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Interrogazioni n. 89 del 23 gennaio 1996Tavella, Tripodi, De Paola. Al Presidente della Giunta regionale. Per sapere - premesso che:
a tutt'oggi nessuna risposta è stata fornita all'interrogazione presentata in data 13 settembre 1995 dal gruppo consiliare di Rifondazione comunista, in merito alla presenza di amianto negli stabilimenti dell'Omeca di Reggio Calabria;
in data 7 settembre 1995 il Pretore del Lavoro di Reggio Calabria dottor Maurizio Degli Eredi nominava il professor Livio Sindoni consulente tecnico nel procedimento numero 1771/95, tra Gullì Salvatore + 163 contro la Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A. Stabilimento Omeca di Reggio Calabria e l'Azienda sanitaria locale numero 11 della Regione Calabria; -
dalla relazione di perizia tecnica risulta che, senza ombra di dubbio, presso le officine Omecaè stato utilizzato amianto nella lavorazione fino al 22 dicembre 1982, data dell'ultimo scarico del materiale in oggetto dal magazzino senza valori
per quanto riguarda la data di inizio si può fare riferimento alla data in cui la ditta Omeca ha iniziato i versamenti all'Inail, relativi al rischio supplementare silicosi/asbestosi, e precisamente all'1 novembre 1963;
nella relazione si afferma inoltre che la presenza di amianto nelle strutture dello stabilimento è stata accertata sia dai risultati delle indagini sul materiale di rivestimento delle tubazioni, sia dall'osservazione visiva della copertura in eternit (cemento/amianto) presente per una superficie abbastanza estesa dei capannoni (oltre 20.000 mq). Inoltre, è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto nella polvere depositatasi sulla Colonna O 27 del reparto allestimento, residuo della lavorazione effettuata in quel reparto negli anni passati. Tale reperto fa ipotizzare che anche su altre strutture di reparti diversi, in relazione al tipo di lavorazione svolta, vi siano fibre di amianto che si sono depositate nel tempo.
Si evince che l'azienda, al momento dei sopralluoghi, non aveva ancora provveduto all'eliminazione di tutte le parti della fabbrica che ancora risultavano compromesse dalla presenza dell'amianto o contaminate da residui di amianto. Ciò viene confermato ulteriormente dall'assenza di verbali di smaltimento e consegna a ditte autorizzate (come previsto dalla legge) di materiali contenenti amianto;
infine nella relazione si afferma che, dall'esame delle leggi riguardanti l'argomento, si rileva che, da parte dell'azienda, non sono state rispettate alcune prescrizioni e precisamente:
non sono state inviate alla Regione ed alla Ussl le relazioni annuali, previste dall'articolo 9 della legge 257 del 1992, relative all'attività svolta dall'impresa nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge, e quindi dal 1988 al 1992.
Più specificatamente, l'azienda avrebbe dovuto relazionare per quegli anni in cui, ancora, come risulta dalla documentazione, veniva utilizzato amianto nella lavorazione, cioè almeno fino al 1989;
l'azienda, inoltre, non ha provveduto alla rimozione o alla bonifica di quelle strutture dello stabilimento in cui, ancora, è presente l'amianto.
Infatti, l'adozione della controsoffittatura non è fra le soluzioni prescritte dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 al punto 7 per una corretta bonifica della copertura in cemento amianto dei capannoni industriali;
così come previsti dallo stesso decreto ministeriale, non sono stati eliminati quei rivestimenti di coibentazione delle tubazioni che risultano costituiti da materiali contenenti amianto, ne sono stati bonificati quegli ambienti che ancora presentano vecchie deposizioni di fibre di amianto dovute alla sua utilizzazione in alcune fasi della lavorazione -:
come mai a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta all'interrogazione presentata dai sottoscritti in data 13 settembre 1995;
se presso gli uffici dell'assessorato competente esiste un censimento dettagliato sui siti produttivi che nella nostra regione hanno fatto uso di amianto nelle loro lavorazioni;
se non intenda attivarsi affinché venga avviata una indagine epidemiologica sui lavoratori delle officine Omeca e sulla popolazione residente nella zona,
se la Giunta da lei presieduta non intenda valutare l'opportunità di costituirsi parte civile nel procedimento contro la Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.A.
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