RICORSO N. 57 DEL 26 GIUGNO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 2020.

(GU n. 34 del 19.8.2020)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, con sede a Cittadella Regionale, viale Europa - Localita' Germaneto, 88100 - Catanzaro;   Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 25 giugno 2020, della legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 30 aprile 2020.

La legge regionale in epigrafe indicata, che detta disposizioni di mantenimento normativo, modificando numerose precedenti leggi regionali, e' censurabile, relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 9, commi 1, 2 e 4, che, per le ragioni di seguito indicate, si pongono in contrasto con gli articoli 33, in materia di autonomia universitaria, e 117 terzo comma della Costituzione per violazione di principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Si premette che l'art. 9 della legge in esame riproduce fedelmente parte dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 6, intitolata «Integrazione delle Aziende ospedaliere della Citta' Capoluogo della Regione», che ha gia' formato oggetto di impugnativa da parte statale con ricorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 19 giugno 2019 (ricorso n. 58/19, udienza fissata in data 7 luglio 2020).

Si richiamano quindi, in gran parte trascrivendole per maggior chiarezza e facilita' di consultazione, le motivazioni dell'impugnativa gia' espresse nel cennato ricorso in merito alle disposizioni meramente riproduttive di quelle contenute nella legge n. 6/2019, in particolare i commi 1, 2 e 4 dell'art. 9 della legge in esame, che ricalcano, quasi alla lettera, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 della legge n. 6/2019.

a) con riferimento all'art. 9, commi 1 e 2 Con i citati commi dell'art. 9 viene disposta, da un lato, la «integrazione» tra l'Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro e l'Azienda ospedaliero-universitaria «Mater Domini» (art. 9, commi 1 e 2); come si era dedotto nel pregresso e citato ricorso, con riferimento all'analogo l'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. Calabria 13 marzo 2019, n. 6, «dette disposizioni eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e sono violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

 

Motivi di diritto

 

Premessa   Per meglio comprendere il senso e la portata delle censure che si verranno esponendo e' d'uopo premettere che la Regione Calabria, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 17 dicembre 2009 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario - il quale individuava, come previsto dalla norma, gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa (Stato-Regioni) prevista dal comma 173 della medesima disposizione.

Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Calabria e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 conv. in legge 29 novembre 2007, n. 222.

La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.); in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4, comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.).

Ed infatti, nella seduta del 30 luglio 2010, il Consiglio dei ministri delibero' la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente pro tempore della Regione.

Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, il Commissario ad acta approvo' i programmi operativi con i quali fu data prosecuzione al Piano di rientro 2013-2015.

Sopraggiunta la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), il Consiglio dei ministri, con delibera del 12 marzo 2015, ha conferito, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della stessa legge, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro all'ing. Massimo Scura, secondo i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009.

Tale delibera ha attribuito al Commissario ad acta i contenuti del mandato commissariale gia' affidato al Presidente pro tempore della Giunta regionale calabra. Al Commissario e' stato infatti assegnato l'incarico prioritario di adottare ed attuare i programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', nei termini indicati dai tavoli tecnici di verifica e nell'ambito della cornice normativa vigente.

Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 il Governo ha provveduto alla nomina di una nuova Struttura commissariale affidando al gen. dott. Saverio Cotticelli l'incarico di proseguire nell'attuazione dei programmi operativi 2016-2018 e degli interventi gia' affidati al precedente Commissario ad acta.

Alla luce del contesto normativo ed amministrativo teste' descritto, la legge regionale 13 marzo 2019, n. 6 contiene disposizioni che, come s'e' detto, appaiono sotto piu' rispetti viziate d'illegittimita' costituzionale.

I - L'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. Calabria 13 marzo 2019, n. 6   L'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 2019, n. 6 - da qui in avanti anche la legge - stabilisce che «Al fine di migliorare l'offerta assistenziale, assicurare la razionalizzazione della spesa assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, in considerazione dell'intesa tra la Regione Calabria e l'Universita' degli studi Magna Graecia di Catanzaro, l'Azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e' integrata con l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini", che assume la denominazione di Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio".

