5.            Prima, della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'Azienda. Provinciale per il Turismo, deve compilare la tabella dei prezzi secondo un modello predisposto dalla Regione. Tale tabella è depositata presso L'Azienda Provinciale per il Turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

            6.  Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il cartellino prezzi  da tenere esposto in ciascuna camera.

            7.            Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.

Art.  13
Obblighi del titolare

            1.  I gestori delle strutture ricettive; disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

            2.  I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Azienda Provinciale per il Turismo competente per il territorio i modelli             ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 14
Sanzioni amministrativi

            1.            Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, in osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

                 a) esercizio abusivo dell'attività da un minimo di 2 milioni  ad un massimo di 10 milioni;

                 b)            applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;

                 c)            superamento della capacità ricettiva autorizzata da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;

                 d)            mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;

                 e)            errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.

            2.            Oltre alle sanzioni di cui al comma I. il Sindaco può disporre del sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non vigenti o ingannevoli.

Art. 15
Vigilanza e controlli

            1.  La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Comuni e dall'Azienda Provinciale per il Turismo competente per territorio.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 16
Norma transitoria

            1.            Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende Provinciali per il Turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

            2.  Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa al sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

            3.  Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1° per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività.

Art. 17
Abrogazione di norme

            1.            Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni  della presente legge.

Art. 18
Norma finanziaria

            1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'anno 2001, con l'istituzione di apposito capitolo di spesa n.                denominato "Norme relative alla disciplina e alla classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere finanziato con uno stanziamento complessivo di L.                          si fa fronte con le risorse di cui al cap.                                   sul fondo globale per i provvedimenti legislativi in  corso di adozione.

2.    Per gli anni successivi si provvederà con apposita previsione nelle leggi di bilancio.

Art. 19
Dichiarazione d'urgenza

            1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo_________dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria

Tabella di classificazione per attività di affittacamere

Dati quantitativi :

a) Rapporto percentuale dei servizi igienici  e numero dei posti letto:

punteggi:

              A - n. servizi igienici               < 20%       = punti 0

              B - n. posti letto               .               20% -30% = punti 1

              C – n.  A X 100/B               % __ > 30% punti 2

b) Rapporto tra mq totali  e numero dei posti  letto :

punteggi

              A - totale de mq. utili    < 8 mq a posto letto   =  punti 0

              B - n. dei posti letto    9-16 mq a posto letto =  punti 1

             C - A/B mq   .   ....................  > 16mq a posto letto  =  punti 2

nei mq totali sono compresi i servizi e gli spazi comuni interni alle unità immobiliari, ma esclusi eventuali servizi di ristorazione di cui al terzultimo paragrafo  del punto 1.1; eventuali spazi di esclusiva pertinenza delle unità immobiliari come balconi, porticati, terrazze e simili vengono calcolate al 50% della loro superficie; giardini o aree di superficie non superiore alla metà della superficie interna vengono calcolati al 30% della loro superficie;  o aree di superficie superiore alla metà della superficie interna, (calcolati fino ad un massimo di 500 mq) vengono considerati al 20% della loro superficie.

c) Rapport tra mq. delle camere e numero dei posti  letto:

punteggi:

              A = mq. utili delle camere               .< 7  mq a posto letto =  punti 0

             B = n. dei posti letto              .              . ........  7-10 mq a posto letto = punti 1

             C - A/B mq              .              .......... > 10 mq a posto letto = punti 2  

Dati quantificativi :

 

Oltre che ad un buono stato di conservazione delle unità immobiliari poste al servizio dell'attività di affittacamere, che è un elemento essenziale e comune a tutte le tre classificazioni previste, viene valutato il possesso dei seguenti requisiti ed assegnato il relativo punteggio:

 

