Progetto di legge n. 294/6^

NORME PER LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

RELAZIONE

La conformazione orografica della Calabria sviluppa un territorio preminentemente montano all'interno del quale i prodotti del bosco e del sottobosco costituiscono un grande patrimonio che ha esigenza non solo di essere conservato e tutelato, ma soprattutto di essere valorizzato attraverso un processo di pianificazione capace di dettare regole e di indirizzare verso un oculato utilizzo.
L'assenza di norme destinate a disciplinare la raccolta, la commercializzazione del prodotto per eccellenza, il fungo, ha sin qui consentito una "deregulation" che, se ulteriormente perpetrata, è destinata a provocare un impoverimento dannoso delle enormi potenzialità proprio a causa di un uso indiscriminato che ha implicanze anche sul terreno della tutela della salute pubblica e privata.
La proposta di legge allegata persegue sostanzialmente l'obiettivo di tutelare la conservazione non intesa come eccessivo e deteriore fiscalismo, ma come esigenza di incrementare un patrimonio naturale che consente alla Calabria di essere una delle prime regioni quanto a produzione di funghi.
Essa si compone di 19 articoli, di cui il primo delinea le finalità.
L'articolo 2 si occupa dei soggetti abilitati alla raccolta che devono essere muniti di apposito tesserino il cui rilascio è demandato a Province e Comunità Montane chiamate a determinare, su base annua, il numero massimo dei permessi differenziati in giornalieri, settimanali ed annuali in relazione alla estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti, rimanendo in capo alla Giunta regionale, sentiti gli Enti Locali citati, l'individuazione delle giornate in cui è consentita la raccolta. II permesso per la raccolta nei territori appartenenti al demanio è rilasciato dall'Ente gestore .E' prevista, inoltre, la esenzione per i proprietari, usufruttuari, conduttori dei terreni per la raccolta all'interno dei propri fondi.
L'articolo 3 pone il limite dei 2 chilogrammi giornalieri pro-capite per la raccolta dei funghi commestibili, mentre la raccolta dei funghi non commestibili é consentita solo per scopi didattico-scientifici e nella misura di tre esemplari per specie.
Quanto alle modalità di raccolta, l'articolo 4 la vieta nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole; è previsto il divieto di utilizzo di rastrelli, uncini e di altri mezzi che possano danneggiare il terreno.
In alcune aree tra cui le riserve naturali, quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, opera il divieto di raccolta che si estende anche ai giardini e parchi privati, con eccezione per i proprietari, nonché alle aree attrezzate a verde pubblico o in quelle recuperate da ex discariche ( Articolo 5).
La Giunta regionale dovrà incentivare la promozione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina mediante il finanziamento di corsi organizzati da Enti ed Associazioni naturalistiche in favore del personale addetto alla vigilanza e di cittadini comunque interessati. La stessa Giunta deve assicurare che all'interno del piano annuale di formazione professionale trovino adeguata collocazione corsi per esperti micologici. (Articolo 7 ).
Particolare attenzione è riservata alle attività di studio, ricerca, seminari e manifestazioni a sfondo micologico e naturalistico a cura di scuole, associazioni ambientaliste e ASL cui il Presidente della Giunta Regionale può rilasciare autorizzazioni a titolo gratuito ed a carattere temporaneo, previa la presentazione, ad inizio di ogni anno, di un calendario ufficiale delle attività da intraprendere cui deve corrispondere il consuntivo a conclusione del programma attuato. Eventuali irregolarità nella gestione dell'autorizzazione gratuita sono sanzionate con la revoca della stessa ( Articolo 8 ).
Sono previste agevolazioni alla raccolta per alcune categorie, coltivatori diretti, soci di cooperative agro-pastorali ecc., i quali la effettuano per integrare il proprio reddito, nel senso che è consentito l'accesso in ogni giorno della settimana e la possibilità di derogare dalla quantità prevista nella misura del doppio ( Articolo 10 ).
Gli articoli dall'11 al 14 si occupano della commercializzazione - che avviene previo rilascio di specifica autorizzazione ai soggetti riconosciuti idonei da parte delle strutture territoriali competenti ed a seguito di controllo effettuato dall'Azienda Sanitaria Locale - , della vigilanza - affidata agli agenti di polizia giudiziaria, agli organi di polizia locale, agli agenti giurati in servizio presso le Comunità Montane ed a quanti sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme sulla pubblica sicurezza, e delle sanzioni amministrative - pena pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 300.000- .
L'articolo 15 prevede la istituzione entro un anno di Ispettorati micologici presso ogni Azienda Sanitaria mediante l'utilizzo di strutture e personale delle stesse ASL.
Reggio Calabria, Settembre 1998

