VI LEGISLATURA

135^ Seduta

Lunedì 10 gennaio 2000

 

 

Deliberazione n. 390 (Estratto del processo verbale)

 

OGGETTO: Legge regionale - Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto.

 

Presidente: Giuseppe Scopelliti

Consigliere Segretario: Luigi De Paola

Segretario Generale: Giuseppe Cannizzaro

 

Consiglieri assegnati 42

 

Consiglieri presenti 25, assenti 17

 

…omissis…

 

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Caporale, essendo stati approvati separatamente i trentasei articoli del progetto di legge in argomento, con gli emendamenti introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 25, a favore 25 - ne proclama il risultato:

 

"Il Consiglio approva"

 

…omissis…

 

 

IL PRESIDENTE   f.to: Scopelliti

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   f.to: De Paola

 

IL SEGRETARIO GENERALE   f.to: Cannizzaro

 

 

E’ conforme all’originale.

Reggio Calabria, 14 gennaio 2000

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                        (dott. Giuseppe Cannizzaro)

 

 

 


RELAZIONE

 

A 20 anni dall'emanazione della L.R. 7/77 le mutate condizioni dei mercati nazionali e, soprattutto. di quelli internazionali suggeriscono l'opportunità di provvedere alla redazione di un nuovo disegno di legge che, sulla scorta dell'esperienza acquisita in questo ventennio ed alla luce delle odierne esigenze. attualizzi la normativa in ordine alla produzione e commercializzazione dei derivati del bergamotto.

E' necessario, infatti, tutelare questo particolare agrume per la unicità del suo sito produttivo; appare quasi ultroneo, infatti, far presente che il bergamotto si coltivi con successo soltanto in una porzione del territorio calabrese e che i numerosi tentativi di coltivazione in altri luoghi non hanno, a tutt'oggi, dato risultati apprezzabili.

Non è plausibile per una regione come la Calabria, estremamente bisognosa di immagine di identificazione ad alto livello, rinunciare all'unico prodotto veramente tipico ed in grado di identificarla all'estero.

Il disegno di legge presentato cerca di affrontare i problemi del settore del bergamotto e prima di ogni altra cosa tenta di riconsegnare al Consorzio la funzione qualificante di coordinamento e di indirizzo che si rinviene nel decreto di istituzione del 1946, cioè un Consorzio di produttori. La precedente legge regionale aveva in parte espropriato i produttori di bergamotto e di fatto, consegnato il Consorzio in mano a figure economiche che nulla avevano a che fare con i produttori, rendendo ancora più debole l'anello della filiera produttiva del bergamotto e della sua utilizzazione industriale.

Il nuovo disegno di legge darà impulso alla funzione consortile per valorizzare anche qualitativamente la trasformazione e gli accordi commerciali divenendo volano di sviluppo di una preziosa risorsa agricola con vocazione industriale.

Comunque con la tutela e la salvaguardia del bergamotto si può recuperare il prestigio di una coltivazione storica della provincia di Reggio Calabria ed affermare il successo economico di una trasformazione, l'essenza di bergamotto, che viene rigenerata economicamente, attraverso la garanzia di genuinità e il raggiungimento di elevati standards qualitativi.

Tenendo nel debito conto il rapporto esistente tra la tecnologia adottata e la qualità dell'essenza, vanno ricercate le condizioni per fornire agli utilizzatori un prodotto che mantenga il più possibile inalterate le caratteristiche naturali olfattive e di composizione dell'essenza. Pertanto unitamente agli sforzi mirati alla definizione di precise norme per la coltivazione e per la trasformazione con le tecnologie disponibili, oggi, è irrinunciabile il sostegno della ricerca di base ed applicata che consenta l'uso nelle diverse fasi del processo produttivo delle innovazioni tecnologiche intervenute.

Non meno importante nel quadro di sostegno e valorizzazione del settore appare la possibilità di giungere allo sfruttamento integrale del bergamotto attraverso l'individuazione di tutti i possibili impieghi alternativi, per i "sottoprodotti" della lavorazione del frutto (succo e «pastazzo»), mirato all'ottenimento di prodotti ad alto valore aggiunto.

Da tali brevi cenni traspare l'esigenza di ricercare una strategia che possa rispondere alle esigenze degli operatori del settore: produttori, industriali, commercianti, avendo sempre come premessa di valore l'affermazione della qualità.

Produrre qualità significa offrire un servizio in linea con le aspettative del cliente, intendimento come "qualità" "l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite" (UNI‑ISO 8402).

Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un impegno costante di tutti i soggetti interessati e un riesame continuo degli standards.

L'anello debole è senz'altro il fattore umano che, in assenza di precise ed obiettive indicazioni procede a continue interpretazioni soggettive delle procedure aziendali.

Pertanto il consorzio dovrà mettere a punto un programma attraverso il quale si possa giungere alla progettazione di un Sistema Qualità (inteso come 'l'insieme di strutture organizzative, responsabilità, procedure, procedimenti e risorse, messi in atto nella conduzione aziendale per la qualità" (UNI‑EN 9000) basata su una struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti e con l'uso di processi, procedure e risorse tali da soddisfare nel tempo i desideri del cliente e dei dipendenti ottimizzando i costi dell'azienda.

Si tratta sostanzialmente di attuare principi di efficienza, competitività, economicità: ovvero di un buon management attento a tutte le funzioni aziendali ed alle fasi produttive.

Nell'ottica appena accennata il target dei produttori deve acquisire la "certificazione di qualità". La certificazione, è un evento naturale in un sistema di qualità totale che funziona. Essa rappresenta un obiettivo per ogni azienda interessata ad operare nel mercato europeo ma, anche, un efficace strumento di comunicazione per aumentare la fiducia del cliente sull'affabilità dell'azienda.

