RICORSO N. 1 DELL'8 GENNAIO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 gennaio 2020.

(GU n. 6 del 5.2.2020)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. n. 80224030587, n. fax 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;   Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila (cap 67100);   Per l'impugnazione della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34 pubblicata sul B.U.R. n. 156 dell'8 novembre 2019, recante «modifica alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 («Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione») e ulteriori disposizioni normative»; giusta delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 dicembre 2019.

Si precisa che l'impugnativa riguarda:   a) l'art. 1, comma 1, lettera d) e comma 4;   b) l'art. 2 comma 1;   c) l'art. 4 comma 1;   d) l'art. 8 comma 3.

Le disposizioni che si intende censurare col presente ricorso dispongono come segue.

Art. 1. - Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:   a) la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:   «g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'art. 73, comma 5, del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi.»;   4. Dopo il settimo comma dell'art. 2 della l.r. n. 96/1996 e' aggiunto il seguente:   «7-bis. Il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.».

Art. 2. (Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 96/1966). - 1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 96/1966, sono aggiunti i seguenti:   «4.1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposta dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;   4.2 Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007, devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.»   Art. 4 (Modifica dell'art. 8 della l.r. n. 96/1996). - 1. Dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 8 della l.r. n. 96/1996 e' aggiunta la seguente: «c-bis) situazione connessa all'anzianita' di residenza in comuni della Regione Abruzzo: punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti;».

Art. 8 (Modifiche all'art. 34 della l.r. n. 96/1996). - 3. Al primo comma dell'art. 34 della I.t. 96/1996, le lettere e-ter) e c-quater) sono sostituite dalle seguenti:   «e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'art. 73, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi; e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'art. 73, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffica di armi».

Le disposizioni di legge regionale trascritte appaiono viziate di illegittimita' costituzionale per i seguenti

 

Motivi

 

l) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d) e comma 4 della l.r. n. 34/2019 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 1, comma l lettera d) della legge regionale in esame sostituisce la lettera g-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 96/1996, ampliando il novero dei reati ostativi alla partecipazione di bandi per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Costituiscono, quindi, reati ostativi in precedenza non previsti: i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, i delitti contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio.

Al comma 4 del medesimo articolo l e' previsto che «il requisito di cui alla lettera g-bis) non si applica in caso da intervenuta riabilitazione».

L'art. 2 lettera b-bis) della legge regionale n. 96/1996 prevede poi, quale ulteriore requisito per l'assegnazione degli alloggi «non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni».

La lettera g-ter) stabilisce poi che «la domanda e' ammissibile nel caso d'Intervenuto Integrate risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera bis) nonche' per il reato di invasione di terreno ed edifici dl cui all'art. 633 c.p.»   Cio' posto deve evidenziarsi come, pur potendo il legislatore anche regionale circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse disponibili, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 432/2005 e 133/2013), tale limitazione deve rispondere al criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, cosi' come ribadito dalla medesima Corte costituzionale nella recente sentenza n. 166/2018 in tema di requisiti di accesso agli alloggi pubblici da parte degli stranieri. Nel caso di specie, la disciplina regionale non risulta rispondere al criterio di ragionevolezza.

Da un lato infatti i reati previsti dall'art. 2 lettera b-bis) possono coincidere con quelli previsti alla lettera g-bis) (in ipotesi di delitti non colposi puniti con pena superiore nel massimo a due anni di reclusione rientranti anche nel novero dei reati specificatamente indicati dalla lettera g-bis), dall'altro viene riservata una difforme disciplina per le due diverse categorie. Ne consegue che, a mero titolo esemplificativo per il delitto di peculato, rientrante in entrambe le categorie, non si comprende quale sia il regime ostativo applicabile. Per i reati di cui alla lettera g-bis) a differenza da quanto poi previsto per i reati di cui alla lettera b-bis), la preclusione opera senza limitazioni temporali, per le sole sentenze di condanna (e non anche per le sentenze ex art. 444 c.pp.), anche per i componenti del nucleo familiare e comunque fatta salva l'intervenuta riabilitazione.