Il successivo comma 2 dispone invece che "L'Azienda ospedaliero-universitaria 'Mater Domini-Pugliese Ciaccio' ha sede in Catanzaro, ha personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera 'Pugliese Ciaccio' e dell'Azienda ospedaliero-universitaria 'Mater Domini' con l'efficacia prevista dall'art. 2, comma 1. Sono organi dell'Azienda ospedaliero-universitaria 'Mater Domini-Pugliese Ciaccio' il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo".

Benche' il termine impiegato dal legislatore regionale - "integrazione" - per la sua atecnicita' non identifichi con esattezza, dal punto di vista giuridico, la vicenda che ha riguardato le Aziende ospedaliere della Citta' capoluogo della Regione, la denominazione del nuovo soggetto - destinato ad assumere la denominazione di Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" -, la previsione che lo stesso ha "personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale" ed il subentro del medesimo "nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi" facenti capo alle due preesistenti aziende ospedaliere cittadine nonche' la disposta cessazione di diritto dei relativi organi rendono evidente che con la legge in rassegna la Regione Calabria ha inteso costituire una nuova azienda ospedaliero-universitaria.

Ma se cosi' e' - e cosi' non puo' in effetti non essere -, la legge regionale e' in parte qua incostituzionale nella misura in cui, provvedendo alla costituzione di un'azienda ospedaliero-universitaria secondo modalita' procedimentali diverse da quelle indicate e disciplinate dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e senza una - valida, per le ragioni che si diranno - previa intesa tra regione ed universita' prescritta dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, viola principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato in materia di tutela della salute, contrastando quindi con il limite imposto dall'art. 117, comma 3, della Costituzione alla potesta' legislativa regionale nelle materie oggetto di legislazione concorrente.

Secondo quanto risulta dal combinato disposto delle norme statali in precedenza citate, le aziende ospedaliero-universitarie attraverso le quali si realizza la collaborazione fra il Servizio sanitario nazionale e le universita' sono infatti costituite secondo il procedimento previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992 a mente del quale la proposta regionale di istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, formulata, d'intesa con l'universita' (art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 517/1999), al Ministro della salute, e', previa verifica della ricorrenza dei requisiti indicati dallo stesso art. 4 decreto legislativo n. 502/1992, da questi a sua volta sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri il quale delibera autorizzando la regione, con decreto presidenziale, a costituire la nuova azienda ospedaliero-universitaria.

Ben diversamente, il vigente programma operativo 2016-2018 - predisposto dal Commissario ad acta ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009 ed approvato con decreto n. 63 del 5 luglio 2016 -, nell'ambito della riorganizzazione delle reti assistenziali e, nello specifico, della rete ospedaliera, tra gli obiettivi di riqualificazione delle strutture pubbliche prevede, al punto 2.1.1.1 e previa intesa con l'Universita' degli studi "Magna Graecia", non la costituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, bensi' - e piu' semplicemente - la fusione per incorporazione dell'(esistente) Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio nell'(esistente e persistente) Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e la modifica della denominazione di questa in Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco.

Tale operazione - risolvendosi nella (semplice) fusione per incorporazione di un'azienda nell'altra e non nella costituzione di una nuova azienda - avrebbe dovuto - rectius: dovra' - attuarsi mediante l'adozione di un decreto commissariale e la successiva rimozione, da parte della Regione, delle norme che (ancora) prevedono l'esistenza di due distinte aziende ospedaliere, la Mater Domini e la "Pugliese-Ciaccio" (il riferimento e' alla l.r. 12 novembre 1994, n. 26, al relativo d.P.G.R. attuativo 8 febbraio 1995, n. 170 e alla l.r. 19 marzo 2004, n. 11).

Deve invece escludersi che nuove aziende ospedaliero-universitarie - quand'anche risultanti, come nella specie, dall'<integrazione> tra una preesistente azienda ospedaliera e una preesistente azienda ospedaliero-universitaria - possano essere costituite dalle regioni - tanto piu' se soggette, come la Regione Calabria, a commissariamento - al di fuori del - e a prescindere dal - procedimento disciplinato in via ordinaria dalle norme richiamate in precedenza le quali stabiliscono, a tutti gli effetti, principi fondamentali che, come tali, limitano e vincolano l'esercizio della potesta' legislativa regionale in materia: donde l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni regionali che, come nel caso, da quei principi e da quelle norme si discostano.».

