Interrogazione n. 186 del 26 novembre 1996

Mistorni, Borrello, Meduri. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore all’Industria. Per sapere - premesso che:

la legge 5 ottobre 1991, numero 317 prevede interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

l’articolo 21, 3° comma, della predetta legge demanda alle regioni la predisposizione di un progetto-programma per lo sviluppo di iniziative sul territorio;

con Decreto ministeriale dell’11 luglio 1996 era stato fissato il termine per la presentazione delle domande alla data del 21 ottobre 1996;

con successivo Decreto ministeriale del 16 ottobre 1996 il ministro dell’industria ha prorogato detto termine alla data del 16 dicembre 1996;

considerato che

è prossimo il termine di scadenza suindicato;

deliberare su piani e programmi con l’assillo della scadenza dei termini e delle perdita di finanziamenti riafferma improvvisazione e denota scarsa attenzione anche verso il settore delle piccole imprese;

per l’ennesima volta si provvederà verosimilmente con l’abusato ricorso all’articolo 28 dello Statuto mediante l’assunzione di provvedimenti con i poteri del Consiglio malgrado ciò sia possibile solo in casi di eccezionale gravità -.

1) Come mai non risultano attivate iniziative per portare a conoscenza dei beneficiari interessati le opportunità previste dalla legge in questione;

2) come intendono procedere le SS.LL. per la redazione del progetto-programma in assenza della mancata pubblicizzazione delle opportunità legislative.

(186; 26.11.1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interrogazione n. 187 del 26 novembre 1996

Mistorni  Borrello  Meduri Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore all’agricoltura. Per conoscere -

sugli ultimi eventi verificatisi in seno all’Arssa a seguito del licenziamento del direttore generale dell’Ente dottor Barresi;

se risponde a verità quanto asserito dalla Stampa sulle "...assunzioni volute dall’assessore regionale Rizza in alcune aziende a favore di iscritti di Alleanza nazionale". Si legge in particolare: "interi direttivi sezionali del partito di Fini, Alleanza nazionale, sono stati assunti in realtà aziendali agricole con esubero di deficit e di personale e nonostante il tassativo divieto della citata legge...".

Se sono a conoscenza dei reali, oggettivi motivi che hanno consigliato la rimozione dell’incarico del direttore generale, dottor Barresi.

(187; 26.11.1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interrogazione n. 188 del 26 novembre 1996

Chizzoniti. Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore alla sanità. Per sapere -

Per sapere - premesso che:con delibera della Giunta regionale numero 5501 del 7 dicembre 1993 la Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 13 della legge 2dicembre 1975 e articoli 11 e 12 del Dpr 16 giugno 1977 numero 409, avevagià individuato nel Centro di tipizzazione tissutale degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, il Centro regionale di riferimento per l’immunologia dei trapianti;

il predetto atto deliberativo postulava la contestuale attivazione, attraverso l’adozione di autonomo atto deliberativo, dell’iter procedurale, teso alla nomina, da parte del Consiglio regionale, dei componenti il comitato di gestione del Centro regionale di riferimento, ex articolo 11 del Dpr 16 giugno 1977 numero 409;

stranamente, ed in netto conflitto con il richiamato atto deliberativo, in data 2 luglio 1996, la Giunta regionale, con successivo e contraddittorio atto numero 3974 avente ad oggetto: "Integrazione deliberazione Giunta regionale numero 5501 del 7 dicembre 1993, istituzione del Centro regionale di riferimento per i trapianti. Proposta al Consiglio regionale", anziché adottare, fisiologicamente, l’atto conseguenziale previsto con l’atto deliberativo numero 5501/93 ovvero prevedere l’individuazione del Centro regionale di riferimento, in perfetta armonia con il punto "D" della prefata delibera, provvedeva all’ulteriore istituzione di un Centro regionale di riferimento per i trapianti, con le funzioni di cui all’articolo 12 del Dpr 409/77, presso l’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, individuando nel contesto del predetto atto deliberativo la costituzione del comitato regionale di gestione che, di contro, avrebbe dovuto rappresentare l’unica ed esclusiva appendice ed integrazione del primo atto deliberativo (5501/93);

tutto ciò si pone in chiassoso e stridente conflitto con la pregressa previsione del Centro regionale di riferimento, presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, con atto deliberativo mai revocato, tant’è che quello successivo, numero 3794/96, si appalesa fortemente illegittimo, non fosse altro perché il merito dello stesso, decisamente carente della benché minima motivazione, realizza l’ipotesi scolastica della contraddittorietà fra più atti, difficilmente giustificabile, se non con la malcelata finalità di introdurre elementi di dubbio e di incertezza, già negativamente sperimentati nell’ambito della Regione Calabria;