Il sistema delineato risulta irrazionale anche con riferimento all'ipotesi di reati rientranti nel solo gruppo di cui alla lettera g-bis) in ragione ad esempio della natura colposa del reato. In questo caso infatti si applichera' da un lato il regime di favore che attribuisce rilevanza alla riabilitazione, dall'altro un regime di maggior rigore rispetto a quello riservato ai reati di cui alla lettera b-bis) sotto il profilo della rilevanza temporale, in quanto la causa ostativa rilevera' a prescindere dalla data di definitivita' della sentenza di condanna.

Le richiamate disposizioni regionali, quindi, non risultano rispondere ai criteri di ragionevolezza, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della l.r. n. 34/2019 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonche' dell'art. 117 primo comma della Costituzione in relazione all'art. 18 T.F.U.E. ed all'art. 14 C.E.D.U.

La norma contenuta nell'art. 2 comma 1 integra la disciplina dell'art. 5 («Contenuti e presentazione delle domande») della l.r. n. 96/1996, aggiungendo, dopo il comma 4, i commi 4.1 e 4.2.

Il comma 4.1 stabilisce che «Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea [...] devono, altresi', presentare [...] la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza.

La disposizione [...] non si applica [...] qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel paese d'origine o di provenienza.» Il comma 4.2. recita: «Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea [...] devono, altresi', presentare [...] la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione [...] non si applica [...] qualora convenzioni internazionali dispongono diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.»   Le modifiche apportate dalle disposizioni appena menzionate sono suscettibili di determinare una disparita' di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari, poiche' viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 2 comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998 stabilisce a sua volta che allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente all'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 dello stesso decreto costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla origine nazionale o etnica e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento o l'esercizio in condizioni di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, La novella in oggetto introduce, per i soli stranieri, un controllo ulteriore e rafforzato su quanto dichiarato a fini ISEE e determina, quindi, un aggravio procedimentale che rappresenta una discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alta stessa prestazione sociale agevolata.

Sul punto, si rappresenta che l'ISEE, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, e prevede la denuncia (sia per i cittadini italiani sia per i cittadini stranieri) di redditi e patrimoni anche posseduti all'estero, mediante la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

L'ISEE e' calcolato, oltre che sulle informazioni raccolte con la DSU, anche con quelle disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate (cfr. art. 2 comma 6 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013).

La discriminazione fondata sulla nazionalita', risulta contrarla all'art. 3 della Costituzione, violando altresi' l'art. 18 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 14 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, cosi' come evidenziato dalla Corte costituzionale laddove ha censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali (cfr. sentenza n. 187/2010).

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 34/2019, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nonche' dell'art. 117 primo comma della Costituzione in relazione all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE.

La disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, aggiunge, dopo la lettera c) del secondo comma dell'art. 8 della l.r. n. 96/1996 riguardante i punteggi attribuiti nella formazione della graduatoria per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lettera c-bis) che recita: «situazione connessa all'anzianita' di residenza in comuni della Regione Abruzzo: punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti.» La norma pone dunque un requisito aggiuntivo regionale rispetto ai punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare nonche' rispetto ai criteri di priorita' riferiti al livello di gravita' del bisogno abitativo regionale rispetto a quelli soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La disposizione in argomento si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non essendovi alcuna ragionevole correlabilita' tra tale requisito e lo stato di bisogno riferito alla persona in quanto tale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza. Come affermato da codesta Ecc.ma Corte costituzionale, condizionare l'accesso agli interventi e servizi sociali al requisito delta residenza protratta nel tempo nell'ambito del territorio regionale, comporta la violazione dell'evocato parametro costituzionale (Sentenze della Corte costituzionale nn. 40/2011; 168 del 2014; 107 del 2018).

La norma regionale risulta discriminante non soltanto nei confronti di cittadini italiani che risiedono nella Regione Abruzzo da meno di dieci anni, ma anche dei cittadini degli altri Stati membri dell'U.E., che versano nella medesima situazione, ai quali e' attribuita la parita' di trattamento con i cittadini degli Stati membri in cui risiedono ai sensi dell'art. 24 della direttiva 2004/38/CE (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) recepita con decreto legislativo n. 30/2007. Si evidenzia pertanto la violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione.

4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della l.r. n. 34/2019 per violazione dell'art. 3 e dell'art. 117 comma 2, lettera h) e g) della Costituzione.

