RICORSO N. 84 DEL 18 SETEMBRE 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 settembre 2020.

(GU n. 45 del 4.11.2020)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Marche, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche n. 30 del 9 luglio 2020 recante «Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13» «Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2020.

 

Fatto

 

In data 16 luglio 2020 e' stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 63 la legge regionale n. 30 del 9 luglio 2020, recante «Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13» «Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale». La normativa dettata dall'art. 1 della suddetta legge collide con l'art. 117 comma 3 della Costituzione, per le seguenti ragioni in

 

Diritto

 

1. Violazione dell'art. 117 comma 3 della Costituzione.

L'art. 1 della legge regionale n. 30 del 9 luglio 2020, recante «Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13» «Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale», ha sostituito l'art. 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, a sua volta recante «Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale».

Piu' precisamente, l'art. 1 della legge regionale n. 30/2020 sostituisce l'art. 8 della precedente legge regionale n. 13/2003 introducendo una nuova disposizione relativa ai dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione ostetrica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione dell'ASUR e del servizio sociale professionale dell'ASUR: al comma 1 dell'art. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge qui impugnata, si legge infatti: «1. Sono istituiti, in conformita' alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica):   a) il dipartimento aziendale e, per quanto riguarda l'ASUR, i dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristiche - ostetriche;   b) il dipartimento delle professioni sanitarie delle aree tecnica, della riabilitazione e della prevenzione dell'ASUR;   c) il dipartimento del servizio sociale professionale dell'ASUR, in cui confluiscono gli assistenti sociali dipendenti dell'ASUR medesima»; ai successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 8 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, come sostituiti dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 30/2020, si legge poi: «3. I direttori dei dipartimenti di area vasta e dei dipartimenti delle Aziende ospedaliere di cui alla lettera a) del comma 1, individuati tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti all'area infermieristico - ostetrica sono nominati rispettivamente dal direttore generale dell'ASUR e dai direttori generali delle Aziende ospedaliere.

4. I direttori dei dipartimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, individuati tra i dirigenti delle aree delle professioni sanitarie tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e della specifica area del servizio sociale professionale, sono nominati dal direttore generale dell'ASUR» (enfasi aggiunta).

Per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, le disposizioni statali in tema di organizzazione e gestione delle aziende sanitarie attengono alla tutela della salute e si pongono quali principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. In tal senso, vale richiamare la Corte costituzionale sentenza 422/2006 che - nell'affrontare la legittimita' costituzionale di una norma in materia di cessazione del rapporto di servizio dei direttori amministrativi e sanitari degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico - IRCCS, ha sottolineato come la stessa, pur prestandosi ad incidere contemporaneamente su piu' materie, rinvenisse tuttavia il suo nucleo fondamentale proprio negli aspetti direttamente attinenti alla assistenza sanitaria e riguardasse pertanto, in prevalenza, l'ambito materiale della tutela della salute. Cio', in ragione del ruolo rivestito da quelle figure professionali all'interno di istituti deputati alla cura degli infermi, tale da comportare l'incidenza della disciplina relativa all'incarico (segnatamente, in quel caso, alle modalita' di cessazione dall'incarico stesso per sopraggiunti limiti di eta'), «sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di riflesso, anche sull'efficienza degli stessi».

In senso analogo, anche la Corte costituzionale sentenza n. 295/2009, con riferimento ad una norma inerente la prosecuzione dell'incarico dei direttori amministrativi e sanitari degli IRCCS oltre i limiti di eta', ha affermato che detta norma, «... afferendo alla delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, e', invece, espressione della potesta' legislativa regionale nella materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come gia' riconosciuto da questa Corte (cosi', infatti, la sentenza n. 422 del 2006)».

Per evidente ed intuibile identita' di ratio, attengono alla tutela della salute ed hanno natura di principi generali in materia anche le norme statali che individuano i requisiti per la nomina dei direttori di dipartimento delle aziende sanitarie, anch'essi titolari di funzioni destinate ad incidere direttamente sull'efficiente funzionamento dei servizi sanitari: basti considerare che le modalita' e i requisiti per il conferimento dell'incarico costituiscono un presidio, oltre che del buon andamento della pubblica amministrazione, anche della qualita' dell'attivita' assistenziale erogata e del funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale. Non a caso, «L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie» (l'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (1) ).

Tanto considerato, lo stesso art. 17-bis citazione, al comma 2, prescrive espressamente, quale requisito per la nomina dei direttori di dipartimento, la titolarita' dell'incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento: «Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento. ...».

L'art. 8 commi 3 e 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, come sostituiti dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 30/2020, si limita - invece - a prevedere che i direttori dei dipartimenti sanitari siano individuati «... tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti all'area infermieristico - ostetrica» (comma 3) e « tra i dirigenti delle aree delle professioni sanitarie tecnica, della riabilitazione e della prevenzione e della specifica area del servizio sociale professionale» (comma 4), indipendentemente - dunque - dalla titolarita' dell'incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

La previsione di requisiti diversi da quelli indicati nella norma statale e, segnatamente, del generico possesso della qualifica dirigenziale nell'ambito delle professioni sanitarie, senza alcuna ulteriore specificazione quale quella della «direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento» concretizza la violazione dei principi stabiliti dalla legge statale in violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Per le ragioni e nei termini suesposti, lalegge regionale Marche n. 30/2020 deve essere dichiarata incostituzionale.

(1) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

 

P. Q. M.

 

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi e nei termini sopra specificati, la legge regionale Marche n. 30 del 9 luglio 2020   Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 10/9/2020   2. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

3. copia della Legge regionale impugnata;

Con ogni salvezza.

Roma, 11 settembre 2020

L'Avvocato dello Stato: Russo