Progetto di legge n. 310/6^

COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA CONSULTA PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE LIBERE PROFESSIONI

RELAZIONE

La proposta di legge in questione ha l'obiettivo di rafforzare le funzioni degli ordini professionali, dotandoli da una parte di un interlocutore istituzionale attento alle problematiche, dall'altro determinando un tavolo di incontro tutelato da regole democratiche, e operante sotto l'egida della trasparenza e dell'obiettività di cui la Regione Calabria si farà garante.
1. Gli Ordini professionali sono stati istituiti intorno al 1920 con l'intento di lasciare alle spalle vecchi principi di tipo corporativo per aprire la strada a concetti molto importanti quali il pubblico interesse e la tutela dei cittadini. E' da questi concetti che procediamo per comprendere l'importanza di tali istituzioni. Già ottant'anni fa, esercitare una professione significa mettere a disposizione della comunità le proprie conoscenze intellettuali per effettuare prestazioni di notevole responsabilità e di grande impatto.
Già allora, il legislatore capì che solo persone investite di una specifica preparazione avrebbero potuto garantire l'interesse pubblico ad una esecuzione professionale della prestazione.
2. Tenendo a mente i principi intorno ai quali sono stati costituiti, il pubblico interesse e la tutela dei cittadini, gli Ordini professionali sono stati dotati di compiti di verifica e potere sanzionatorio (interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio della professione) al fine di permettere la vigilanza e l'adozione di misure disciplinari ai danni di comportamenti professionalmente scorretti tali da pregiudicare il pubblico interesse e la tutela dei cittadini.
3. Gli Ordini professionali hanno gradualmente assunto una struttura democratica. I Consigli vengono eletti liberamente dagli stessi iscritti, permettendo così il consolidamento dell'interazione tra rappresentanti e rappresentati per quel che riguarda le problematiche professionali. Tutto questo contribuisce al perseguimento del pubblico interesse e della tutela dei cittadini in un quadro gestionale trasparente.
L'ex Presidente del Consiglio, Prodi, ha provveduto ad operare profondi mutamenti nel settore commerciale eliminando, discutibilmente, tutti i filtri di ordine burocratico e giuridico che regolamentavano l'apertura degli esercizi commerciali. L'ex capo del Governo aveva manifestato la volontà di liberalizzare anche l'accesso alle libere professioni. La reazione degli Ordini e Collegi professionali è stata comprensibilmente dura e serrata.
La soppressione degli Ordini professionali appare incomprensibile. L'adozione nel mondo del lavoro di processi produttivi sempre più tecnologici ed innovativi ha evidenziato, in alcuni casi, l'inconsistenza dell'attuale ordinamento giuridico e la relativa rivalutazione di una normazione extra-giuridica di cui solo istituzioni democratiche come gli Ordini professionali possono garantire l'ottemperanza. In questo quadro rientra la determinazione dei tariffari minimi legati alla prestazione personale del professionista. L'abolizione degli Ordini professionali in nome della concorrenza pregiudicherebbe la garanzia di entrare in contatto con professionisti seri e, anzi, sottoporrebbe il cittadino al rischio di essere raggirato dal solito "ciarlatano". La libera concorrenza è un aspetto dell'economia che apporta benefici anche al settore delle libere professioni. Tuttavia lo scontro sul mercato deve avvenire su un terreno di garanzie rispetto alla preparazione, all'affidabilità, alla competenza e serietà del professionista chiamato in causa.
Proprio per questo, lo smantellamento dell'attuale sistema rappresentativo delle categorie professionali appare anacronistico e privo di ogni fondamento logico.

 Art. 1
Finalità e obiettivi

La Regione Calabria riconoscendo agli Ordini professionali istituiti e disciplinati dalla legge una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio-economico regionale:
a) promuove le iniziative volte a qualificare libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con gli utenti, predisponendo tutti gli strumenti necessari allo sviluppo delle interazioni tra esercenti le professioni e fruitori delle prestazioni;
b) promuove e attua una politica di informazione degli utenti adottando anche tutte le misure necessarie alla qualificazione delle libere professioni nel contesto europeo.

Art. 2
Istituzione della Consulta

La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, istituisce la Consulta regionale per la promozione e qualifica delle libere professioni. Scopo della Consulta è favorire la partecipazione degli Ordini professionali all'attuazione della politica regionale.

Art. 3
Compiti attribuiti

a) studiare i problemi della difesa e tutela delle libere professioni e proporre alla Giunta ulteriori studi e ricerche;
b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle libere professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
d) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta Regionale;
e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Collegio Regionale.

Art. 4
Criteri di ammissione delle rappresentanze delle libere professioni

Sono ammessi alla Consulta gli Ordini professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli Ordini professionali provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la formazione della Prima Consulta regionale sono considerati gli Ordini professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5
Composizione della Consulta

La Consulta regionale per la difesa e tutela delle libere professioni è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' composta da:
a) Presidente Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
b) dieci rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni degli utenti;
c) due rappresentanti del Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro della minoranza;
d) sei rappresentanti dell'Università della Calabria;
e) l'Assessore regionale competente o un suo rappresentante. Ogni membro della Consulta può delegare altra persona in sua rappresentanza. Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario nominato dal Presidente della Consulta.

Art. 6
Presidenza

La consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vice-Presidenti, scelti l'uno fra i rappresentanti gli Ordini professionali, l'altro fra i rappresentanti il Consiglio regionale.
L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile, procede all'ascolto dei soggetti interessati.

Art. 7
Funzionamento della Consulta

La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
La Consulta è convocata dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quante altre volte il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da in quarto dei componenti. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
I componenti assenti per più di tre sedute consecutive; senza giustificato motivo, vengono sostituiti.

Art. 8
Raccolta di segnalazioni ed istanze

L'Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e istanze relative alla tutela delle libere professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme dei rappresentanti gli Ordini e le Associazioni degli utenti con le generalità dei singoli firmatari. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il tramite degli Ordini e delle associazioni.