RICORSO N. 61 DEL 23 LUGLIO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 luglio 2020.

(GU n. 37 del 9.9.2020)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, (C.F. 80224030587), per il ricevimento degli atti fax 06-96514000 e pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia;   Nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 8/2020 del 18 maggio 2020, pubblicata nel BUR n. 21 del 20 maggio 2020 recante «Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico», in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 13 luglio 2020.

La legge regionale sopra epigrafata, che detta disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico, attesa anche l'emergenza epidemiologica COVID-19, e' censurabile relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 2 che eccedono dalle competenze statutarie, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, con riferimento alla materia della tutela della concorrenza per i seguenti motivi di

 

Diritto

 

La Regione Friuli-Venezia Giulia e' dotata, ai sensi dell'art. 4, comma 1^, nn. 2, 3 e 10 del proprio statuto speciale di autonomia (legge cost. n. 3 del 1963), di competenza legislativa primaria in materia di ittica, pesca e turismo.

Detta competenza, ai sensi del medesimo art. 4, deve essere esplicata in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.

Inoltre, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 469/1987 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), sono state delegate all'amministrazione regionale le funzioni amministrative relative alla materia del «demanio marittimo, lacuale e fluviale» ed interessanti il litorale marittimo, le aree demaniali immediatamente prospicienti, le aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistico-ricreativa. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e', quindi, soggetto titolato all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite sui predetti beni con finalita' turistico-ricreative dal 1º gennaio 1996, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, decreto-legge n. 535/1996, convertito nella legge n. 647/1996.

Pur cio' premesso, la disciplina degli affidamenti delle concessioni demaniali marittime afferisce, cosi' come affermato da codesta Corte costituzionale, alla materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

Per le regole disciplinanti l'affidamento delle concessioni, infatti, viene in rilievo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, che, come attestato da codesto Consesso (sentenza n. 401/2007), riflette quella operante nel diritto dell'Unione europea ed ha un contenuto che ricomprende le misure volte a consentire la piu' ampia apertura del mercato agli operatori economici.

Orbene l'art. 2 della legge regionale in esame prevede che la validita' delle concessioni con finalita' turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attivita' cantieristiche connesse nonche' con finalita' di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, possa essere estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033, in conformita' con quanto previsto nei commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021).

Inoltre la medesima disposizione prevede, altresi', che la durata degli atti concessori possa essere prorogata fino al termine del procedimento su descritto e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La previsione regionale, dunque, estende, ad ulteriori tipologie di concessioni demaniali marittime la proroga disposta dai commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, per contro, e' riferita solo a determinate concessioni dei beni demaniali marittimi disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Pertanto la norma in esame, che proroga - ex lege - le concessioni e non consente di organizzare procedure di selezione per l'accesso di nuovi operatori, e' certamente riconducibile alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statuale risultando, in tal modo, censurabile di illegittimita' in quanto, dettando disposizioni sulla durata di concessioni del demanio marittimo, eccede dalle competenze statutarie e risulta invasive delle competenze, in materia, di tutela della concorrenza riconosciute in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Al riguardo questo Patrocinio richiama l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale (sentenza n. 1/2019) secondo cui rispetto alle concessioni di beni demaniali marittimi la durata relativa, anche rispetto al tema della proroga, attiene alla materia della concorrenza la cui disciplina e' riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale. Cio' in quanto i criteri e le modalita' di affidamento delle concessioni di beni del demanio marittimo devono necessariamente essere stabiliti nel rigoroso rispetto dei principi di libera concorrenza e di liberta' di stabilimento, e di cui alla normativa comunitaria, notoriamente corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale ex art. 117, II comma, lettera e) della Costituzione. Conseguentemente, ha chiarito codesta ecc.ma Corte costituzionale, in questa materia la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, e' destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato trattandosi di tutela della concorrenza, proprio per l'influenza sulle modalita' di scelta del contraente, incidendo sull'assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali (sentenza n. 221/2018).

 

P.Q.M.

 

Si conclude perche' l'art. 2 della legge regionale n. 8/2020 del 18 maggio 2020 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 13 luglio 2020.

Roma, 16 luglio 2020

L'Avvocato dello Stato: Cimino

Vice Avvocato generale dello Stato: Figliolia