Progetto di legge n. 89/6^

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED INTEGRATIVE A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI DI GUERRA, MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, VITTIME CIVILI DI GUERRA E MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO – ART. 57, COMMA 3 E 4, LEGGE 23.12.1978 N. 833 E ART. 5, 4° COMMA DELLA LEGGE 29.2.1980 N. 33

Art. 1
(strutture sanitarie)

Le aziende sanitarie locali dei capoluoghi di provincia, avvalendosi prioritariamente, ove esistono, delle strutture e del personale dell'ex O.N.I.G, istituiscono, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi poli sanitari o ambulatoriali specializzati, dotati del personale necessario per assicurare le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e di specifica assistenza necessaria nei riguardi dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra e mutilati ed invalidi per servizio.
L'assessorato regionale alla sanità, nei termini fissati al comma precedente, in relazione al numero dei soggetti interessati per ciascuna circoscrizione provinciale, provvede a determinare la dotazione organica minima occorrente con l'indicazione dei rispettivi profili professionali, nonché ad assegnare il personale eventualmente mancante, attingendo al ruolo del personale del servizio sanitario nazionale, mediante l'istituto della mobilità in ambito provinciale e/o regionale.
Le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare tutte le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, protesiche ed ortopediche a favore dei soggetti bisognosi, titolari di pensione privilegiata di guerra o per servizio, nonché autorizzare la fruizione di .cure climatiche, termali, idrotermali, protesiche, soggiorni terapeutici, contributi per l'usura degli indumenti e l'assistenza alimentare specifica, secondo le fissate dalla presente legge.

Art. 2
(soggetti destinatari)

Soggetti destinatari delle prestazioni e dei benefici, disciplinati con la presente legge, sono gli invalidi rientranti nelle seguenti categorie:
1) Mutilati ed invalidi di guerra, previsti dall'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n° 313, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n° 834;
2) Vittime civili di guerra, previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n° 13, dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n° 915 e dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n° 834;
3) Mutilati ed invalidi per servizio previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n° 9.

Art. 3
(cure climatiche)

Le cure climatiche, sono concesse nella forma indiretta, per un periodo massimo di 21 giorni, agli invalidi affetti da infermità tubercolari che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici:
a) esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
b) decorticazione pleuriche;
c) esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;
d) T.B.C. polmonare in corso di trattamento terapeutico, mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
e) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, osteoarticolare, olaringea;
f) esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
g) nefrectomia per T.B.C. renale;
h) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
i) fibrotorace totale ritraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
l) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguenti a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibro-sclerotici di tubercolosi polmonare. Gli invalidi pensionati per infermità tubercolari ammessi al soggiorno climatico possono optare per un ciclo di cure idropiniche, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alla malattia tubercolare.
Le cure climatiche sono concesse, inoltre, ai grandi invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata (ciechi, amputati e mentali, al solo titolo della loro minorazione).

Art. 4
(cure termali ed idropiniche)

Le cure termali ed idropiniche sono concesse, per un periodo di 15 giorni, agli invalidi che, in stretta relazione con l'infermità dipendente da causa di guerra o di servizio, presentino l'indicazione clinica necessaria e non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento richiesto.
Hanno diritto, inoltre, i grandi invalidi affetti da infermità tubercolari e quelli per cecità bilaterale assoluta, permanentemente ammessi alle cure climatiche. Essi, in relazione alle gravi infermità di cui sono colpiti, possono optare per un ciclo di cure idropiniche e termali, quando queste ultime siano ritenute prevalenti come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alle gravi invalidità di cui sono portatori.

Art. 5
(invalidi residenti all'estero)

Gli invalidi nati in uno dei comuni della Calabria e residenti all'estero, che si trovino in una delle condizioni previste dalla presente legge, a richiesta sono autorizzati dalla struttura sanitaria, di cui all'articolo uno, competente per territorio, a fruire di un soggiorno climatico, termale o idropinico ed hanno diritto ad un contributo in misura non superiore a quello previsto dal successivo art. 10.
Agli stessi invalidi, limitatamente per i percorsi effettuati sul territorio nazionale, compete il rimborso delle spese di viaggio, da erogare con le modalità e nei limiti fissati dal successivo art. 10.