L'attuazione del S.Q. trova nei Disciplinari di Produzione un valido strumento che obbliga ad un'organizzazione ragionata ed efficiente dei fattori di produzione e consente il controllo continuo dei punti critici del ciclo di produzione di un determinato prodotto.

I maggiori vantaggi provenienti dall'attuazione di un S.Q. sono senza dubbio la creazione di un'immagine aziendale e il rafforzamento del potere contrattuale dell'azienda.

Esiste un altro beneficio nel raggiungimento dell'obiettivo certificazione: lo stimolo a crescere.

Il Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria , ha nell'attuazione di un Sistema Qualità la sua occasione di rilancio, con indiscutibili vantaggi  per l'anello più debole della filiera che più direttamente e più segnatamente degli altri subisce ogni situazione di crisi ovvero la Fase Agricola.

A tal proposito pare opportuno sottolineare come già le leggi nazionali di istituzione e riordino del Consorzio del Bergamotto avevano individuato nel controllo di qualità dell'essenza, affidato alla Stazione Sperimentale di Reggio Calabria, il punto di forza dell'organizzazione consortile.

Oggi, con la presente legge si tende a conseguire quelle condizioni che il legislatore aveva già intuito.

Raggiunto l'obiettivo della razionalizzazione dei processi produttivi il Consorzio del Bergamotto potrà richiedere il riconoscimento giuridico della denominazione di origine (DOP) per l'essenza del bergamotto di Reggio Calabria.

Il raggiungimento dell'obiettivo in parola può non solo costituire un valido strumento ai fini della valorizzazione di un prodotto pregiato e tipico come l'essenza del bergamotto di Reggio Calabria ma garantire, altresì, al consumatore la rispondenza  intrinseca delle caratteristiche qualitative e l'osservanza di precisi adempimenti nei processi produttivi. Ciò comporta l'esaltazione dell'immagine del prodotto, per cui, l'agricoltore, attraverso il Consorzio, consegue più consistenti risultati in termini dì ricavi in contropartita dello sforzo qualitativo effettivamente sostenuto. Sono a tutti noti i successi commerciali che la Francia ha conseguito per aver promosso una moderna legislazione sulle denominazioni di origine di numerosi prodotti e per aver assicurato la protezione internazionale alle denominazioni "cognac" e "champagne".

Infine l'ottenimento di un marchio comunitario consentirebbe al Consorzio l'applicazione di tutte le norme emanate dalla Comunità in materia di immissione sul mercato di merci contraffatte.

Premessi questi brevi cenni, il progetto di legge in tema di salvaguardia del bergamotto individua una serie di punti fermi che sono:

1)         la fase di produzione e qualità della materia prima.

2)         la fase di trasformazione. l'ammasso dell'essenza, il controllo di qualità dell'essenza,

3)         la fase di commercializzazione.

 

1) Fase di produzione e qualità della materia prima.

 

E' opportuno premettere, prima di entrare nel merito che propedeutica ad ogni tipo di azione diretta ad un effettivo riordino del settore è la costituzione di un catasto del bergamotto mirato a fornire agli operatori un'immediata e corretta visione della realtà agricola esistente che, stando alle notizie riscontrabili appare oggi alquanto complessa.

Le ripetute crisi cui è stato oggetto il settore hanno portato gli agricoltori ad un progressivo abbandono dei bergamotti.

Un continuo decremento delle superfici coltivate ha fatto si che i 3000‑4000 Ha coltivati a cavallo degli anni '30‑'60 si siano oggi più che dimezzati riducendosi a circa 1.500 Ha.

Tale contrazione è dovuta principalmente al crollo dei prezzi dell'essenza naturale che ha subito non solo la concorrenza sleale ‑ attuata peraltro "in casa" con la commercializzazione di prodotto tagliato, ma anche la concorrenza dell'essenza della Costa d'Avorio, dell'essenza sintetica. Ultima, ma non per importanza, la campagna denigratoria, ad arte montata, sulla presunta proprietà dell'essenza naturale di favorire l'insorgenza di tumori della pelle; proprietà peraltro ampiamente smentite.

La situazione così come delineata non ha certo stimolato gli agricoltori a migliorare le coltivazioni esistenti o a realizzare nuovi impianti, per cui un rilevante numero di bergamotti oggi presenti nel territorio di coltivazione ha un'età superiore ai 30 anni. A ciò si aggiunge il fatto che molti degli impianti sono stati realizzati nel tempo con materiale genetico eterogeneo e non risanato.

A tale già tragico panorama si sono aggiunti i bassi e non remunerativi prezzi del frutto che hanno indotto i produttori a ridurre sempre più nel tempo le spese di coltivazione con inevitabile ricaduta negativa sulla qualità della materia prima prodotta.

Anni di sperimentazione hanno dimostrato che la carenza di importanti elementi nutritivi, e principalmente azoto, si ripercuote negativamente sul pregio olfattivo e su altri importanti parametri di qualità dell'essenza, quali il peso specifico e la rotazione ottica.

Mentre la pratica generalizzata della lotta antiparassitaria ha determinato un incremento della concentrazione di residui di pesticidi, spesso al di sopra dei limiti fissati per gli oli essenziali dalla legge.

In conclusione, la composizione quali ‑ quantitativa dell'essenza estraibile dai frutti di bergamotto, è influenzata da numerosi fattori ma quelli che più incidono sono, sicuramente, quelli legati alla fase di produzione del frutto: l'habitat, la cultivar, la scelta del portainnesto, la tecnica colturale, l'età della pianta, il grado di maturazione dei frutti, quindi le tecniche di estrazione.

Pertanto, poiché la materia prima è essenziale per l'ottenimento di un prodotto finale di qualità appare necessario stabilire regole per la coltivazione e successivamente regole per l'accettazione delle partire per la lavorazione, tutto ciò al fine di evitare di lavorare frutti dal quali si otterrebbe una essenza certamente scadente con conseguente ed inutile spreco di risorse e aggravio di costi.