Usi :

a.     uso di vano cucina, uso di altri vani (sala TV, lettura,        ) a vano punti 1

b.    uso di vano accessorio per i pasti, punti 2

c.    uso di parcheggi interni, ogni 2 posti auto punti 1

Posizione :

a.    posizione dell'attività centrale o panoramica oppure a meno di 2 Km da luoghi dì interesse

       storico - artistico, punti 3

b.    zona di pregio ben collegata o vicino a poli di interesse turistico c/o di attrezzature sportive­

       ricreative, punti 2

c.    zona semiperiferica tra perifenica e centro, punti 1

d.    altro, punti 0

 

Tipologia:

a.  appartenente alle tipologre catastali  A1, A7, A8, punti 3

b.  appartenente alle tipologie catastali  A2, A3, Al1, punti 2

c.  appartenenti alle tipologie catastali   A4, A5,         punti 1

Stato di conservazione:

a.  ottimo, punti 2

b.  buono/discreto, punti 1

c.  altro, punti 0

Dotazione camere e bagni e qualità arredo :

a.  di pregio o ottima qualità, punti 4

b.  di media o buona qualità, punti 3

c.  sufficienti,                         punti 2

La fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta la settimana oltre che ad ogni cambio di ospite, nonché la pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e, comunque almeno due volte la settimana si intende compresa nel servizi minimi obbligatori e non costituiscono punteggio.

L'APT, competente per territorio, procede alla classificazione, nei tempi stabiliti sommando i punteggi di cui ai precedenti punti riferiti ai dati qualificativi e dati quantitativi e classificando gli esercizi di affittacamere come segue in ordine d' importanza. decrescente:

III  categoria fino a punti 8;

II categoria da 9 punti fino a 17:

I  categoria oltre 17 punti

Domanda per l'ottenimento dell'attestato di classificazione e autorizzazione all’esercizio

Ai fini della presentazione della domanda in carta legale prevista dall'articolo 7, comma 2 - si riporta il fac- simile della domanda da produrre:

                                                                                                                  Spett.le
                                                                                                                  Azienda
di promozione Turistica

                                                                                                                  di _______________________

                                                                                                                  Spett.le
                                                                                             
                   Comune                                                                                                                   di_______________________

Oggetto: legge regionale .............................................

Richiesta di attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio di                        (specificare se si tratta di affittacamere, Bed & Breakfast).

Il sottoscritto_______________________nato a ___________________________________residente in

_________________Via _________________________CAP _________________C.F.____________

P.IVA__________________

                  Quale ( proprietario,                  affittuario e, gestore )  della/e unità immobiliare/i (o dell'immobile) sito in _______________________                  (specificare il Comune di appartenenza, località e/o frazione, via e n. civico, eventuale piano e n. interno), da destinare all'attività di cui all'oggetto che ha/avrà la considerazione di cui agli elaborati allegati

DICHIARA

- che l'unità immobiliare (o l'immobile) appartiene alla categoria catastale____________________

- che il periodo di esercizio dell'attività è/sarà ________________(continuativo, saltuario dal___________                        al

di ogni anno, etc.)

- che l'esercizio sarà denominato _________________________________________________________ - che il proprietario dell'immobile è________________________________________________________ - che si intendono applicare le seguenti tariffe minime e massime (comprensive di I.V.A.) riferite a ciascun servizio ________________________________________________________________ - che non appartiene alla casistica. di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.31 n. 773.

 

Premesso quanto sopra

CHIEDE

Il rilascio dell'attestato di classificazione ed autorizzazione amministrativa all'esercizio di                         (affittacamere, Bed &

Breakfast) ed a tale scopo allega:

(elencare: documenti richiesti per il tipo di ricettività proposta così come indicato, dal comma___________ dell'art.________della legge regionale     n° _______________  aggiungendo l'eventuale atto di assenso del proprietario, il certificato catastale o   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati del certificato stesso, le dichiarazioni e le certificazioni richieste dalle presenti disposizioni e quant'altro ritenuto necessario per la corretta istruttoria della domanda)

(data e firma)