Art. 6
(soggiorni terapeutici)

Gli invalidi affetti da infermità ricadenti in uno dei seguenti quadri clinici:
a) insufficienza respiratoria cronica;
b) risentimento cardiaco secondario ed insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;
d) gravi affezioni degenerative articolari, della colonna vertebrale, ed i G.I. affetti da cecità bilaterale assoluta.
Possono chiedere ed ottenere l'ammissione ai soggiorni terapeutici in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) per la durata massima di 21 giorni. Essi sono concessi agli invalidi affetti da invalidità tale da rendere necessaria la terapia climatica, al fine di consolidare lo stato clinico e prevenire l'aggravarsi dell'infermità.
Il soggiorno terapeutico può avvenire in ogni periodo dell'anno, previa motivata certificazione rilasciata dai sanitari di cui al successivo all'art. 11. Esso non è cumulabile con le cure climatiche e termali.

Art. 7
(accompagnatore)

Agli invalidi ammessi ai benefici di cui agli artt. 4, 5 e 6, che sono nella impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana, è concesso l'accompagnatore durante tutto il periodo delle cure.

Art. 8
(assistenza alimentare)

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è concessa una indennità, a titolo di assistenza alimentare, nella misura stabilita in £. 6.000 giornaliere e per la durata non superiore a nove mesi nell'anno solare. Detta indennità compete agli invalidi affetti da decadimento organico causato da una delle seguenti infermità, che non risultino temporaneamente o permanentemente ricoverati in luogo di cura:
a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia, decorticazione, toroplastica, pneumotorace extrapleurico);
b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari;
c) fibrotorace totale o parziale;
d) tubercolosi extrapolmonari non stabilizzate, in cura ambulatoriale e domiciliare;
e) esiti di pleurite basale bilaterale, di sospetta natura tbc;
f) esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite iperazotomia, ipertensione e complicazioni cardiache );
g) esiti di polisierosite;
h) psicosi maniaco-depressiva;
i) psicosi schizofreniche;
m) psicopatie epilettiche o crisi epilettiche che si manifestano a brevi intervalli di tempo;
n) psicosi demenziali involutive.
Sono esclusi dall'assistenza alimentare gli invalidi che esplicano attività lavorativa.
L'indennità giornaliera, erogata a titolo di assistenza integrativa, non è cumulabile con i sussidi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici, limitatamente al periodo di fruizione di dette prestazioni.

Art. 9
(termine delle domande)

Gli invalidi che intendono beneficiare delle cure climatiche, termali, idropiniche e dell'assistenza alimentare, devono presentare istanza all'apposita struttura sanitaria, prevista dall'articolo uno, dell'Azienda sanitaria locale, del capoluogo di provincia nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 marzo di ogni anno.
La competente struttura sanitaria istruisce l'istanza nei successivi trenta giorni, al fine del rilascio della prescritta autorizzazione, previa visita accertamento della sussistenza dell'esigenza, ove ricorrino le condizioni.
Tale termine e modalità é fissato anche per le richieste dei contributi previsti dai successivi artt. 18, 19 e 20.

Art. 10
(contributi per prestazioni sanitarie)

Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali, idrotermali ed ai soggiorni terapeutici concesso un contributo giornaliero di £. 90.000, per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura e per un periodo non superiore a quello stabilito, detto contributo sarà raddoppiato per i grandi invalidi che si trovano nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana con diritto dell'accompagnatore.
E' concesso, inoltre, un contributo sulle spese viaggio pari al prezzo del biglietto di prima classe con la riduzione prevista per la concessione speciale IX^.
Nel caso non sia possibile il viaggio in ferrovia, da accertarsi a cura della struttura sanitaria competente, in via sostitutiva, il contributo dovuto é commisurato al prezzo del biglietto previsto per i servizi di autolinee.
Per i viaggi via mare il contributo è determinato sulla base del biglietto di seconda classe e della cuccetta quando la stessa é riconosciuta necessaria dalla struttura sanitaria competente.
Per la presenza dell'accompagnatore autorizzato compete un contributo nella stessa misura stabilita per il grande invalido.