Per puntare sulla qualità è, quindi, indispensabile, prima di ogni altra cosa, definire un disciplinare di produzione (scelta dei portainnesto, scelta della cultivar, tecnica colturale) al quale tutti i produttori dovranno attenersi al fine di conferire alla trasformazione una materia prima il più possibile omogenea e di elevata qualità.

Per raggiungere questo obiettivo occorrerà programmare gli investimenti da effettuare sul territorio, utilizzando a ciò tutte le misure previste per l'ammodernamento degli impianti dalle attuali normative regionali, che recepiscono regolamenti comunitari, ed assicurare al produttore la necessaria assistenza tecnica.

Il tutto senza dimenticare che per raggiungere gli obiettivi appena citati il Consorzio dovrà collaborare con le istituzioni regionali per assicurare al produttore un aiuto al reddito. Il Consorzio, infatti, in qualità di ente pubblico economico con finalità di tutela e sostegno alla produzione del bergamotto, svolgerà anche la funzione di controllo dei  requisiti necessari per accedere ai detti finanziamenti.

 

2) La fase di trasformazione.

 

L'industria si avvale oggi di una tecnologia moderna e competitiva che consente la produzione di un'essenza esente da difetti attribuibili alla tecnologia stessa.

Sono, invece da rivedere le modalità di trasformazione dei frutti. Infatti, presso gli impianti consortili, sebbene anche la precedente legge regionale imponesse la lavorazione collettiva dei frutti, fino ad oggi si e proceduto alla lavorazione di singole partite. In altre parole la lavorazione viene effettuata separatamente per ogni conferitore.

Ciò ha comportato un notevole incremento dei costi dovuto principalmente al fermo delle macchine per effettuare i lavaggi tra una partita e l'altra ed un'incidenza molto elevata dei costi sostenuti per effettuare il controllo analitico delle singole partite.

Appare chiaro, quindi, che la lavorazione collettiva dei frutti, così come indicata nel nuovo testo di legge, sia una fase non solo necessaria, ma anche opportuna per rendere il processo produttivo quanto più possibile economico. D'altra parte la lavorazione collettiva crea il problema di istituire un sistema di valutazione dei frutti conferiti.

In tal senso, l'indagine effettuata dall'Università di Messina nel 1987 costituisce un riferimento fondamentale per i criteri di qualità e genuinità delle essenze di bergamotto, poiché ha evidenziato l'esistenza delle correlazioni tra composizione dell'essenza, resa e aree di produzione dei frutti, fornendo inoltre una base indispensabile per la caratterizzazione e la valorizzazione delle aree di coltivazione vocazionali.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita e delle evidenze sperimentali, si dispone degli strumenti necessari per giungere alla definizione del Regolamento per l'accettazione delle partite alla trasformazione, contenente le norme per l'identificazione delle categorie merceologiche dei frutti sulla base delle quali saranno definiti i prezzi da applicare.

L'applicazione di regolamenti per i conferimenti che prevedano inoltre la possibilità di escludere partite non idonee dalla lavorazione che, come precedentemente chiarito, avrebbero come unico effetto un aggravio dei costi di produzione non recuperabili a causa della cattiva qualità dell'essenza, indurrà senza alcun dubbio ad un innalzamento degli standards qualitativi.

Inoltre, nell'ottica dell'attuazione del Sistema Qualità, è necessario che la tecnologia di trasformazione applicata risponda a ben precisi canoni di qualità tecnologica validi per tutti i possibili trasformatori.

Da ciò la norma che permette al Consorzio di verificare la presenza dei requisiti minimi per gli impianti di trasformazione non consortili.

Nel quadro del rilancio del settore non possono essere trascurate, infine, le opportunità offerte dallo sfruttamento integrale del frutto attraverso la produzione di derivati quali il succo, le pectine, i flavonoidi, ecc. ed in tal senso numerosi sono i lavori scientifici pubblicati, in modo particolare dalla Stazione Sperimentale.

Sarà compito degli attori della filiera e della Regione, attraverso il sostegno della ricerca applicata e l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, riuscire a trasporre su scala industriale le evidenze sperimentali e recuperare il valore aggiunto.

Ad oggi la consistenza del settore della trasformazione, secondo i dati di una indagine effettuata dal Prof. S. Nesci, a parte il Consorzio, è di 26 imprese trasformatrici di medie e piccole dimensioni e 5 imprese trasformatrici ‑ esportatrici di cui 3 private e 2 cooperative.

Appare decisamente chiaro come accanto alla polverizzazione dell'offerta possa esistere, e di fatto esiste, una elevata eterogeneità del prodotto estratto.

 

3) Fase di commercializzazione.

 

La mancanza di un disegno complessivo indirizzato al mercato e di ampio respiro caratterizza la maggior parte delle aziende operanti attualmente nel settore che si muovono spesso spinti dalla ricerca del buon affare con scarsi connotati di sicurezza e prospettiva di breve periodo. Tale modalità mercantile richiede una ben limitata capacità progettuale ed implica relazioni di tipo contrattuale abbastanza primitive, e come tali labili; le aziende, però, hanno scarsa capacità di resistenza nei confronti degli shock esterni imposti dal mercato.

Il superamento di questi atteggiamenti sembra fondamentale per consentire la ripresa economica del settore.

Il punto di forza della legge istitutiva del Consorzio e della successiva legge 835/73 era sicuramente l'ammasso obbligatorio dell'essenza e di ogni suo altro derivato e quindi il riconoscimento della esclusività delle vendite al Consorzio, in qualità dì ente pubblico economico, ma, soprattutto, di concentratore dell'offerta e garante della qualità.

La moderna normativa comunitaria e nazionale in tema di associazionismo che ha come obiettivo la concentrazione dell'offerta dei prodotti, rivela il medesimo orientamento.

