PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n.  396

 

RELAZIONE

 

La situazione di precarietà che viene vissuta da moltissimi medici titolari dì convenzione nel delicato settore della Continuità Assistenziale, deve essere affrontata nel suo complesso.

Occorre prevedere strumenti normativi tali da consentire, oltre alle soluzioni già previste nell'ambito della legislazione nazionale, anche recente, modalità di pieno inserimento per quei medici che, nel corso degli anni, pur rimanendo titolari di convenzione (ex Guardia Medica, Emergenza Territoriale), sono stati, per varie ragioni, utilizzati in settori diversi.

In effetti, la soppressione di numerose postazioni di guardia medica ha determinato un esubero di personale medico non interamente riassorbito dall'Emergenza Territoriale.

Con l'andare del tempo, le Aziende Sanitarie della Regione hanno inserito un cospicuo numero di medici provenienti dalla Guardia Medica in altri servizi (soprattutto, ma non solamente, in compiti propri della Medici dei Servizi).

La situazione di fatto, oggi, pone non soltanto il problema di evitare che, con il concreto pericolo di ricorsi per via amministrativa, ci si trovi di fronte ad un contenzioso considerevole ed assai gravoso finanziariamente ma, invece quello, prima di tutto, di razionalizzare e regolamentare in via definitiva la utilizzazione di preziose risorse umane e professionali che, già oggi, offrono un notevole contributo in direzione della erogazione di servizi sanitari altrimenti difficilmente garantiti.

La presente proposta di legge regionale, quindi, lungi dal poter essere considerata una delle solite "sanatorie", se approvata, potrà offrire un contributo alla soluzione di alcune carenze organizzative delle Aziende Sanitarie Locali e chiarire al meglio una problematica che, rimanendo irrisolta, rischia di invalidare le notevoli potenzialità professionali di tanti medici che, invece, sono una risorsa che va pienamente dispiegata al servizio della sanità pubblica calabrese.

Va aggiunto, infine, che la specificità delle problematiche determinatesi in Calabria in questo settore dell'attività sanitaria è tale da giustificare, ove fosse necessario, un seno confronto dialettico anche rispetto ad eventuali impostazioni prevalenti a livello nazionale che, in tempi di federalismo fiscale, non possono sovrapporsi alla libera determinazione legislativa delle autonomie regionali, specie quando si tratta di affrontare positivamente questioni specifiche non altrimenti risolvibili.

 

On. Nicola Gargano

 

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

 

"Misure urgenti di razionalizzazione delle attività

Medicina dei Servizi e di Continuità Assistenziale"

 

Articolo unico

 

1. Attivati i provvedimenti di cui all'articolo 8 comma 1 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 ed in attuazione dell'articolo 8 comma 1 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, le Aziende Sanitarie della Regione:

a) individuano le aree di attività dell'emergenza territoriale e della Medicina dei servizi che, al fine di migliorare i servizi sanitari, richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego;

b) integrano le proprie dotazioni organiche nel caso in cui le medesime non prevedano esplicitamente le aree di attività di cui alla precedente lettera a);

c) ricoprono, a domanda e previo giudizio di idoneità, i posti disponibili per tali attività nelle proprie dotazioni organiche, con personale titolare di rapporto convenzionale ai sensi articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 avente cinque anni di anzianità di servizio alla data del 31 dicembre 1998 e che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 229/99, fosse utilizzato in attività di Emergenza Territoriale e di Medicina dei Servizi ai sensi dell'allegato "N" del DPR 484/96 e del punto 8, capo III dell'accordo integrativo recepito con deliberazione della Giunta Regionale e pubblicato sul BURC n. 11 del 10 febbraio 1998.

2. Rimangono, ad esaurimento, in regime convenzionale, le ore ricoperte da personale che non abbia presentato istanza intesa ad instaurare il rapporto di impiego.

3. Per comprovate esigenze organizzative ed assistenziali, le Aziende Sanitarie della Regione possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività di Medicina dei Servizi, ovvero, in presenza dei titolo specifico, di Medicina Specialistica Ambulatoriale, utilizzando, in regime convenzionale, una quota non superiore al 50 per cento del monte orario complessivamente ricoperto dal personale transitato al rapporto di impiego.

4. A tali attività accede prioritariamente, a domanda e per incarichi non superiori alle 24 ore settimanali, che saranno attribuiti in base alla graduatoria aziendale, il personale addetto alla Continuità Assistenziale.