Art. 11
(documentazione per la concessione dei contributi)

Gli invalidi, per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a conclusione dei cicli terapeutici, devono produrre alla struttura sanitaria competente per territorio, la seguente documentazione:
a) Per le sole prestazioni termali, dichiarazione dello stabilimento termale convenzionato, espressamente e specificatamente attestante il tipo e la quantità di prestazioni termali fruite, nonché il relativo periodo, con l'indicazione della data d'inizio e di fine cura;
b) certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal sindaco, dai carabinieri o dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo;
c) fattura, o ricevuta fiscale, rilasciata dall'albergo o pensione, dove ha luogo il soggiorno, per il periodo di effettiva durata del ciclo di cura, con l'indicazione delle relative date di inizio e termine del soggiorno;
d) per i grandi invalidi con diritto all'accompagnatore, la fattura o la ricevuta fiscale deve riportare anche le generalità dell'accompagnatore;
e) documentazione idonea, comprovante le spese di viaggio e le altre spese ammesse a contributo o rimborso.

Art. 12
(spese di viaggio per motivi sanitari e protesici)

Gli invalidi che si recano, previa autorizzazione o invito della competente struttura sanitaria, in località diverse da quelle di residenza per motivi sanitari o per trattamenti protesici, hanno diritto ad un contributo per le spese di viaggio di andata e ritorno pari al prezzo del biglietto ferroviario di prima classe, con la riduzione prevista per la concessione speciale IX^ (tariffa 5^).
Nel caso che non si renda possibile, ovvero si riveli disagevole il viaggio in ferrovia, detto contributo e' commisurato al prezzo del biglietto previsto per i normali servizi pubblici di linea, ferroviari o di navigazione, con biglietto limitato alla 2^ classe per i viaggi via mare. In caso di accertata necessità é consentito il rimborso per l'uso della cuccetta.
In aggiunta al contributo per le spese di viaggio, spetta il rimborso della diaria, in relazione alla durata della permanenza fuori sede, cosi determinata:
- per ogni giorno o periodi di durata eccedente le sedici ore £. 90.000;
- per i periodi di durata eccedenti le otto ore £. 45.000.
Nessuna diaria compete al grande invalido qualora la permanenza fuori sede sia inferiore alle otto ore.
Il contributo per le spese di viaggio e la diaria spettano anche all'accompagnatore nella stessa misura stabilita per il grande invalido.
Nel caso di trasportato in autoambulanza, non fornita gratuitamente dal servizio sanitario, dovuto a motivi sanitari o protesici, in condizioni cliniche tali da non consentire l'impiego di altro mezzo di trasporto, l'invalido ha diritto al rimborso della relativa spesa, che non può essere superiore alle tariffe praticate dalla croce rossa italiana o da altri istituti similari.

Art. 13
(accertamenti sanitari)

Gli accertamenti sanitari sono effettuati con apposita visita medica o medica-specialistica dell'interessato, con controlli dispensariali o radiologici, disposte dai sanitari dell'ambulatorio della competente struttura.
Essi esprimono il parere anche tramite i documenti sanitari esibiti dall'interessato o risultanti dalla cartella clinica in possesso del servizio sanitario.
Qualora non sia possibile procedere a visita diretta, il parere viene rilasciato mediante l'adozione di apposita relazione scritta con l'indicazione dell'ammissione o non ammissione all'assistenza richiesta.

Art. 14
(ricovero ospedaliero)

I grandi invalidi, di cui all'art. 2, affetti da cecità bilaterale assoluta e pluriminorati, in caso di ricovero in ospedale o cliniche hanno diritto ad una camera singola, ovvero in camera doppia in presenza dell'accompagnatore, il quale attende alla continua ed indispensabile. assistenza extra sanitaria, inerente alla situazione della grave invalidità che non può essere espletata in corsia.

Art. 15
(assistenza protesica ed ortopedica)

Agli invalidi di cui all'art. 2, amputati di coscia, di gamba, di piede o degli arti superiori, agli storpi degli arti inferiori e superiori, agli invalidi affetti da lesioni del rachide e del midollo spinale, per lesioni oculari, per lesioni dentarie o maxillodentarie e per menomazione semplice o bilaterale dell'udito, é concessa, da parte dei presidi dipendenti delle Aziende sanitarie locali competenti e sotto la responsabilità del sanitario preposto, l'assistenza protesica ed ortopedica, previa autorizzazione rilasciata dall'apposita struttura sanitaria
Spetta, inoltre, la fornitura di materiale di medicazione per la cura delle mutilazioni e delle affezioni derivanti dallo stato di invalidità, nei limiti e secondo la normativa vigente.