pertanto, è indispensabile correggere l’atto deliberativo numero 3794/96 perché lo stesso, inequivocabilmente, preveda l’ormai indifferibile nomina e costituzione del comitato di gestione del Centro di riferimento per l’immunologia dei trapianti, già ritualmente ed opportunamente previsto ed istituito presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, con delibera della Giunta regionale numero 5501 del 7 dicembre 1993, tuttora vigente;

in ogni caso, non può essere mortificata la professionalità degli operatori sanitari del settore che operano a Reggio Calabria, con meritori risultati, universalmente riconosciuti, sacrificandola sull’altare di eventuali ulteriori esigenze di recente individuazione, per cui probabilmente legittime, ma allo stato carenti del notevole bagaglio di esperienza professionale acquisita in anni di duro lavoro;

conseguentemente, qualsiasi iniziativa - fondata e non - volta alla previsione di ulteriori centri similari, in altre strutture sanitarie della regione, deve essere contestualmente valutata a quella già avviata con delibera numero 5501/93 e, fino ad oggi, non integrata da atti conseguenziali, la cui omessa adozione stupisce, attesa la diligenza degli assessori regionali eletti nella provincia di Reggio Calabria;

cosa si intende fare per un tempestivo quanto autorevole intervento delle Signorie in indirizzo, in ordine al perfezionamento dell’atto deliberativo della Giunta regionale numero 5501/93, nella direzione e modalità, anche temporali, prospettate, gradendo risposta scritta all’interrogazione de qua.

(188; 26.11.1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interrogazione n. 189 del 27 novembre 1996

Gargano, Adamo, Bova ed altri. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:

con delibera della Giunta regionale numero 44669 dell’11 agosto 1995 si è proceduto alla "presa d’atto corsi liberi ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 18/85 per massofisioterapisti dell’Ente Istituto Nazionale Corsi Professionali di Cosenza";

detta delibera autorizza lo svolgimento di attività formative e di esami finali per l’esercizio di una professione che, ai sensi della legge 403/71, articolo 1, è esercitabile soltanto da "diplomati da una scuola statale o autorizzata dal ministero della sanità";

l’Incp di Cosenza pare non sia in possesso di alcuna autorizzazione del ministero della sanità, anzi che detto ministero sembra abbia già avviato le doverose attività ispettive, anche per le numerose denunce fatte in proposito dalla Federazione nazionale dei collegi dei massofisioterapisti;

la problematica relativa al rilascio dei diplomi oggetto della presente interrogazione rientra nel generale quadro del riordino nel settore della formazione per le figure professionali in campo sanitario, ai sensi dell’articolo 6 decreto legislativo 502/517 di riordino della sanità;

l’autorizzazione rilasciata all’Incp di Cosenza ha aperto una via che appare del tutto illegittima ad una sanatoria indiscriminata per centinaia di corsisti, provenienti da tutte le altre regioni d’Italia, che sostengono in Calabria esami a pagamento dopo aver "frequentato" brevi ed incontrollati corsi e non meglio identificate strutture per il tirocinio;

la situazione determinata dall’atto della Giunta prefigura la Calabria come una sorta di "paradiso dei diplomi", peraltro a pagamento, attraverso cui si procede a svilire una professione, quale quella dei terapisti della riabilitazione, definita ormai da un preciso profilo professionale ed esercitata legalmente soltanto da coloro che hanno frequentato i corsi triennali in ambito ospedaliero e per la quale è ormai previsto un percorso formativo di tipo universitario -:

se è a conoscenza del fatto che centinaia di cittadini residenti in altre regioni continuano a "frequentare" i corsi presso l’Incp di Cosenza, presso il quale vengono rilasciati i diplomi, e che esiste un collegamento probabilmente non chiaro fra il citato Istituto ed altri istituti "gemelli" (Istituto Politecnico Europeo di Padova, scuola Wins di Brescia, eccetera);

se è a conoscenza della circostanza che il meccanismo è talmente abnorme da prevedere una organizzazione di tipo logistico-alberghiero con tanto di coinvolgimento di agenzie di viaggio, ed una fitta calendarizzazione di corsi ed esami;

se non ritiene il Presidente della Giunta, peraltro diretta espressione della cultura universitaria e sanitaria internazionale, di dover mettere fine ad una situazione non solo illegittima, ma insopportabile e squalificante sotto il profilo scientifico e culturale;

se non ritiene quindi urgente un provvedimento di revoca della delibera in questione e l’attivazione di tutti i poteri ispettivi propri della Giunta e dei singoli assessorati competenti, anche al fine di fare emergere il probabile intreccio non chiaro di interessi e l’ammontare di un "affare" che si presume di notevoli proporzioni;

quali provvedimenti di tutela della legalità e del buon nome delle tradizioni della nostra regione nel campo della formazione professionale sanitaria intende assumere la Giunta regionale.

