PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. 377
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE Norme per l'organizzazione e la gestione dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici Capo I NORME GENERALI Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nelle regioni della Campania e della Calabria. 2. Le funzioni regionali concernenti l'Istituto sono esercitate d'intesa tra le regioni della Campania e della Calabria in applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 270. Art.2 Natura e funzioni dell'istituto 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dei Mezzogiorno è azienda sanitaria avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni della Campania e della Calabria. 2. Svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale. 3. Opera nell'ambito dei servizio sanitario nazionale, garantendo ai servizi veterinari delle regioni e delle aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. 4. Svolge altresì attività finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale. 5. Provvede in particolare: a) a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento; b) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni Campania e Calabria , nonché di Enti pubblici e privati; c) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle Aziende Unità Sanitarie locali; d) effettuare, su disposizione dei Ministero della Sanità e/o delle Regioni Campania e Calabria, verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli; e) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo dell'alimentazione animale; g) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria; h) ad elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica; i) ad effettuare studi, sperimentazioni e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; j) ad attivare e gestire gli Osservatori Epidemiologici Veterinari delle Regioni della Campania e della Calabria, centri di raccolta e di analisi di informazioni relative alla prevalenza ed incidenza delle malattie degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, e, più in generale, alle tematiche di competenza dei Servizio Veterinario pubblico, per soddisfare le esigenze degli Assessorati alla Sanità della Regione Campania e della Regione Calabria ed in particolare per supportare loro specifici compiti di indirizzo e programmazione delle attività in materia di Sanità Pubblica Veterinaria, nonché di verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati dalle AA.SS.LL. finalizzati al miglioramento igienico-sanitario degli allevamenti, delle produzioni zootecniche ed agro-alimentari, ad un più corretto rapporto animale-ambiente nonché alla sorveglianza epidemiologica; k) ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale; l) a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri; m) a svolgere attività di aggiornamento dei personale veterinario dei servizi delle Aziende Unità Sanitarie Locali e degli operatori dei settore agro-alimentare; n) ad effettuare attività di propaganda, assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento delle produzioni animali; o) a svolgere ogni altra funzione che venga loro attribuita dallo Stato o dalle Regioni della Campania e della Calabria; 6. Fornisce alle Aziende Unità Sanitarie Locali prestazioni, rientranti tra le funzioni di cui al comma 5, lettere a), c), e), g), h), j), k), gratuite, salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative. 7. Svolge ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 8. Coopera in ambita tecnico-scientifico con Istituti ed Enti di ricerca anche esteri. Art.3 Produzioni 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. 2. La Regione Campania e la Regione Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto ad effettuare la preparazione e distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria. 3. L'istituto può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria. 4. La costituzione delle aziende speciali di cui al comma 3 è soggetta all'approvazione da parte delle Regioni Campania e Calabria. 5. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'istituto. Art. 4 Prestazioni nell'interesse di terzi 1. L'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno può erogare prestazioni a richiesta a beneficio di aziende singole o associate, private o pubbliche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, relative a: analisi batteriologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette. Può altresì prestare consulenza e stipulare convenzioni per la fornitura di servizi continuativi. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento. 3. Le tariffe minime, per le prestazioni previste al comma 1, sono definite, d'intesa tra la Regioni Campania e Calabria, in base ai criteri stabiliti dal Ministero della Sanità con il decreto di cui all'art.5, comma 1, del D.Lgs 270/1993, secondo le seguenti componenti: a) costo del personale impiegato e direttamente imputabile alla singola prestazione; b) costo dei materiali utilizzati e direttamente imputabile alla singola prestazione prodotta; c) costo delle attrezzature e di tutti gli altri costi fissi, comuni e generali, da imputarsi alla singola prestazione prodotta in proporzione diretta alla somma dei costi indicati ai punti a) e b). 4. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3 l'Istituto può applicare tariffe che tengano in esclusivo conto dei costi effettivi. Art. 5 Statuto e Regolamenti 1. Lo statuto dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno nell'ambito delle disposizioni dei D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e della presente legge stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli Organi e dei servizi dell'Istituto nel territorio della Regione Campania e della Regione Calabria. 2. Lo statuto in particolare individua e disciplina le procedure di formazione degli strumenti di pianificazione e programmazione. 