Art. 16
(riparazioni delle protesi e dei presidi)

Le riparazioni necessarie sulle protesi e presidi previsti dalla presente legge, in uso agli invalidi, sono eseguibili in qualsiasi momento.
La spesa relativa alla riparazione é rimborsata dall'Amministrazione sanitaria direttamente all'invalido. Essa é posta a carico del fornitore o dell'officina che ha eseguito il lavoro, qualora non sia decorso il periodo di garanzia previsto.

Art. 17
(collaudo protesi)

Tutti i presidi ortopedici, prima di essere consegnati agli invalidi interessati, ad eccezione delle piccole protesi elencate nella tabella "B" annessa alla presente legge, sono soggetti a collaudo secondo le norme vigenti. I collaudi sono effettuati dai sanitari dell'apposito ambulatorio della struttura sanitaria competente per territorio.
Nel caso in cui l'invalido, per motivi di comprovata e documentata impossibilità, non può recarsi presso l'ambulatorio sanitario, il collaudo avviene al domicilio dello stesso a cura del sanitario incaricato.
Tutti gli ordinativi di protesi, distintamente collaudati, sono trascritti nel registro a.p.i. (Registro collaudo protesi) appositamente istituito presso le strutture sanitarie competenti.

Art. 18
(forniture speciali)

Gli invalidi affetti da specifiche infermità, possono ottenere la fornitura di tutti quei presidi ortopedici, apparecchiature speciali per ventiloterapia e relativo rifornimento di ossigeno, letti e materassi antidecubito, attrezzature speciali da letto e da parete per trazione per i portatori di gravi lesioni alla colonna vertebrale, giudicati necessari dai sanitari nei termini di cui all'art. 13.

Art. 19
(certificazione sanitaria)

Agli invalidi di cui all'art. 2 della presente legge, dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché da istituti e strutture private, abbisognevoli di cure per la loro infermità e, che hanno diritto annualmente ad un periodo, di congedo straordinario, per praticare la terapia del caso, ai sensi della normativa vigente per il comparto di appartenenza, é rilasciato a cura dei sanitari dall'apposita struttura ambulatoriale di competenza e nei termini fissati dall'art. 13, il necessario certificato medico, da esibire all'amministrazione di appartenenza.

Art. 20
(usura indumenti)

