Intervento del Consigliere Francesco Pilieci
(Testo consegnato dal consigliere)
Onorevole Presidente, colleghi
La legge regionale 21/2000 ha previsto la creazione della commissione per la riforma dello statuto, determinandone principi ispiratori, metodi di elaborazione delle proposte normative, non poteva, invece, e non avrebbe potuto comunque, individuare gli obiettivi che debbono essere perseguiti sul piano della costruzione della democrazia compiuta e degli strumenti essenziali che debbono essere individuati, non poteva, cioè, sciogliere tutti quei nodi che, in questi anni, hanno immiserito lazione regionale.
A mio parere non ci sono dubbi: la strada da percorrere per la realizzazione della democrazia concreta non può che essere quella della paziente e tenace ricerca della migliore ed equilibrata attuazione del principio del decentramento politico, legislativo e amministrativo. Senza inutili furbizie giuridiche e senza troppe reverenze verso apparati e poteri fin troppo spesso assolutamente autoreferenziali.
E questo il dettato costituzionale che si ricava dagli artt. 5, 114, 116, 117, 118 e 128 della Costituzione, è questo, mi pare ciò che, dopo anni di approfondimenti e di battaglie autonomiste, si ritiene comunemente acquisito e pacifico in dottrina quando i padri Costituenti configuravano lautonomia delle Regioni nellambito di un sistema equilibrato di pesi e contrappesi che sono la grande forza della Costituzione.
La debolezza della politica ha prodotto, in sede nazionale, una serie di strappi normativi che hanno rotto lequilibrio cui sopra facevo riferimento e , in sede regionale, il consolidarsi di neocentralismo perverso e assemblearismo paralizzante.
Nascono, così, per coprire questi gravi danni politici espressioni del tipo federalismo amministrativo, federalismo fiscale e governatorato che dovrebbero indicare una riforma che non cè né sul piano legislativo né su quello finanziario.
Con la legge 59/97 il principio della competenza ripartita viene ribaltato e sostituito in qualche modo da quello della residualità invertita, resta, cioè, allo Stato quanto non è di competenza regionale, almeno sul piano dellattività amministrativa.
Ma ciò non ha nulla a che fare con lautonomismo, con il federalismo, con il principio di sussidiarietà e con la leale collaborazione tra Stato e Regioni.
Tuttavia, lincompletezza del quadro falso riformatore che si è andato consolidando in questi anni, non deve costituire alibi per operazioni strumentali di finta autoriforma regionale. Si tratta di rendere politica e, negli ambiti previsti, anche funzionale allEnte Regione la nuova configurazione dellEnte stesso e occorre partire dallesame degli organi istituzionali per individuare compiti e funzioni, rimovendo gli ostacoli che ne hanno paralizzato la corretta esistenza.
Lo Statuto vigente, nato agli inizi degli anni 70 risente di quel tempo in termini di assemblearismo, di formalismo giuridico, di iper legificazione e di centralismo decisionale. Non è una critica: è la presa datto che il sistema era funzionale al proporzionale che ora non cè più. Dunque non vi è più una ragione per la quale allaula consiliare sia demandata tale impropria funzione di sede di composizione e di mediazione che ne snatura e immiserisce la funzione.
Con la fine del proporzionale e con lelezione diretta del Presidente della Regione il permanere di tale sistema finisce per determinare un momento di puro rallentamento dellattività che si stempera in mille rivoli spesso non solo in distonia con la pluralità di gruppi presenti in Aula, ma anche con la diversità delle posizioni dei singoli consiglieri allinterno degli stessi gruppi. Dunque quella che fin qui era una sede di mediazione ora è divenuta una sede di stimolo alla frammentazione.
Se lAula non può avere la funzione ineliminabile di organo naturale di discussione delle scelte fondamentali e caratterizzanti, essa non può avere anche quella amministrativa, anche se di tipo residuale e di alto profilo come è attualmente ipotizzato (Atti di Alta Amministrazione).
Il Governo Regionale deve esercitare la propria funzione nellambito degli indirizzi approvati allinizio della legislatura e verificati periodicamente anche in sede di approvazione e modifica del bilancio, assumendo esclusivamente su se stesso ogni responsabilità senza improponibili forme di vetero consociativismo e, per converso, senza essere soggiogato e in qualche modo paralizzato da molteplici interessi spesso configgenti, presenti nellAula Consiliare.
Se la scelta strategica che, in qualche modo emerge ineludibile è quella di snellire lattività e creare la figura di un governatore, ciò mal si concilia con la previsione di funzioni che possono, di fatto, costituire un controllo di tipo procedimentale da parte dellassemblea e con la necessità di individuare soluzioni mediate, che a volte sviliscono la natura e gli obiettivi da perseguire.
Lesercizio diffuso della funzione e la ricerca del consenso unanime costituiscono in genere il sintomo più marcato di istituzioni deboli che cercano nellaccordo unanime legittimazione o scarico di responsabilità. Per converso, Istituzioni forti, trovano il consenso e la legittimazione nel gradimento elettorale che oggi costituisce legittimazione diretta.
Nel nuovo statuto, perciò, vanno rimeditati ( e giustapposti) i ruoli del Governo, del Presidente, degli assessori, cui compete la funzione di Governo e di Amministrazione, quelli del Consiglio, cui, invece, spetta la funzione di controllo sullattività del Governo da esercitare a posteriori e periodicamente. Nessun compito né di alta né di ordinaria amministrazione resta in questa ottica al Consiglio al quale, tocca, invece, la funzione più alta di approvazione e di controllo in sede politico-legislativa.
In tale contesto trovano scarsa giustificazione interminabili discussioni sugli emendamenti, che, una volta approvati, soprattutto quelli al bilancio, stravolgono il testo e annacquano le responsabilità.
Se, dunque, la Giunta governa, il Consiglio approva gli indirizzi dei piani e dei programmi e ne controlla lesatta e tempestiva esecuzione (con un controllo secco con interventi emendativi-integrativi di portata generale non mediabili), la funzione amministrativa spetta agli Enti locali cui deve essere attribuita in via ordinaria e piena e senza non paralizzanti procedimentalizzazioni.
Il nuovo disegno riafferma il principio della Regione che governa, mentre gli Enti locali amministrano. La sequenza Regione- Enti locali funziona se, alla base, si dà vita ad un forte decentramento amministrativo, esercitato con trasparenza ed efficienza che difficilmente si conseguono con la molteplicità attuale di leggi regionali spesso tra di loro contraddittorie e, quindi, prive di coordinamento.
Dunque, per concludere, la commissione che oggi avviamo non può essre un alibi per attardarsi nelle vecchie procedure nellattesa della riforma dello Statuto e del Regolamento, abbiamo il dovere di darci un termine rapido per fissare i principi per la redazione di testi unici per settori che rendano immediatamente percepibile i diritti e i doveri senza indulgere in procedure. Dobbiamo rapidamente delegificare quanto è possibile per rendere il sistema meno ingessato e più veloce, dobbiamo introdurre e stimolare lintroduzione delle nuove tecnologie.
Uno Statuto e un Regolamento che disegnino, in conclusione, un Ente Politico, con un Governo autentico, coadiuvato da una struttura amministrativa leggera, una Assemblea di verifica e controllo, ed Enti locali che esercitino concretamente le funzioni nei settori di competenza senza duplicazioni o sovrapposizioni.