3. Entro novanta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo, il direttore generale predispone lo statuto sulla base dei principi contenuti nella presente legge, nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, inviandolo per l'approvazione al ministero della sanità corredato dei pareri espressi dal consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo e dalle regioni o province autonome interessate. 4. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma uno, il direttore generale adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e la programmazione triennale del fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Il regolamento e la programmazione triennale dei fabbisogno del personale sono approvati dalla regione in cui ha sede legale l'Istituto, di concerto, per gli istituti interregionali, con le altre regioni o province autonome interessate, sentito il parere del consiglio di amministrazione/comitato di indirizzo. Capo Il ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Art. 6 Organi 1. Sono Organi dell'istituto: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Direttore Generale; c) il Collegio dei Revisori. Art. 7 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione Campania ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della Sanità, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria, scelti tra esperti in materia sanitaria dell'ambito istituzionale ed, eventualmente, anche di organizzazione e programmazione aziendale. 2. Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli Regionali. 3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rinominati per non più di una volta. 4. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con l'esistenza di rapporti di lavoro e/o servizi, anche in regime di convenzione, con l'istituto o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con lo stesso. 5. In caso di dimissioni, decadenza, inadempienza o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione della Campania provvede alla sostituzione, su designazione del competente Consiglio Regionale o del Ministero della Sanità. 6. Il Presidente della Regione Campania provvede alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione ed al suo insediamento. Art. 8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge, con votazione distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente dei Consiglio di Amministrazione. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento. 3. Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, nomina nella sua prima seduta il Vice Presidente tra i rappresentanti della Regione alla quale non appartiene il Presidente. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. 5. Per assicurare il principio della rappresentatività alle due Regioni Campania e Calabria, allo scadere del trentesimo mese dalla loro nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione si alterneranno nelle cariche che manterranno fino alla scadenza del mandato. Art. 9 Compiti del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. Nell'ambito delle proprie competenze: a) valuta il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni; b) definisce, sulla base delle programmazioni regionali e nel quadro del piano sanitario nazionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto; c) valuta la relazione programmatica annuale predisposta dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni; d) verifica la coerenza del piano delle attività predisposto dal direttore generale rispetto agli indirizzi previsti dal piano sanitario nazionale e dai piani sanitari regionali, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni; e) valuta la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal direttore generale, trasmettendo al medesimo, alle giunte regionali ed al Ministero della sanità le relative osservazioni. Art. 10 Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni, é nominato dal Direttore generale dell'Istituto ed é composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione della Campania e uno dalla Regione Calabria fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del DIgs. 2 gennaio 1992, n. 38, ed uno designato dal Ministro del Tesoro. 2. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto. 3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento. 4. Il Collegio dei Revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto. Art. 11 Indennità 1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le indennità seguenti, al lordo delle ritenute di legge: a) al Presidente un'indennità mensile pari al 30 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore Generale dell'istituto; b) al Vice Presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore Generale dell'istituto; c) ai membri del Consiglio di Amministrazione un'indennità mensile pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore Generale dell'istituto; d) ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore Generale dell'istituto. Al Presidente del Collegio dei Revisori compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Art. 12 Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale é un laureato in Medicina Veterinaria con comprovate competenze tecnico-scientifiche e gestionali in campo sanitario ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale della Campania di concerto con la Regione Calabria, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente per le nomine dei direttori generali delle AA.SS.LL. 2. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, di concerto con la Regione Calabria, entro novanta giorni dalla vacanza, indice avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale. Trascorso inutilmente il termine indicato, il Ministro della Sanità provvede a bandire l'avviso ed a nominare la Commissione. I criteri generali per la valutazione dei titoli, le procedure le modalità di espletamento dell'avviso pubblico, i requisiti di ammissione dei candidati e la composizione della Commissione di Valutazione dei candidati sono sanciti dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, di concerto con la Regione Calabria ed il Ministero della Sanità. 