RICORSO N. 103 DEL 22 DICEMBRE 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 dicembre 2020.

(GU n. 2 del 13.1.2021)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)   contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826), in persona del Presidente della Regione in carica pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 (Modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle citta' metropolitane e dei liberi consorzi comunali) della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 recante: «Modifiche di norme in materia finanziaria» pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 53 del 16 ottobre 2020, Supplemento Ordinario (n. 36)

1.- L'art. 2 della legge della Regione Siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 recante: «Modifiche di norme in materia finanziaria» pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 53 del 16 ottobre 2020, Supplemento Ordinario (n. 36), ha apportato modifiche all'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilita' regionale».

Prima di tali modifiche, il predetto art. 5, recante la seguente rubrica: «Interventi finanziari in favore delle citta' metropolitane e dei liberi consorzi comunali», era formulato come segue:   «1. Il Ragioniere generale e' autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi consorzi comunali ed alle citta' metropolitane, per le finalita' definite dalla medesima legge, entro il 30 settembre 2019. I liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane possono utilizzare fino al 20 per cento delle somme ad essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale rimborso della quota capitale, ed euro 4.187.245,47 per il pagamento della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021».

2.- Con ricorso notificato in data 23 settembre 2019 (iscritto nel registro ricorsi della Corte al, n. 99 del 2019) il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della legge regionale 13/2019, la norma sopra riportata, rilevandone il contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Infatti l'art. 1, comma 883 della legge 145/2018 aveva attribuito alla regione siciliana, in applicazione del punto 9 dell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione, «l'importo complessivo di 540 milioni di euro da destinare ai liberi consorzi e alle citta' metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025». Pertanto, poiche' la norma regionale censurata comportava un impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto, consentendo che gli oneri derivanti dall'operazione fossero coperti a valere sulle somme indicate nel citato art. 1, comma 883, interamente destinate dal legislatore statale a spese di investimento, essa doveva ritenersi in contrasto con lo spirito della norma statale e, quindi, con i principi in materia di equilibrio di bilancio e sostenibilita' del debito pubblico desumibili dalla disposizione in questione e dalle norme di legge attuative della stessa.

3.- Nell'emendare il suddetto art. 5, l'art. 2 della legge regionale 23/2020, in particolare:   - con la disposizione contenuta nel comma 1, lettera a), sostituisce, al comma 1 dello stesso art. 5, le parole «entro il 31 dicembre 2019» con le parole «entro il 15 dicembre 2020», prorogando fino a quest'ultima data il termine entro il quale il Ragioniere generale della regione e' autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per attualizzare l'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   - con la disposizione contenuta nel comma 1, lett. b), sopprimendo le parole da «entro il 30 settembre 2019» fino a «manutenzione di strade e scuole» nel comma 1 della norma modificata, elimina il termine entro il quale il ricavo derivante dall'operazione di attualizzazione puo' essere trasferito ai liberi consorzi comunali ed alle citta' metropolitane, cancellando, altresi', la disposizione che prevedeva la possibilita' per i liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane di utilizzare fino al 20 per cento delle somme ad essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi oltre alle opere di manutenzione di strade e scuole;   - infine, con la disposizione contenuta nel comma 1, lett. c), sopprimendo le parole da «di cui euro 45.812.754,53» fino a «nell'esercizio finanziario 2021», al comma 2 dell'art. 5, elimina la specificazione che prevedeva, in dettaglio, la ripartizione degli oneri derivanti dall'operazione di attualizzazione e relativi atti consequenziali tra rimborso della quota capitale e pagamento della quota interessi.

4.- Il citato art. 21 legge regionale 23/2020, prorogando al 15 dicembre 2020 il termine entro il quale e' autorizzata l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni, attribuito alla regione siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 883, della legge 145/2018, distoglie risorse dalle finalita' della norma originaria, volta a incentivare la realizzazione di nuove opere, attinenti, in particolare, alla manutenzione straordinaria di strade e scuole da parte dei liberi consorzi e delle citta' metropolitane della regione.

Poiche' le previsioni della norma si pongono in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione ed eccedono la competenza legislativa della regione, il suddetto articolo viene impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 33, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, giusta deliberazione assunta in data 10 dicembre 2020 dal Consiglio dei ministri, per i seguenti

 

Motivi

 

Violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, anche in relazione agli articoli 17 e 19 della legge 23 dicembre 2009, n. 196, nonche' degli articoli 14 E 17 dello statuto della regione siciliana.

(corsivo dal vivo)

5.- Come si e' evidenziato in premessa, nel prorogare al 15 dicembre 2020 il termine entro il quale opera l'autorizzazione, gia' conferita al ragioniere generale della regione dall'art. 5 della legge regionale n. 13/2019 fino al 31 dicembre 2019, ad attualizzare l'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla stessa regione siciliana nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 883 della legge 145/2018, l'art. 2 della legge regionale n. 23/2020 distoglie risorse dalle finalita' previste da quest'ultima norma.