(189; 27.11.1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interrogazione n. 190 del 5 dicembre 1996

Tripodi, De Paola, Tavella  All’assessore alla sanità. Per sapere - premesso che:

un ex dipendente dell’Asl numero 6 di Lamezia Terme, con un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e alla procura generale della corte dei conti ha inteso denunciare quanto segue:

"Il precedente direttore genrale dell’Asl numero 6, dottor Giuseppe Maione, era riuscito a negoziare con gli amministratori della casa di cura "Villa Michelino" le tariffe regionali per le prestazioni ospedaliere erogate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1995, ottenendo una riduzione del 10 per cento sulle tariffe stesse, pari a lire 506.078.455.

Incredibilmente, la nuova direzione amministrativa ha disatteso tale negoziazione, regalando letteralmente alla clinica Michelino oltre mezzo miliardo di lire. Si tratta di una eclatante operazione clientelare che provoca all’azienda un danno enorme...";

l’ex dipendente, inoltre, parla nell’esposto di "una strategia intesa a regalare una montagna di soldi alla clinica Michelino, oltre che una posizione di assoluto privilegio. Il pretesto per non rispettare la convenzione stipulata dalla clinica con il vecchio direttore generale consiste nel mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del-l’azienda sanitaria e nella mancata fissazione delle tariffe entro i termini di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio ‘95, numero 57, da parte della Regione. La posizione di assoluto privilegio è stata poi sancita con la convenzione stipulata il 7 novembre 1996, approvata con deliberazione numero 2942 del 29 novembre 1996, secondo cui la casa di cura privata "Villa Michelino" si impegna a completare, entro breve termine, la carenza di organico, ad assicurare una dotazione strumentale adeguata alle prestazioni e (siamo allo scandalo) a definire l’adeguamento degli impianti alle vigenti norme in materia di sicurezza, attualmente in corso di realizzazione (come dire che per il momento i ricoverati ed il personale sanitario possono tranquillamente correre il pericolo di morte; tanto, poi si provvederà), ad effettuare ricoveri per patologia di gravidanza in assenza di impegnativa. Inutile precisare che le gravi deficienze della "Villa Michelino", alle quali la convenzione fa riferimento, avrebbero giustificato non solo il ritardo del pagamento delle rette, ma addirittura il ritiro dell’autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di cura. Deficienze, c’è da dire, di cui si è data notizia all’assessorato regionale alla sanità, che pratica l’antica virtù del silenzio in questa materia, impegnato com’è a defenestrare i direttori generali non allineati";

Infine, l’estensore dell’esposto denuncia che il nuovo direttore generale avrebbe conferito l’incarico di direttore sanitario ad un medico che non possiede i titoli, ha mantenuto nell’incarico il direttore sanitario ed il direttore amministrativo nonostante una circolare dell’assessorato regionale alla sanità vieti agli operatori dell’azienda (è il caso del dottor Minniti e della dottoressa Esposito) di ricoprire l’incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo nell’azienda da cui dipendono -:

se è a conoscenza dei fatti sopra esposti;

cosa intenda fare per accertare le eventuali responsabilità del direttore generale dell’Asl numero 6 in merito alla vicenda riguardante la clinica Michelino;

come mai gli uffici competenti dell’assessorato non hanno ritenuto opportuno intervenire in merito alle gravi inadempienze verificatesi nella suddetta struttura (carenza di organico, inadeguata dotazione strumentale, mancato adeguamento degli impianti alle vigenti norme di sicurezza, eccetera);

se intenda fornire ai sottoscritti tutta la documentazione in possesso dell’assessorato riguardante la "Villa Michelino" ed in particolare eventuali relazioni dell’Ufficio ispettivo;

se intenda, infine, verificare la legittimità o meno delle nomine del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’Asl numero 6.

(190; 5.12.1996)