3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige l'attività scientifica ed esercita i poteri di gestione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno. 4. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttore generale, in particolare: a) predispone lo statuto dell'Istituto al Consiglio di Amministrazione, alle regioni Campania e Calabria ed al Ministero della Sanità per l'approvazione; b) definisce il piano delle attività, comprensivo degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generati per l'azione amministrativa e per la gestione, sulla base degli indirizzi previsti dai piani sanitari nazionali e regionali; inviandolo al Consiglio di Amministrazione, alle Regioni Campania e Calabria ed al Ministero della Sanità; c) definisce la relazione programmatica annuale nonché la relazione gestionale annuale inviandole al Consiglio di Amministrazione, alle Regioni ed al Ministero della Sanità; d) individua le risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale; e) definisce il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo inviandoli al Consiglio di Amministrazione, alle Regioni ed al Ministero della Sanità; f) effettua l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici. 5. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. 6. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti sono quelli previsti per i Dirigenti Generali delle Aziende Sanitarie Locali. Il rinnovo del contratto del Direttore Generale avviene con provvedimento motivato da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, di concerto con la Regione Calabria, previa valutazione dell'attività svolta ed anche sulla base del parere espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto trovano attuazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 ed 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, se applicabili. Art. 13 I Direttori Amministrativo e Sanitario Veterinario 1. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario che sono preposti, rispettivamente, alla direzione dei servizi amministrativi ed alla direzione dei Servizi tecnico scientifici dell'istituto. 2. In particolare, e per quanto di rispettiva competenza, il Direttore amministrativo ed il Direttore Sanitario: a) formulano proposte al Direttore Generale in ordine alla programmazione ed alle attività dell'istituto, esprimono pareri obbligatori sugli atti del Direttore Generale, esprimono altresì parere su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore Generale; b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale. 3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che abbia svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridico-econorniche, che ha svolto, per almeno cinque anni, una qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto quinquennale rinnovabile di diritto privato e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età. I contenuti di tali contratti, compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti per le analoghe figure delle Aziende Unità Sanitarie Locali e/o Ospedaliere. Il rinnovo del contratto dei Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del Direttore Generale. 4. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato. Art. 14 Ineleggibilità Non possono essere nominati Direttori Generati Direttori Amministrativi, Direttori Sanitari e Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto: 1. coloro che hanno riportato condanna, anche se non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica finzione, salvo quanto disposto dai secondo comma dell'articolo 66 dei codice penale; 2. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 3. coloro che sono sottoposti , anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvo gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della Legge 3 agosto 1988, n. 327, e dell'art. 14 della Legge 19 marzo 1990 n. 55; 4. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata. Art. 15 Consiglio dei sanitari 1. E' istituito il Consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto, costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente. 2. Il Consiglio dei Sanitari può, se richiesto dal Direttore Generale, formulare proposte e fornire pareri in ordine all'attività dell'istituto. Art. 16 Organizzazione dell'istituto 1. L'Istituto ha la sede legale ed amministrativa in Portici ed è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico-scientifiche nel territorio delle due Regioni Campania e Calabria e in modo da garantire, ai Servizi Veterinari regionali ed alle Aziende Sanitarie delle Regioni Campania e Calabria, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di ogni altra funzione individuata nelle previsioni dei piani, dei programmi e delle direttive regionali. 2. Le attività dell'istituto sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di standards di qualità e buone pratiche di laboratorio. 3. l laboratori dell'Istituto, che producano medicinali ed altre sostanze occorrenti per l'esercizio di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi, nonché i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori. Art. 17 Finanziamento 1. L'istituto ha autonomia finanziaria e le fonti di finanziamento, sancite dal D.Lvo 30 giugno 1993 n. 270, sono assicurate: a) dallo Stato, a carico del Fondo Sanitario Nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli d funzionamento in relazione alle esigenze dei territorio di competenza ed alle attività da svolgere; b) a carico del Ministero della Sanità, per quanto previsto dall'art.7, comma 4 e dall'art 12, comma 2, lettera a), numero 4 del D.L.vo 30/12/1992 n. 502; c) da contributi della Regione Campania e della Regione Calabria che annualmente contribuiscono, ciascuna con una somma pari ad almeno il 20 per cento del Bilancio dell'anno precedente dell'Istituto. Tali contributi regionali sono previsti nei rispettivi bilanci in appositi capitoli. La parità di contribuzione da parte delle due Regioni è ritenuta necessaria, al fine di equiparare servizi e prestazioni e risorse