Ai grandi invalidi, nei casi in cui l'invalidità comporta una delle seguenti affezioni, viene concesso annualmente un contributo nei limiti fissati dal comma successivo:
a) amputati bilaterali o monolaterali degli arti inferiori, comprese le amputazioni alla Pirogoff, alla Syme ed alla Chopart protesizzate;
b) portatori di lesioni del rachide e del midollo spinale che comportano l'uso di busti rigidi e di carrozzette;
c) portatori di lesioni agli arti inferiori che comportano l'uso di tutori metallici correttivi e di sostegno (asta metallica) ;
d) affetti da minorazioni agli arti inferiori che ai fini della deambulazione rendano indispensabili l'uso di stampelle ascellari o di bastoni di appoggio antibrachiali;
e) affetti da amputazione bilaterale o monolaterale dell'arto superiore comprese le disarticolazioni di mano; ai lesionati agli arti superiori protesizzati con tutori rigidi;
f) affetti da cecità bilaterale assoluta, da epilessia, (purché ascrivibile alla 1^ categoria di pensione od all'incollocabilità) ed alle malattie mentali. Una o più infermità possono essere cumulabili.
Gli importi, previsti per i contributi da erogare ai Grandi Invalidi di cui al precedente comma sono fissati nelle seguenti misure:
1) Amputazioni monolaterali bilaterali d'arto inferiore, comprese quelle alla Pirogoff, Syme e Chopart £. 80.000;
2) Lesioni del rachide e del midollo spinale che impongono l'uso di busti rigidi o di carrozzette autotrasporto; minorazioni degli arti inferiori, carrozzette e tutori metallici £. 80.000;
3) Minorazioni degli arti inferiori che, ai fini della deambulazione rendono indispensabile l'uso di stampelle sottoascellari o di bastoni con appoggio antibrachiali £. 80.000;
4) Amputazioni monolaterali o bilaterali, d'arto superiore comprese le disarticolazioni di mano £. 70.000;
5) Cecità bilaterale assoluta e permanente (Grandi Invalidi, 1- categoria più assegno di superinvalidità tabella E lettera A n.l) £. 100.000;
6) Infermità mentali (invalidi 1^ categoria più superinvalidità tabella E lettera A n. 2) £. 90.000;
7) Affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione degli arti superiori od inferiori £. 180.000;
8) Epilessia ( invalidi di 1^ categoria) £. 70.000;
9) Amputati bilaterali e portatori di busti rigidi £. 180.000;
10) Minorati arti inferiori e superiori £. 180.000;
11) Affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputati degli arti inferiori e superiori £. 200.000;
12) Affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ed amputazione di un arto superiore £. 140.000.
I contributi sono concessi previo accertamento che l'usura degli indumenti risulta causata dall'uso delle protesi, dalle carrozzette, dalle stampelle o da altro tipo di protesi.
In caso di concomitanza di più minorazioni che, singolarmente diano titolo al contributo usura indumenti, si può far luogo al cumulo di non più di due contributi entro il limite massimo della somma annua di £. 200.000.
Per la concessione del contributo assistenziale di cui al presente articolo, gli interessati devono inoltrare domanda all'apposita struttura dell'Amministrazione sanitaria locale, del capoluogo di appartenenza, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 21
(buona tenuta protesi)

Annualmente viene concesso un contributo integrativo, per le protesi sulle quali non siano state eseguite riparazioni o sostituzioni per un costo di importo superiore ad 1\4 del costo dell'apparecchio al momento dell'impianto e quando sia trascorso almeno un anno dalla data di scadenza della garanzia.
Quanto lo stesso sia ritenuto ancora sufficientemente idonei all'uso, il contributo spetta nella misura di 1\5 del costo dell'apparecchio definito al momento dell'impianto.
Per lo stesso apparecchio la concessione del premio può essere ripetuta quando sia trascorsa, dopo la data della precedente concessione, un altro periodo di tempo pari a quello della garanzia iniziale e sempre che sia riconosciuto idoneo all'uso.
Verificandosi nel successivo analogo periodo le stesse condizioni, la misura del contributo é elevata ad 1\3.
L'accertamento della consistenza e dell'idoneità che dovrà essere eseguito su ogni singolo apparecchio, é demandato all'ufficio protesi della struttura competente per territorio, che si avvale del parere tecnico dei sanitari di cui all'art. 13.

Art. 22
(costruzione o riparazione delle protesi all'estero)

I soggetti portatori di presidi ortopedici che, per un qualunque motivo diverso da quello legato al rapporto di lavoro o al trasferimento definitivo della residenza, si rechino all'estero per la costruzione o riparazione delle protesi non reperibili presso istituti o aziende specializzate operanti nel territorio nazionale, possono chiedere ed ottenere il rilascio di apposita autorizzazione, da parte dell'apposita struttura sanitaria competente per territorio, a recarsi all'estero presso strutture specializzate per attenere le prestazioni o la fornitura necessaria.
L'autorizzazione é concessa nel solo caso della comprovata necessità della presenza fisica dell'invalido per la costruzione o riparazione della protesi sul posto.
Le richieste, da inoltrare all'ufficio competente, devono contenere le seguenti dichiarazioni:
- che il viaggio all'estero non è causato da motivi di lavoro;
- che il richiedente non intende trasferire la propria residenza all'estero;
- l'indicazione del tipo e delle caratteristiche della protesi;
- il Paese in cui intende recarsi;
- conoscenza delle norme che regolano l'uso dell'autorizzazione.