In realtà finché il Consorzio ha potuto gestire la totalità o quasi della produzione, sia come quantità ma soprattutto come qualità, è riuscito anche a controllare il prezzo e ad assicurare una congrua remunerazione ai produttori.

Con l'abolizione della obbligatorietà, il Consorzio ha perso la sua funzione e neppure con la successiva legge 835/73 che ripristinava l'obbligatorietà dell'ammasso, è riuscito a recuperare la sua funzione di promozione della produzione del bergamotto e di garante della qualità.

La L.R. 7/77, poi, che reiterava la precedente, non avendo provveduto alla definizione delle norme relative ai controlli è rimasta pressoché inapplicata.

Ad oggi, oltre alle sei imprese trasformatrici‑esportatrici, vi sono altre otto imprese solo esportatrici che acquistano il prodotto direttamente dai privati o dal Consorzio ‑ che attualmente controlla solo il 20% dell'essenza prodotta. Un nutrito gruppo di produttori cede i frutti alle strutture di trasformazione private pagando il servizio con una parte dell'essenza e gestendo poi direttamente la rimanente parte nell'eterna ricerca del migliore offerente.

L'esagerata polverizzazione dell'offerta ha comportato nel tempo la progressiva perdita di potere contrattuale nei confronti della domanda che si presenta ben compatta ed organizzata.

Nella situazione di mercato appena delineata i produttori agricoli rappresentano l'anello più debole e meno tutelato della filiera bergamotticola che vengono schiacciati dagli industriali privati, i quali, a loro volta, subiscono il mercato imposto dagli utilizzatori finali che, sfruttando la debolezza degli offerenti, impongono il prezzo con le note ripercussioni a cascata su tutte le fasi della filiera.

Dai dati di letteratura si ricava inoltre che gli attuali maggiori acquirenti di essenza di bergamotto, i profumieri francesi, sono disposti ad acquistare l'essenza naturale solo se il prezzo non supera le 100.000 £/Kg. Al di sopra di questo prezzo essi rivolgono il loro interesse al prodotto sintetico, tagliato o proveniente dalla Costa d'Avorio che, a causa della qualità inferiore rispetto a quello reggino, raggiunge al massimo la quotazione di 50‑60.000 £/Kg.

Inoltre, la domanda dei profumieri per esigenze di pianificazione aziendale, tende a rivolgersi a prodotti che assicurino standards qualitativi costanti e prezzi contenuti e stabili nel tempo.

I requisiti appena citati sembrano essere soddisfatti dal prodotto sintetico che però non garantisce il pregio olfattivo del prodotto naturale.

Di contro, allo stato attuale, l'essenza naturale di Reggio Calabria non riesce a soddisfare né i requisiti di standardizzazione né la stabilità del prezzo.

Esiste, in questo particolare momento storico, la possibilità di utilizzare gli ingenti strumenti finanziari che la Comunità europea ha messo a disposizione per organizzare efficienti organizzazioni commerciali. Ci si riferisce alle Macro Organizzazioni Commerciali attraverso le quali si possono stipulare accordi di filiera per rafforzare la capacità commerciale di alcuni prodotti dell'agricoltura meridionale.

In questa ottica il Consorzio può fungere da catalizzatore per tutte le altre figure economiche che gravitano attorno al bergamotto.

Il suddetto progetto strategico punta, infatti, al cuore del problema comune anche a molti altri settori dell'agricoltura meridionale: aumentare la capacità di penetrazione sui mercati. superando i principali punti critici che hanno certamente frenato lo sviluppo, cioè la frammentazione produttiva, la insufficiente concentrazione dell'offerta e l'arretratezza del sistema distributivo.

Inoltre, a parte gli interventi sulla singola filiera, il progetto prevede anche il finanziamento di azioni di tipo orizzontale che riguardano attività di interesse comune a più MOC. Le suddette azioni sono di supporto a una serie di attività strategiche per rafforzare la presenza sul mercati attraverso la programmazione e il coordinamento di studi e ricerche di mercato, la pianificazione delle produzioni ‑ l'assistenza alla valorizzazione della fase produttiva, i disciplinari di commercializzazione e per la fase strettamente commerciale la promozione e pubblicità.

Dalla realizzazione della MOC dovrebbe di fatto emergere una struttura a rete che sia in grado di offrire servizi di supporto all'attività commerciale che resta il punto critico, ormai generalmente riconosciuto, per recuperare competitività sui mercati nazionali ed internazionali.

In sintesi, raggiunto l'obiettivo della qualità del prodotto, il punto nevralgico per favorire il suo collocamento resta focalizzato nella fase commerciale, che, ad oggi, presenta notevoli carenze a causa del mancato coordinamento di moderne strategie di marketing e di organici programmi promozionali atti ad assecondare efficacemente l'azione penetrativa sui mercati.

 

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 14 gennaio 2000

 

                     IL SEGRETARIO GENERALE

               (dott. Giuseppe Cannizzaro)


Art. 1

(Natura del Consorzio)

 

            1.  Il Consorzio del Bergamotto è un ente di diritto pubblico che riunisce tutti i produttori di bergamotto. Sono considerati tali esclusivamente i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati a bergamotto.

            2.  La regione disciplina l'attività del Consorzio del Bergamotto, istituito con D.M. 29 maggio 1946 e riordinato dalla legge 29 novembre 1973, n. 835.

            3.  Le leggi regionali 5 febbraio 1977, n. 7 e 3 dicembre 1977, n. 31 sono abrogate.

           

Art. 2

(Finalità del Consorzio)

 

            1.  Il Consorzio del Bergamotto, di seguito nominato Consorzio, ha come finalità la tutela e la valorizzazione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del bergamotto.

