RICORSO N. 16 DEL 17 FEBBRAIO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 2020.

(GU n. 11 del 11.3.2020)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Regione Molise, in persona del Presidente in carica, con sede in via Genova n. 11 - 86100 Campobasso;   Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Molise n. 17/2019, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria dell'11 dicembre 2019, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 febbraio 2020.

 

Premesse di fatto

 

In data 11 dicembre 2019, sul n. 49 del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria e' stata pubblicata la legge regionale 9 dicembre 2019, n. 17, intitolata «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)».

L'art. 3 della legge della Regione Molise n. 17/2019 recante modifica dell'art. 8 della L. R. 21/2000 (in vigore dal 12 dicembre 2019), recita: «   1. All'art. 8 della legge regionale n. 21/2000 sono apportate le seguenti modifiche:   a) la rubrica e' sostituita dalla seguente rubrica «Provvedimento di valutazione di impatto ambientale»;   b) al comma 2, le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «Il Direttore del Servizio regionale competente all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale» e le parole «giudizio di compatibilita' ambientale» sono sostituite dalle parole «provvedimento di valutazione di impatto ambientale»;   c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.».

Il testo dell'art. 8 della legge regionale del Molise n. 21/2000 ante modifica era il seguente: «Giudizio di compatibilita' ambientale.

1. Il comitato tecnico V.I.A., sulla base dell'istruttoria tecnica, redige, entro il termine di centoventi giorni dalla data di convocazione, un rapporto sull'impatto ambientale atteso dalla realizzazione dell'opera oggetto della procedura e formula un motivato parere di compatibilita', prescrivendo le eventuali ulteriori misure di mitigazione e di monitoraggio.

2. La giunta regionale, entro il termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di deposito del progetto, fatte salve eventuali proroghe di cui al comma 4, dell'art. 6, sulla base del rapporto di cui al precedente comma, con proprio provvedimento rilascia il giudizio di compatibilita' ambientale.

3. Gli esiti della procedura di dovranno essere comunicati con immediatezza ai soggetti del procedimento ed a tutte le altre amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controlli ambientali. Gli stessi esiti saranno resi pubblici mediante emanazione di un comunicato stampa».

L'art. 3 della L.R. n. 17 del 9 dicembre 2019 e' censurabile per contrasto con la Costituzione per i seguenti motivi in

 

Diritto

 

Violazione da parte dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale del Molise 9 dicembre 2019, n. 17, dell'art. 117, comma 2, lett. S) Cost., in relazione all'art. 27-bis del decreto legislativo, n. 152/2006 ed all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La legge regionale Molise n. 17/2019, ha modificato l'art. 8 della precedente legge della Regione Molise n. 21 del 2000 recante la disciplina della procedura di impatto ambientale, e contempla talune disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto intervengono sulla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» invadendo la esclusiva competenza legislativa dello Stato - nella quale rientra la disciplina del procedimento di VIA/VAS disciplinata dalla norma regionale impugnata, la quale deve assicurare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni in ordine alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.

Tale disciplina, «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicita' dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali» (Corte Cost. sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (Corte cost. sentenze n. 58 del 2015, n 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

Le modifiche introdotte con le norme in esame alla vigente normativa regionale in materia di VIA non appaiono coerenti con le previsioni di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in quanto si limitano alla mera sostituzione di alcuni termini, senza in alcun modo intervenire sulla sostanza della procedura di VIA di competenza regionale che e' stata, invece, integralmente modificata con l'introduzione del «Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale», disciplinato dai citato art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, si denuncia il contrasto dell'art. 3, recante modifica dell'art. 8 della L. R. 21/2000, con la disciplina di cui agli articoli 27-bis del decreto legislativo n 152 del 2006 e 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per le seguenti ragioni.

Il suddetto art. 3 della L.R. fa riferimento in rubrica al solo «provvedimento di' Valutazione di impatto ambientale» definendo al comma 2 l'autorita' competente al relativo rilascio (il Direttore del Servizio regionale) senza, tuttavia, contemplare in alcun modo l'esistenza del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» e facendo esclusivamente riferimento - nel nuovo comma 2-bis - ai «termini» di cui all'art. 27-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

A tal riguardo occorre evidenziare che alla luce della novella recata dalla legge n. 104 del 2017, il provvedimento di VIA non puo' piu' essere adottato autonomamente bensi' deve essere parte del piu' ampio «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» emanato all'esito di' una conferenza di servizi, la cui determinazione motivata di conclusione comprende, ai sensi dell'art. 27-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, sia il provvedimento di VIA che i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Inoltre, le modifiche apportate non tengono in alcun modo conto di tale obbligatorio modulo procedimetale, ne' l'osservanza di quest'ultimo emerge dalla lettura coordinata della legge qui impugnata con la L.R. 21/2000 che, al contrario, disciplina esclusivamente il procedimento di VIA ponendosi in diretto contrasto con le disposizioni statali sopra menzionate.

In buona sostanza, si ha una rilevante sostanziale deviazione e mutazione del procedimento amministrativo di rilascio della V.I.A. previsto a livello generale ed uniforme per tutte le Regioni, obliterando del tutto il modulo procedimentale della conferenza di servizi previsto dalla norma statale interposta (l'art. 27-bis del codice dell'ambiente vigente).

Codesta Corte costituzionale ha affermato che la normativa in tema di VIA rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018); ha, altresi', precisato che l'art. 27-bis del codice dell'ambiente costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle «che - in attuazione degli obiettivi [...] di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e di «rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale» - determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati piu' significativi e, cosi', evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema».

L'unitarieta' e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualita' della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione di bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).

Il legislatore statale ha dunque riservata a se' stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalita' attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti.

In particolare, come detto, la disciplina della VIA e' mossa dalla necessita' di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finiscano per incidere significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.

In siffatta cornice non e' casuale, a tale riguardo, che anche l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati.

Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti per le modalita' della consultazione dei pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione [...] dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).

Fuori da questi ambiti, e', dunque, preclusa alle Regioni la possibilita' di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale cosi' come definito dal legislatore nazionale.

L'intervento normativo denunciato travalica i suddetti limiti, perche', non contemplando la conferenza di servizi come fase procedimentale essenziale di componimento degli interessi pubblici e privati coinvolti, anziche' semplificare il procedimento di rilascio della VIA lo aggrava.

Per i motivi suesposti, si ritiene costituzionalmente illegittimo l'art. 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in riferimento ai parametri statali interposti dianzi citati.

 

P. Q. M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittim, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, l'art 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria dell'11 dicembre 2019, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 febbraio 2020.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 6 febbraio 2020, della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria dell'11 dicembre 2019 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione;   2. copia della legge regionale impugnata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 49 Edizione Straordinaria dell'11 dicembre 2019 Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 7 febbraio 2020

Il Vice Avvocato dello Stato: Figliolia

L'Avvocato dello Stato: Marchini