umane proporzionalmente ad ogni territorio regionale; d) dalle Aziende Sanitarie Locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario; e) dai finanziamenti previsti dal 20 comma dell'art. 6 del D.L.vo 30/06/1993 n. 270; f) da contributi delle Regioni della Campania e della Calabria, che provvederanno, nella misura fissata annualmente dalla Conferenza dei Servizi, di cui al successivo articolo 20, ad istituire appositi capitoli nel rispettivi bilanci, per l'ottimale funzionamento degli Osservatori Epidemiologici Veterinari delle Regioni della Campania e della Calabria; g) da finanziamenti statali e regionali, per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati dall'art. 1 della presente legge; h) da contributi di enti pubblici o privati, organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria dei patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari; i) dai redditi dei proprio patrimonio; l) dagli utili derivanti dall'attività di produzione; m) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento. Art. 18 Patrimonio 1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che per donazione o per altro titolo pervengano all'Istituto medesimo. Art. 19 Gestione economica, finanziaria e patrimoniale 1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'istituto è disciplinata dalle norme in quanto applicabili e compatibili con la presente legge, emanate dalla Regione Campania per la gestione contabile delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per la valorizzazione del loro patrimonio e per la definizione del piano dei conti. Art. 20 Vigilanza 1. La vigilanza sugli Organi dell'istituto è esercitata, ai sensi e per gli effetti dell'art. comma 5 D.Lgs 270/93, dalla Giunta della Regione Campania. 2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono sciolti per persistente inattività, per violazioni di leggi e per gravi inadempienze. 3. E' dichiarata la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro del Direttore Generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. 4. Con la stessa delibera che dispone lo scioglimento e la decadenza degli Organi, viene nominato un Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo degli organi e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Art. 21 Controllo 1. La Giunta regionale della Campania esegue il controllo preventivo, mediante approvazione degli atti del Direttore Generale: a) lo statuto ed il regolamento; b) i programmi attuativi del piano veterinario regionale; c) il bilancio pluriennale di previsione; d) il bilancio preventivo economico annuale; e) il conto consuntivo; f) la destinazione di eventuali avanzi d'esercizio nonché le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo; g) le convenzioni con l'Università; h) gli atti previsto dell'art. 4, comma 8, legge 412/91. 2. Le delibere di cui al comma 1, entro quindici dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta della Regione della Campania, alla Giunta della Regione Calabria, che entro quindici giorni dalla ricezione può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione della Campania ai fini della decisione il controllo. Alla scadenza del suddetto termine, gli atti sono comunque sottoposti all'approvazione della Giunta della Regione Campania. 3. Tutti gli atti di cui alle lettere a), b), c),d),e),f),g) del precedente comma 1 dovranno essere corredati dal parere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 4. Tutti gli atti di cui al precedente comma 1 si intendono approvati dalla giunta della Regione Campania, decorso il termine di 20 giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di chiarimenti e/o elementi integrativi richiesti dalla Giunta della Regione Campania. Tali chiarimenti e/o elementi integrativi devono pervenire, a pena di decadenza, entri i successivi 15 giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di 20 giorni. 5. Gli atti del Direttore Generale non soggetti al controllo preventivo sono efficaci trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione nell'albo della Sede dell'Istituto. Art. 22 Esercizio delle funzioni 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 21, le funzioni di competenza della Regione Campania e della Regione Calabria, previste dalla presente legge, sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali che, al fine di raggiungere il concerto sulle decisioni da assumere utilizzano lo strumento della Conferenza di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 2. La Conferenza dei servizi è indetta dal Presidente o dall'Assessore alla Sanità all'uopo delegato di una delle due Regioni e vi partecipano almeno i Presidenti delle due Giunte regionali o gli Assessori delegati ed i Dirigenti delle due Regioni Responsabili del procedimento. 3. Conformemente alle determinazioni assunte in sede di Conferenza, la Giunta della Regione della Campania adotta apposita deliberazione. Capo III NORME FINALI Art. 23 1. Sono abrogate la legge della Regione Campania n. 7 del 23 gennaio 1979 e la legge della Regione Calabria n. 1 del 23 gennaio 1979. 2. Alla gestione economica e finanziaria dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale Mezzogiorno di Portici ed ai rapporti con le Università si applica il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli Organi di gestione dell'istituto Zooproffiattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici sono prorogati sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, assegnando loro le funzioni di cui all'articolo 7. 4. Il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, assume la carica di direttore generale nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 5. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, provvede alla stipula del relativo contratto. Art. 24 Entrata in vigore 1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione Campania e della Regione Calabria a seguito della pubblicazione della stessa sui Bollettini Ufficiali delle rispettive Regioni. 2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.