Progetto di legge n. 255/6^
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 1
(Comitato regionale per le comunicazioni)1. II Consiglio Regionale della Calabria nel rispetto del pluralismo e della concorrenza, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni. tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nell'esercizio dei poteri conferitegli dalla Costituzione, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il potenziamento delle comunicazioni nella regione.
2. E' istituito il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato "Corecom", quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni. funzionalmente organo periferico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997. n.249. Esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalle leggi della Regione e dello Stato. secondo la normativa vigente.
3. Ha sede presso il Consiglio regionale, da cui dipende funzionalmente.Art. 2
(Funzioni )1. Il Corecom riconosce le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo. di garanzia e di controllo in materia di comunicazione ed è organo di consulenza della Regione nelle comunicazioni con particolare riguardo al settore radiotelevisivo. all'editoria e ai mezzi di comunicazione di massa. In particolare:
a) per la parte di propria competenza esprime parere sul piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla localizzazione comune degli impianti. secondo le disposizioni di cui alla legge 225/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
b) promuove l'organo periferico del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche ed elettriche;
c) dispone circa la cessazione dell'uso delle frequenze non indispensabili per l'illuminazione nell'area di servizio e del bacino;
d) individua con l'ausilio anche dell'organo periferico del Ministero delle comunicazioni le frequenze libere ed assegna quelle rese disponibili per la diffusione;
e) assegna le frequenze per i collegamenti in ponte radio riguardanti i servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali;
f) cura gli adempimenti inerenti alle autorizzazioni e riceve le dichiarazioni relative all'offerta al pubblico dei servizi di telecomunicazioni, ai sensi del D.L.vo 17/3/1995, n.103;
g) verifica, anche con l'ausilio dell'organo periferico del Ministero delle Comunicazioni, il rispetto delle disposizioni emanate dagli organi preposti per le campagne elettorali;
h) tiene il registro degli operatori locali dei servizi di telecomunicazioni e del registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e ne cura gli indici di ascolto;
i) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della L.223/90 con le procedure di cui alla L.689/81;
I) vigila sui tetti delle radiofrequenze compatibili con la salute umana anche con l'ausilio dell'organo periferico del Ministero delle Comunicazioni;
m) dispone circa la messa a disposizione di apparecchi telefonici pubblici a pagamento.
2. Il Corecom, quale organo di consulenza del Consiglio e della Giunta Regionale nel settore radiotelevisivo:
a) esprime pareri in materia radiotelevisiva al Consiglio ed alla Giunta regionale;
b) esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, di cui all'art.9, comma 1, della legge 223/90;
c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmessi sia in ambito nazionale che regionale;
d) regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
e) fornisce collaborazione con le realtà culturali e informative della regione, definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione.Art. 3
(Composizione)1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, con voto limitato almeno a due terzi, il corecom composto da nove esperti nel settore delle comunicazioni. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale e sono rieleggibili.
2. La competenza e la professionalità di ogni componente deve essere comprovata in apposito curriculum da acquisire prima della elezione a cura della Presidenza del Consiglio regionale.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti, il Consiglio regionale procede alla elezione dei sostituti per il resto della legislatura.Art. 4
(Incompatibilità)1. I componenti del Corecom non possono, pena la decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, di deputato e di senatore, nonché incarichi per conto della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate.
2. Per tutta 1a durata del mandato i membri del Corecom non possono esercitare, pena la decadenza, alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.
3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai commi precedenti sono ineleggibili a componenti del Corecom. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle stesse condizioni comporta la decadenza dalla carica di componente del Corecom.Art. 5
(Presidenza)1. Il Consiglio regionale, dopo l'elezione del Corecom, nomina tra i componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente del Corecom. In caso di esito negativo, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. In. sede di prima applicazione della presente legge, in linea con quanto previsto dall'art. 1, lettera b), comma 13 della legge 31 luglio 1997, n.249, onde assicurare la continuità organizzativa, le funzioni di Presidente sono attribuite al responsabile, pro-tempore, dell'Ispettorato Territoriale Calabria del Ministero delle Comunicazioni, con non meno tre anni di anzianità di servizio nel ruolo, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Presidente rappresenta il Corecom, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno.
4. Il Corecom elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, un Vice Presidente ed un segretario che insieme con il Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Corecom. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.Art. 6
(Autonomia organizzativa)1. Il Corecom approva, a maggioranza assoluta, un regolamento per disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni, delle votazioni, le funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza del Corecom e ogni altra disciplina utile per assicurare lo svolgimento dei lavori.
2. Al funzionamento del Corecom provvede la Regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel Bilancio del Consiglio regionale in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 8. A tale scopo è istituita un'apposita voce nel bilancio del Consiglio regionale.
3. Il Corecom nell'esercizio delle sue funzioni è assistito da apposito ufficio. Il reclutamento del personale di ruolo del Corecom avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, convertito con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.273, per il personale in ruolo del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Calabria o in posizione di comando dall'EPI all'Ispettorato territoriale Calabria del Ministero delle Comunicazioni che, alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n.249, risulti ivi applicato.Art. 7
(Programmazione)1. Il Corecom presenta annualmente all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale un programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo, unitamente al consuntivo delle spese sostenute in autonomia decisionale nell'anno precedente e una relazione sulla situazione complessiva del sistema delle comunicazioni in ambito regionale, formulando eventuali proposte di intervento. Di tale proposta viene data adeguata pubblicità a cura della Presidenza del Consiglio Regionale.
Art. 8
(Rapporti con le istituzioni)1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.2 il Corecom collabora e si rapporta col Consiglio regionale e la Giunta regionale, nonché con altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni.
2. Il Corecom intrattiene rapporti con i Corecom delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attività.Art. 9
(Partecipazione)1. Il Corecom, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge attività di indagine, di studio e ricerca in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali e consulenza promuovendo ogni idonea forma di collaborazione, confronto e partecipazione con le associazioni delle imprese operanti a livello locale, con le associazioni degli utenti e con tutti i soggetti interessati al settore delle comunicazioni.
2. Il Corecom, consultati i soggetti di cui al comma 1, propone al Consiglio regionale l'organizzazione di conferenze regionali sulle comunicazioni.Art. 10
(Indennità di funzione e compensi)1. Al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario del Corecom viene corrisposto un compenso mensile, per dodici mensilità, la cui entità è determinata, all'atto dell'insediamento del Corecom stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore rispettivamente al 30, al 15 e al 10 per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
2. Agli altri componenti del Corecom viene corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta la cui entità è determinata, con le modalità di cui al comma 1, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore all'ottanta per cento dell'indennità di presenza per i Consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Corecom viene concesso un assegno compensativo per il lavoro istruttorio o di studio effettuato in relazione all'attività de Corecom e su incarico del suo Presidente. L'importo di tale assegno è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Corecom, in relazione al tipo ed alla gravosità dell'incarico, nei limiti delle disponibilità finanziarie assicurate al Corecom a carico del bilancio del Consiglio regionale.
4. A tutti i componenti del Corecom è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.Art. 11
(Norma transitoria e abrogazione)1. In sede di prima applicazione, le funzioni attribuite dalla legge al Comitato regionale per le comunicazioni sono svolte, fino all'entrata in vigore della presente legge, dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo di cui alla Legge regionale 28 marzo 1994, n.12.
2. La prima elezione del Comitato regionale per le comunicazioni si effettuerà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n.12 "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo".Art. 12
(Norma finanziaria)1. Le spese per l'attività e il funzionamento del Corecom sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.