            2.  Tale finalità viene perseguita attraverso:

                 -    il conferimento dei frutti del bergamotto al Consorzio;

                 -            la concentrazione dell'offerta attraverso la gestione dell'ammasso dell'essenza e di ogni altro derivato;

                             l'attuazione del sistema di certificazione della qualità di filiera secondo le norme vigenti in materia;

                             l'emanazione di disciplinari di produzione finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla razionalizzazione dei processi produttivi di ottenimento della materia prima (frutti di bergamotto) e dei prodotti di trasformazione;

                             la lavorazione collettiva dei frutti di bergamotto attraverso gli impianti consortili;

                             la collocazione del prodotto sui mercati di consumo anche attraverso accordi interprofessionali;

                             la promozione del consumo di essenza e derivati di bergamotto attraverso l'attuazione di adeguate politiche di marketing;

                             la riqualificazione del personale del Consorzio;

                             la formazione professionale per addetti al settore;

                             l'assistenza tecnica alle aziende di produzione;

                             la promozione di studi e ricerche finalizzate all'innovazione dei processi tecnologici di ottenimento dei prodotti tradizionali ed alternativi;

                             la realizzazione di progetti settoriali ed intersettoriali di sviluppo utilizzando i fondi all'uopo erogati per gli enti di diritto pubblico dallo Stato, dagli Enti Locali e tutti gli strumenti finanziari della CE;

                     il sostegno e la partecipazione ad iniziative mirate al recupero del valore aggiunto proveniente dall'impiego dell'essenza e di tutti gli altri derivati nell'industria di seconda trasformazione (profumeria, cosmesi, farmaceutica, agroalimentare, ecc.);

                     il Consorzio promuove ed assiste i consorziati nell'utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla CE.

            3.  Nel perseguimento delle elencate finalità il Consorzio potrà avvalersi dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico scientifica delle strutture di ricerca (Università, Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati agrumari, Stazione Sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale Sez. di RC, Centri regionali di Ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore.

 

Art. 3

(Funzioni)

 

            1.  Il Consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l'elaborazione dei programmi regionali.

            2.  La Regione affida al Consorzio la funzione di coordinamento e controllo in materia di attuazione dei provvedimenti riguardanti il settore del bergamotto.

            3.            Pertanto, qualunque nuova iniziativa riguardante il settore in parola deve essere corredata del nullaosta rilasciato dal Consorzio.

 

Art. 4

(Catasto del Bergamotto)

 

            1.  Allo scopo di costituire il Catasto del Bergamotto, tutti i produttori di bergamotto hanno l'obbligo, entro il termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di denunciare al Consorzio le superfici coltivate a bergamotto e, per ciascuna particella, il numero di piante, la data della messa a dimora, la cultivar, i sesti di impianto, il tipo di impianto di irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico.

            2.  I produttori di bergamotto aderiscono al Consorzio e ne divengono soci previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate.

            3.            L'omissione dell'obbligo enunciato al precedente comma, oltre che soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 29 febbraio 1973, n. 835, costituirà, di per sé, motivo di esclusione dalle incentivazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

            4.            Inoltre, l'iscrizione nel Catasto obbliga i soci produttori alla denuncia tempestiva al Consorzio di qualsiasi successiva modificazione della consistenza aziendale.

 

Art. 5

(Organi del Consorzio del Bergamotto)

 

            1.            Sono organi del Consorzio del Bergamotto:

                 1)            l'Assemblea dei soci;

                 2) il Consiglio di Amministrazione;

                 3) il Presidente;

                 4) il Collegio Sindacale.

 

Art. 6

(Assemblea dei Soci)

 

            1.            L'Assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel Catasto del Bergamotto.

            2.            Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all'art. 4 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

            3.  Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente disposto dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministrazione.

            4.            L'Assemblea elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, delibera i programmi di attività del Consorzio, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

            5.  Le modalità di funzionamento saranno fissate dallo Statuto.

 

Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

 

            1.  Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione del Consorzio ed è composto da:

                 a)            sei componenti individuati tra i soci del Consorzio;

                 b)            un componente nominato dal Consiglio regionale in rappresentanza della Regione Calabria;

                 c)            quattro rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative.

            2.  I poteri gli sono conferiti dall'Assemblea dei soci.

            3.            Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.

            4.            L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto su candidati in regola con i conferimenti.

            5.            Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

            6.  Non possono essere eletti quali Consiglieri:

                     i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del Consorzio;

                     i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

                             coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;

                             coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

                     i dipendenti del Consorzio;

                             coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

                             coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

                             tutti i soci produttori titolari di impianti di trasformazione.

            7.  Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio che svolge anche le funzioni di segretario, ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.

            8.  Il Consiglio di Amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

            9.  Al Consiglio di Amministrazione è affidata la cura dell'esecuzione della presente legge.

         10.  Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri.

         11.  Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dallo Statuto.

 

Art. 8

(Presidente)

 

            1.  Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal Presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro‑tempore del Consorzio stesso, a mezzo raccomandata entro quindi giorni dalla costituzione dell'organo.

            2.  La prima riunione del Consiglio di Amministrazione viene presieduta dal Consigliere anziano.

            3.            Nella stessa seduta viene eletto un Vice‑Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

            4.  Il Presidente ed il Vice‑Presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

            5.  Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 9

(Collegio Sindacale)

 

            1.  Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Due dei membri effettivi sono eletti dal Consiglio regionale ed uno di essi ha la funzione di Presidente, gli altri sono designati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone estranee al Consorzio.

            2.  Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.

            3.  Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente e redige la relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, che dopo l'approvazione dell'Assemblea dei consorziati, è trasmesso all'Assessorato all'Agricoltura per la ratificata da parte della Giunta regionale.

 

Art. 10

(Statuto)

 

            1.  I compiti e le attribuzioni degli Organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo Statuto del Consorzio.

 

Art. 11

(Vigilanza)

 

            1.  Il Consorzio del Bergamotto è sottoposto alla vigilanza della Regione, Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni.

            2.            Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni alla legge e allo Statuto, la Giunta regionale provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di un Commissario, previa comunicazione dell'Assessorato all'Agricoltura Caccia e Pesca.

            3.  Il Commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 12

(Norme per il funzionamento del Consorzio)

 

            1.  Tutti i produttori iscritti nel Catasto del Bergamotto con la qualifica di soci del Consorzio, devono osservare le disposizioni seguenti:

                             conferire tutta la produzione di frutti di bergamotto al Consorzio;

                             applicare i disciplinari di produzione emanati dal Consorzio per il miglioramento della qualità del prodotto e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato;

                             fornire tutte le informazioni richieste dal Consorzio in materia di raccolti e disponibilità.

            2.  I soci produttori, al fine di consentire al Consorzio l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, devono comunicare, almeno un mese prima dell'inizio della raccolta, la presumibile quantità di frutti che potranno raccogliere salvo i casi in cui la produzione stimata non si discosti sostanzialmente dalle medie annuali previste dal Consorzio.

            3.  Il conduttore di bergamotto che denunci il falso è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 29 novembre 1973, n. 835 che il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di applicare.

 

Art. 13

(Regolamento dei Conferimenti)

 

            1.            Entro il termine di quindici giorni prima della data di inizio della lavorazione, il Consiglio di Amministrazione deve stabilire le norme relative ai conferimenti dei frutti di bergamotto attraverso l'emanazione di un "Regolamento dei Conferimenti" contenente l'indicazione delle diverse categorie merceologiche.

            2.  Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, le date di inizio e di termine dei conferimenti e l'eventuale ammontare degli acconti da corrispondere ai conferenti in base a un prezzo minimo da assegnare a ciascuna categoria merceologica individuata.

 

Art. 14

(Laboratorio merceologico e Centro di ricerca applicata)

 

            1.  Per il conseguimento delle finalità generali della presente legge, presso il Consorzio è attrezzato un laboratorio per le analisi di base a servizio delle aziende agricole, per effettuare il controllo della materia prima all'atto del conferimento, del prodotto trasformato e dei sottoprodotti.

            2.  A tal fine il Consorzio procederà al recupero di tutte le attrezzature di sua proprietà, cedute in comodato d'uso ad Enti diversi.

            3.  Per il funzionamento di detto laboratorio, il Consorzio procederà alla stipula di contratti di consulenza con esperti della materia.

            4.            Inoltre il Consorzio potrà promuovere e sostenere l'istituzione di un Centro di studi e ricerche applicate sul bergamotto.

            5.  Le spese relative all'attivazione ed al funzionamento del laboratorio ed, eventualmente, del centro di studi e ricerche, saranno coperte dal contributo finanziario di cui all'art. 31.

 

Art. 15

(Regolamento per la Trasformazione)

 

            1.  Nel caso in cui il Consorzio non possa provvedere alla lavorazione di tutta la produzione dei frutti di bergamotto dell'annata o per particolari motivi legati alla gestione economica, può autorizzare la lavorazione di parte dei frutti presso altri opifici. Le modalità di cessione dei frutti verranno stabiliti attraverso la stipula di precisi accordi.

            2.  Il Consorzio stabilirà i requisiti minimi che uno stabilimento di trasformazione deve possedere, attraverso l'emanazione di un "Regolamento per la Trasformazione" al quale ogni trasformatore dovrà uniformarsi.

            3.            Potranno svolgere l'attività di trasformazione e fruire della valutazione di qualità del Consorzio soltanto gli imprenditori che, previa presentazione di una scheda contenente tutte le caratteristiche relative ai locali, agli impianti utilizzati per la produzione di essenza e derivati ed ai depuratori per il trattamento delle acque di scarico, seguita dalla verifica da parte degli addetti del Consorzio, hanno ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente stesso.

            4.            L'industriale trasformatore deve inviare al Consorzio tutte le notizie necessarie alla valutazione delle strutture impiegate ed accettare Il controllo dello stesso.

            5.  Il socio produttore titolare di propri impianti di trasformazione, può, se regolarmente autorizzato secondo il comma precedente, trasformare in proprio i suoi frutti previa comunicazione al Consorzio.

 

Art. 16

(Vigilanza e controlli)

 

            1.            Oltre alla Regione, anche il Consorzio ha il diritto‑dovere di vigilanza e controllo. Ad esso è, pertanto, demandato il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche presso i produttori e le imprese di trasformazione autorizzate anche con l'intervento di altre istituzioni a ciò preposte.

            2.  Tali controlli sono orientati sulla verifica della corretta applicazione dei disciplinari di produzione, per le aziende agricole, sulla verifica del rispetto dei contratti, dei regolamenti di trasformazione, sulla qualità, commercializzazione del prodotto finito, rispettivamente per i trasformatori autorizzati e gli agenti di commercio.

 

Art. 17

(Ammasso)

 

            1.            Tutta l'essenza di bergamotto prodotta da quanti aderiscono va ammassata al Consorzio.

            2.            L'inadempimento dell'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 18 della legge 29 novembre 1973, n. 835.

            3.            Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca dell'autorizzazione alle imprese di trasformazione inadempienti.

 

Art. 18

(Controllo di qualità delle essenze)

 

            1.  Il controllo di qualità dell'essenza di bergamotto ammassata è effettuato dalla Stazione Sperimentale per le Essenze ed i Derivati Agrumari di Reggio Calabria, di seguito denominata Stazione Sperimentale, che attesta la conformità delle stesse ai parametri definiti dalle Norme ISO sia per ciò che attiene le caratteristiche organolettiche che quelle chimico‑fisiche.

            2.            inoltre, al fine di giungere ad un giudizio completo sulla qualità dell'essenza si effettuano alcune determinazioni strumentali per eseguire l'esame compositivo dell'essenza e svelare eventuali adulterazioni e contaminazioni.

