il predetto atto
deliberativo postulava la contestuale attivazione, attraverso ladozione di autonomo
atto deliberativo, delliter procedurale, teso alla nomina, da parte del Consiglio
regionale, dei componenti il comitato di gestione del Centro regionale di riferimento, ex
articolo 11 del Dpr 16 giugno 1977 numero 409;
stranamente, ed in
netto conflitto con il richiamato atto deliberativo, in data 2 luglio 1996, la Giunta
regionale, con successivo e contraddittorio atto numero 3974 avente ad oggetto:
"Integrazione deliberazione Giunta regionale numero 5501 del 7 dicembre 1993,
istituzione del Centro regionale di riferimento per i trapianti. Proposta al Consiglio
regionale", anziché adottare, fisiologicamente, latto conseguenziale previsto
con latto deliberativo numero 5501/93 ovvero prevedere lindividuazione del
Centro regionale di riferimento, in perfetta armonia con il punto "D" della
prefata delibera, provvedeva allulteriore istituzione di un Centro regionale di
riferimento per i trapianti, con le funzioni di cui allarticolo 12 del Dpr 409/77,
presso lAzienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, individuando nel contesto
del predetto atto deliberativo la costituzione del comitato regionale di gestione che, di
contro, avrebbe dovuto rappresentare lunica ed esclusiva appendice ed integrazione
del primo atto deliberativo (5501/93);
tutto ciò si pone
in chiassoso e stridente conflitto con la pregressa previsione del Centro regionale di
riferimento, presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, con atto deliberativo mai
revocato, tantè che quello successivo, numero 3794/96, si appalesa fortemente
illegittimo, non fosse altro perché il merito dello stesso, decisamente carente della
benché minima motivazione, realizza lipotesi scolastica della contraddittorietà
fra più atti, difficilmente giustificabile, se non con la malcelata finalità di
introdurre elementi di dubbio e di incertezza, già negativamente sperimentati
nellambito della Regione Calabria;
pertanto, è
indispensabile correggere latto deliberativo numero 3794/96 perché lo stesso,
inequivocabilmente, preveda lormai indifferibile nomina e costituzione del comitato
di gestione del Centro di riferimento per limmunologia dei trapianti, già
ritualmente ed opportunamente previsto ed istituito presso gli Ospedali Riuniti di Reggio
Calabria, con delibera della Giunta regionale numero 5501 del 7 dicembre 1993, tuttora
vigente;
in ogni caso, non
può essere mortificata la professionalità degli operatori sanitari del settore che
operano a Reggio Calabria, con meritori risultati, universalmente riconosciuti,
sacrificandola sullaltare di eventuali ulteriori esigenze di recente individuazione,
per cui probabilmente legittime, ma allo stato carenti del notevole bagaglio di esperienza
professionale acquisita in anni di duro lavoro;
conseguentemente,
qualsiasi iniziativa - fondata e non - volta alla previsione di ulteriori centri similari,
in altre strutture sanitarie della regione, deve essere contestualmente valutata a quella
già avviata con delibera numero 5501/93 e, fino ad oggi, non integrata da atti
conseguenziali, la cui omessa adozione stupisce, attesa la diligenza degli assessori
regionali eletti nella provincia di Reggio Calabria;
cosa si intende
fare per un tempestivo quanto autorevole intervento delle Signorie in indirizzo, in ordine
al perfezionamento dellatto deliberativo della Giunta regionale numero 5501/93,
nella direzione e modalità, anche temporali, prospettate, gradendo risposta scritta
allinterrogazione de qua.
(188; 26.11.1996)