L'art. 8, comma 3, aggiunge all'art. 34 comma 1, della l.r. n. 96/1996, concernente le cause di decadenza, le lettere e-ter ed e-quater che rispettivamente recitano:   «e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'art. 73, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione c/o porto abusivo di armi, traffico di armi;   e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'art. 73, comma 5, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi».

La norma regionale in disamina amplia il novero dei reati indicati dall'art. 34 della l.r. n. 96/1996 (per alcuni dei quali non risulta neanche previsto l'arresto in flagranza di reato) riproducendo l'elenco innovato di cui all'art. 2 lett. g-bis) della medesima legge.

Essa risulta non rispondere al criterio di ragionevolezza che limita il legislatore nazionale cosi' come quello regionale nell'individuare i criteri di «meritevolezza» per l'assegnazione di risorse limitate, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 34 della l.r. n. 96/1996, come modificato dalla norma in esame, nel prevedere quale causa di decadenza, l'avvenuto arresto di un soggetto stabilmente ospitato presso l'alloggio (e a prescindere dall'esito del relativo giudizio e quindi di una statuizione di colpevolezza), risulta irragionevole laddove per gli stessi soggetti beneficiari dell'alloggio rileva invece, ai fini della decadenza, il sopravvenire dl una pronuncia di condanna in via definitiva. Con la conseguenza che il beneficiario conservera' l'alloggio nel caso egli stesso o un componente del nucleo sia sottoposto ad arresto in flagranza di reato, e perdera' invece l'alloggio nel caso in cui tale evento riguardi un soggetto da lui stabilmente ospitato.

L'irragionevolezza consegue anche alla circostanza che la causa di decadenza ivi prevista non tiene conto del possibile esito anche assolutorio del conseguente giudizio, e ove attribuisce ad un evento posto al di fuori della responsabilita' e del controllo del beneficiario, conseguenze decadenziali per lo stesso beneficiarlo.

Inoltre con particolare riferimento alla neo introdotta lettera e-quater, dove la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e' pronunciata nel caso in cui l'assegnatario «abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in flagranza di reato» per determinati reati, la previsione determina - non solo per la tipologia di informazioni in parola, ma altresi' per il sottinteso meccanismo di comunicazione delle stesse - un'indebita ingerenza del legislatore regionale nel sistema «ordine pubblico e sicurezza» che l'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato.

Il generico riferimento ai soggetti «colti in flagranza di reato» e, soprattutto, le concrete modalita' tramite le quali il sindaco verrebbe a conoscenza della appena esposta causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio si prestano altresi' ad una difficile e dubbia applicazione. Al riguardo si sottolinea che la flagranza di reato e' uno status normativamente determinato (art. 382 c.p.p.), in presenza del quale sorgono obblighi (art. 380 del codice penale penale) o facolta' (art. 381 c.p.p.) di arresto per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Atteso che le informazioni relative all'esecuzione della misura in discorso vengono inserite nel Centro elaborazioni dati di cui all'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e considerata l'impossibilita' per il comune - e per il personale della polizia municipale, salvo quanto previsto dall'art. 18, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - di accedere ai dati contenuti nel Centro medesimo, la disposizione regionale sembrerebbe presupporre l'onere per gli operatori di polizia di comunicare al sindaco l'eventuale esecuzione di arresti in flagranza di reato. In sintesi, la norma in esame finisce per introdurre - seppur indirettamente e in punto di fatto - competenze nuove ed ulteriori per il personale delle Forze di polizia, determinando, pertanto, uno sconfinamento nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'art. 117, comma 2, lettera g), della Costituzione, riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato.

Come affermato da codesta Corte costituzionale, infatti, le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale e non possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potesta' legislativa, forme di collaborazione e dl coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali (sentenza n. 134 del 2004).

Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimita' Costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 34/2019.

 

P.Q.M.

 

Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare, per i motivi esposti, le disposizioni sopra specificate dagli articoli 1, 2, 4 e 8 della l.r. Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, pubblicata sul BUR n. 156 dell'8 novembre 2019 come da delibera adottata nella seduta del 21 dicembre 2019 dal Consiglio dei ministri.

Con l'originale notificato dal ricorso si depositeranno:   l) copia della l.r. Abruzzo n. 34/2019;   2) estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Vice avvocato generale dello Stato: Pignatone