Ferme le suesposte argomentazioni censure, da ritenersi riferite in questa sede ai commi 1 e 2 della legge n. 1/20, si osserva ulteriormente, sempre in relazione ai commi 1 e 2 della legge n. 6/2019 - sotto questo profilo identici alle disposizioni della legge qui in esame - che e' stato gia' chiarito che «benche' il termine impiegato dal legislatore regionale - "integrazione" - per la sua atecnicita' non identifichi con esattezza, dal punto di vista giuridico, la vicenda che ha riguardato le Aziende ospedaliere della citta' capoluogo della regione, la denominazione del nuovo soggetto - destinato ad assumere la denominazione di Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" -, la previsione che lo stesso ha "personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa statale" ed il subentro del medesimo "nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi" facenti capo alle due preesistenti aziende ospedaliere cittadine nonche' la disposta cessazione di diritto dei relativi organi rendono evidente che con la legge in rassegna la Regione Calabria ha inteso costituire una nuova azienda ospedaliero-universitaria.».

Sulla base di questa premessa, risultano pertanto chiari i profili di incostituzionalita', poiche' «provvedendo alla costituzione di un'azienda ospedaliero-universitaria secondo modalita' procedimentali diverse da quelle indicate e disciplinate dall'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e senza una - valida, per le ragioni che si diranno - previa intesa tra regione ed universita' prescritta dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, viola principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato in materia di tutela della salute, contrastando quindi con il limite imposto dall'art. 117, comma 3, della Costituzione alla potesta' legislativa regionale nelle materie oggetto di legislazione concorrente. Secondo quanto risulta dal combinato disposto delle norme statali in precedenza citate, le aziende ospedaliero-universitarie attraverso le quali si realizza la collaborazione fra il Servizio sanitario nazionale e le universita' sono infatti costituite secondo il procedimento previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992 a mente del quale la proposta regionale di istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, formulata, d'intesa con l'universita' (art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 517/1999), al Ministro della salute, e', previa verifica della ricorrenza dei requisiti indicati dallo stesso art. 4 decreto legislativo n. 502/1992, da questi a sua volta sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri il quale delibera autorizzando la regione, con decreto presidenziale, a costituire la nuova azienda ospedaliero-universitaria.».

Va peraltro segnalato che ben diversamente dalla soluzione proposta dalle norme in oggetto, il vigente programma operativo 2016-2018 - predisposto dal Commissario ad acta ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009 ed approvato con decreto n. 63 del 5 luglio 2016 -, prevede, al punto 2.1.1.1 e previa intesa con l'Universita' degli studi «Magna Graecia», non la costituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, bensi' - e piu' semplicemente - la fusione per incorporazione dell'(esistente) Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio nell'(esistente e persistente) Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e la modifica della denominazione di questa in Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco.

Tale essendo, dunque, l'obiettivo del programma operativo, alla potesta' legislativa regionale residuerebbe il solo onere della successiva rimozione delle norme che (ancora) prevedono l'esistenza di due distinte aziende ospedaliere, la Mater Domini e la «Pugliese-Ciaccio» (il riferimento e' alla l.r. 12 novembre 1994, n. 26, al relativo d.P.G.R. attuativo 8 febbraio 1995, n. 170 e alla l.r. 19 marzo 2004, n. 11).

Non puo' sottacersi, peraltro, che deve escludersi in via di principio la possibilita', per la legge regionale, di poter intervenire sulle vicende istitutive, o comunque organizzative, delle aziende ospedaliere universitarie, che, in quanto tali, godono di uno speciale statuto di autonomia, il quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, puo' incontrare i soli limiti fissati con legge dello Stato.