L'importo complessivo assegnato alla regione dal menzionato art. 1, comma 883, infatti, e' espressamente vincolato, nella destinazione, alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di strade e scuole da parte di liberi consorzi e citta' metropolitane, cioe' alla realizzazione di spese d'investimento. La finalizzazione di parte di tale provvista a un'operazione finanziaria consistente, nella sostanza, nell'acquisizione di un'anticipazione di somme a titolo oneroso (tale e', infatti, il significato del termine «attualizzazione» contenuto nell'art. 5 legge regionale 13/2019, come si ricava anche dal fatto che, nel bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2020 ed il Triennio 2020-2022 della regione - parte entrate - cap. 7708 - titolo 6, il predetto importo di euro 250.000.000 e' iscritto nella categoria 2 - accensione prestiti da attualizzazione contributi pluriennali come «Somma da ricavarsi mediante operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145» - v. all. 2), sottrae le predette risorse a tale scopo, destinandole anche alla copertura di oneri di parte corrente della stessa operazione finanziaria (come dimostra l'iscrizione, nel predetto bilancio finanziario gestionale - parte spese - cap. 214921 - titolo 1 - degli importi destinati a «Interessi sulle operazioni finanziarie di attualizzazione a fronte dei contributi dovuti dallo Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145» - v. all. 3), comportando, peraltro, un impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto.

Il prolungamento dell efficacia di tale previsione, stabilito dall'art. 2 della legge regionale impugnata, con la rinnovazione del termine gia' spirato originariamente previsto dalla legge regionale 13/2019, viola in modo palese l'art. 81, comma 3, il cui disposto, stabilendo che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi _fronte», sancisce il principio dell'equilibrio di bilancio, in attuazione del quale, l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 196 (applicabile anche alle regioni e province autonome, ex art. 19 della stessa legge), nello stabilire le modalita' di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, precisa espressamente che da esse «resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale».

6.- E' appena il caso di precisare, al riguardo, che la circostanza che la norma impugnata abbia, altresi', soppresso le disposizioni dell'art. 5 legge regionale 13/2019, che autorizzavano i liberi consorzi comunali e le citta' metropolitane ad utilizzare parte delle risorse in questione per il pagamento rate di mutui accesi e ripartivano il riparto degli oneri derivanti dall'applicazione della norma in parti destinate, rispettivamente, al rimborso della quota capitale e della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021, non fa venire meno la violazione censurata, ferma restando ed essendo evidente la natura onerosa dell'operazione finanziaria prorogata, come si evince sia dal disposto dello stesso art. 5, comma 3, legge regionale 13/2019, anche dopo le modifiche apportate dalla legge regionale 23/2020, sia dalle tabelle del bilancio gestionale vigente della regione siciliana che saranno depositate unitamente al presente ricorso.

7.- Come gia' cennato, la proroga disposta dalla norma impugnata, oltre a distogliere risorse dalla finalita' originaria del trasferimento di fondi attribuito dallo Stato alla regione, determina un impatto negativo sul debito e sull'indebitamento netto a carico del bilancio pubblico, accelerando la spesa esterna a quest'ultimo nel periodo di ammortamento dell'operazione finanziaria e violando, percio', anche sotto tale profilo, l'art. 81, comma 3, della Costituzione.

8.- Ne' il ricorso all'indebitamento, ne' la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente derivanti dall'approvazione di leggi regionali, mediante utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale, ne', infine, il mutamento di destinazione di somme destinate ad investimenti, erogate a valere sul bilancio statale, rientrano nelle competenze legislative attribuite alla regione siciliana, rispettivamente, dagli articoli 14, in materia di potesta' legislativa esclusiva, e 17, in materia di potesta' legislativa concorrente, del suo statuto; dovendo, tra l'altro, le competenze individuate dalla seconda disposizione essere anche esercitate «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato»: limiti, come si e' osservato, del tutto incompatibili con le previsioni oggetto delle censurate disposizioni dell'art. 2 in esame.

Pertanto la norma della legge regionale impugnata, disponendo la suddetta proroga, merita censura anche per violazione delle citate disposizioni statutarie, in quanto eccedente la competenza legislativa regionale.

 

P. Q. M.

 

Pertanto, sulla base degli esposti motivi, si conclude perche', in accoglimento del presente ricorso, codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 (Modifica dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 in materia di interventi finanziari in favore delle citta' metropolitane e dei liberi consorzi comunali) della legge della regione siciliana 14 ottobre 2020, n. 23 recante: «Modifiche di norme in materia finanziaria».

Unitamente all'originale del presente ricorso notificato saranno depositati: (carattere "tondo")   1) Copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2020, con l'allegata relazione;   2) Bilancio finanziario gestionale della regione siciliana per l'esercizio 2020 ed il triermio 2020-2022 della regione - parte entrate;   3) Bilancio finanziario gestionale della regione siciliana per l'esercizio 2020 ed il triennio 2020-2022 della regione - parte spesa.

Roma, 15 dicembre 2020

L'Avvocato dello Stato: Del Gaizo