Art. 23
(spese di viaggio)

Le spese di viaggio e la relativa diaria spettano, previa autorizzazione della competente struttura sanitaria del territorio di residenza, nella misura prevista dalla presente legge, agli invalidi che si rechino fuori dalla propria residenza per uno dei seguenti motivi:
1) necessità di assistenza protesica;
2) necessità di effettuare cure climatotermali;
3) necessità di visita specialistica in stretta relazione con l'infermità pensionata.
Il rimborso delle spese di viaggio e la diaria previste dal presente articolo, sono erogate secondo il disposto e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Art. 24
(rivalutazione degli importi)

I contributi e le altre provvidenze previste dalla presente legge sono rivalutati annualmente in base all'incremento dell'indice del costo della vita per le famiglie, fissato dall'ISTAT per il mese di dicembre dell'anno precedente, arrotondato alle cento lire per eccesso.
La Giunta regionale adotta, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice Istat, provvede con proprio atto alla rideterminazione degli importi, informando delle relative disposizioni le strutture sanitarie territoriali competenti e le Associazioni di categoria degli invalidi.

Art. 25
(termine dei rimborsi)

Il termine per i rimborsi e per l'erogazione delle altre provvidenze previste dalla presente legge é fissato entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della documentazione richiesta in relazione alla tipologia delle prestazioni o forniture protesiche.
I rimborsi sono effettuati dall'amministrazione, previo parere di conformità rilasciato dall'apposita struttura sanitaria del capoluogo di provincia competente per territorio.

Art. 26
(copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per quanto riguarda le cure climatiche, soggiorni terapeutici e protesiche, si provvede mediante l'utilizzazione della quota del fondo sanitario nazionale, parte corrente, come previsto dalla Legge 23/12/1978 n. 833 e successive modificazioni e integrazioni.
La copertura finanziaria per le cure termali, idrotermali, rimborso dei viaggi attinenti alle stesse cure e per motivi protesici, relativa diaria, usura indumenti, buona tenuta protesi ed assistenza alimentare, valutato in £. 700.000.000 (settecentomilioni) annue, si provvederà con fondi regionali iscritti in apposito capitolo del bilancio della Regione a partire dal 1996.

Allegato "A"

Tabella delle protesi, dei presidi e delle altre prestazioni, riconosciute per tipologia di invalidità

a) amputazione degli arti inferiori
I soggetti mutilati degli arti inferiori, di coscia o di gamba, hanno diritto:
1) a due protesi definitive, di cui una di riserva;
2) a due o più coprimonconi di lana, nylon o cotone per ciascun apparecchio;
3) ad un paio di stampelle ascellari o antibrachiali;
4) ad un bastone di appoggio efficiente e non antiestetico con relativo puntale di gomma;
5) all'assistenza ortopedica - cinto erniario, corpetto semirigido e chirurgica (ricovero per cura radicale) quando sono affetti da ernia inguinale o da scoliosi conseguente allo sforzo derivante dall'uso delle protesi e della claudicazione;
6) ad un metro maglia tubolare in cotone, per ogni apparecchio, del diametro adatto al moncone;
7) ad un supporto plantare metallico o di cuoio rinforzato;
8) ad una scarpa di rivestimento protesi e ad una di accompagnamento, della misura adatta, per ciascuna protesi;
9) ad una carrozzetta da passeggio ad autopropulsione, ad una poltrona a ruote da camera, quando si tratta di mutilati bilaterali di coscia o di mutilazioni gravi ad ambedue gli arti inferiori i cui portatori non si avvantaggino sufficientemente dell'uso degli apparecchi, ove risulti che la viabilità del luogo di residenza e che le condizioni generali fisico-psichiche dell'invalido siano tali da porlo nelle condizioni da non destare pericolo per se e per gli altri, può essere fornita, in sostituzione della carrozzetta da passeggio, una motocarrozzetta secondo la descrizione codificata ed all'invalido più congeniale.
Ad esclusivo parere dei sanitari di cui all'art. 13, possono essere fornite le carrozzette e le motocarrozzette anche ai mutilati monolaterali che presentano pero' all'arto superstite, grave situazione di appoggio dovuto a carico abnorme e con evidente deambulazione carente e difettosa.
Delle due concessioni sopra indicate possono fruire altresì gli invalidi pensionati per paraplegia irreversibile o per infermità che impediscono permanentemente una efficiente deambulazione.
All'assicurazione delle motocarrozzette per viaggio su strada provvederà direttamente l'invalido, secondo le leggi vigenti sulla viabilità.