Come si e' evidenziato nel ricorso avverso la legge regionale n. 6 del 2019, dunque, «deve escludersi che nuove aziende ospedaliero-universitarie - quand'anche risultanti, come nella specie, dall'«integrazione» tra una preesistente azienda ospedaliera e una preesistente azienda ospedaliero-universitaria - possano essere costituite dalle regioni - tanto piu' se soggette, come la Regione Calabria, a commissariamento - al di fuori del - e a prescindere dal - procedimento disciplinato in via ordinaria dalle norme richiamate in precedenza le quali stabiliscono, a tutti gli effetti, principi fondamentali che, come tali, limitano e vincolano l'esercizio della potesta' legislativa regionale in materia: donde l'illegittimita' costituzionale di quelle disposizioni regionali che, come nel caso, da quei principi e da quelle norme si discostano».

In aggiunta alle motivazioni gia' proposte in occasione del ricorso avverso la legge regionale n. 6/2019, si rilevano ulteriori profili di illegittimita'.

Va infatti evidenziato che le problematiche di natura costituzionale risiedono - oltre che nei principi piu' generali di cui agli articoli 117 e 120 della Costituzione, indicati nel ricorso attualmente pendente - anche nei parametri costituzionali posti a presidio dell'autonomia universitaria, i cui limiti, rinvenibili nell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, sono riconducibili nella sola legislazione statale.

In disparte, infatti, le gia' ampie motivazioni con le quali sono state censurate nel ricorso statale le disposizioni regionali che hanno previsto che fosse istituita, «ex lege», una nuova Azienda ospedaliera universitaria in dispregio delle procedure, indicate in leggi statali (art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992, previa intesa ai sensi dell'art. 2, comma 7 del decreto legislativo n. 517/1999), si segnala un ulteriore profilo di illegittimita', riferibile anche al successivo comma 4 dell'art. 1 (vedi motivo successivo).

L'art. 9 in esame, al comma 2, prevede che la nuova Azienda ospedaliera subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle due Aziende ospedaliere che vengono integrate.

Al comma 4 viene disposto che con protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) tra il rettore dell'Universita' degli studi Magna Graecia, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria e dal Presidente della Giunta regionale, debbano essere - nuovamente - definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Universita' Magna Graecia di Catanzaro in materia di attivita' integrate di didattica, ricerca e assistenza.

A tale specifico riguardo, va rammentato che l'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010 sancisce il principio della «l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali ... da quelle di insegnamento e di ricerca». Proprio per tale motivo i protocolli di intesa tra universita' e regioni, funzionali ad orientare l'attivita' assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle universita', trovano disciplina nell'art. 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999 e nell'art. 6, comma 13, della legge n. 240/2010 che riaffermano la competenza statale nello stabilire i criteri minimi cui devono attenersi tali protocolli nell'integrazione dell'attivita' di didattica, ricerca e assistenziale.

Nella norma qui censurata, invece, tali protocolli costituiscono il cascame di una legge regionale, che dispone, illegittimamente, la costituzione di una nuova AOU.

Tale previsione, dunque, viola nuovamente il principio dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, poiche', tenuto conto dei requisiti cui debbono ispirarsi detti protocolli di intesa e le conseguenti attivita' attuative, determina inevitabilmente una soluzione di continuita' rispetto a tutte quelle attivita' dell'Ateneo in corso e fondate sulla programmazione che lo stesso ha determinato in attuazione del protocollo in atto con la Regione, con riferimento alle funzioni anche di didattica e di ricerca (di competenza dell'universita') e in particolare in merito all'accreditamento dei corsi di studio dell'Ateneo dell'area medico sanitaria.

b) con riferimento all'art. 9, comma 4 Il citato comma 4 ripropone il testo dell'art. 1, comma 3, della l.r. Calabria 13 marzo 2019, n. 6; si riproducono, pertanto, i motivi formulati avverso siffatta norma, da considerare, mutatis mutandis, riferiti all'odierno comma 4 dell'art. 9 della legge n. 1/20.

«L'art. 1, comma 3, della legge stabilisce invece che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa "sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Universita' degli studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attivita' integrate di didattica, ricerca e assistenza, mediante protocollo d'intesa definito ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed universita'), sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dal rettore dell'Universita' e dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria".».

Tale disposizione e' anch'essa costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione - nella misura in cui interferisce con le funzioni e con i compiti del Commissario ad acta nominato per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria.

Come s'e' ricordato in premessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 il Governo ha provveduto alla nomina di una nuova struttura commissariale affidando al gen. dott.