Antonio Borrello

Articolo 1
Finalità

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97

Articolo 2
Autorizzazione e limiti alla raccolta

1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:
a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;
b) del permesso di cui al comma 3 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.
2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 5 e 7.
3.Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:
a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;
b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.
4. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.
5. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.
6. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

Articolo 3
Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 2.
2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
4. E’ vietata la raccolta di funghi nei rimboschimenti dove le piante non abbiano raggiunto l'altezza di un metro.
5. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

Articolo 4
Modalità di raccolta

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. II carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. E' vietata la distruzione volontaria della flora fungina.
4. E’ fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
5. E' altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 5
Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Articolo 6
Limitazioni temporali

1. La Giunta regionale, sentite le Province e le Comunità Montane, o su segnalazione delle stesse, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati
3. Le limitazioni di cui ai commi precedenti devono essere segnalate mediante la collocazione di tabelle in modo che siano visibili l'una dall'altra.

Articolo 7
Informazione e divulgazione

1. La Giunta regionale, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti, nonché alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina. A tale fine finanzia corsi, aperti al personale preposto alla vigilanza, nonché a tutti i cittadini interessati, organizzati senza scopo di lucro da Enti ed Associazioni micologiche o naturalistiche.
2. La Giunta regionale concede altresì contributi, sulla base della rendicontazione della spesa, ad Enti ed Associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione dei funghi spontanei.
3. La Regione in sede di approvazione dei piani di formazione professionale deve prevedere corsi per la formazione di esperti micologici.

Articolo 8
Autorizzazione speciale.

1. II Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte dei territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

Articolo 9
Deroghe per le zone montane

1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del doppio della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Articolo 10
Agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accorciate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del doppio della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.

Articolo 11
Commercializzazione

1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

Articolo 12
Controlli

1. Ai fini della tutela della salute pubblica la vendita di funghi epigei spontanei è soggetta al controllo effettuato da esperti micologici dell'Azienda Sanitaria Locale che ne rilasciano idonea dichiarazione.
2. Per l'esercizio del controllo di cui al comma precedente è previsto il pagamento di una tariffa di Lire 3.000 , a favore della stessa ASL per ogni chilogrammo di funghi controllati, salvo che il consumo non sia destinato direttamente al richiedente che, in tal caso, deve rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità.
3. La Giunta regionale provvede, ogni due anni, ad aggiornare la tariffa prevista dal 1° comma.

Articolo 13
Vigilanza

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati in servizio presso le Comunità Montane, nonché tutti gli agenti giurati in possesso dei requisiti determinati dalla normative vigenti in materia di pubblica sicurezza.
2. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere l'infrazione, sono quelle previste dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni nonché relative norme attuative.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Articolo 14
Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 300.000.
2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza .
3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita dei funghi epigei spontanei senza la prescritta dichiarazione dell'avvenuto controllo micologico, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000, comporta la confisca del prodotto secondo le modalità di cui al precedente secondo comma, nonché la revoca dell'autorizzazione alla vendita.

Articolo 15
Istituzione Ispettorati micologici

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato deve avvalersi, previa convenzione, della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Articolo 16
Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'articolo 2.

Articolo 17
Oneri per il rilascio

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo fisso di lire 100.000.
2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi.

Articolo 18
Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la previsione di spesa per il 1998 di Lire 500.000.000.
2. Per gli esercizi successivi si farà fronte con le leggi annuali di bilancio.

Articolo 19
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria.