VII LEGISLATURA
46^ Seduta
Lunedì 4 marzo 2002Deliberazione n. 133 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale Istituzione della Comunità montana dellAlto Marchesato, in provincia di Crotone.
Presidente: Luigi Fedele
Consigliere Segretario: Francesco Pilieci
Segretario Generale: Giuseppe CannizzaroConsiglieri assegnati 43
Consiglieri presenti 28, assenti 15
omissis
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Leone e gli interventi dei Consiglieri Adamo, Senatore, Pirilli, Rizza, Napoli e ancora Leone, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli del progetto di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 28, a favore 28 - ne proclama il risultato:
"Il Consiglio approva"
omissisIL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
IL SEGRETARIO GENERALERELAZIONE
I comuni di Petilia Policastro, Cotronei, Mesoraca, formano complessivamente un agglomerato urbano di circa ventimila abitanti.
Geograficamente situati alle pendici della Sila Piccola, formano parte integrante del Parco Nazionale della Calabria (Monte Gariglione).
Prima erano inseriti nella Comunità Montana della Presila Catanzarese, con sede a Taverna ora, in forza della Legge regionale n. 4 del 1999, sono stati aggregati a quella dell'Alto Crotonese, con sede a Perticaro di Umbriatico.
Invero, il legislatore regionale, come risulta dai lavori preparatori della Legge Regionale n.4 del 19 marzo 1999, recante il titolo: "Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni in favore della montagna", aveva ben presente la specificità dell'Alto Marchesato crotonese.
Tant'è che la bozza di allegato A) all'articolo sei della citata legge prevedeva, fra l'altro, per la provincia di, Crotone, la creazione di due distinte Istituzioni una per la zona dell'Alto Crotonese, comprendente i Comuni di Belvedere Spinello (parte), Caccuri, Carfizzi, Casabona (parte), Castelsilano, Cerenzia, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli (parte); l'altra, detta della Presila Crotonese, comprendente i Comuni dì Cotronei, Petilia Policastro, Mesoraca, San Mauro Marchesato (parte), Scandale, Santa Severina, Roccabernarda.
Inopinatamente, nella versione definita dell'allegato A) all'articolo sei, veniva cancellata la seconda Comunità ed i comuni che avrebbero dovuto farne parte venivano accorpati a quella dell'Alto Crotonese, con sede in Perticaro di Umbriatico.
Ciò, oltre a rappresentare una forzatura agli interessi dellAlto Marchesato, costituisce una distorsione dei principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia, che promuovono i processi di unificazione delle realtà locali omogenee dal punto di vista sociale ed economico.
Significative appaiono le differenze esistenti fra i due ambiti territoriali dal punto di vista sociale, culturale e storico, racchiudendo quello dell'Alto Crotonese un importante insediamento di lingua e cultura albanese, destinatario di specifici interventi legislativi a tutela della minoranza etnica.
Il comprensorio del Marchesato (Petilia Policastro, Cotronei, Santa Severina, Roccabernarda, Scandale, San Mauro Marchesato, Mesoraca) rappresenta, viceversa, un distretto peculiare ed omogeneo dal punto di vista geo-morfologico (è un territorio collinare e montuoso) e da quello socio-economico - tutto il comprensorio è vocato alla cerealicoltura, all'olivicoltura, alla lavorazione del legno ed alla trasformazione agroalimentare.
Fino agli anni sessanta, l'ambito territoriale del Marchesato era emblematicamente rappresentato dalle Ferrovie Calabro - Lucane, che congiungevano detti Comuni a Crotone ed al suo porto.
Il disposto legislativo contenuto all'art. 27, comma 5, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali risulta attagliarsi perfettamente alla zona dell'Alto Marchesato.
L'analisi della realtà dei singoli Comuni conferma le ragioni della creazione di un più coeso vincolo istituzionale.
Emergono, dunque, con chiara evidenza le ragioni di ordine storico, socio-economico, culturale, geografico e fisico che depongono per l'istituzione della Comunità Montana dell'Alto Marchesato, con sede in Foresta di Petilia Policastro.
Il Consiglio provinciale di Crotone con delibera n.38 del 15.11.1999 - da considerarsi quale parere ed atto di concertazione, ai sensi dell'art.4 del T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, seppur espresso in modo autonomo e non a richiesta ha manifestato la volontà di veder articolato il proprio territorio in due distinte Comunità Montane.
I Consigli dei Comuni interessati hanno pure proceduto ad adottare le deliberazioni di adesione al progetto di Comunità Montana.
Tali atti possono essere considerati, alla stregua della deliberazione del Consiglio Provinciale, quali pareri ed atti di concertazione ai sensi del citato T.U..
La Comunità Montana dell'Alto Marchesato rappresenta per le popolazioni interessate un importante strumento per promuovere l'identità sociale ed economica di un territorio che intende rimuovere le condizioni di isolamento culturale e superare la propria marginalità geografica, anche attraverso una struttura istituzionale più corrispondente alle specificità territoriali.Art. 1
1. L'ambito territoriale della Comunità Montana "Alto Crotonese e Marchesato", istituita a norma dell'art. 6 allegato A), della legge regionale n. 4 del 19.3.1999, viene modificato per scorporo dei seguenti Comuni: Petilia Policastro Cotronei - Mesoraca.
Art. 2
1. E' istituita la Comunità Montana denominata "Alto Marchesato Crotonese" comprendente l'ambito territoriale, rispondente ai requisiti di cui al punto 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 4 del 19.3.1999, formato dai Comuni di Petilia Policastro; Cotronei; Roccabernarda; Santa Severina; Scandale; San Mauro Marchesato; Mesoraca.
2. La sede degli organi della Comunità è stabilita nel Comune di Mesoraca.Art. 3
1. La denominazione della Comunità Montana "Alto Crotonese e Marchesato" di cui all'art. 6, allegato A) della legge regionale n. 4 del 19.3.1999, viene sostituita con quella di "Alto Crotonese".
Art. 4
1. II Presidente della Giunta Regionale provvede con propri decreti agli adempimenti previsti dall'art. 61 della citata legge regionale.