            3.  La Stazione Sperimentale di Reggio Calabria, in collaborazione con il Consorzio, procederà all'emanazione di precise norme di riferimento che, in base al dati analitici ed organolettici, permettano di effettuare la classificazione delle essenze e conseguentemente gli usi consentiti.

 

Art. 19

(Conferimento Essenze)

 

            1.  Le partite di essenza di bergamotto prodotte presso gli impianti di trasformazione autorizzati, consegnate all'ammasso, saranno classificate secondo le norme di cui all'articolo precedente.

            2.            All'atto del conferimento, il Consorzio procede al prelevamento di cinque campioni per ogni conferente. Di questi, due campioni vengono chiusi col sigillo del Consorzio e consegnati al conferente, tre campioni chiusi col sigillo del conferente sono trattenuti dal Consorzio.

            3.  Uno dei tre campioni trattenuti dal Consorzio è sottoposto dalla Stazione Sperimentale a tutte le analisi chimiche necessarie a stabilire la conformità dell'essenza naturale di bergamotto ai parametri di cui al precedente articolo.

            4.  Il risultato dell'indagine analitica sarà notificato, a cura del Consorzio, al conferente, il quale provvederà a versare la somma per le spese delle analisi.

 

Art. 20

(Essenze conformi)

 

            1.            Tutte le essenze conformi ai requisiti di qualità sono commercializzate con il marchio del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria.

 

Art. 21

(Essenze non conformi)

 

            1.  Le essenze non conformi ai requisiti di qualità dichiarate manifestamente non genuine sono confiscate e distrutte a cura del Consorzio che provvederà alla revoca dell'autorizzazione alla trasformazione al titolare della partita.

            2.  Il costo dell'operazione, che sarà quantificato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sarà a carico del trasformatore.

            3.  Le essenze che presentino alterazioni attribuibili alla tecnologia di lavorazione e conservazione e/o difetti attribuibili all'andamento stagionale, possono essere ammassate solo se le anormalità non sono di entità tale da escludere l'utilizzazione.

            4.  In tal caso il Consorzio ha l'obbligo di revocare l'autorizzazione alla trasformazione al fine di giungere all'esatta determinazione delle cause della cattiva qualità dell'essenza prodotta.

            5.  Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze, eventuali partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria ed il nero di bergamotto, corredate di certificazione rilasciata dalla Stazione Sperimentale sono ammassate al Consorzio, che ne decide, a seguito di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il più opportuno impiego ed il valore.

 

Art. 22

(Responsabilità del Consorzio)

 

            1.  Il Consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e a tal fine ricorre a forme assicurative che prevedano anche casi di forza maggiore.

 

Art. 23

(Prezzi di vendita)

 

            1.  Gli acconti da corrispondere ai soci conferitori sono determinati all'inizio dell'annata dal Consiglio di Amministrazione.

            2.  I prezzi e le variazioni dei prezzi di vendita dell'essenza nel corso dell'annata, stabiliti sulla base dei costi di produzione e dell'andamento del mercato, vanno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 24

(Norme per la vendita)

 

            1.            Tutta l'essenza posta in vendita con il marchio del Consorzio del Bergamotto deve essere confezionata secondo le norme del D.M. 18.11.1970 e del D.M. 13.11.1974.

            2.  Per ogni partita posta in vendita si provvederà a sigillare i recipienti e, quindi, ad apporre il marchio.

            3.  E' vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

            4.  Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del precedente comma 1 del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 29 novembre 1973, n. 835.

            5.            Tutta l'essenza destinata all'esportazione deve rispondere ai requisiti richiesti dalla Legge  4 maggio 1982, n. 170, dalla presente legge e dalla normativa comunitaria.

            6.  In base al tipo di domanda espressa dagli acquirenti nazionali, europei ed extra‑europei, il Consorzio provvederà a diversificare l'offerta di essenza attraverso l'ottenimento di prodotti derivati quali: essenza di bergamotto deterpenata, essenza di bergamotto desesquiterpenata, essenza di bergamotto defurocumarinizzata, essenza di bergamotto distillata, distillato di feccia, succhi e ogni altro derivato. Ogni tipologia può essere posta in commercio solo se corredata da attestazione di conformità rilasciata dalla Stazione Sperimentale e secondo quanto specificato dalla presente legge.

            7.  La Regione prenderà tutte le iniziative necessarie per assicurare l'intervento delle autorità dello Stato al fine di impedire l'immissione sul mercato e l'esportazione clandestina dell'essenza di bergamotto in attuazione delle sanzioni amministrative già previste dalla legge 29 novembre 1973, n. 835, dalle norme del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con la legge 2 gennaio 1951, n. 27 e dalle altre leggi nazionali e comunitarie vigenti.

 

Art. 25

(Organizzazione commerciale)

 

            1.  Per la collocazione dell'essenza sul mercato di consumo, il Consorzio utilizza l'esistente organizzazione commerciale, altre agenzie di commercio e stipula accordi commerciali con gli esportatori ed i trasformatori iscritti all'albo degli esportatori.

            2.            Utilizza, attraverso accordi di filiera mirati a rafforzare la capacità commerciale, gli strumenti finanziari regionali, statali e comunitari previsti per aumentare la capacità di penetrazione sui mercati.

 

Art. 26

(Gestione amministrativa)

 

            1.  Il ricavato delle vendite dell'essenza di bergamotto effettuate dal Consorzio, al netto delle spese di gestione non coperte dalle quote del contributo regionale, sarà distribuito dal Consorzio ai conferenti.

            2.  Le spese di lavorazione, al netto del ricavo della vendita dei sottoprodotti e di una quota del contributo regionale deliberato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, saranno attribuite ai soci che utilizzano gli impianti consortili per la trasformazione e trattenute in fase di liquidazione.

            3.  Il riparto finale dell'essenza venduta in ciascuna annata si effettua mediante rendiconto generale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

            4.  Alla fine di ciascuna annata l'essenza rimasta eventualmente invenduta sarà considerata come conferita nell'annata successiva.