b) amputazione del piede
I mutilati anatomici del piede, hanno diritto:
1) alle protesi definitive con le calzature di rivestimento e di accompagnamento se amputati alla Pirogoff ed alla Chopart;
2) secondo le mutilazioni o le deformità dei piedi causati dalle lesioni pensionate, ad idonee scarpe ortopediche ed a quelle normali di accompagnamento. Il rinnovo delle protesi e delle calzature avverrà con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti dal nomenclatore tariffario nazionale. Si prescinde da tale termine quando, a giudizio dei sanitari di cui all'art. 13, sussistono motivi di ordine medico o fondate ragioni per aderire, alla richiesta dell'invalido (deambulazione difettosa, con conseguente rapido logorio dei suddetti presidi);
3) portatori di gravi lesioni agli arti inferiori, hanno diritto, secondo le infermità, alle scarpe ortopediche, ai tutori, ai presidi ortopedici, idonei per la correzione delle loro malformazioni.

c) amputazione degli arti superiori
I mutilati anatomici agli arti superiori, hanno diritto:
1) per disarticolazione del braccio, ad una protesi estetica con guanto cosmetico di rivestimento;
2) per amputazione nella meta' prossimale del braccio, alla stessa fornitura di cui alla lettera precedente;
3) per amputazione nella meta' distale del braccio, per disarticolazione dell'avambraccio, per amputazione dell'avanbraccio e per disarticolazione della mano, ad una protesi estetica, oppure, a richiesta, ad una protesi lavorativa estetizzabile;
4) per amputazione parziale della mano, ad un apparecchio adatto. L'invalido che è fornito di protesi lavorativa estetizzabile ha diritto ad un apparecchio di ricambio, qualora non sia fornito di protesi estetica o funzionale;
5) a richiesta, di una protesi cinematica in sostituzione di quella estetica o lavorativa, o a comando mioelettrico.
In casi particolari può essere concessa una protesi di riserva, purché l'invalido dimostri di averne necessità per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa a contatto con il pubblico.

d) accessori
Le protesi per arto superiore devono essere corredate:
1) da due o più coprimonconi;
2) da un paio di guanti di pelle, di lana o di filo di cotone a scelta dell'invalido e per ogni anno;
3) di un guanto cosmetico di rivestimento per ogni protesi;
4) degli attrezzi di lavoro indicati per il tipo di protesi ed utili per l'attività lavorativa dell'invalido;
5) da accessori tipo cucchiaio, forchetta, reggi sigarette, ecc., se utilizzabili dall'invalido.

e) perdita funzionale dell'arto superiore
Gli invalidi affetti da perdita funzionale dell'arto superiore hanno diritto alla fornitura di due presidi ortopedici dei tipi elencati nel nomenclatore, purché, a giudizio dei sanitari di cui all'art. 13, con l'uso di essi, si riduca apprezzabilmente il grado di invalidità o si attenuino almeno le sofferenze derivanti dalla minorazione.

f) lesioni del rachide e del midollo spinale
Gli invalidi affetti da lesione del rachide e del midollo spinale, hanno diritto:
1) per lesioni tubercolari in atto dei corpi vertebrati (morbo di Pott), specie se complicate da risentimento midollare e da ascessi freddi ossifluenti, al ricovero in istituti convenzionati, specializzati per condizioni climatiche ad attrezzatura ortopedica;
2) per lesioni del rachide dello stesso tipo ed in via di avanzata guarigione, ad un busto ortopedico e, se giudicato indispensabile, anche ad uno di riserva;
3) per paraplegia irreversibile, ad una carrozzetta da passeggio ed a una poltrona a ruote per casa;
4) per paraplegia con incontinenza vescicale, oltre alla fornitura di cui alla precedente lettera c, anche ad un raccoglitore d'urina o di feci, nonché ad un archetto reggicoperte;
5) per paraparesi flaccida o spastica, ai presidi ortopedici che appaiano necessari in quanto arrechino un apprezzabile vantaggio funzionale;
6) per i soggetti affetti da "psicosi da busto", può concedersi, secondo i casi, una fascia elastica, lombare o toraco-lombare per consentire una completa libertà del tronco.

