PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n.  387

 

RELAZIONE

Interventi per la valorizzazione della risorsa mandorlo

 

Con la presente proposta di legge si mira ad incentivare la valorizzazione della risorsa mandorlo, cioè di una coltura che rappresenta un momento essenziale dell'economia agricola calabrese.

Agli inizi degli anni 1960 si è registrata una progressiva decadenza della coltivazione del mandorlo in Italia.

Di pari passo si sviluppava, sempre di più, la mandorlocoltura irrigua californiana, passando dal 20% al 75% della produzione mondiale di prodotto sgusciato, mentre, la produzione nazionale scendeva dal 17% al 4%.

Le produzioni californiane, sebbene siano di qualità organolettica tendenzialmente inferiore, riescono ad avere grande successo in quanto risultano essere perfette per ciò che riguarda la selezione, il calibro, la qualità e la omogeneità dei frutti.

Il mercato mondiale, attualmente, è dominato dalla California, seguono, a lunga distanza, la Spagna, l'Italia, la Grecia, il Portogallo ed il Marocco.

Continuando di questo passo si arriverà a contrarre ancora di più in Italia sia le superfici che il quantitativo medio di prodotto per Ha. e la relativa redditività.

Le cause e le concause di tale decadimento sono rappresentate da:

- Arcaici sistemi colturali;

- Basse produzioni unitarie;

- Elevati costi di coltivazione;

- Disomogeneità del prodotto proveniente da cultivar con caratteristiche diverse;

- Modesti livelli qualitativi del prodotto;

- Immagazzinamento anomalo del prodotto con insorgenza di fenomeni di rancido;

- Uso di macchinari ed attrezzature obsolete che comportano sgusciature e selezione difettose, con risvolti negativi sulla produzione destinata all'industria;

- Raccolta non discriminata del prodotto, le mandorle amare spesso vengono mescolate alle dolci con ripercussioni negative sul mercato.

L'U.E., in questi ultimi tempi, non ha dimostrato alcun interesse per la coltura. Infatti, il programma operativo monofondo agricoltura Calabria, Reg. Cee 2081/93 misura 1.2.7 mentre prevede incentivazioni per il castagno, per il noce e per il fico non prevede alcuna contribuzione per il mandorlo. La mancanza di incentivi unitamente alle concause prima elencate, porteranno ineluttabilmente al decadimento totale della coltura in Italia.

 

 

Art. 1

Obiettivi

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il rilancio della coltura del mandorlo al fine di:

- recuperare i mandorleti preesistenti;

- estendere la coltura nelle aree vocate sia irrigue che seccane;

- tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio delle aree interessate;

- valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del mandorlo e dell'intera filiera relativa;

- introdurre innovazioni in termini di cultivars appropriate, di processi colturali produttivi e di sviluppo complessivo della coltura al fine di coniugare elevati standard qaualitativi con elevate rese unitarie;

- migliorare le condizioni di vita economica e sociale della popolazione calabrese interessate;

- tutelare e valorizzare la biodiversità;

- spingere i trend commerciali mediante strategie informative sul valore nutritivo del frutto e sulla vasta gamma dei prodotti finiti e semilavorati, da realizzare senza additivi e trattamenti fisico-chimici che alterano il prodotto.

 

Art. 2

Interventi

 

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono previsti i seguenti interventi in un'ottica ecosostenibile:

- il reinnesto, il rimpiazzo delle fallanze, e le relative opere occasionate in mandorleti ancora parzialmente efficienti;

- la riconversione totale della coltura con interventi innovativi sia in termini strutturali e sia in termini biologico-sostenibili;

- l'estendimento della coltura, nell'ambito delle aree vocate, ed anche in sostituzione di specie agrumicole in crisi nelle aree irrigue;

- la realizzazione di fabbricati rurali nella misura di mq. 25 per Ha. di terreno da riconvertire o da estendere fino ad un massimo complessivo di mq. 150;

- le opere aziendali ed infrastrutturali di piccole e medie entità, integrativi e complementari agli altri interventi per abbassare i costi di produzione e la ripresa della coltura con tratti di stradelle, elettrificazione rurale ed opere irrigue;

- l'incentivazione dell'attività vivaistica nelle aree pedoclimatiche omogenee;

- lo sviluppo della meccanizzazione aziendale;

- la promozione degli impianti di lavorazione e commercializzazione;

- il sostegno alla ricerca, l'assistenza tecnica e lo studio.

 

Art. 3

Territori interessati

 

1. L'area mandorlicola interessata coincide con le zone di territorio regionale situate al di sotto dei 450 m. sul livello del mare.

 

Art. 4

Contributi

 

1. Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli operatori agricoli, le cui aziende ricadono nei territori interessati di cui all'articolo 3, possono presentare un piano organico degli interventi di cui all'articolo 2, ai competenti uffici provinciali dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, che curerà l'individuazione delle specifiche individualità, delle zone interessate all'estendimento della coltura, nonché l'identificazione dei correttivi da apportare.

2. La percentuale di contributo in conto capitale è dellì80% sulla spesa ritenuta ammissibile, ad eccezione delle spese finalizzate ai fabbricati rurali, e di quelle destinate a favorire il processo di meccanizzazione delle operazioni colturali aziendali e degli impianti di lavorazione e commercializzazione, per le quali la Regione concede un contributo in conto capitale pari al 60% della spesa riconosciuta ammissibile sia per azienda singola o associata.

 

Art.5

Integrazione dei benefici

divieto di cumulo, credito di esercizio

 

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la stessa finalità dalla CE, dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. In tali casi, la misura del contributo regionale viene determinata in conformità con le normative nazionali o comunitarie relative alla materia.

3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per gli stessi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentito dalla regolamentazione comunitaria, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 2000 si fa fronte con l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa ………………. denominato "Interventi per la valorizzazione della risorsa mandorlo", mediante prelevamento di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo ……………… dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2000.

2. Per gli anni successivi la somma necessaria sarà determinata in ciascun esercizio finanziario, con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.