            5.  Il Consiglio di Amministrazione, a chiusura dell'esercizio di competenza e dopo la vendita dell'essenza ammassata, provvederà alla determinazione della somma da liquidare ai soci conferenti della campagna precedente in base ai prezzi di vendita.


Art. 27

(Gestione lavorazione e ammasso)

 

            1.  Per la lavorazione dei frutti di bergamotto presso gli impianti consortili, il Consorzio mantiene gestione separata da quella dell'ammasso.

            2.  Il Consiglio di Amministrazione fissa anno per anno le norme per la lavorazione dei frutti.

            3.  La spesa di lavorazione dei frutti, comprensiva della quota di ammortamento degli impianti di estrazione, sarà coperta dalla vendita dei sottoprodotti della lavorazione, da una quota del contributo regionale deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dalle quote a carico dei soci, in misura proporzionale alla quantità di frutti conferita.

 

Art. 28

(Contributo dei soci)

 

            1.  Il Consorzio, su delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, può imporre ai soci produttori un prelevamento sul ricavato della vendita, non superiore al 5%, ad integrazione dei fondi da utilizzarsi ai fini istituzionali di cui all'art. 2.

 

Art. 29

(Patrimonio)

 

            1.  Il patrimonio del Consorzio è costituito dal netto risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1997.

 

Art. 30

(Risanamento)

 

            1.  La Regione Calabria, sulla base delle conclusioni e dei piani predisposti annualmente dal Consorzio, stabilirà gli interventi di natura sia strutturale che finanziaria per consentire il superamento di situazioni di crisi e l'eliminazione di eventuali passività onerose attraverso tutti gli strumenti previsti per gli enti di diritto pubblico.

 

Art. 31

(Norma finanziaria)

 

            1.  Al fine di conseguire le finalità generali previste dalla presente legge è autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa della Regione la concessione di un contributo ordinario annuale a favore del Consorzio, di lire due miliardi da inserire nella legge finanziaria, da iscriversi nel capitolo 5122202 denominato: «Contributo al Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati».

            2.  La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio, per l'anno di competenza, il contributo in tre rate uguali.

            3.            L'erogazione della terza rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto economico relativo all'esercizio precedente.

 

Art. 32

(Comitato di settore)

 

            1.  E' istituito un Comitato di settore che ha come scopo principale quello di stabilire criteri e condizioni per procedere alla stipula di accordi interprofessionali tra tutti gli attori della filiera del bergamotto e di orientamento per la contrattazione di settore per la trasformazione e la commercializzazione dell'essenza.

            2.            Esso è costituito:

                 -            da un esperto nominato dal Consiglio regionale;

                 -            dal Capo dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura;

                 -            dal Presidente e/o Direttore del Consorzio del Bergamotto;

                 -            dal Presidente e/o Direttore della Stazione Sperimentale;

                 -            dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

                 -            da un rappresentante dell'ICE;

                 -            da un rappresentante degli industriali;

                 -            da un rappresentante dei commercianti esportatori;

                 -            da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali.

            3.  Il suddetto Comitato potrà, inoltre, esprimere pareri ed avanzare proposte in materia di:

                 1)            programmazione economica del settore e fungere in tal modo da supporto agli organi preposti per ciò che attiene i programmi regionali e nazionali di sviluppo;

                 2)            produzione agricola ed agro‑industriale in rapporto all'evoluzione del mercato legato ai prodotti e sottoprodotti della trasformazione del bergamotto;

                 3)            iniziative da intraprendere per migliorare, valorizzare e tutelare il bergamotto ed i suoi derivati.

 

Art. 33

(Norme transitorie)

 

            1.            Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunque dopo la redazione del Catasto del Bergamotto, si dovrà procedere all'insediamento del Consiglio di Amministrazione secondo le norme previste dalla presente legge.

            2.  Il Presidente della Giunta regionale convocherà le elezioni per le nomine dei rappresentanti dei produttori di bergamotto e fisserà la data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.


Art. 34

(Rendiconto patrimoniale)

 

            1.  Alla prima riunione successiva all'elezione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base di una relazione del Presidente dell'Ente, predisporrà il rendiconto patrimoniale ed amministrativo, una relazione sulla situazione del Consorzio, un piano di riorganizzazione e ristrutturazione del settore alla luce dei nuovi obiettivi posti.

            2.  Tali atti dovranno essere presentati alla Regione per l'esame e l'approvazione.

            3.            Sulla base degli stessi la Regione stabilirà, di concerto con il Consorzio, gli interventi, di qualsivoglia natura, finalizzati all'eventuale risanamento con l'eliminazione delle passività pregresse, affinché il Consorzio possa assolvere ai compiti istituzionali previsti dall'art. 2 della presente legge.

 

Art. 35

(Statuto e Regolamenti)

 

            1.            Entro il termine perentorio di sei mesi dall'insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione procederà alla stesura dello Statuto, del Regolamento dei conferimenti e del Regolamento della trasformazione.

            2.  Lo Statuto ed i Regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ed alla ratifica della Regione Calabria.

            3.            Fino all'approvazione del nuovo Statuto varranno le norme dello Statuto vigente purché non in contrasto con la presente legge.

 

Art. 36

(Fondo di rotazione)

 

            1.  E' costituito a favore del Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria un Fondo di Rotazione finalizzato alle anticipazioni ai soci conferenti dei frutti di bergamotto ed alle spese di gestione del Consorzio stesso.

            2.            L'ammontare iniziale del suddetto fondo di rotazione denominato "Contributo speciale al Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati", sarà determinato per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagno.

            3.  Il Fondo di Rotazione sarà ricostituito annualmente per un verso dalla vendita di essenza e dei sottoprodotti, per altro verso, dal contributo annuale regionale di cui al precedente art. 31.


Art. 37

(Pubblicazione)

 

            1.  La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.