q) lesioni oculari
Gli invalidi per lesioni oculari, hanno diritto:
- per disturbi funzionali, agli occhiali prescritti dall'oculista delle U.S.L. e dei tipi fissati nel nomenclatore tariffario;
- per amaurosi unilaterale, con conservazione del bulbo oculare;
1) agli occhiali correttivi giudicati necessari per eventuali disturbi funzionali dell'altro occhio, anche se non contemplati tra le infermità pensionate da fornire con le modalità stabilite alla lettera a);
2) ad un paio di occhiali affumicati o colorati protettivi da concedere agli invalidi affetti da anoftalmo unilaterale;
3) alle protesi oculari, nella misura di due all'anno e secondo le descrizioni (resina o vetro) contenute nel nomenclatore tariffario;
4) per cecità bilaterale assoluta, secondo la prescrizione dello specialista U.S.L., ad una o più forniture di cui alle lettere precedenti. Inoltre la fornitura, a richiesta, di un paio di occhiali scuri all'anno, di un bastone, di un orologio tattile per ciechi e di tutto il materiale tiflotecnico e tiflologico per non vedenti secondo le vigenti disposizioni come contenuto nel nomenclatore tariffario previa apposita richiesta degli interessati alla competente struttura sanitaria territoriale.

h) lesioni dentarie e maxillo dentarie
Gli invalidi per lesioni dentarie e maxillo dentarie, bisognosi di una protesi dentaria, qualora prescritta da parte dello specialista U.S.L., hanno diritto a un rimborso di un contributo non superiore ai massimali stabiliti dall'ordine provinciale dei medici.
Il rimborso avverrà dietro presentazione di domanda, della richiesta medica dello specialista U.S.L., nonché dietro presentazione di regolare fattura rilasciata dall'odontoiatra che ha eseguito la protesi.
Hanno diritto al rimborso di cui al precedente comma, gli invalidi pensionati per diabete pancreatico, tubercolosi, ulcera gastroduodenale o esiti di gastroresezione, epilessia e da infermità mentali anche semplice.

i) ipoacusia
Gli invalidi affetti da ipoacusia, hanno diritto:
1) alla fornitura di idoneo apparecchio elettroacustico monoaurale o binaurale, in base al referto audiometrico e specialistico;
2) alla riparazione dell'apparecchio stesso, dopo il periodo di garanzia;
3) alle forniture successive, decorsi i tempi stabiliti dal nomenclatore di cui al punto 1). Si prescinde da tali tempi nel caso in cui l'apparecchio acustico non sia più idoneo a correggere l'ipoacusia;
4) alla fornitura delle batterie necessarie per il funzionamento delle protesi acustiche.
Gli invalidi che richiedono le protesi ad applicazione binaurale, dovranno essere affetti da:
1) cecità permanente assoluta in aggiunta all'ipoacusia;
2) gravissimi deficit acustici bilaterali;
3) in tutti quei casi per i quali a giudizio dello specialista, l'applicazione di un apparecchio monoaurale, oltreché arrecare un possibile aggravamento della residua capacita' uditiva, non consente di recuperare idoneamente il deficit acustico.

l) piccole protesi
Sono compresi sotto la denominazione di "piccole protesi", i seguenti presidi ortopedici:
- accessori di uso pratico per protesi dell'arto superiore: cucchiai, reggi sigarette, ecc..;
- attrezzi da lavoro per protesi dell'arto superiore: bretelle, cinghie, lacci o tiranti per apparecchi ortopedici, calze, fasce, ginocchiere e ventriere elastiche, cannule tracheali, cinti erniari,
- accessori di ricambio per apparecchi acustici e relative batterie: copri monconi di lana, di cotone, maglia tubolare di cotone, maglie di lana termoelettriche per gli artrosi ed i t.b.c, guanti di rivestimento protesi e di accompagnamento o di protezione della mano per disturbi trofici o termici, occhiali protettivi e correttivi, contenitori di urina e di feci; stampelle, bastoni e relativi puntali di gomma, archetti reggicoperte.
Di norma, le sopra elencate "piccole protesi", non sono soggette a collaudo.