Saverio Cotticelli l'incarico di proseguire nell'attuazione dei programmi operativi 2016-2018 e degli interventi gia' affidati al precedente Commissario ad acta e, in particolare e per quanto qui interessa, quello di definire e stipulare, in coerenza con la normativa vigente, il protocollo d'intesa con l'Universita' degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro (punto 15 della lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato).

Tale compito - si sottolinea - e' stato pero' assegnato al solo Commissario ad acta, e non anche al Presidente della Regione.

Sotto questo profilo, la previsione dell'intervento del Presidente della Giunta regionale - accanto al rettore dell'Universita' e al Commissario ad acta - nella stipulazione del protocollo d'intesa diretto a definire e disciplinare, in conformita' di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 517/1999, i rapporti tra il Servizio sanitario regionale e l'Universita' degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro rappresenta quindi, a tutti gli effetti, un'evidente, indebita e costituzionalmente illegittima - per violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione - ingerenza regionale nella sfera di competenza del Commissario ad acta.

In pendenza del commissariamento della Regione, la definizione e la sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Universita' degli studi «Magna Graecia» di Catanzaro e' infatti compito e funzione - prioritaria, precipua ed esclusiva - del Commissario ad acta, compito e funzione nel cui svolgimento la Regione commissariata non puo' indebitamente ingerirsi «affiancandosi», per via normativa, al Commissario nominato.

Legiferando in materia, la Regione Calabria si e' percio' illegittimamente riappropriata di un potere dal cui esercizio e' stata temporaneamente interdetta per effetto dell'esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo previsto dall'art. 120, comma 2, della Costituzione - e dalle relative norme statali di attuazione (in generale, quanto ai modi e ai termini, dall'art. 8 della legge n. 131/2003 e, nello specifico, dall'art. 4 del decreto-legge n. 159/2007) - al fine di garantire «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» in materia di prestazioni sanitarie; e, cosi' facendo, e' percio' incorsa, eo ipso, nella violazione del precetto costituzionale sopra richiamato.

Si ricorda, in proposito, che codesta ecc.ma Corte ha piu' volte dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, di altre disposizioni emanate dalla Regione Calabria proprio in materia sanitaria sotto il profilo della indebita interferenza delle norme regionali impugnate con l'attivita' e le funzioni del Commissario ad acta.

Cosi', nella sentenza n. 110 del 2014 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di disposizioni della l.r. Calabria 29 marzo 2013, n. 12 - codesto ecc.mo collegio ha ricordato che la giurisprudenza costituzionale «ha piu' volte affermato che l'operato del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 della Costituzione), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sul punto, v. anche le sentenze n. 79/2013, n. 28/2013, n. 18/2013, n. 131/2012, n. 78/2011).

Nella sentenza n. 106 del 2017 - con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di norme della l.r. Calabria 20 aprile 2016, n. 10 - codesta ecc.ma Corte ha ribadito che «il Governo puo' nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 14 del 2017; n. 266 del 2016; n. 278 e n. 110 del 2014; n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e gia' n. 78 del 2011). L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza e' meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (sentenza n. 14 del 2017; nello stesso senso, n. 266 del 2016 e n. 227 del 2015). Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, dunque, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarieta' dell'intervento (sentenza n. 266 del 2016)».

Per questi motivi quindi, la legge regionale, limitatamente alle norme sopra indicate, viene impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

 

P. Q. M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 9, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Calabria n. 1 del 30 aprile 2020 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 30 aprile 2020, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 25 giugno 2020.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 25 giugno 2020, della determinazione di impugnare la legge della Regione Calabria in epigrafe, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria;   3. copia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 recante nomina del Commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale calabrese;   4. copia del programma operativo 2016-2018 predisposto dal Commissario ad acta ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009 ed approvato con decreto n. 63 del 5 luglio 2016 (stralcio);   5. DCA 5 luglio 2016, n. 64 e relativi allegati 1 - «PL e Strutture pubbliche e private» - (stralcio) e «Documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza urgenza e delle reti tempo-dipendenti».

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, li 26 giugno 2020

Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani

L'avvocato dello Stato: De Giovanni